Categoria: Guide Fiscali

  • IMU sulla Casa-Studio: quando l’utilizzo professionale non fa perdere l’esenzione

    Lavori da casa e ricevi clienti nel tuo studio? Scopri quando l’esenzione IMU sull’abitazione principale resta valida e quando invece l’imposta diventa dovuta.

    IMU e Casa-Studio: l’attività professionale in casa fa perdere l’esenzione?

    Molti professionisti lavorano dalla propria abitazione utilizzando una stanza come studio professionale.

    Commercialisti, avvocati, consulenti, architetti, ingegneri, grafici e numerose altre categorie utilizzano quotidianamente una parte della casa per svolgere la propria attività.

    Una delle domande più frequenti riguarda proprio l’IMU:

    utilizzare una stanza della propria abitazione come studio professionale fa perdere l’esenzione IMU sull’abitazione principale?

    La risposta, nella maggior parte dei casi, è no.

    La recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 8236 del 2 aprile 2026 ha ulteriormente rafforzato il principio secondo cui l’utilizzo professionale di una parte dell’immobile non comporta automaticamente la perdita dell’esenzione prevista per l’abitazione principale.


    Cos’è l’abitazione principale ai fini IMU

    La normativa IMU definisce abitazione principale l’immobile nel quale il proprietario:

    • risiede anagraficamente;
    • dimora abitualmente;
    • utilizza l’immobile come propria abitazione principale.

    Quando questi requisiti sono presenti, l’immobile è generalmente esente da IMU.

    Fanno eccezione le abitazioni considerate di lusso, appartenenti alle categorie catastali:

    • A/1;
    • A/8;
    • A/9.

    Per queste categorie l’IMU continua ad essere dovuta anche se l’immobile rappresenta l’abitazione principale.


    Lavorare da casa non significa perdere l’esenzione IMU

    Uno degli errori più comuni è pensare che la semplice presenza di uno studio professionale all’interno dell’abitazione faccia automaticamente scattare l’IMU.

    In realtà non è così.

    Se il professionista:

    • vive stabilmente nell’immobile;
    • mantiene la residenza anagrafica;
    • utilizza l’immobile principalmente come abitazione;

    l’esenzione continua normalmente ad applicarsi.

    La presenza di:

    • scrivania;
    • archivio;
    • computer;
    • attrezzature professionali;
    • stanza per ricevere clienti;

    non è sufficiente per trasformare l’immobile in ufficio ai fini IMU.


    Il principio confermato dalla Cassazione

    La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito un principio molto importante.

    Ciò che conta non è il semplice utilizzo di una parte dell’immobile per finalità diverse dall’abitazione.

    L’elemento decisivo è verificare se l’immobile continui a svolgere la funzione prevalente di abitazione principale.

    In altre parole:

    • lavorare da casa non fa perdere automaticamente l’esenzione;
    • ricevere clienti non fa perdere automaticamente l’esenzione;
    • utilizzare una stanza come studio non fa perdere automaticamente l’esenzione.

    Occorre valutare la situazione nel suo complesso.


    Quando l’IMU diventa dovuta

    La situazione cambia quando la destinazione professionale assume una propria autonomia fiscale e catastale.

    Un caso tipico è il passaggio alla categoria catastale:

    A/10 – Uffici e studi privati

    Quando una parte dell’immobile viene trasformata catastalmente in ufficio autonomo:

    • non si parla più di semplice uso promiscuo;
    • si crea una unità immobiliare fiscalmente distinta;
    • l’IMU diventa dovuta sulla porzione destinata ad attività professionale.

    Lo stesso principio vale in caso di:

    • frazionamento catastale;
    • creazione di unità autonome;
    • cambio di destinazione d’uso.

    Casa-studio e categoria catastale: il vero elemento da controllare

    Per valutare correttamente il trattamento IMU è fondamentale verificare:

    • categoria catastale;
    • eventuali variazioni catastali;
    • presenza di unità separate;
    • destinazione urbanistica;
    • planimetria dell’immobile.

    In molti casi il vero elemento decisivo non è l’attività svolta, ma la classificazione catastale dell’immobile.


    La locazione di una stanza e il principio della Cassazione

    La pronuncia della Cassazione nasce da un caso di locazione parziale dell’abitazione principale.

    I giudici hanno stabilito che:

    • affittare una stanza non comporta automaticamente la perdita dell’esenzione;
    • il proprietario può continuare a beneficiare dell’agevolazione se mantiene residenza e dimora abituale nell’immobile.

    Questo principio rafforza ulteriormente l’orientamento favorevole anche nei confronti delle abitazioni utilizzate parzialmente come studio professionale.


    Come dimostrare che l’immobile resta abitazione principale

    In caso di controlli è importante poter dimostrare che la funzione abitativa resta prevalente.

    Possono risultare utili:

    • certificato di residenza;
    • utenze domestiche;
    • documentazione fotografica;
    • planimetrie;
    • contratti;
    • corrispondenza;
    • documentazione comunale;
    • dichiarazioni fiscali precedenti.

    L’obiettivo è dimostrare che l’attività professionale è accessoria rispetto all’utilizzo abitativo dell’immobile.


    Quando si perde realmente l’esenzione IMU

    L’IMU diventa normalmente dovuta quando:

    • viene trasferita la residenza altrove;
    • viene meno la dimora abituale;
    • l’immobile viene locato integralmente;
    • avviene il cambio catastale in A/10;
    • viene creata una unità autonoma destinata esclusivamente all’attività professionale.

    In queste situazioni l’immobile non può più beneficiare dell’esenzione prevista per l’abitazione principale.


    IMU e deduzione dei costi professionali: attenzione a non confondere le regole

    Molti professionisti ritengono che la deduzione dei costi della casa-studio comporti automaticamente la perdita dell’esenzione IMU.

    Si tratta di un errore molto frequente.

    Le due discipline sono completamente separate.

    Da un lato troviamo:

    • IMU;
    • residenza;
    • dimora abituale;
    • categoria catastale.

    Dall’altro troviamo:

    • deduzione dei costi professionali;
    • utilizzo promiscuo dell’immobile;
    • regole del reddito di lavoro autonomo.

    È quindi possibile:

    • mantenere l’esenzione IMU;
    • dedurre parte delle spese professionali;

    nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa fiscale.


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    BPlanning supporta professionisti e imprenditori nella gestione di:

    • IMU;
    • immobili utilizzati promiscuamente;
    • studi professionali;
    • pianificazione fiscale;
    • deducibilità dei costi;
    • verifiche catastali;
    • consulenza tributaria e immobiliare.

    Il nostro team di commercialisti e consulenti analizza ogni situazione per individuare la soluzione fiscalmente più efficiente e conforme alla normativa.


    Conclusioni

    Utilizzare una stanza della propria abitazione come studio professionale non comporta automaticamente la perdita dell’esenzione IMU.

    Ciò che conta realmente è che l’immobile continui a mantenere i requisiti dell’abitazione principale:

    • residenza anagrafica;
    • dimora abituale;
    • destinazione abitativa prevalente.

    Particolare attenzione deve invece essere prestata alle variazioni catastali e alla creazione di unità immobiliari autonome destinate ad attività professionali.

    Una corretta analisi preventiva consente di evitare contestazioni e gestire correttamente sia gli aspetti fiscali sia quelli immobiliari.


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    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Quali requisiti definiscono l’abitazione principale ai fini IMU?

    La normativa IMU definisce abitazione principale l’immobile nel quale il proprietario:

    • risiede anagraficamente;
    • dimora abitualmente;
    • utilizza l’immobile come propria abitazione principale.

    Quando questi requisiti sono presenti, l’immobile è generalmente esente da IMU.

    Fanno eccezione le abitazioni considerate di lusso, appartenenti alle categorie catastali:

    • A/1;
    • A/8;
    • A/9.

    Per queste categorie l’IMU continua ad essere dovuta anche se l’immobile rappresenta l’abitazione principale.

    Lavorare in casa comporta automaticamente la perdita dell’esenzione?

    Uno degli errori più comuni è pensare che la semplice presenza di uno studio professionale all’interno dell’abitazione faccia automaticamente scattare l’IMU.

    In realtà non è così.

    Se il professionista:

    • vive stabilmente nell’immobile;
    • mantiene la residenza anagrafica;
    • utilizza l’immobile principalmente come abitazione;

    l’esenzione continua normalmente ad applicarsi.

    La presenza di:

    • scrivania;
    • archivio;
    • computer;
    • attrezzature professionali;
    • stanza per ricevere clienti;

    non è sufficiente per trasformare l’immobile in ufficio ai fini IMU.

    Quando può diventare dovuta l’IMU sulla casa-studio?

    La situazione cambia quando la destinazione professionale assume una propria autonomia fiscale e catastale.

    Un caso tipico è il passaggio alla categoria catastale:

    Quando una parte dell’immobile viene trasformata catastalmente in ufficio autonomo:

    • non si parla più di semplice uso promiscuo;
    • si crea una unità immobiliare fiscalmente distinta;
    • l’IMU diventa dovuta sulla porzione destinata ad attività professionale.

    Lo stesso principio vale in caso di:

    • frazionamento catastale;
    • creazione di unità autonome;
    • cambio di destinazione d’uso.

    Perché va controllata la categoria catastale?

    Per valutare correttamente il trattamento IMU è fondamentale verificare:

    • categoria catastale;
    • eventuali variazioni catastali;
    • presenza di unità separate;
    • destinazione urbanistica;
    • planimetria dell’immobile.

    In molti casi il vero elemento decisivo non è l’attività svolta, ma la classificazione catastale dell’immobile.

    Esenzione IMU e deduzione dei costi professionali sono la stessa cosa?

    Molti professionisti ritengono che la deduzione dei costi della casa-studio comporti automaticamente la perdita dell’esenzione IMU.

    Si tratta di un errore molto frequente.

    Le due discipline sono completamente separate.

    Da un lato troviamo:

    • IMU;
    • residenza;
    • dimora abituale;
    • categoria catastale.

    Dall’altro troviamo:

    • deduzione dei costi professionali;
    • utilizzo promiscuo dell’immobile;
    • regole del reddito di lavoro autonomo.

    È quindi possibile:

    • mantenere l’esenzione IMU;
    • dedurre parte delle spese professionali;

    nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa fiscale.

  • Proroga Versamenti 2026: cosa cambia per ISA, Forfettari e Partite IVA

    Proroga versamenti 2026 per soggetti ISA e forfettari: scopri le nuove scadenze, le regole sulla maggiorazione dello 0,80% e come evitare errori nei pagamenti fiscali.

    Proroga Versamenti 2026: nuove scadenze per ISA e Forfettari

    Con il Decreto-Legge n. 89 del 22 maggio 2026, il Governo ha introdotto una proroga dei versamenti fiscali per determinate categorie di contribuenti.

    La novità riguarda principalmente:

    • soggetti ISA;
    • contribuenti forfettari;
    • contribuenti in regime di vantaggio;
    • soggetti esclusi dagli ISA;
    • soci di società trasparenti.

    L’obiettivo è concedere più tempo per effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni fiscali senza applicazione di maggiorazioni.

    Tuttavia, la proroga ha modificato anche il meccanismo della maggiorazione normalmente prevista per i pagamenti differiti.

    Vediamo nel dettaglio cosa cambia.


    Chi beneficia della proroga 2026

    La proroga si applica ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale) e che rispettano i limiti previsti dalla normativa.

    La misura interessa anche:

    • contribuenti in regime forfettario;
    • contribuenti in regime di vantaggio;
    • soggetti che applicano cause di esclusione ISA;
    • soci di società di persone;
    • soci di associazioni professionali;
    • soci di società trasparenti.

    La proroga riguarda i versamenti derivanti da:

    • dichiarazione dei redditi;
    • IRAP;
    • IVA.

    Nuova scadenza: dal 30 giugno al 20 luglio 2026

    La principale novità consiste nello spostamento della scadenza ordinaria.

    Per i soggetti interessati:

    la scadenza del 30 giugno 2026 viene automaticamente sostituita dal 20 luglio 2026.

    Questo significa che il nuovo termine ordinario per il pagamento diventa il 20 luglio 2026.

    Entro tale data è possibile effettuare i versamenti senza alcuna maggiorazione.


    Si può rinunciare alla proroga?

    Una delle domande più frequenti riguarda la possibilità di rinunciare allo slittamento e utilizzare il vecchio sistema.

    La risposta è no.

    La proroga non rappresenta una semplice facoltà concessa al contribuente.

    Il Decreto-Legge modifica direttamente il termine ordinario di versamento per tutti i soggetti interessati.

    Di conseguenza:

    • il 30 giugno non è più il termine di riferimento;
    • il nuovo termine ordinario è il 20 luglio;
    • non è possibile scegliere di applicare le vecchie regole.

    È ancora possibile applicare la maggiorazione dello 0,40%?

    No.

    Con la proroga 2026 viene meno il tradizionale meccanismo che consentiva il pagamento entro i 30 giorni successivi al 30 giugno applicando una maggiorazione dello 0,40%.

    Per il 2026 il legislatore ha introdotto una disciplina specifica.

    Le nuove regole prevedono:

    • pagamento entro il 20 luglio senza maggiorazioni;
    • pagamento nei 30 giorni successivi con maggiorazione dello 0,80%.

    Pertanto non esiste più la possibilità di applicare la maggiorazione dello 0,40%.


    Le nuove scadenze da ricordare

    Prima opzione

    Pagamento entro il 20 luglio 2026.

    In questo caso:

    • nessuna maggiorazione;
    • possibilità di rateazione ordinaria;
    • versamento considerato nei termini.

    Seconda opzione

    Pagamento dal 21 luglio al termine dei 30 giorni successivi.

    In questo caso:

    • applicazione della maggiorazione dello 0,80%;
    • possibilità di rateazione;
    • versamento comunque valido.

    Cosa succede se si paga prima del 20 luglio?

    Il contribuente può comunque effettuare il pagamento anticipatamente.

    Ad esempio:

    • 30 giugno;
    • 5 luglio;
    • 10 luglio.

    Tuttavia il versamento anticipato:

    • non consente di applicare lo 0,40%;
    • non permette di utilizzare il vecchio piano rateale basato sul 30 giugno;
    • viene semplicemente considerato un pagamento effettuato prima della nuova scadenza.

    Rateazione: cosa cambia

    La proroga influisce anche sulla pianificazione delle rate.

    Le rate devono infatti essere calcolate prendendo come riferimento il nuovo termine ordinario del 20 luglio 2026.

    Questo significa che:

    • cambiano le date delle rate successive;
    • cambia il conteggio degli interessi;
    • non è possibile utilizzare il calendario collegato al vecchio termine del 30 giugno.

    Per questo motivo è consigliabile verificare attentamente il piano di versamento prima di procedere ai pagamenti.


    Errori da evitare

    Tra gli errori più frequenti che potrebbero verificarsi nel 2026 troviamo:

    • applicare erroneamente la maggiorazione dello 0,40%;
    • utilizzare il calendario rateale del 30 giugno;
    • ignorare la nuova decorrenza della proroga;
    • calcolare in modo errato interessi e rate.

    Una gestione non corretta potrebbe generare versamenti insufficienti o irregolari.


    BPlanning: assistenza per versamenti e pianificazione fiscale

    BPlanning supporta imprenditori, professionisti e partite IVA nella gestione di:

    • dichiarazioni fiscali;
    • versamenti imposte;
    • regime forfettario;
    • soggetti ISA;
    • pianificazione fiscale;
    • gestione scadenze tributarie;
    • consulenza fiscale continuativa.

    Il nostro team di commercialisti e consulenti monitora costantemente gli aggiornamenti normativi per garantire una gestione fiscale corretta e senza sorprese.


    Conclusioni

    La proroga dei versamenti 2026 non rappresenta una semplice facoltà, ma modifica direttamente il termine ordinario per i contribuenti interessati.

    Per soggetti ISA, forfettari e categorie assimilate:

    • il nuovo termine ordinario è il 20 luglio 2026;
    • non è più applicabile la maggiorazione dello 0,40%;
    • il differimento successivo prevede una maggiorazione dello 0,80%.

    Per evitare errori è fondamentale aggiornare correttamente il piano dei versamenti e verificare la propria posizione fiscale.


    Hai dubbi sulle scadenze fiscali 2026?

    Il team di BPlanning può aiutarti a verificare la tua posizione, pianificare correttamente i versamenti e gestire tutti gli adempimenti fiscali in modo semplice e sicuro.

    Per approfondire le scadenze dei versamenti fiscali della tua attività, scopri i servizi BPlanning di contabilità e assistenza fiscale.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Quali contribuenti riguarda la proroga dei versamenti illustrata?

    La proroga si applica ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale) e che rispettano i limiti previsti dalla normativa.

    La misura interessa anche:

    • contribuenti in regime forfettario;
    • contribuenti in regime di vantaggio;
    • soggetti che applicano cause di esclusione ISA;
    • soci di società di persone;
    • soci di associazioni professionali;
    • soci di società trasparenti.

    La proroga riguarda i versamenti derivanti da:

    • dichiarazione dei redditi;
    • IRAP;
    • IVA.

    Quale scadenza del 2026 descrive l’articolo?

    La principale novità consiste nello spostamento della scadenza ordinaria.

    Per i soggetti interessati:

    la scadenza del 30 giugno 2026 viene automaticamente sostituita dal 20 luglio 2026.

    Questo significa che il nuovo termine ordinario per il pagamento diventa il 20 luglio 2026.

    Entro tale data è possibile effettuare i versamenti senza alcuna maggiorazione.

    È possibile mantenere il pagamento alla scadenza precedente?

    Una delle domande più frequenti riguarda la possibilità di rinunciare allo slittamento e utilizzare il vecchio sistema.

    La risposta è no.

    La proroga non rappresenta una semplice facoltà concessa al contribuente.

    Il Decreto-Legge modifica direttamente il termine ordinario di versamento per tutti i soggetti interessati.

    Di conseguenza:

    • il 30 giugno non è più il termine di riferimento;
    • il nuovo termine ordinario è il 20 luglio;
    • non è possibile scegliere di applicare le vecchie regole.

    Come viene valutata la maggiorazione nel periodo descritto?

    No.

    Con la proroga 2026 viene meno il tradizionale meccanismo che consentiva il pagamento entro i 30 giorni successivi al 30 giugno applicando una maggiorazione dello 0,40%.

    Per il 2026 il legislatore ha introdotto una disciplina specifica.

    Le nuove regole prevedono:

    • pagamento entro il 20 luglio senza maggiorazioni;
    • pagamento nei 30 giorni successivi con maggiorazione dello 0,80%.

    Pertanto non esiste più la possibilità di applicare la maggiorazione dello 0,40%.

    Che cosa cambia nella rateazione illustrata?

    La proroga influisce anche sulla pianificazione delle rate.

    Le rate devono infatti essere calcolate prendendo come riferimento il nuovo termine ordinario del 20 luglio 2026.

    Questo significa che:

    • cambiano le date delle rate successive;
    • cambia il conteggio degli interessi;
    • non è possibile utilizzare il calendario collegato al vecchio termine del 30 giugno.

    Per questo motivo è consigliabile verificare attentamente il piano di versamento prima di procedere ai pagamenti.

  • CIN e SCIA per Attività Turistiche: cosa cambia dal 1° giugno 2026

    Nuove regole per strutture ricettive e locazioni turistiche dal 1° giugno 2026. Scopri come gestire CIN, SCIA e nuove procedure SUAP senza errori.

    Nuove regole per strutture ricettive e locazioni turistiche dal 1° giugno 2026

    Dal 1° giugno 2026 entrano in vigore importanti novità per le attività turistiche e ricettive.

    La nuova modulistica unificata introduce procedure standardizzate per l’avvio, la modifica e la gestione delle strutture ricettive, con l’obiettivo di uniformare i procedimenti amministrativi su tutto il territorio nazionale.

    Tuttavia, le nuove disposizioni stanno già creando dubbi operativi, soprattutto in relazione al rapporto tra SCIA e CIN (Codice Identificativo Nazionale).

    Per chi gestisce strutture turistiche, bed and breakfast, affittacamere, case vacanza o locazioni brevi, è fondamentale comprendere i nuovi adempimenti per evitare rallentamenti e problematiche amministrative.


    Cosa cambia dal 1° giugno 2026

    Le novità derivano dalla nuova modulistica unificata e standardizzata approvata dalla Conferenza Unificata e recepita dai Comuni attraverso i portali SUAP.

    Le nuove procedure riguardano:

    • alberghi;
    • hotel;
    • bed and breakfast;
    • affittacamere;
    • case vacanze;
    • case e appartamenti per vacanze (CAV);
    • campeggi;
    • villaggi turistici;
    • glamping;
    • strutture ricettive all’aria aperta.

    Le modifiche interessano sia:

    • nuove aperture;
    • variazioni dell’attività;
    • modifiche organizzative;
    • ampliamenti;
    • aggiornamenti dei servizi;
    • variazioni della capacità ricettiva.

    Cos’è la SCIA e quando serve

    La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) rappresenta il principale strumento amministrativo per avviare una struttura ricettiva.

    Attraverso la SCIA l’operatore dichiara:

    • il possesso dei requisiti richiesti;
    • la conformità urbanistica;
    • il rispetto delle normative regionali;
    • il rispetto delle normative comunali;
    • la conformità delle strutture e degli impianti.

    In molti casi l’attività può iniziare immediatamente dopo la presentazione della pratica, salvo eventuali controlli successivi dell’amministrazione.


    Cos’è il CIN e perché è diventato obbligatorio

    Il CIN (Codice Identificativo Nazionale) è il codice assegnato alle strutture ricettive e agli immobili destinati a locazione breve o turistica.

    L’obiettivo è rendere identificabile ogni struttura sul territorio nazionale.

    Il codice deve essere:

    • esposto all’esterno dell’immobile;
    • indicato negli annunci online;
    • riportato nei portali di prenotazione;
    • comunicato agli intermediari turistici;
    • conservato nella documentazione amministrativa.

    Il CIN è collegato alla Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), che raccoglie le informazioni delle strutture presenti sul territorio italiano.


    CIN e Fisco: perché è importante

    Dal punto di vista fiscale, il CIN rappresenta uno strumento di tracciabilità sempre più rilevante.

    Attraverso il codice, le amministrazioni possono collegare:

    • titolare della struttura;
    • immobile utilizzato;
    • annunci pubblicati online;
    • dati catastali;
    • flussi turistici;
    • informazioni fiscali.

    Per questo motivo il CIN diventa un elemento essenziale nella corretta gestione dell’attività turistica.


    Il problema delle nuove aperture: il paradosso CIN-SCIA

    La principale criticità emersa con la nuova modulistica riguarda le nuove aperture.

    Per avviare una struttura è necessario presentare la SCIA.

    Tuttavia, nei nuovi modelli viene richiesto anche il CIN.

    Il problema è che il CIN viene attribuito soltanto dopo che la struttura è stata registrata e censita nei sistemi competenti.

    Si crea quindi una situazione paradossale:

    • per ottenere il CIN serve l’avvio della pratica;
    • per completare la pratica viene richiesto il CIN.

    In alcuni casi questo potrebbe generare blocchi operativi nei portali SUAP.


    Il rischio nei portali comunali

    Molti Comuni utilizzano piattaforme telematiche che prevedono campi obbligatori.

    Se il campo CIN viene impostato come obbligatorio per una nuova apertura, il professionista potrebbe trovarsi nell’impossibilità tecnica di completare l’invio della pratica.

    Si tratta di una problematica che sta già generando dubbi interpretativi tra operatori, consulenti e amministrazioni locali.


    Come gestire correttamente una nuova apertura

    In attesa di chiarimenti operativi uniformi, è consigliabile seguire una procedura documentata.

    Per le nuove strutture è opportuno conservare:

    • predisposizione della SCIA;
    • ricevuta di protocollazione;
    • richiesta del CIN;
    • eventuali integrazioni successive;
    • comunicazioni con il SUAP competente.

    Una corretta tracciabilità della sequenza degli adempimenti può risultare fondamentale in caso di verifiche.


    Attività già esistenti: cosa fare

    Per le strutture già operative la situazione è più semplice.

    In questi casi è consigliabile:

    • verificare la corretta attribuzione del CIN;
    • aggiornare il fascicolo amministrativo;
    • verificare la corrispondenza con eventuali codici regionali;
    • controllare gli annunci online;
    • verificare la corretta esposizione del codice.

    Locazioni brevi e affitti turistici: attenzione alle differenze

    Le locazioni turistiche non imprenditoriali continuano a seguire regole differenti rispetto alle strutture ricettive tradizionali.

    In molti casi:

    • non è prevista la stessa procedura autorizzativa;
    • continuano ad applicarsi le comunicazioni regionali;
    • restano comunque gli obblighi legati al CIN.

    Per questo motivo è importante distinguere correttamente tra:

    • struttura ricettiva imprenditoriale;
    • locazione breve;
    • locazione turistica non imprenditoriale;
    • attività extra-alberghiera.

    Ogni fattispecie presenta specifici obblighi amministrativi e fiscali.


    I controlli saranno sempre più integrati

    La digitalizzazione delle banche dati consentirà sempre più facilmente l’incrocio tra:

    • dati catastali;
    • annunci pubblicati online;
    • dati fiscali;
    • presenze turistiche;
    • comunicazioni amministrative.

    Per questo motivo è fondamentale che la posizione della struttura sia perfettamente allineata sotto il profilo:

    • amministrativo;
    • fiscale;
    • urbanistico;
    • catastale.

    BPlanning: supporto per strutture ricettive e locazioni turistiche

    BPlanning supporta imprenditori e proprietari immobiliari nella gestione di:

    • apertura di strutture ricettive;
    • pratiche SCIA;
    • gestione del CIN;
    • locazioni brevi;
    • case vacanza;
    • affittacamere;
    • bed and breakfast;
    • fiscalità delle attività turistiche;
    • consulenza legale e amministrativa.

    Il nostro team integrato di commercialisti, consulenti e professionisti supporta il cliente nella corretta gestione di tutti gli adempimenti necessari.


    Conclusioni

    Le novità introdotte dal 1° giugno 2026 puntano a creare maggiore uniformità nella gestione delle attività turistiche.

    Tuttavia, il coordinamento tra SCIA e CIN presenta ancora alcune criticità operative che richiedono particolare attenzione.

    Per chi opera nel settore turistico è fondamentale verificare preventivamente le procedure adottate dal Comune competente e mantenere una documentazione completa di tutti gli adempimenti effettuati.

    Una corretta pianificazione amministrativa e fiscale consente di evitare ritardi, contestazioni e problematiche future.


    Vuoi aprire una struttura ricettiva o una locazione turistica?

    Il team di BPlanning può aiutarti nella gestione di SCIA, CIN, aspetti fiscali e adempimenti amministrativi necessari per avviare e gestire correttamente la tua attività turistica.

    Per le contestazioni e le comunicazioni formali relative alla tua attività turistica, puoi rivolgerti al servizio BPlanning di assistenza legale, interventi e diffide.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «Cos’è la SCIA e quando serve», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Un commercialista dedicato aiuta a organizzare documenti, dichiarazioni e versamenti e a presidiare gli adempimenti fiscali dell’impresa o dell’attività professionale. Scopri Contabilità e assistenza fiscale.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Che cos’è la SCIA per l’attività turistica?

    La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) rappresenta il principale strumento amministrativo per avviare una struttura ricettiva.

    Attraverso la SCIA l’operatore dichiara:

    • il possesso dei requisiti richiesti;
    • la conformità urbanistica;
    • il rispetto delle normative regionali;
    • il rispetto delle normative comunali;
    • la conformità delle strutture e degli impianti.

    In molti casi l’attività può iniziare immediatamente dopo la presentazione della pratica, salvo eventuali controlli successivi dell’amministrazione.

    Quale funzione svolge il CIN?

    Il CIN (Codice Identificativo Nazionale) è il codice assegnato alle strutture ricettive e agli immobili destinati a locazione breve o turistica.

    L’obiettivo è rendere identificabile ogni struttura sul territorio nazionale.

    Il codice deve essere:

    • esposto all’esterno dell’immobile;
    • indicato negli annunci online;
    • riportato nei portali di prenotazione;
    • comunicato agli intermediari turistici;
    • conservato nella documentazione amministrativa.

    Il CIN è collegato alla Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), che raccoglie le informazioni delle strutture presenti sul territorio italiano.

    Quale difficoltà tra CIN e SCIA descrive la guida?

    La principale criticità emersa con la nuova modulistica riguarda le nuove aperture.

    Per avviare una struttura è necessario presentare la SCIA.

    Tuttavia, nei nuovi modelli viene richiesto anche il CIN.

    Il problema è che il CIN viene attribuito soltanto dopo che la struttura è stata registrata e censita nei sistemi competenti.

    Si crea quindi una situazione paradossale:

    • per ottenere il CIN serve l’avvio della pratica;
    • per completare la pratica viene richiesto il CIN.

    In alcuni casi questo potrebbe generare blocchi operativi nei portali SUAP.

    Quali verifiche servono prima di una nuova apertura?

    In attesa di chiarimenti operativi uniformi, è consigliabile seguire una procedura documentata.

    Per le nuove strutture è opportuno conservare:

    • predisposizione della SCIA;
    • ricevuta di protocollazione;
    • richiesta del CIN;
    • eventuali integrazioni successive;
    • comunicazioni con il SUAP competente.

    Una corretta tracciabilità della sequenza degli adempimenti può risultare fondamentale in caso di verifiche.

    Come si distinguono affitti brevi e attività turistiche?

    Le locazioni turistiche non imprenditoriali continuano a seguire regole differenti rispetto alle strutture ricettive tradizionali.

    In molti casi:

    • non è prevista la stessa procedura autorizzativa;
    • continuano ad applicarsi le comunicazioni regionali;
    • restano comunque gli obblighi legati al CIN.

    Per questo motivo è importante distinguere correttamente tra:

    • struttura ricettiva imprenditoriale;
    • locazione breve;
    • locazione turistica non imprenditoriale;
    • attività extra-alberghiera.

    Ogni fattispecie presenta specifici obblighi amministrativi e fiscali.

  • Nuovo Regime Impatriati 2026: guida completa alle agevolazioni fiscali e compilazione del modello Redditi

    Il nuovo regime impatriati è stato completamente modificato dal Decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. 209/2023).

    Le nuove regole si applicano ai lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal 2024 e riguardano:

    • lavoratori dipendenti;
    • professionisti;
    • lavoratori autonomi.

    Non rientrano invece nel nuovo regime i redditi d’impresa.

    L’obiettivo della normativa è incentivare il trasferimento in Italia di professionisti qualificati attraverso importanti agevolazioni fiscali.


    Cos’è il regime impatriati

    Il regime impatriati è un’agevolazione fiscale che consente di pagare meno tasse sui redditi prodotti in Italia dopo il trasferimento della residenza fiscale.

    Con il nuovo regime:

    • il 50% del reddito diventa esente da tassazione;
    • il reddito imponibile si riduce quindi della metà;
    • il beneficio opera entro il limite massimo di 600.000 euro annui.

    In pratica, chi rientra in Italia paga imposte soltanto sul 50% del reddito agevolato.


    Agevolazione rafforzata: detassazione al 60%

    La normativa prevede un vantaggio ancora maggiore in presenza di figli minori.

    In questi casi:

    • il reddito imponibile scende al 40%;
    • la detassazione sale al 60%.

    L’agevolazione rafforzata si applica:

    • quando il lavoratore si trasferisce in Italia con figli minori;
    • oppure quando il figlio nasce o viene adottato durante il periodo agevolato.

    Il beneficio continua anche dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio, fino alla naturale scadenza del regime.


    Requisiti per accedere al nuovo regime impatriati

    Per poter accedere alle agevolazioni devono essere rispettate precise condizioni.

    1. Trasferimento della residenza fiscale in Italia

    Il lavoratore deve trasferire la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR.


    2. Permanenza minima in Italia

    Il contribuente deve impegnarsi a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno 4 anni.

    In caso contrario:

    • il beneficio decade;
    • le imposte risparmiate devono essere restituite;
    • possono essere applicate sanzioni e interessi.

    3. Periodo minimo all’estero

    Per accedere al regime il contribuente non deve essere stato fiscalmente residente in Italia nei 3 periodi d’imposta precedenti al rientro.

    In alcuni casi il periodo richiesto sale a:

    • 6 anni;
    • 7 anni.

    Questo accade soprattutto quando il lavoratore rientra in continuità con lo stesso datore di lavoro o gruppo societario.


    Nuovo regime impatriati e modello Redditi

    Uno degli aspetti più importanti riguarda la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi.

    Per i lavoratori dipendenti, normalmente l’agevolazione viene applicata direttamente dal datore di lavoro in busta paga.

    In questo caso:

    • il reddito indicato nel modello Redditi risulta già ridotto;
    • non servono ulteriori operazioni particolari.

    Quando serve compilare la casella “Casi particolari”

    La casella “Casi particolari” deve essere compilata quando:

    • il datore di lavoro non ha applicato il beneficio;
    • il contribuente vuole recuperare l’agevolazione direttamente in dichiarazione.

    I principali codici previsti sono:

    Codice 6

    Vecchio regime impatriati con imponibilità al 30%.

    Codice 8

    Vecchio regime impatriati con imponibilità al 10% per alcune regioni del Sud Italia.

    Codice 16

    Nuovo regime impatriati con imponibilità al 50%.

    Codice 17

    Nuovo regime impatriati con imponibilità al 40% in presenza di figli minori.


    Differenze tra vecchio e nuovo regime impatriati

    Vecchio regime

    • detassazione ordinaria del 70%;
    • in alcuni casi fino al 90%;
    • regole più ampie;
    • requisiti meno restrittivi.

    Nuovo regime

    • detassazione ordinaria del 50%;
    • detassazione del 60% con figli minori;
    • limite massimo di 600.000 euro;
    • requisiti più stringenti;
    • maggiore attenzione ai controlli fiscali.

    Errori da evitare

    Molti contribuenti rischiano errori nella gestione del regime impatriati.

    Tra i più frequenti:

    • errata verifica della residenza fiscale;
    • compilazione sbagliata della dichiarazione;
    • utilizzo del codice errato;
    • mancanza dei requisiti temporali;
    • problemi nella documentazione del trasferimento;
    • errata gestione dei rapporti con il datore di lavoro.

    Una gestione non corretta può comportare:

    • perdita del beneficio;
    • recupero delle imposte;
    • sanzioni fiscali;
    • verifiche dell’Agenzia delle Entrate.

    Come dimostrare il trasferimento reale in Italia

    È fondamentale conservare documentazione coerente che dimostri:

    • trasferimento abitativo;
    • contratto di locazione o acquisto immobile;
    • presenza stabile in Italia;
    • attività lavorativa effettiva;
    • documentazione anagrafica;
    • utenze e movimentazioni;
    • iscrizioni scolastiche dei figli;
    • elementi personali e familiari.

    La coerenza documentale è oggi centrale nei controlli fiscali.


    BPlanning: consulenza strategica sul regime impatriati

    In BPlanning supportiamo professionisti, manager, imprenditori e lavoratori nel:

    • trasferimento della residenza fiscale;
    • analisi requisiti regime impatriati;
    • pianificazione fiscale internazionale;
    • gestione dichiarazioni dei redditi;
    • compilazione modello Redditi;
    • strutture societarie italiane ed estere;
    • consulenza fiscale e legale integrata.

    Il nostro team di commercialisti e consulenti analizza ogni situazione per costruire una strategia fiscale corretta e sostenibile.


    Conclusioni

    Il nuovo regime impatriati rappresenta ancora oggi una grande opportunità fiscale per chi trasferisce la propria residenza in Italia.

    Tuttavia, rispetto al passato:

    • i requisiti sono più rigidi;
    • i controlli sono aumentati;
    • la documentazione assume un ruolo fondamentale.

    Per questo motivo è importante pianificare correttamente il trasferimento ed evitare errori nella gestione fiscale e dichiarativa.


    Vuoi verificare se puoi accedere al regime impatriati?

    Il team di BPlanning può aiutarti ad analizzare la tua situazione fiscale e costruire una strategia corretta per il trasferimento in Italia.

    Richiedi una consulenza personalizzata con il team BPlanning.

    Per approfondire la gestione dichiarativa delle agevolazioni per impatriati, scopri i servizi BPlanning di contabilità e assistenza fiscale.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «Cos’è il regime impatriati», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Il Metodo BPlanning confronta struttura, utili, costi, investimenti e operazioni previste per costruire un piano fiscale lecito e documentato, dopo avere verificato gli strumenti effettivamente applicabili. Scopri Pianificazione fiscale.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Che cos’è il regime impatriati descritto?

    Il regime impatriati è un’agevolazione fiscale che consente di pagare meno tasse sui redditi prodotti in Italia dopo il trasferimento della residenza fiscale.

    Con il nuovo regime:

    • il 50% del reddito diventa esente da tassazione;
    • il reddito imponibile si riduce quindi della metà;
    • il beneficio opera entro il limite massimo di 600.000 euro annui.

    In pratica, chi rientra in Italia paga imposte soltanto sul 50% del reddito agevolato.

    Quali requisiti del trasferimento devono essere verificati?

    Per poter accedere alle agevolazioni devono essere rispettate precise condizioni.

    Il lavoratore deve trasferire la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR.

    Il contribuente deve impegnarsi a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno 4 anni.

    In caso contrario:

    • il beneficio decade;
    • le imposte risparmiate devono essere restituite;
    • possono essere applicate sanzioni e interessi.

    Per accedere al regime il contribuente non deve essere stato fiscalmente residente in Italia nei 3 periodi d’imposta precedenti al rientro.

    In alcuni casi il periodo richiesto sale a:

    • 6 anni;
    • 7 anni.

    Questo accade soprattutto quando il lavoratore rientra in continuità con lo stesso datore di lavoro o gruppo societario.

    Come viene indicato il regime nel modello Redditi?

    Uno degli aspetti più importanti riguarda la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi.

    Per i lavoratori dipendenti, normalmente l’agevolazione viene applicata direttamente dal datore di lavoro in busta paga.

    In questo caso:

    • il reddito indicato nel modello Redditi risulta già ridotto;
    • non servono ulteriori operazioni particolari.

    Quando rilevano i casi particolari nel modello illustrato?

    La casella “Casi particolari” deve essere compilata quando:

    • il datore di lavoro non ha applicato il beneficio;
    • il contribuente vuole recuperare l’agevolazione direttamente in dichiarazione.

    I principali codici previsti sono:

    Quali documenti possono dimostrare un trasferimento effettivo?

    È fondamentale conservare documentazione coerente che dimostri:

    • trasferimento abitativo;
    • contratto di locazione o acquisto immobile;
    • presenza stabile in Italia;
    • attività lavorativa effettiva;
    • documentazione anagrafica;
    • utenze e movimentazioni;
    • iscrizioni scolastiche dei figli;
    • elementi personali e familiari.

    La coerenza documentale è oggi centrale nei controlli fiscali.

  • Esterovestizione: cosa cambia dal 2026 e quali sono i rischi fiscali

    Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha aumentato i controlli sui trasferimenti all’estero di società, holding, imprenditori e professionisti.

    Con la riforma della fiscalità internazionale introdotta dal D.lgs. 209/2023, dal 2024 cambiano i criteri per determinare la residenza fiscale di:

    • società;
    • holding;
    • trust;
    • imprenditori;
    • persone fisiche.

    Oggi non basta più avere una società estera o trasferire formalmente la residenza fuori dall’Italia.

    L’elemento centrale diventa la sostanza economica reale e il luogo in cui vengono prese le decisioni effettive.

    Questo significa che una società estera potrebbe essere considerata fiscalmente residente in Italia anche se costituita all’estero.


    Cos’è l’esterovestizione

    L’esterovestizione si verifica quando una società viene costituita formalmente all’estero ma, nella realtà, viene gestita dall’Italia.

    In questi casi, l’Agenzia delle Entrate può contestare che:

    • la direzione effettiva sia in Italia;
    • la gestione operativa avvenga in Italia;
    • le decisioni strategiche siano prese in Italia.

    Se ciò accade, la società può essere considerata fiscalmente residente in Italia con conseguenze molto rilevanti:

    • recupero delle imposte;
    • sanzioni;
    • contestazioni fiscali;
    • verifiche internazionali;
    • doppia imposizione.

    Nuovi criteri di residenza fiscale delle società

    Dal 2024, l’articolo 73 del TUIR stabilisce che una società è fiscalmente residente in Italia quando, per la maggior parte del periodo d’imposta, possiede almeno uno di questi elementi:

    • sede legale in Italia;
    • sede di direzione effettiva in Italia;
    • gestione ordinaria svolta principalmente in Italia.

    I due elementi più importanti sono oggi:

    Sede di direzione effettiva

    È il luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche della società.

    Ad esempio:

    • dove si riunisce il management;
    • dove operano gli amministratori;
    • dove vengono prese le decisioni aziendali;
    • dove vengono firmati i contratti principali.

    Gestione ordinaria in via principale

    Riguarda invece la gestione quotidiana della società.

    L’Agenzia verifica:

    • dove lavorano le figure operative;
    • dove vengono gestiti i conti bancari;
    • dove si trova la contabilità;
    • dove sono presenti uffici e personale;
    • dove vengono svolte le attività amministrative.

    Holding estere: attenzione alla sostanza economica

    Molte holding vengono aperte all’estero per motivi fiscali o strategici.

    Tuttavia, se la holding non possiede una reale struttura operativa, il rischio di contestazione aumenta.

    Ad esempio:

    • amministratori residenti in Italia;
    • decisioni prese dall’Italia;
    • assenza di uffici reali;
    • personale inesistente;
    • attività gestite operativamente dall’Italia.

    In questi casi, la società potrebbe essere considerata esterovestita.


    Presunzione di residenza fiscale in Italia

    L’articolo 73 del TUIR prevede una presunzione di residenza fiscale italiana per le società estere che:

    • controllano società italiane;
    • sono controllate da soggetti residenti in Italia;
    • hanno amministratori prevalentemente residenti in Italia.

    In queste situazioni, sarà il contribuente a dover dimostrare che la società è realmente gestita all’estero.


    Quali documenti servono per dimostrare la reale gestione estera

    Per ridurre il rischio fiscale è fondamentale costruire una documentazione concreta e coerente.

    Tra gli elementi più importanti:

    • verbali del consiglio di amministrazione;
    • prove delle riunioni svolte all’estero;
    • documentazione di viaggio;
    • contratti;
    • email decisionali;
    • organigrammi;
    • contratti di lavoro;
    • uffici reali;
    • contabilità estera;
    • conti correnti operativi all’estero.

    La difesa fiscale si costruisce prima di eventuali controlli.


    Esterovestizione delle persone fisiche

    Dal 2024 cambiano anche le regole sulla residenza fiscale delle persone fisiche.

    Una persona può essere considerata fiscalmente residente in Italia quando, per la maggior parte dell’anno, possiede almeno uno di questi requisiti:

    • dimora abituale in Italia;
    • domicilio in Italia;
    • presenza fisica nel territorio italiano.

    Il nuovo concetto di domicilio

    La riforma attribuisce molta importanza alle relazioni personali e familiari.

    Questo significa che l’Agenzia delle Entrate analizzerà:

    • dove vive la famiglia;
    • dove studiano i figli;
    • dove si svolge la vita personale;
    • dove si concentrano le relazioni principali.

    Non conta più soltanto il centro degli interessi economici.


    Attenzione ai giorni di presenza in Italia

    Dal 2024 diventano fondamentali anche le frazioni di giorno.

    Nel 2024, anno bisestile, la soglia critica è pari a 184 giorni.

    Questo rende necessario monitorare con precisione:

    • voli;
    • ingressi e uscite;
    • permanenze;
    • calendario personale;
    • attività lavorative.

    Iscrizione AIRE: non basta più

    Molti credono che iscriversi all’AIRE sia sufficiente per non essere più residenti fiscalmente in Italia.

    In realtà non è così.

    L’iscrizione AIRE oggi rappresenta soltanto una presunzione relativa.

    Il contribuente deve dimostrare concretamente:

    • di vivere realmente all’estero;
    • di avere lì il centro della propria vita;
    • di avere relazioni personali e familiari fuori dall’Italia.

    Paesi a fiscalità privilegiata: controlli ancora più elevati

    L’attenzione aumenta ulteriormente nei trasferimenti verso Paesi a fiscalità privilegiata.

    In questi casi il contribuente deve dimostrare:

    • il reale trasferimento;
    • la presenza stabile all’estero;
    • l’effettiva attività economica;
    • la coerenza della struttura internazionale.

    Le contestazioni in materia internazionale sono oggi molto più frequenti rispetto al passato.


    Come evitare problemi di esterovestizione

    Aprire una società all’estero senza una reale pianificazione può essere estremamente rischioso.

    Per evitare contestazioni è fondamentale:

    • costruire una struttura internazionale reale;
    • separare correttamente le funzioni operative;
    • creare sostanza economica estera;
    • documentare le decisioni;
    • organizzare la governance;
    • pianificare fiscalmente l’operazione.

    Ogni situazione deve essere analizzata in modo specifico.


    BPlanning: consulenza strategica su esterovestizione e fiscalità internazionale

    In BPlanning supportiamo imprenditori, holding e gruppi societari nella gestione di:

    • società estere;
    • holding internazionali;
    • trasferimenti di residenza;
    • fiscalità internazionale;
    • protezione patrimoniale;
    • pianificazione fiscale;
    • strutture estere operative.

    Il nostro team integrato di commercialisti, avvocati e consulenti strategici analizza ogni situazione per costruire strutture sostenibili, documentate e fiscalmente corrette.


    Conclusioni

    L’esterovestizione oggi non viene più valutata solo sulla base di elementi formali.

    L’Agenzia delle Entrate verifica soprattutto:

    • dove vengono prese le decisioni;
    • dove avviene la gestione reale;
    • dove si trovano persone, attività e interessi concreti.

    Per questo motivo, trasferire una società o la residenza all’estero senza una struttura reale può comportare rischi fiscali molto elevati.

    Una corretta pianificazione internazionale permette invece di costruire assetti efficienti, sostenibili e conformi alla normativa.


    Hai dubbi sulla tua struttura estera o sulla residenza fiscale?

    Il team di BPlanning può aiutarti ad analizzare la tua situazione e costruire una strategia fiscale, societaria e internazionale corretta.

    Richiedi una consulenza personalizzata con il team BPlanning.

    Per approfondire l’organizzazione di una società estera e i relativi profili di rischio, scopri i servizi BPlanning di costituzione e gestione di società estere.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «Cos’è l’esterovestizione», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Un commercialista dedicato aiuta a organizzare documenti, dichiarazioni e versamenti e a presidiare gli adempimenti fiscali dell’impresa o dell’attività professionale. Scopri Contabilità e assistenza fiscale.

    Il Metodo BPlanning confronta struttura, utili, costi, investimenti e operazioni previste per costruire un piano fiscale lecito e documentato, dopo avere verificato gli strumenti effettivamente applicabili. Scopri Pianificazione fiscale.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Che cosa significa esterovestizione?

    L’esterovestizione si verifica quando una società viene costituita formalmente all’estero ma, nella realtà, viene gestita dall’Italia.

    In questi casi, l’Agenzia delle Entrate può contestare che:

    • la direzione effettiva sia in Italia;
    • la gestione operativa avvenga in Italia;
    • le decisioni strategiche siano prese in Italia.

    Se ciò accade, la società può essere considerata fiscalmente residente in Italia con conseguenze molto rilevanti:

    • recupero delle imposte;
    • sanzioni;
    • contestazioni fiscali;
    • verifiche internazionali;
    • doppia imposizione.

    Quali criteri di residenza fiscale delle società richiama la guida?

    Dal 2024, l’articolo 73 del TUIR stabilisce che una società è fiscalmente residente in Italia quando, per la maggior parte del periodo d’imposta, possiede almeno uno di questi elementi:

    • sede legale in Italia;
    • sede di direzione effettiva in Italia;
    • gestione ordinaria svolta principalmente in Italia.

    I due elementi più importanti sono oggi:

    Perché la holding estera deve avere sostanza economica?

    Molte holding vengono aperte all’estero per motivi fiscali o strategici.

    Tuttavia, se la holding non possiede una reale struttura operativa, il rischio di contestazione aumenta.

    Ad esempio:

    • amministratori residenti in Italia;
    • decisioni prese dall’Italia;
    • assenza di uffici reali;
    • personale inesistente;
    • attività gestite operativamente dall’Italia.

    In questi casi, la società potrebbe essere considerata esterovestita.

    Quali documenti aiutano a dimostrare la gestione estera?

    Per ridurre il rischio fiscale è fondamentale costruire una documentazione concreta e coerente.

    Tra gli elementi più importanti:

    • verbali del consiglio di amministrazione;
    • prove delle riunioni svolte all’estero;
    • documentazione di viaggio;
    • contratti;
    • email decisionali;
    • organigrammi;
    • contratti di lavoro;
    • uffici reali;
    • contabilità estera;
    • conti correnti operativi all’estero.

    La difesa fiscale si costruisce prima di eventuali controlli.

    L’iscrizione AIRE basta da sola a definire la posizione fiscale?

    Molti credono che iscriversi all’AIRE sia sufficiente per non essere più residenti fiscalmente in Italia.

    In realtà non è così.

    L’iscrizione AIRE oggi rappresenta soltanto una presunzione relativa.

    Il contribuente deve dimostrare concretamente:

    • di vivere realmente all’estero;
    • di avere lì il centro della propria vita;
    • di avere relazioni personali e familiari fuori dall’Italia.
  • Partecipazioni in SRL e Regime Forfettario: quando si rischia l’esclusione

    Partecipazioni in SRL e regime forfettario: scopri quando il controllo della società può far perdere il forfettario e come evitare errori fiscali.

    Molti professionisti e imprenditori che operano in regime forfettario possiedono anche quote di una SRL oppure stanno valutando di entrare in una società.

    Tuttavia, esistono regole molto precise che possono determinare la perdita del regime forfettario.

    Il problema nasce soprattutto quando il contribuente:

    • controlla direttamente o indirettamente una SRL;
    • svolge attività riconducibili a quelle della società;
    • fattura alla società partecipata;
    • ricopre ruoli gestionali o amministrativi.

    Negli ultimi anni, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito diversi aspetti attraverso circolari e interpelli, aumentando l’attenzione su queste situazioni.

    In questa guida analizziamo quando una partecipazione in SRL è compatibile con il regime forfettario e quando invece può diventare una causa ostativa.


    Regime forfettario e partecipazioni: cosa dice la legge

    La normativa di riferimento è l’articolo 1, comma 57, lettera d), della Legge 190/2014.

    La norma prevede che non possono utilizzare il regime forfettario i soggetti che:

    • partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
    • controllano direttamente o indirettamente una SRL;
    • esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dalla società.

    In pratica, il legislatore vuole evitare che una stessa attività venga “spezzata” artificialmente tra persona fisica e società per ottenere vantaggi fiscali.

    Quando la partecipazione in SRL fa perdere il forfettario

    La perdita del regime forfettario si verifica solo se sono presenti entrambe queste condizioni:

    1. Controllo diretto o indiretto della SRL

    Il controllo può esistere anche senza possedere il 100% delle quote.

    Secondo l’articolo 2359 del Codice Civile, il controllo esiste quando il socio:

    • possiede la maggioranza dei voti;
    • ha influenza dominante nelle decisioni;
    • esercita controllo tramite accordi o vincoli contrattuali.

    L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche il possesso del 50% delle quote può configurare controllo. In alcuni casi, persino il 49% può essere considerato sufficiente.

    2. Attività riconducibile tra SRL e contribuente

    Il secondo requisito riguarda l’attività svolta.

    Il problema nasce quando:

    • il professionista in forfettario lavora per la SRL partecipata;
    • la SRL acquista servizi dal socio;
    • le attività sono simili o collegate;
    • esiste una continuità economica tra le due realtà.

    Ad esempio:

    • consulente marketing in forfettario che fattura alla propria SRL marketing;
    • geometra in forfettario che lavora quasi esclusivamente per la SRL edile partecipata;
    • consulente fiscale che presta servizi alla SRL di cui è socio.

    In questi casi l’Agenzia potrebbe contestare l’utilizzo del forfettario.


    Attenzione alla carica di amministratore

    Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il ruolo di amministratore.

    Anche senza compenso, la carica amministrativa può contribuire a dimostrare un’influenza dominante sulla società.

    Diversi interpelli dell’Agenzia delle Entrate hanno evidenziato che:

    • socio + amministratore = forte rischio di esclusione;
    • socio + membro CDA = possibile controllo di fatto;
    • amministratore con attività riconducibile = elevata attenzione fiscale.

    Questo vale soprattutto quando il contribuente opera economicamente nei confronti della società.


    Controllo indiretto: attenzione ai familiari

    Molti imprenditori pensano di aggirare il problema distribuendo le quote ai familiari.

    In realtà il controllo indiretto considera anche:

    • coniuge;
    • parenti entro il terzo grado;
    • affini entro il secondo grado.

    Quindi le quote intestate a familiari possono comunque essere sommate ai fini del controllo

    Fatturare alla propria SRL: rischio molto elevato

    Uno degli elementi più critici riguarda la fatturazione verso la società partecipata.

    L’Agenzia delle Entrate ha più volte evidenziato che:

    • un elevato fatturato verso la SRL può configurare controllo di fatto;
    • la società potrebbe essere considerata uno “schermo” fiscale;
    • il risparmio d’imposta può essere contestato.

    In alcuni interpelli, anche una quota minima di partecipazione è stata considerata problematica in presenza di fatturazione rilevante verso la società.

    Quando la SRL NON fa perdere il forfettario

    Esistono però diverse situazioni compatibili con il regime forfettario.

    In generale, il rischio si riduce quando:

    • non esiste controllo diretto o indiretto;
    • la SRL svolge attività completamente diverse;
    • il socio non fattura alla società;
    • non ci sono rapporti economici rilevanti;
    • le attività appartengono a differenti codici ATECO.

    Ad esempio:

    • partecipazione minoritaria senza poteri decisionali;
    • SRL immobiliare e attività professionale non collegata;
    • socio non operativo;
    • assenza di fatturazione tra le parti.

    Ogni situazione, però, deve essere analizzata nel dettaglio.


    Come evitare errori fiscali

    Molti imprenditori aprono una SRL o una partita IVA forfettaria senza una pianificazione iniziale.

    Questo può portare a:

    • perdita del regime agevolato;
    • recuperi fiscali;
    • sanzioni;
    • contestazioni dell’Agenzia delle Entrate;
    • strutture inefficienti.

    Per questo motivo è fondamentale costruire la struttura corretta fin dall’inizio.

    Una corretta pianificazione può permettere di:

    • mantenere il regime forfettario quando possibile;
    • evitare incompatibilità;
    • separare correttamente le attività;
    • ottimizzare fiscalmente la struttura;
    • prevenire problematiche future.

    BPlanning: analisi strategica per SRL e regime forfettario

    In BPlanning aiutiamo imprenditori, professionisti e consulenti ad analizzare la compatibilità tra:

    • regime forfettario;
    • partecipazioni societarie;
    • SRL operative;
    • holding;
    • assetti fiscali e societari.

    Il nostro team integrato di commercialisti, avvocati e consulenti strategici analizza ogni situazione per costruire una struttura sostenibile e fiscalmente corretta.

    Cosa analizziamo

    • quote societarie;
    • controllo diretto e indiretto;
    • rapporti economici tra socio e società;
    • codici ATECO;
    • ruolo amministrativo;
    • rischio fiscale;
    • pianificazione futura.

    Conclusioni

    Avere una partecipazione in SRL non comporta automaticamente la perdita del regime forfettario.

    Tuttavia, il rischio aumenta quando esistono:

    • controllo societario;
    • attività riconducibili;
    • fatturazione verso la società;
    • ruoli amministrativi;
    • collegamenti economici significativi.

    Ogni caso deve essere valutato singolarmente attraverso un’analisi tecnica approfondita.

    Una corretta pianificazione iniziale può evitare errori molto costosi e permettere di strutturare l’attività nel modo più efficiente possibile.


    Hai dubbi sulla compatibilità tra SRL e regime forfettario?

    Il team di BPlanning può aiutarti ad analizzare la tua situazione e costruire una strategia fiscale, societaria e gestionale corretta.

    Scopri i servizi di consulenza integrata di BPlanning e richiedi una prima analisi personalizzata.

    Per approfondire la compatibilità tra partita IVA forfettaria e partecipazioni societarie, scopri i servizi BPlanning di apertura e gestione della partita IVA.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «Quando la partecipazione in SRL fa perdere il forfettario», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Un commercialista dedicato aiuta a organizzare documenti, dichiarazioni e versamenti e a presidiare gli adempimenti fiscali dell’impresa o dell’attività professionale. Scopri Contabilità e assistenza fiscale.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Quando il controllo di una SRL può incidere sul forfettario?

    La perdita del regime forfettario si verifica solo se sono presenti entrambe queste condizioni:

    Il controllo può esistere anche senza possedere il 100% delle quote.

    Secondo l’articolo 2359 del Codice Civile, il controllo esiste quando il socio:

    • possiede la maggioranza dei voti;
    • ha influenza dominante nelle decisioni;
    • esercita controllo tramite accordi o vincoli contrattuali.

    L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche il possesso del 50% delle quote può configurare controllo. In alcuni casi, persino il 49% può essere considerato sufficiente.

    Il secondo requisito riguarda l’attività svolta.

    Il problema nasce quando:

    • il professionista in forfettario lavora per la SRL partecipata;
    • la SRL acquista servizi dal socio;
    • le attività sono simili o collegate;
    • esiste una continuità economica tra le due realtà.

    Ad esempio:

    • consulente marketing in forfettario che fattura alla propria SRL marketing;
    • geometra in forfettario che lavora quasi esclusivamente per la SRL edile partecipata;
    • consulente fiscale che presta servizi alla SRL di cui è socio.

    In questi casi l’Agenzia potrebbe contestare l’utilizzo del forfettario.

    La carica di amministratore è l’unico elemento rilevante?

    Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il ruolo di amministratore.

    Anche senza compenso, la carica amministrativa può contribuire a dimostrare un’influenza dominante sulla società.

    Diversi interpelli dell’Agenzia delle Entrate hanno evidenziato che:

    • socio + amministratore = forte rischio di esclusione;
    • socio + membro CDA = possibile controllo di fatto;
    • amministratore con attività riconducibile = elevata attenzione fiscale.

    Questo vale soprattutto quando il contribuente opera economicamente nei confronti della società.

    Come può rilevare il controllo indiretto attraverso familiari?

    Molti imprenditori pensano di aggirare il problema distribuendo le quote ai familiari.

    In realtà il controllo indiretto considera anche:

    • coniuge;
    • parenti entro il terzo grado;
    • affini entro il secondo grado.

    Quindi le quote intestate a familiari possono comunque essere sommate ai fini del controllo

    Quando la partecipazione non esclude il forfettario secondo la guida?

    Esistono però diverse situazioni compatibili con il regime forfettario.

    In generale, il rischio si riduce quando:

    • non esiste controllo diretto o indiretto;
    • la SRL svolge attività completamente diverse;
    • il socio non fattura alla società;
    • non ci sono rapporti economici rilevanti;
    • le attività appartengono a differenti codici ATECO.

    Ad esempio:

    • partecipazione minoritaria senza poteri decisionali;
    • SRL immobiliare e attività professionale non collegata;
    • socio non operativo;
    • assenza di fatturazione tra le parti.

    Ogni situazione, però, deve essere analizzata nel dettaglio.

    Quali controlli aiutano a valutare la compatibilità dei regimi?

    Molti imprenditori aprono una SRL o una partita IVA forfettaria senza una pianificazione iniziale.

    Questo può portare a:

    • perdita del regime agevolato;
    • recuperi fiscali;
    • sanzioni;
    • contestazioni dell’Agenzia delle Entrate;
    • strutture inefficienti.

    Per questo motivo è fondamentale costruire la struttura corretta fin dall’inizio.

    Una corretta pianificazione può permettere di:

    • mantenere il regime forfettario quando possibile;
    • evitare incompatibilità;
    • separare correttamente le attività;
    • ottimizzare fiscalmente la struttura;
    • prevenire problematiche future.
  • Focus Corrispettivi 2026: Obbligo Integrazione Pos-RT e Gestione Attività Miste

    Oltre alle proroghe del Milleproroghe, il 2026 segna il debutto di una riforma strutturale per il commercio al dettaglio: la piena integrazione tra strumenti di pagamento elettronico (Pos) e Registratori Telematici (RT).

    In base alla Legge di Bilancio 2025 e alle recenti guide operative dell’Agenzia delle Entrate (febbraio 2026), ecco le regole per gestire correttamente gli incassi e le esclusioni.

    🔗 Il Collegamento Obbligatorio Pos-RT

    Dal 2026, vige l’obbligo di garantire un collegamento logico tra il momento della registrazione del corrispettivo sul registratore telematico e l’effettivo pagamento elettronico. Questa misura mira a rendere trasparente e automatica la tracciabilità degli incassi.

    Tuttavia, non tutte le operazioni seguono la stessa regola. Esistono specifiche categorie esonerate.

    🚫 Le Attività Esonerate dall’Abbinamento

    Non è necessario il collegamento telematico tra Pos e RT per le attività che, pur incassando elettronicamente, sono esonerate dall’emissione del documento commerciale. Tra queste rientrano:

    • Vending Machine: Corrispettivi certificati tramite distributori automatici.
    • Carburanti: Cessioni di carburante per autotrazione e ricariche per veicoli elettrici.
    • Vendite a Distanza: Operazioni esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica.
    • Generi di Monopolio: Commercializzazione di tabacchi e prodotti simili.

    ⚠️ La Gestione delle “Attività Miste”

    Molte imprese si trovano in una situazione “mista”, esercitando sia attività soggette a documento commerciale sia attività esonerate (si pensi a un tabaccaio che vende anche articoli da regalo).

    In questi casi, la gestione del Pos richiede estrema attenzione:

    1. Uso Promiscuo: Se si utilizza lo stesso Pos per incassare sia vendite con documento commerciale che vendite esonerate, l’obbligo di collegamento al RT permane per quel terminale.
    2. Uso Esclusivo (Il “Lucchetto”): Se l’operatore dedica un Pos esclusivamente agli incassi esonerati, può evitare l’abbinamento. In questo caso, deve accedere alla sezione dedicata del portale e dichiarare l’utilizzo esclusivo, applicando virtualmente un “lucchetto” al terminale.
    3. Divieto di Uso Saltuario: Un Pos “escluso” (col lucchetto) non deve mai essere utilizzato per operazioni soggette a documento commerciale, nemmeno in via eccezionale.

    Esempio Pratico: Un distributore di carburante con annesso negozio di accessori auto può dotarsi di due Pos distinti. Quello per il carburante verrà “escluso” (lucchetto), mentre quello per il negozio dovrà essere regolarmente abbinato al registratore telematico.

    ⏳ Termini per l’Adempimento

    Dall’apertura del canale telematico, gli esercenti hanno 45 giorni di tempo per completare l’abbinamento dei dispositivi.

    • Nota bene: L’abbinamento deve riflettere la situazione dei contratti Pos attivi a gennaio 2026. Se un Pos è stato usato in modalità promiscua a gennaio, non basterà destinarlo a uso esclusivo oggi per evitare l’obbligo di collegamento relativo a quel periodo.

    Come Bplanning può aiutarti

    La configurazione corretta dei terminali Pos e dei registratori RT è essenziale per non incorrere in contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Il nostro team è a disposizione per:

    • Verificare la natura delle vostre operazioni (soggette vs esonerate).
    • Assistervi nella procedura di abbinamento o esclusione dei terminali sul portale dell’Agenzia.
    • Pianificare la separazione dei flussi finanziari per ottimizzare la gestione contabile.

    Vuoi mettere in sicurezza la tua attività rispetto ai nuovi obblighi Pos-RT? Prenota una consulenza tecnica con gli esperti di Bplanning.

    Per approfondire gli adempimenti relativi a corrispettivi e pagamenti elettronici, scopri i servizi BPlanning di contabilità e assistenza fiscale.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Quale collegamento tra POS e RT descrive l’articolo?

    Dal 2026, vige l’obbligo di garantire un collegamento logico tra il momento della registrazione del corrispettivo sul registratore telematico e l’effettivo pagamento elettronico. Questa misura mira a rendere trasparente e automatica la tracciabilità degli incassi.

    Tuttavia, non tutte le operazioni seguono la stessa regola. Esistono specifiche categorie esonerate.

    Quali attività esonerate distingue la guida?

    Non è necessario il collegamento telematico tra Pos e RT per le attività che, pur incassando elettronicamente, sono esonerate dall’emissione del documento commerciale. Tra queste rientrano:

    • Vending Machine: Corrispettivi certificati tramite distributori automatici.
    • Carburanti: Cessioni di carburante per autotrazione e ricariche per veicoli elettrici.
    • Vendite a Distanza: Operazioni esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica.
    • Generi di Monopolio: Commercializzazione di tabacchi e prodotti simili.

    Come vanno trattate le attività miste?

    Molte imprese si trovano in una situazione “mista”, esercitando sia attività soggette a documento commerciale sia attività esonerate (si pensi a un tabaccaio che vende anche articoli da regalo).

    In questi casi, la gestione del Pos richiede estrema attenzione:

    1. Uso Promiscuo: Se si utilizza lo stesso Pos per incassare sia vendite con documento commerciale che vendite esonerate, l’obbligo di collegamento al RT permane per quel terminale.
    2. Uso Esclusivo (Il “Lucchetto”): Se l’operatore dedica un Pos esclusivamente agli incassi esonerati, può evitare l’abbinamento. In questo caso, deve accedere alla sezione dedicata del portale e dichiarare l’utilizzo esclusivo, applicando virtualmente un “lucchetto” al terminale.
    3. Divieto di Uso Saltuario: Un Pos “escluso” (col lucchetto) non deve mai essere utilizzato per operazioni soggette a documento commerciale, nemmeno in via eccezionale.

    Esempio Pratico: Un distributore di carburante con annesso negozio di accessori auto può dotarsi di due Pos distinti. Quello per il carburante verrà “escluso” (lucchetto), mentre quello per il negozio dovrà essere regolarmente abbinato al registratore telematico.

    Quali termini dell’adempimento sono illustrati per il 2026?

    Dall’apertura del canale telematico, gli esercenti hanno 45 giorni di tempo per completare l’abbinamento dei dispositivi.

    • Nota bene: L’abbinamento deve riflettere la situazione dei contratti Pos attivi a gennaio 2026. Se un Pos è stato usato in modalità promiscua a gennaio, non basterà destinarlo a uso esclusivo oggi per evitare l’obbligo di collegamento relativo a quel periodo.
  • Decreto Milleproroghe 2026: : Guida alle scadenze e novità della Legge 26/2026


    È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (28.02.2026 n. 49) la Legge 27.02.2026 n. 26, che converte il D.L. 200/2025 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Il provvedimento, ufficialmente in vigore dal 1° marzo 2026, introduce una serie di proroghe cruciali per imprese, professionisti e cittadini.

    Noi di Bplanning abbiamo analizzato il testo per offrirvi una panoramica dettagliata delle principali novità.


    🏗️ Edilizia e Bonus: Nuovi Termini e Comunicazioni

    Il legislatore ha rimodulato diverse scadenze legate ai cantieri e alle agevolazioni fiscali:

    • Proroga Superbonus ed ENEA: È esteso a tutto il 2026 l’obbligo di trasmettere all’ENEA i dati sulle spese per interventi agevolati con il Superbonus sostenute dopo il 30.03.2024.
    • Sisma e Portale Sismico: Prorogato al 2026 anche l’invio dei dati al Portale nazionale delle classificazioni sismiche per le spese post-marzo 2024. Tali proroghe sono limitate agli interventi in aree colpite dai sismi del 2009 e 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).
    • Permessi di Costruire: I termini di inizio e ultimazione lavori sono prorogati da 36 a 48 mesi per i titoli rilasciati o formatisi fino al 31.12.2025.

    ⚖️ Riforma Fiscale: Slittano i Testi Unici

    L’attuazione della riforma fiscale subisce un rallentamento strategico. L’entrata in vigore dei seguenti Testi Unici tributari è posticipata al 1° gennaio 2027:

    • Sanzioni amministrative e penali.
    • Giustizia tributaria.
    • Versamenti e riscossione.
    • Tributi erariali minori e imposte indirette.

    💼 Lavoro e Agevolazioni Contributive

    Importanti novità per i datori di lavoro che intendono assumere nel 2026:

    • Bonus Giovani (Under 35): Il termine per le assunzioni agevolate è prorogato al 30.04.2026. Per le assunzioni nel 2026, l’esonero scende al 70% qualora non vi sia un incremento occupazionale netto.
    • Bonus Donne: Prorogato al 31.12.2026 l’esonero totale per l’assunzione di donne in condizioni di svantaggio.
    • ZES Unica Mezzogiorno: Prorogate al 30.04.2026 le assunzioni agevolate nelle regioni del Sud Italia.

    🏢 Imprese, Società e Ambiente

    • Assemblee Online: Resta valida la possibilità di svolgere le assemblee societarie in modalità telematica fino al 30.09.2026.
    • Tracciabilità Rifiuti (RENTRI): I piccoli produttori di rifiuti pericolosi possono continuare a utilizzare il FIR cartaceo fino al 15.09.2026 senza incorrere in sanzioni.
    • Assicurazione Rischi Catastrofali: Differito al 31.03.2026 l’obbligo assicurativo per microimprese turistiche e di somministrazione alimenti.

    📉 Altre Novità in pillole

    • TARI 2025: Delibere e tariffe sono considerate tempestive se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 6.03.2026.
    • Rettifica IVA: La decorrenza dell’abrogazione della rettifica “per massa” è rinviata al 1.01.2027.
    • Ricetta Elettronica: Diventa permanente la possibilità di utilizzare strumenti alternativi al promemoria cartaceo.

    Il supporto di Bplanning

    Le continue evoluzioni normative richiedono un monitoraggio costante per evitare rischi sanzionatori e cogliere ogni opportunità di risparmio fiscale o contributivo.

    Vuoi approfondire come queste proroghe impattano sulla tua attività?

    Contatta i consulenti di Bplanning per un check-up normativo personalizzato.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «Edilizia e Bonus: Nuovi Termini e Comunicazioni», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Un commercialista dedicato aiuta a organizzare documenti, dichiarazioni e versamenti e a presidiare gli adempimenti fiscali dell’impresa o dell’attività professionale. Scopri Contabilità e assistenza fiscale.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Quali novità edilizie e sui bonus descrive il Milleproroghe citato?

    Il legislatore ha rimodulato diverse scadenze legate ai cantieri e alle agevolazioni fiscali:

    • Proroga Superbonus ed ENEA: È esteso a tutto il 2026 l’obbligo di trasmettere all’ENEA i dati sulle spese per interventi agevolati con il Superbonus sostenute dopo il 30.03.2024.
    • Sisma e Portale Sismico: Prorogato al 2026 anche l’invio dei dati al Portale nazionale delle classificazioni sismiche per le spese post-marzo 2024. Tali proroghe sono limitate agli interventi in aree colpite dai sismi del 2009 e 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).
    • Permessi di Costruire: I termini di inizio e ultimazione lavori sono prorogati da 36 a 48 mesi per i titoli rilasciati o formatisi fino al 31.12.2025.

    Quali rinvii fiscali richiama la guida?

    L’attuazione della riforma fiscale subisce un rallentamento strategico. L’entrata in vigore dei seguenti Testi Unici tributari è posticipata al 1° gennaio 2027:

    • Sanzioni amministrative e penali.
    • Giustizia tributaria.
    • Versamenti e riscossione.
    • Tributi erariali minori e imposte indirette.

    Quali misure sul lavoro e sui contributi vengono illustrate?

    Importanti novità per i datori di lavoro che intendono assumere nel 2026:

    • Bonus Giovani (Under 35): Il termine per le assunzioni agevolate è prorogato al 30.04.2026. Per le assunzioni nel 2026, l’esonero scende al 70% qualora non vi sia un incremento occupazionale netto.
    • Bonus Donne: Prorogato al 31.12.2026 l’esonero totale per l’assunzione di donne in condizioni di svantaggio.
    • ZES Unica Mezzogiorno: Prorogate al 30.04.2026 le assunzioni agevolate nelle regioni del Sud Italia.

    Quali disposizioni per imprese e società sono richiamate?

    • Assemblee Online: Resta valida la possibilità di svolgere le assemblee societarie in modalità telematica fino al 30.09.2026.
    • Tracciabilità Rifiuti (RENTRI): I piccoli produttori di rifiuti pericolosi possono continuare a utilizzare il FIR cartaceo fino al 15.09.2026 senza incorrere in sanzioni.
    • Assicurazione Rischi Catastrofali: Differito al 31.03.2026 l’obbligo assicurativo per microimprese turistiche e di somministrazione alimenti.

    Perché le proroghe vanno valutate rispetto al singolo adempimento?

    • TARI 2025: Delibere e tariffe sono considerate tempestive se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 6.03.2026.
    • Rettifica IVA: La decorrenza dell’abrogazione della rettifica “per massa” è rinviata al 1.01.2027.
    • Ricetta Elettronica: Diventa permanente la possibilità di utilizzare strumenti alternativi al promemoria cartaceo.
  • Nuovo limite alle compensazioni: attenzione al blocco automatico oltre 50.000 euro

    Dal 2026 cambia una regola cruciale che può impattare direttamente la liquidità di imprese e professionisti:
    👉 scende a 50.000 euro il limite oltre il quale scatta lo stop automatico alle compensazioni fiscali.

    Una modifica apparentemente tecnica, ma che in realtà può bloccare crediti, agevolazioni e bonus, anche se pienamente maturati e disponibili.

    Capire come funziona oggi il meccanismo è fondamentale per non trovarsi improvvisamente senza possibilità di compensare.


    Cosa cambia davvero: la nuova soglia a 50.000 euro

    Dal 2026 non è più possibile utilizzare i crediti fiscali in F24 se il contribuente ha:

    • debiti fiscali iscritti a ruolo
    • scaduti
    • non rateizzati
    • non sospesi

    per un importo complessivo superiore a 50.000 euro.

    ⚠️ Attenzione: prima la soglia era 100.000 euro.
    Oggi è dimezzata.

    Il blocco:

    • scatta automaticamente
    • non richiede comunicazioni
    • prescinde dall’importo del credito disponibile

    Anche con milioni di euro di crediti, la compensazione è vietata finché la posizione non rientra sotto la soglia.


    Perché è una misura molto più pericolosa di quanto sembri

    Questo meccanismo crea un effetto spesso sottovalutato:

    👉 il credito esiste, ma non è utilizzabile
    👉 la liquidità resta “congelata”

    Con conseguenze concrete:

    • F24 respinti
    • scadenze non pagate
    • interessi e sanzioni indirette
    • stress finanziario improvviso

    Molte aziende scoprono il blocco solo al momento del pagamento, quando ormai è troppo tardi per intervenire con serenità.


    Quali debiti fanno scattare il blocco

    Rientrano nel calcolo della soglia tutti i carichi erariali, come:

    • imposte sui redditi
    • IVA
    • imposta di registro
    • imposte indirette
    • sanzioni e interessi collegati
    • atti di recupero per crediti compensati in modo errato

    👉 Conta lo stato del debito, non la sua origine:

    • se è scaduto
    • non rateizzato
    • non sospeso

    entra nel conteggio.

    Sono invece esclusi:

    • gli interessi di mora
    • gli oneri di riscossione

    Quando il blocco NON scatta

    Il divieto non opera se:

    • è attiva una rateazione regolare
    • il debito è sospeso
    • è in corso un contenzioso
    • l’esposizione complessiva è sotto i 50.000 euro

    ⚠️ Attenzione però:
    la rateazione perde efficacia se non vengono pagate più rate, e a quel punto il blocco può riattivarsi automaticamente.


    Quali crediti restano bloccati

    Il blocco colpisce quasi tutti i crediti fiscali, inclusi:

    • crediti IVA
    • crediti da imposte dirette
    • crediti per investimenti
    • crediti “Industria 4.0”
    • crediti ricerca e sviluppo
    • bonus e agevolazioni fiscali

    👉 Anche incentivi pensati per sostenere le imprese diventano inutilizzabili se la posizione debitoria non è sotto controllo.

    Unica eccezione rilevante:

    • crediti contributivi INPS e INAIL, che restano compensabili

    Nessuna compensazione “parziale”: o tutto o niente

    La soglia dei 50.000 euro funziona come un interruttore:

    • ❌ non puoi compensare “fino a concorrenza”
    • ❌ non puoi usare solo una parte del credito

    👉 Devi prima ridurre il debito sotto soglia.
    Solo dopo torni a compensare.

    La riduzione può avvenire:

    • pagando parte dei debiti
    • attivando una rateazione
    • compensando solo con crediti erariali omogenei, se consentito

    Il vero rischio: scoprirlo troppo tardi

    Il problema principale non è la norma, ma il fattore sorpresa.

    Molti imprenditori:

    • guardano il credito disponibile
    • pianificano i flussi
    • e scoprono il blocco quando l’F24 viene rifiutato

    A quel punto:

    • le scadenze incombono
    • le soluzioni diventano più costose
    • la gestione diventa emergenziale

    Come evitare il blocco: l’approccio Bplanning

    In Bplanning affrontiamo questo tema in modo preventivo, non reattivo.

    Ti aiutiamo a:

    • monitorare in tempo reale la soglia dei 50.000 €
    • pianificare compensazioni senza rischi
    • decidere quando conviene rateizzare
    • proteggere i crediti strategici
    • evitare blocchi improvvisi di liquidità

    📌 Oggi la gestione fiscale non è solo contabilità, è controllo finanziario.


    In sintesi

    ✔️ la soglia scende a 50.000 euro
    ✔️ il blocco è automatico
    ✔️ i crediti esistono ma possono diventare inutilizzabili
    ✔️ la prevenzione è l’unica vera strategia

    👉 Chi governa i numeri prima, non li subisce dopo.

    Per approfondire la verifica dei limiti alle compensazioni fiscali, scopri i servizi BPlanning di contabilità e assistenza fiscale.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «Quali debiti fanno scattare il blocco», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Commercialista e avvocato ricostruiscono importi, creditori, scadenze, cartelle e liquidità per verificare gli strumenti applicabili e costruire un piano di gestione sostenibile. Scopri Gestione e Pianificazione del Debito.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Quali debiti possono incidere sul blocco delle compensazioni?

    Rientrano nel calcolo della soglia tutti i carichi erariali, come:

    • imposte sui redditi
    • IVA
    • imposta di registro
    • imposte indirette
    • sanzioni e interessi collegati
    • atti di recupero per crediti compensati in modo errato

    👉 Conta lo stato del debito, non la sua origine:

    • se è scaduto
    • non rateizzato
    • non sospeso

    entra nel conteggio.

    Sono invece esclusi:

    • gli interessi di mora
    • gli oneri di riscossione

    In quali situazioni la guida esclude il blocco?

    Il divieto non opera se:

    • è attiva una rateazione regolare
    • il debito è sospeso
    • è in corso un contenzioso
    • l’esposizione complessiva è sotto i 50.000 euro

    ⚠️ Attenzione però:
    la rateazione perde efficacia se non vengono pagate più rate, e a quel punto il blocco può riattivarsi automaticamente.

    Quali crediti possono essere coinvolti?

    Il blocco colpisce quasi tutti i crediti fiscali, inclusi:

    • crediti IVA
    • crediti da imposte dirette
    • crediti per investimenti
    • crediti “Industria 4.0”
    • crediti ricerca e sviluppo
    • bonus e agevolazioni fiscali

    👉 Anche incentivi pensati per sostenere le imprese diventano inutilizzabili se la posizione debitoria non è sotto controllo.

    Unica eccezione rilevante:

    • crediti contributivi INPS e INAIL, che restano compensabili

    È possibile ignorare parte dei debiti nel controllo descritto?

    La soglia dei 50.000 euro funziona come un interruttore:

    • ❌ non puoi compensare “fino a concorrenza”
    • ❌ non puoi usare solo una parte del credito

    👉 Devi prima ridurre il debito sotto soglia.
    Solo dopo torni a compensare.

    La riduzione può avvenire:

    • pagando parte dei debiti
    • attivando una rateazione
    • compensando solo con crediti erariali omogenei, se consentito

    Perché verificare la posizione debitoria prima dell’F24?

    Il problema principale non è la norma, ma il fattore sorpresa.

    Molti imprenditori:

    • guardano il credito disponibile
    • pianificano i flussi
    • e scoprono il blocco quando l’F24 viene rifiutato

    A quel punto:

    • le scadenze incombono
    • le soluzioni diventano più costose
    • la gestione diventa emergenziale
  • STP: chiariti definitivamente i dubbi sulla composizione societaria

    Per anni le Società tra Professionisti (STP) sono state uno strumento potente ma anche poco utilizzato, a causa di un grande nodo interpretativo:
    👉 come devono essere composte davvero?

    Serve per forza che i professionisti abbiano i due terzi sia del capitale che dei soci?
    Oppure è sufficiente che controllino le decisioni strategiche?

    Con la Legge concorrenza 2025, il legislatore è finalmente intervenuto in modo chiaro, mettendo fine a un’incertezza che bloccava investimenti, ingressi di soci finanziari e operazioni di crescita.

    Vediamo cosa cambia davvero e perché oggi la STP torna a essere uno strumento estremamente interessante.


    Il problema storico delle STP: la “doppia maggioranza”

    La normativa originaria sulle STP aveva generato un dibattito acceso.

    Secondo un’interpretazione rigida:

    • i soci professionisti dovevano possedere almeno i 2/3 del capitale
    • e contemporaneamente rappresentare almeno i 2/3 dei soci
    • in modo cumulativo, senza alternative

    Questa lettura, molto formale, ha creato enormi difficoltà pratiche:

    • ingresso di soci finanziatori quasi impossibile
    • limiti alla crescita strutturata degli studi
    • rigidità incompatibile con logiche imprenditoriali moderne

    Non a caso, molte STP sono rimaste piccole o non sono mai state costituite.


    L’altra visione: conta il controllo, non la matematica pura

    Parallelamente, si era fatta strada una visione più moderna e funzionale:

    👉 l’obiettivo della norma non è il numero dei soci o la percentuale di capitale,
    👉 ma evitare che i non professionisti possano condizionare le scelte professionali.

    Secondo questa impostazione:

    • ciò che conta è che i professionisti mantengano il controllo dominante delle decisioni
    • lo statuto e i patti parasociali possono garantire questo controllo
    • la doppia maggioranza “rigida” non è indispensabile se il potere decisionale resta ai professionisti

    Questa interpretazione, però, non era espressamente scritta in legge, creando insicurezza.


    L’intervento decisivo: cosa chiarisce la Legge concorrenza 2025

    Con la riforma del 2025 il legislatore ha fatto chiarezza, riscrivendo la regola in modo netto:

    🔹 non è più richiesto che le due maggioranze operino cumulativamente
    🔹 è sufficiente che una sola delle due (numero dei soci oppure capitale)
    garantisca ai professionisti i due terzi dei diritti di voto nelle decisioni

    👉 In altre parole:
    basta che i professionisti abbiano il controllo dominante delle deliberazioni.

    Non serve più “incastrare” la società in una gabbia matematica.
    Conta il potere reale, non la forma.


    Cosa significa “controllo dominante” in pratica

    Il principio oggi è chiaro:

    ✔️ i soci non professionisti possono esserci
    ✔️ possono anche detenere quote rilevanti di capitale
    ❌ ma non devono poter influenzare le decisioni strategiche

    Il controllo dei professionisti deve emergere:

    • dallo statuto
    • dalle regole di voto
    • dalla struttura dei diritti amministrativi

    Se il risultato è che i professionisti controllano almeno i 2/3 delle decisioni, la STP è legittima.


    Perché questa novità è una svolta per studi e imprese

    Questo chiarimento cambia radicalmente lo scenario.

    Oggi la STP può diventare:

    • una vera piattaforma imprenditoriale
    • uno strumento per far entrare investitori, manager, figure commerciali
    • una struttura adatta a crescita, aggregazioni e scalabilità

    Senza più il timore di:

    • decadenza della qualifica
    • contestazioni sulla composizione
    • rigidità incompatibili con il mercato

    👉 La STP torna finalmente ad essere un ponte tra professione e impresa, come era nelle intenzioni originarie.


    Attenzione: serve uno statuto fatto bene

    Il punto non è “fare quello che si vuole”, ma fare le cose bene.

    Una STP oggi deve:

    • essere progettata, non improvvisata
    • avere uno statuto coerente con il controllo decisionale
    • evitare che i soci non professionisti abbiano poteri di blocco o indirizzo

    Una struttura sbagliata può ancora creare problemi, anche se la norma è più flessibile.


    Come può aiutarti Bplanning

    In Bplanning affianchiamo professionisti e studi:

    • nella costituzione o ristrutturazione di STP
    • nella progettazione di assetti societari evoluti
    • nell’ingresso di soci non professionisti senza perdere il controllo
    • nella trasformazione di studi tradizionali in strutture scalabili

    📌 Oggi la STP non è più un rischio interpretativo.
    📌 È uno strumento strategico, se costruito correttamente.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «Il problema storico delle STP: la “doppia maggioranza”», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Il quesito viene assegnato al commercialista o all’avvocato con le competenze pertinenti, studiato prima della videocall e riepilogato in un report scritto. Scopri Consulenza specialistica.

    L’assistenza legale affianca l’impresa nella valutazione dei documenti, nelle comunicazioni formali e nella prevenzione delle criticità, definendo le attività necessarie sul caso concreto. Scopri Assistenza legale e diffide.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Quale problema della composizione delle STP descrive la guida?

    La normativa originaria sulle STP aveva generato un dibattito acceso.

    Secondo un’interpretazione rigida:

    • i soci professionisti dovevano possedere almeno i 2/3 del capitale
    • e contemporaneamente rappresentare almeno i 2/3 dei soci
    • in modo cumulativo, senza alternative

    Questa lettura, molto formale, ha creato enormi difficoltà pratiche:

    • ingresso di soci finanziatori quasi impossibile
    • limiti alla crescita strutturata degli studi
    • rigidità incompatibile con logiche imprenditoriali moderne

    Non a caso, molte STP sono rimaste piccole o non sono mai state costituite.

    Come si distingue il controllo dalla semplice proporzione delle quote?

    Parallelamente, si era fatta strada una visione più moderna e funzionale:

    👉 l’obiettivo della norma non è il numero dei soci o la percentuale di capitale,
    👉 ma evitare che i non professionisti possano condizionare le scelte professionali.

    Secondo questa impostazione:

    • ciò che conta è che i professionisti mantengano il controllo dominante delle decisioni
    • lo statuto e i patti parasociali possono garantire questo controllo
    • la doppia maggioranza “rigida” non è indispensabile se il potere decisionale resta ai professionisti

    Questa interpretazione, però, non era espressamente scritta in legge, creando insicurezza.

    Che cosa significa controllo dominante nella struttura descritta?

    Il principio oggi è chiaro:

    ✔️ i soci non professionisti possono esserci
    ✔️ possono anche detenere quote rilevanti di capitale
    ❌ ma non devono poter influenzare le decisioni strategiche

    Il controllo dei professionisti deve emergere:

    • dallo statuto
    • dalle regole di voto
    • dalla struttura dei diritti amministrativi

    Se il risultato è che i professionisti controllano almeno i 2/3 delle decisioni, la STP è legittima.

    Perché lo statuto della STP deve essere verificato con attenzione?

    Il punto non è “fare quello che si vuole”, ma fare le cose bene.

    Una STP oggi deve:

    • essere progettata, non improvvisata
    • avere uno statuto coerente con il controllo decisionale
    • evitare che i soci non professionisti abbiano poteri di blocco o indirizzo

    Una struttura sbagliata può ancora creare problemi, anche se la norma è più flessibile.