Categoria: Guide Fiscali

  • Nuovo regime impatriati: vale anche se rientri in Italia dopo un’aspettativa non retribuita

    Nuovo regime impatriati 2026: l’agevolazione spetta anche dopo rientro in Italia da aspettativa non retribuita. Conta la residenza estera, non la continuità lavorativa.

    Il nuovo regime agevolato per i lavoratori impatriati, in vigore dal 2024, continua a sollevare dubbi pratici, soprattutto nei casi di rientro in Italia senza un reale cambio di datore di lavoro.

    Uno dei quesiti più frequenti è questo:

    👉 Se rientro in Italia dopo un periodo all’estero svolto in aspettativa non retribuita, posso comunque accedere al nuovo regime impatriati?

    La risposta, oggi, è sì — a determinate condizioni.
    Vediamo perché e cosa cambia davvero rispetto al passato.


    Cos’è cambiato con il nuovo regime impatriati

    Dal 2024 il regime impatriati è stato profondamente riscritto.

    In sintesi:

    • i redditi di lavoro dipendente, assimilato e autonomo prodotti in Italia concorrono al reddito solo per il 50%;
    • il beneficio è applicabile fino a 600.000 euro annui;
    • non conta più in modo automatico la “continuità” con il passato rapporto di lavoro italiano.

    📌 Questo è il punto chiave che ha cambiato completamente lo scenario operativo.


    Il problema classico: rientro in Italia dopo aspettativa

    Molti lavoratori italiani:

    • sono assunti in Italia a tempo indeterminato;
    • chiedono aspettativa non retribuita;
    • si trasferiscono all’estero, cambiando residenza fiscale;
    • lavorano per un soggetto estero diverso;
    • poi rientrano in Italia e riprendono servizio presso il datore originario.

    Nel vecchio regime impatriati, questo schema era spesso penalizzante:
    la prassi tendeva a escludere il beneficio per rientri considerati “in continuità”.

    Con il nuovo regime, invece, la logica è cambiata.


    Conta la residenza estera, non la sospensione del rapporto

    Oggi il fulcro della valutazione non è più:
    ❌ l’aspettativa
    ❌ la sospensione del contratto
    ❌ il rientro nella stessa azienda

    ma la reale residenza fiscale all’estero.

    👉 Se durante il periodo all’estero:

    • hai trasferito la residenza fiscale fuori dall’Italia;
    • sei stato iscritto all’AIRE (o comunque fiscalmente non residente);
    • hai svolto un’attività lavorativa effettiva all’estero;

    il requisito è potenzialmente soddisfatto, anche se il rapporto italiano era solo sospeso.


    Continuità lavorativa: quando diventa rilevante

    La “continuità” non blocca più automaticamente il regime.

    Serve invece per stabilire da quanto tempo dovevi essere all’estero prima di rientrare:

    • 3 anni → regola ordinaria
    • 6 o 7 anni → solo se, al rientro:
      • lavori per lo stesso datore per cui lavoravi all’estero
      • oppure per una società dello stesso gruppo

    📌 Se non c’è coincidenza tra:

    • datore estero
    • datore italiano al rientro

    allora resta sufficiente il requisito dei 3 periodi d’imposta all’estero.


    L’aspettativa non fa scattare automaticamente i 6 o 7 anni

    Questo è il chiarimento più importante.

    Il fatto che:

    • l’azienda italiana abbia concesso aspettativa;
    • il rapporto sia rimasto “in essere” ma sospeso;

    👉 non significa automaticamente continuità rilevante ai fini del regime.

    Conta per chi hai lavorato davvero all’estero, non chi ti ha “tenuto il posto”.


    Quando il nuovo regime impatriati è applicabile

    Puoi accedere al regime se tutte queste condizioni sono rispettate:

    ✅ non sei stato fiscalmente residente in Italia nei 3 periodi d’imposta precedenti
    ✅ trasferisci la residenza fiscale in Italia
    ✅ svolgi l’attività lavorativa prevalentemente in Italia
    ✅ possiedi elevata qualificazione o specializzazione
    ✅ il lavoro estero era svolto per un soggetto diverso rispetto a quello italiano

    In questo caso:
    ➡️ il reddito agevolato è tassato solo al 50%
    ➡️ il beneficio parte dall’anno di rientro
    ➡️ dura per il periodo previsto dalla norma


    Perché questo chiarimento è strategico

    Questo orientamento:

    • apre il regime impatriati a molti più casi reali;
    • tutela chi ha fatto vera esperienza estera, anche senza licenziarsi;
    • evita penalizzazioni formali non coerenti con la sostanza economica.

    📌 È particolarmente rilevante per:

    • manager e quadri bancari;
    • professionisti in distacco/aspettativa;
    • dipendenti di gruppi internazionali;
    • lavoratori rientrati nel 2024–2025.

    Attenzione: il caso va sempre analizzato

    Il regime impatriati non è automatico.
    Ogni situazione va valutata su:

    • residenza fiscale effettiva;
    • periodi d’imposta esteri;
    • rapporti tra datori di lavoro;
    • contenuto dell’attività svolta.

    👉 Un errore di inquadramento può portare a recuperi fiscali rilevanti.


    Come ti supporta Bplanning

    Su Bplanning.it aiutiamo lavoratori e imprese a:

    • verificare se il regime impatriati è applicabile;
    • valutare correttamente periodi esteri e continuità lavorativa;
    • strutturare il rientro in Italia in modo fiscalmente sicuro;
    • prevenire contestazioni future.

    📩 Se stai rientrando in Italia o lo hai già fatto, verifica prima:
    una scelta errata oggi può costare molto domani.

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    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Quale dubbio riguarda il rientro dopo l’aspettativa?

    Molti lavoratori italiani:

    • sono assunti in Italia a tempo indeterminato;
    • chiedono aspettativa non retribuita;
    • si trasferiscono all’estero, cambiando residenza fiscale;
    • lavorano per un soggetto estero diverso;
    • poi rientrano in Italia e riprendono servizio presso il datore originario.

    Nel vecchio regime impatriati, questo schema era spesso penalizzante:
    la prassi tendeva a escludere il beneficio per rientri considerati “in continuità”.

    Con il nuovo regime, invece, la logica è cambiata.

    Perché conta la residenza effettiva all’estero?

    Oggi il fulcro della valutazione non è più:
    ❌ l’aspettativa
    ❌ la sospensione del contratto
    ❌ il rientro nella stessa azienda

    ma la reale residenza fiscale all’estero.

    👉 Se durante il periodo all’estero:

    • hai trasferito la residenza fiscale fuori dall’Italia;
    • sei stato iscritto all’AIRE (o comunque fiscalmente non residente);
    • hai svolto un’attività lavorativa effettiva all’estero;

    il requisito è potenzialmente soddisfatto, anche se il rapporto italiano era solo sospeso.

    Quando diventa rilevante la continuità con il datore di lavoro?

    La “continuità” non blocca più automaticamente il regime.

    Serve invece per stabilire da quanto tempo dovevi essere all’estero prima di rientrare:

    • 3 anni → regola ordinaria
    • 6 o 7 anni → solo se, al rientro:
      • lavori per lo stesso datore per cui lavoravi all’estero
      • oppure per una società dello stesso gruppo

    📌 Se non c’è coincidenza tra:

    • datore estero
    • datore italiano al rientro

    allora resta sufficiente il requisito dei 3 periodi d’imposta all’estero.

    L’aspettativa modifica automaticamente il periodo estero richiesto?

    Questo è il chiarimento più importante.

    Il fatto che:

    • l’azienda italiana abbia concesso aspettativa;
    • il rapporto sia rimasto “in essere” ma sospeso;

    👉 non significa automaticamente continuità rilevante ai fini del regime.

    Conta per chi hai lavorato davvero all’estero, non chi ti ha “tenuto il posto”.

    Perché il caso deve essere valutato individualmente?

    Il regime impatriati non è automatico.
    Ogni situazione va valutata su:

    • residenza fiscale effettiva;
    • periodi d’imposta esteri;
    • rapporti tra datori di lavoro;
    • contenuto dell’attività svolta.

    👉 Un errore di inquadramento può portare a recuperi fiscali rilevanti.

  • Assegnazione agevolata beni ai soci 2026: come funziona, requisiti, imposte e scadenze

    Assegnazione agevolata beni ai soci 2026: chi può farla, quali beni rientrano, imposta sostitutiva 8%/10,5%, riserve 13%, scadenze e checklist.

    La Legge di Bilancio 2026 ha riaperto (come già avvenuto in passato) la possibilità di fare assegnazione agevolata di beni ai soci, cioè trasferire ai soci determinati beni (soprattutto immobili non strumentali e beni mobili registrati) con una tassazione sostitutiva più conveniente rispetto alle regole ordinarie.

    Questa misura, se pianificata bene, può essere molto utile per:

    • far uscire immobili dal perimetro d’impresa, soprattutto se poi il socio li gestisce come privato (es. cedolare secca);
    • semplificare la struttura societaria;
    • riallineare patrimonio e compagine sociale.

    Vediamo come funziona, chi può farla, quali sono le scadenze 2026, e quali imposte si pagano.


    Cos’è l’assegnazione agevolata ai soci (Legge di Bilancio 2026)

    È un’operazione con cui una società assegna ai soci beni del proprio patrimonio (immobili o beni mobili registrati), riducendo il patrimonio netto (utili/riserve/capitale), pagando un’imposta sostitutiva sulla differenza tra:

    • valore normale (o valore catastale, se si opta)
      e
    • valore fiscale del bene.

    📌 Riferimento: commi 35–40, art. 1, Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Bilancio 2026).


    Scadenze 2026: entro quando fare l’assegnazione

    Termine per l’atto

    ✅ L’assegnazione agevolata deve essere formalizzata con atto entro il 30 settembre 2026.
    Attenzione: conta la data dell’atto, non la data della delibera.

    Versamento imposta sostitutiva (due rate)

    • 60% entro 30 settembre 2026
    • 40% entro 30 novembre (nel testo fornito compare “30 novembre 2024”, ma per coerenza temporale con la norma 2026 si tratta di un refuso: la logica è seconda rata a novembre 2026)

    ✅ È ammessa la compensazione.


    Chi può fare l’assegnazione agevolata: requisiti soggettivi (società)

    Possono accedere (se residenti in Italia) solo queste società:

    • S.n.c.
    • S.a.s.
    • S.r.l.
    • S.p.A.
    • S.a.p.a.

    ✅ Anche se la società è in liquidazione, può accedere.

    ❌ Escluse (elenco tipico): cooperative, consortili, consorzi, enti commerciali/non commerciali.


    Chi può ricevere i beni: requisiti dei soci assegnatari

    Per essere assegnatario “agevolato”, il socio deve risultare:

    • socio alla data del 30 settembre 2025, oppure
    • socio entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, con titolo avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

    ✅ Nessun vincolo su:

    • persona fisica o giuridica;
    • IRPEF o IRES;
    • residenza (ammessi anche soci esteri).

    📌 La quota del socio può anche variare dopo il 30/09/2025: conta la quota al momento dell’assegnazione.


    Casi particolari: fiduciarie, usufrutto, fusioni/scissioni, eredi

    • Intestazione fiduciaria: ammessa se si prova che il rapporto fiduciario è precedente al 30/09/2025.
    • Usufrutto: la qualità di socio rileva in capo al nudo proprietario.
    • Fusione/scissione: operazione possibile anche per soci “provenienti” da incorporate/scisse se erano soci al 30/09/2025 (continuità fiscale).
    • Erede: se subentra dopo il 30/09/2025 per successione, l’agevolazione può restare fruibile (non è cessione volontaria).

    Par condicio tra soci: assegnazione proporzionale o “compensata”

    Regola base: rispettare la par condicio (equità tra soci).

    Caso standard

    Se i soci sono 50/50 e si assegna un immobile, in via ordinaria si assegna pro quota.

    Alternativa pratica (per evitare comproprietà)

    È possibile assegnare l’immobile a un socio e “compensare” l’altro con:

    • denaro, oppure
    • altri beni (anche non agevolabili)

    ✅ L’agevolazione non si perde, se la par condicio è rispettata nel valore.


    Quali beni rientrano nell’assegnazione agevolata 2026

    1) Immobili assegnabili

    Sono assegnabili se non strumentali per destinazione (art. 43 TUIR) e se, al momento dell’atto, rientrano in uno dei seguenti perimetri:

    • immobili patrimoniali (art. 90 TUIR)
    • immobili merce
    • immobili strumentali per natura (B, C, D, E, A/10) non utilizzati direttamente (es. locati)

    ✅ Immobili in locazione: in genere assegnabili (società immobiliari di gestione), salvo casi di gestione attiva complessa (es. villaggi turistici/centri commerciali con servizi essenziali e determinanti).

    2) Terreni

    • se il terreno è utilizzato direttamente (coltivazione/allevamento) → normalmente non agevolabile
    • se è locato/comodato al momento dell’assegnazione → può rientrare

    3) Beni mobili registrati

    Ammessi solo se non strumentali nell’attività (es. auto non essenziale all’attività; escluse quelle indispensabili per noleggio auto, scuole guida/voli, ecc.).


    Imposte: quanto si paga (società e soci)

    1) Imposta sostitutiva 8% o 10,5% (società)

    La base imponibile è, in sintesi:

    Valore normale (o catastale se opzione) – Valore fiscale

    Aliquote:

    • 8% ordinaria
    • 10,5% se società non operativa per almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti (per i “solari”: 2023–2025)

    ✅ Se la base imponibile è zero (niente plusvalenza), l’agevolazione si può usare lo stesso.


    Valore normale o valore catastale: opzione importante

    Per gli immobili, la società può optare per determinare il valore normale con il valore catastale “da registro” (rendita × moltiplicatori).

    📌 Questa scelta impatta su:

    • base imponibile della sostitutiva
    • rischio “quinquennio” per il socio (vedi sotto)

    2) Riserve in sospensione d’imposta: sostitutiva 13%

    Se per l’assegnazione vengono “annullate” riserve in sospensione d’imposta, queste (nella parte utilizzata) scontano imposta sostitutiva del:

    ✅ 13%

    Regola pratica: si usano per ultime, dopo riserve di utili/capitale disponibili.


    3) Tassazione in capo al socio: cosa succede

    Dipende da che riserve vengono utilizzate e dal tipo di società.

    Società di capitali: se si usano riserve di utili

    Il socio riceve, di fatto, un “utile in natura” (dividendo in natura) tassabile secondo regole ordinarie dei dividendi, calcolato come:

    Valore normale/catastale – base imponibile già tassata con sostitutiva (in società)

    Società di persone

    In generale l’imposta sostitutiva pagata dalla società “chiude” l’imposizione, salvo caso “sottozero”.

    Sottozero (attenzione)

    C’è tassazione in capo al socio quando:

    Valore normale/catastale > (costo fiscale quota + base imponibile sostitutiva)

    L’eccedenza viene tassata in capo al socio.

    Riserve di capitale

    Di norma non generano reddito, ma riducono il costo fiscale della partecipazione (salvo “sottozero”).


    Effetto sul quinquennio plusvalenze immobiliari (socio privato)

    Se il socio è non imprenditore, il quinquennio per la tassazione della plusvalenza immobiliare decorre da quando riceve l’immobile (data assegnazione).

    👉 Quindi se il socio rivende entro 5 anni, può generare plusvalenza tassabile (art. 67 TUIR).

    Consiglio operativo: se prevedi rivendita entro 5 anni, valutare con attenzione il valore da assumere (normale vs catastale).


    Imposte indirette (registro, ipocatastali, IVA)

    IVA

    L’assegnazione è equiparata a cessione/autoconsumo (regole ordinarie IVA).
    La disciplina agevolata non cambia l’IVA.

    Registro e ipocatastali

    Per assegnazioni/cessioni agevolate:

    • imposta di registro proporzionale ridotta alla metà
    • ipotecaria e catastale in misura fissa

    Esempio numerico semplice (società non di comodo)

    Valore normale immobile: 30.000
    Valore fiscale: 10.000
    Base imponibile: 20.000
    Imposta sostitutiva 8%: 1.600


    Checklist operativa Bplanning (prima di decidere)

    ✅ 1) Verifica società ammessa (tipo societario)
    ✅ 2) Verifica socio “agevolabile” (presenza al 30/09/2025)
    ✅ 3) Verifica bene: immobile non strumentale per destinazione / bene mobile registrato non strumentale
    ✅ 4) Decidi valore: catastale vs normale (con valutazione rivendita e quinquennio)
    ✅ 5) Verifica patrimonio netto/riserve disponibili (capienza)
    ✅ 6) Valuta par condicio e “compensazioni” per evitare comproprietà
    ✅ 7) Stima imposta sostitutiva 8%/10,5% + eventuale 13% su riserve sospese
    ✅ 8) Pianifica pagamenti: 60% a settembre 2026 + 40% a novembre 2026
    ✅ 9) Valuta imposte indirette e gestione IVA
    ✅ 10) Formalizza atto entro 30/09/2026


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    Domande frequenti

    Entro quando si fa l’assegnazione agevolata 2026?

    Entro il 30 settembre 2026 con atto formale.

    Quali società possono farla?

    Solo snc, sas, srl, spa, sapa residenti. No cooperative/consorzi/enti.

    Si può usare anche se non c’è plusvalenza?

    Sì: anche con base imponibile zero, l’agevolazione è utilizzabile.

    Posso assegnare l’immobile a un solo socio?

    Sì, se rispetti la par condicio “compensando” gli altri con denaro o altri beni.

    Se il socio rivende l’immobile entro 5 anni?

    Per i soci non imprenditori il quinquennio decorre dall’assegnazione: rivendita infra-quinquennale può generare plusvalenza tassabile.

  • IRPEF 2026: meno tasse per i redditi medi, stop ai benefici oltre i 200.000 euro

    La Legge di Bilancio 2026 interviene nuovamente sulla struttura dell’IRPEF con un doppio obiettivo:
    alleggerire il carico fiscale sui redditi medio-alti e mantenere la progressività del sistema, evitando vantaggi eccessivi per i redditi molto elevati.

    Il risultato è una riforma apparentemente semplice, ma con effetti concreti che vanno compresi e pianificati, soprattutto se sei un professionista, imprenditore o amministratore di società.

    Vediamo cosa cambia davvero e cosa conviene fare.


    Riduzione della seconda aliquota IRPEF: cosa cambia dal 2026

    Dal 2026 la seconda aliquota IRPEF scende dal 35% al 33%.

    Questo significa che:

    • i redditi compresi tra 28.001 € e 50.000 €
    • saranno tassati con 2 punti percentuali in meno

    👉 Risparmio massimo teorico: fino a 440 € all’anno

    È un beneficio reale e strutturale che interessa una platea molto ampia di contribuenti, in particolare:

    • lavoratori dipendenti qualificati
    • professionisti individuali
    • amministratori di società
    • imprenditori con redditi personali medio-alti

    Chi beneficia davvero della riduzione IRPEF

    Il vantaggio fiscale:

    • è pieno e diretto per chi ha un reddito complessivo fino a 200.000 €
    • cresce progressivamente fino al massimo di 440 € annui

    In questa fascia di reddito:
    ✔ il taglio dell’aliquota si traduce in meno IRPEF da pagare
    ✔ non è compensato da altri meccanismi penalizzanti
    ✔ migliora il netto disponibile


    Redditi oltre 200.000 euro: come funziona la “sterilizzazione”

    Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 €, il legislatore ha introdotto un meccanismo correttivo automatico.

    In pratica:

    • il beneficio massimo di 440 € derivante dalla riduzione dell’aliquota
    • viene neutralizzato tramite una riduzione forfetaria delle detrazioni fiscali

    🔴 Effetto finale: nessun risparmio IRPEF netto

    Questo meccanismo serve a:

    • evitare effetti regressivi
    • mantenere la progressività dell’imposta
    • concentrare il beneficio sui redditi medi

    Quali detrazioni vengono ridotte

    La compensazione opera su alcune categorie di detrazioni fiscali, in particolare:

    • oneri detraibili al 19% (con esclusione delle spese sanitarie)
    • alcune erogazioni liberali
    • specifiche tipologie di premi assicurativi

    📌 Importante: non tutte le detrazioni vengono colpite, ma il risultato finale è comunque l’azzeramento del vantaggio per chi supera i 200.000 € di reddito complessivo.


    Perché questa riforma va pianificata (non subita)

    Dal punto di vista fiscale, il vero punto non è solo “quanto risparmio”, ma:

    • come è strutturato il tuo reddito
    • quali detrazioni utilizzi
    • se conviene rimanere persona fisica o ragionare in ottica societaria
    • come distribuire compensi, utili e redditi nel tempo

    👉 Per molti contribuenti sopra i 200.000 €, la riforma è un segnale chiaro:
    la pianificazione fiscale diventa indispensabile, non opzionale.


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    • simulazioni fiscali IRPEF/IRES
    • ottimizzazione compensi e utili
    • pianificazione tramite società, holding e strumenti di protezione
    • prevenzione errori e contestazioni future

    🎯 L’obiettivo non è inseguire l’agevolazione di turno, ma costruire una struttura fiscale efficiente, sostenibile e difendibile nel tempo.


    In sintesi

    ✔ IRPEF 2026 più leggera per i redditi medi
    ✔ beneficio massimo: 440 €
    ✔ nessun vantaggio netto oltre i 200.000 €
    ✔ chi guadagna di più deve pianificare, non improvvisare

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    Il Metodo BPlanning confronta struttura, utili, costi, investimenti e operazioni previste per costruire un piano fiscale lecito e documentato, dopo avere verificato gli strumenti effettivamente applicabili. Scopri Pianificazione fiscale.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Quale modifica IRPEF descrive l’articolo per il 2026?

    Dal 2026 la seconda aliquota IRPEF scende dal 35% al 33%.

    Questo significa che:

    • i redditi compresi tra 28.001 € e 50.000 €
    • saranno tassati con 2 punti percentuali in meno

    👉 Risparmio massimo teorico: fino a 440 € all’anno

    È un beneficio reale e strutturale che interessa una platea molto ampia di contribuenti, in particolare:

    • lavoratori dipendenti qualificati
    • professionisti individuali
    • amministratori di società
    • imprenditori con redditi personali medio-alti

    Quali redditi vengono considerati nel beneficio illustrato?

    Il vantaggio fiscale:

    • è pieno e diretto per chi ha un reddito complessivo fino a 200.000 €
    • cresce progressivamente fino al massimo di 440 € annui

    In questa fascia di reddito:
    ✔ il taglio dell’aliquota si traduce in meno IRPEF da pagare
    ✔ non è compensato da altri meccanismi penalizzanti
    ✔ migliora il netto disponibile

    Come tratta la guida i redditi più elevati?

    Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 €, il legislatore ha introdotto un meccanismo correttivo automatico.

    In pratica:

    • il beneficio massimo di 440 € derivante dalla riduzione dell’aliquota
    • viene neutralizzato tramite una riduzione forfetaria delle detrazioni fiscali

    🔴 Effetto finale: nessun risparmio IRPEF netto

    Questo meccanismo serve a:

    • evitare effetti regressivi
    • mantenere la progressività dell’imposta
    • concentrare il beneficio sui redditi medi

    Quali detrazioni sono interessate dal limite descritto?

    La compensazione opera su alcune categorie di detrazioni fiscali, in particolare:

    • oneri detraibili al 19% (con esclusione delle spese sanitarie)
    • alcune erogazioni liberali
    • specifiche tipologie di premi assicurativi

    📌 Importante: non tutte le detrazioni vengono colpite, ma il risultato finale è comunque l’azzeramento del vantaggio per chi supera i 200.000 € di reddito complessivo.

    Perché la valutazione richiede un quadro complessivo delle imposte?

    Dal punto di vista fiscale, il vero punto non è solo “quanto risparmio”, ma:

    • come è strutturato il tuo reddito
    • quali detrazioni utilizzi
    • se conviene rimanere persona fisica o ragionare in ottica societaria
    • come distribuire compensi, utili e redditi nel tempo

    👉 Per molti contribuenti sopra i 200.000 €, la riforma è un segnale chiaro:
    la pianificazione fiscale diventa indispensabile, non opzionale.

  • Regime forfettario 2026: checklist di fine anno per restare dentro (soglia 35.000€ e cause ostative)

    Scopri cosa controllare a fine 2025 per restare nel forfettario nel 2026: soglia 35.000€, cause ostative, esempi e checklist pratica.


    Perché serve una checklist (e perché farla a fine anno)

    Il regime forfettario si “conferma” anno per anno guardando soprattutto i dati dell’anno precedente. Tradotto: per capire se puoi restare forfettario nel 2026, devi controllare bene cosa è successo nel 2025 (redditi, rapporti di lavoro, partecipazioni, clienti, ecc.).

    Una delle novità più rilevanti è la conferma della soglia a 35.000€ per i redditi da lavoro dipendente/assimilati, rilevanti come causa ostativa (anziché 30.000€).


    La soglia “35.000€” per lavoro dipendente: come funziona nel 2026

    Se nel 2025 hai percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati (es. pensione) fino a 35.000€, in linea generale puoi restare nel forfettario nel 2026 (sempre se rispetti anche tutti gli altri requisiti e non ricadi in altre cause ostative).

    Attenzione al “+1 euro”

    • 35.000€ → ok (in generale)
    • 35.001€ → scatta la causa ostativa (salvo eccezione cessazione del rapporto, vedi sotto)

    Eccezione importante: rapporto di lavoro cessato entro il 31 dicembre

    In molte situazioni, la verifica della soglia può diventare irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato entro il 31/12 dell’anno precedente (quindi, per il 2026: cessato entro il 31/12/2025).
    Nota pratica: conta la cessazione effettiva, quindi occhio anche a eventuale preavviso.


    Le cause ostative più “pericolose” da controllare prima del 2026

    Ecco quelle che, nella pratica, fanno uscire più spesso dal forfettario:

    1) Partecipazioni e “controllo” di Srl (diretto o indiretto)

    Rischio se:

    • partecipi a società di persone / associazioni / imprese familiari; oppure
    • controlli una Srl (anche indirettamente) che svolge attività riconducibili alla tua.

    👉 Qui serve un controllo tecnico perché spesso il rischio è “invisibile” (catene societarie, familiari, holding, ecc.).

    2) Fatturazione verso ex datore di lavoro (o soggetti collegati)

    Se lavori prevalentemente per:

    • l’attuale datore, oppure
    • un ex datore (di norma nei due anni precedenti), o soggetti a lui riconducibili,
      può scattare la causa ostativa (con alcune eccezioni, ad esempio avvio dopo pratica obbligatoria).

    3) Regimi IVA speciali / attività escluse

    Se applichi regimi IVA speciali o fai attività non compatibili (es. alcune cessioni immobiliari/terreni/mezzi nuovi), il forfettario può essere precluso.


    Checklist pratica di fine anno (per restare forfettario nel 2026)

    Step 1 — Controlla il lavoro dipendente 2025

    • Hai redditi dipendente/assimilati ≤ 35.000€? (ok)
    • Se > 35.000€: il rapporto è cessato entro 31/12/2025? (potrebbe salvarti)

    ✅ Documento utile: CU (o ultimo cedolino “completo” se disponibile), contratto/lettera cessazione.

    Step 2 — Verifica partecipazioni e controlli societari

    • Hai quote in società di persone/associazioni/imprese familiari?
    • Controlli Srl (anche tramite altre società o familiari)?
    • Le attività sono “riconducibili” alla tua?

    Step 3 — Analizza clienti e provenienza fatturato

    • Quanto fatturi a ex datore o “collegati”?
    • Hai contratti/mandati che ti legano quasi esclusivamente a quel perimetro?

    Step 4 — Controlla compatibilità IVA/attività svolta

    • Stai usando regimi IVA speciali?
    • Stai facendo operazioni “a rischio esclusione”?

    Step 5 — Metti in sicurezza la prova (in caso di controlli)

    Prepara una mini-cartella con:

    • CU / cedolini / evidenza cessazione rapporto
    • visure/assetti societari (se ci sono partecipazioni)
    • elenco clienti e % fatturato (specie ex datore)
    • contratti principali

    Esempi rapidi

    Esempio A (ok): nel 2025 hai redditi dipendente 34.000€ → puoi restare forfettario nel 2026 (se niente altre cause ostative).

    Esempio B (attenzione): nel 2025 hai redditi dipendente 35.001€ → rischio uscita nel 2026 (salvo eccezione cessazione entro 31/12/2025).

    Esempio C (salvagente): nel 2025 hai redditi dipendente 37.000€, ma rapporto cessato 10/12/2025 → spesso la soglia non blocca (verificare cessazione effettiva/preavviso).


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    Con Bplanning facciamo un check rapido “cause ostative + soglie” e ti diciamo:

    • se sei dentro o fuori,
    • perché,
    • cosa sistemare prima di gennaio per ridurre rischi e contestazioni.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «La soglia “35.000€” per lavoro dipendente: come funziona nel 2026», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Prima dell’apertura vengono valutati attività, inquadramento e adempimenti, per impostare correttamente la Partita IVA e la gestione successiva. Scopri Apertura Partita IVA.

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    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Quale reddito da lavoro dipendente viene verificato per il forfettario?

    Se nel 2025 hai percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati (es. pensione) fino a 35.000€, in linea generale puoi restare nel forfettario nel 2026 (sempre se rispetti anche tutti gli altri requisiti e non ricadi in altre cause ostative).

    Come rileva la cessazione del rapporto di lavoro?

    In molte situazioni, la verifica della soglia può diventare irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato entro il 31/12 dell’anno precedente (quindi, per il 2026: cessato entro il 31/12/2025).
    Nota pratica: conta la cessazione effettiva, quindi occhio anche a eventuale preavviso.

    Quali cause ostative devono essere controllate?

    Ecco quelle che, nella pratica, fanno uscire più spesso dal forfettario:

    Rischio se:

    • partecipi a società di persone / associazioni / imprese familiari; oppure
    • controlli una Srl (anche indirettamente) che svolge attività riconducibili alla tua.

    👉 Qui serve un controllo tecnico perché spesso il rischio è “invisibile” (catene societarie, familiari, holding, ecc.).

    Se lavori prevalentemente per:

    • l’attuale datore, oppure
    • un ex datore (di norma nei due anni precedenti), o soggetti a lui riconducibili,
      può scattare la causa ostativa (con alcune eccezioni, ad esempio avvio dopo pratica obbligatoria).

    Se applichi regimi IVA speciali o fai attività non compatibili (es. alcune cessioni immobiliari/terreni/mezzi nuovi), il forfettario può essere precluso.

    Quali documenti servono per la verifica di fine anno?

    • Hai redditi dipendente/assimilati ≤ 35.000€? (ok)
    • Se > 35.000€: il rapporto è cessato entro 31/12/2025? (potrebbe salvarti)

    ✅ Documento utile: CU (o ultimo cedolino “completo” se disponibile), contratto/lettera cessazione.

    • Hai quote in società di persone/associazioni/imprese familiari?
    • Controlli Srl (anche tramite altre società o familiari)?
    • Le attività sono “riconducibili” alla tua?
    • Quanto fatturi a ex datore o “collegati”?
    • Hai contratti/mandati che ti legano quasi esclusivamente a quel perimetro?
    • Stai usando regimi IVA speciali?
    • Stai facendo operazioni “a rischio esclusione”?

    Prepara una mini-cartella con:

    • CU / cedolini / evidenza cessazione rapporto
    • visure/assetti societari (se ci sono partecipazioni)
    • elenco clienti e % fatturato (specie ex datore)
    • contratti principali

    Esempio A (ok): nel 2025 hai redditi dipendente 34.000€ → puoi restare forfettario nel 2026 (se niente altre cause ostative).

    Esempio B (attenzione): nel 2025 hai redditi dipendente 35.001€ → rischio uscita nel 2026 (salvo eccezione cessazione entro 31/12/2025).

    Esempio C (salvagente): nel 2025 hai redditi dipendente 37.000€, ma rapporto cessato 10/12/2025 → spesso la soglia non blocca (verificare cessazione effettiva/preavviso).

    • se sei dentro o fuori,
    • perché,
    • cosa sistemare prima di gennaio per ridurre rischi e contestazioni.
  • Credito d’imposta per imposte pagate all’estero (art. 165 TUIR): guida pratica 2026 per non perdere il credito

    Credito imposte estere: quando spetta, come si calcola (art. 165 TUIR), documenti da conservare, Quadro CE e difesa in caso di controlli.

    Se hai redditi prodotti fuori dall’Italia (lavoro, dividendi, interessi, plusvalenze, business estero), il credito d’imposta per imposte pagate all’estero è lo strumento principale per evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte (estero + Italia).
    Il punto è che il credito non è “automatico”: serve rispettare regole precise e, soprattutto, costruire una documentazione probatoria forte, perché in caso di controllo l’onere della prova è in capo al contribuente.

    Questa guida Bplanning (ispirata a Informafisco n. 02 – 2026) ti spiega in modo operativo:

    • quando il credito spetta davvero
    • come si calcola per Stato (per country limitation)
    • cosa significa “imposta estera definitiva”
    • quali documenti devi predisporre e conservare
    • come funziona il Quadro CE
    • cosa fare se hai omesso di indicare redditi/crediti (giurisprudenza recente)
    • casi tipici: ritenute estere su dividendi/interessi e regimi sostitutivi.

    1) Cos’è il credito d’imposta estero e perché esiste (art. 165 TUIR)

    L’Italia tassa i residenti sul reddito mondiale (worldwide taxation). Se un reddito è tassato anche all’estero, nasce una doppia imposizione giuridica.
    Il credito d’imposta estero serve a neutralizzare questa doppia imposizione: l’imposta estera si sconta dall’imposta italiana, entro certi limiti.

    ✅ Regola chiave: il credito è riconosciuto solo se il reddito estero concorre alla base imponibile italiana (salvo regole particolari e convenzioni).


    2) Come si calcola: formula e “per country limitation”

    Il credito non è “tutto quello che ho pagato fuori”. È limitato alla quota di imposta italiana riferibile al reddito estero.

    Formula (semplificata):

    Credito massimo = (Reddito estero / Reddito complessivo netto) × Imposta italiana

    In più, la detrazione si calcola separatamente per ciascuno Stato (per country limitation).
    Quindi: Germania ≠ Francia ≠ USA (non si fa “un unico calderone”).


    3) Quando spetta: i 3 presupposti sostanziali

    Per ottenere il credito, devono esserci tutte e tre queste condizioni:

    A) Reddito “prodotto all’estero”

    Il reddito deve essere effettivamente estero secondo criteri coerenti con l’art. 23 TUIR (per i non residenti) e/o secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile (se esiste).
    Qui conta la sostanza: dove si svolge l’attività, dove sta il bene, dove si genera il reddito, ecc.

    B) Il reddito estero concorre al reddito complessivo italiano

    Se la Convenzione applica il metodo dell’esenzione (con o senza progressività), di regola non hai credito (perché il reddito non entra in base imponibile).

    C) Imposta estera pagata “a titolo definitivo”

    È il punto più delicato: l’imposta deve essere effettivamente pagata e non recuperabile (no rimborsi/contese aperte/crediti futuri che la annullano).


    4) “Imposta estera definitiva”: cosa significa davvero

    Per l’Italia, l’imposta estera è “definitiva” quando:

    • non è più rimborsabile,
    • non è più riducibile,
    • non è un semplice acconto,
    • non è ancora sub judice (contesa non definita), salvo casi particolari.

    📌 Attenzione: non basta “una certificazione qualunque”.
    Conta la definitività sostanziale, valutata alla luce delle regole del Paese estero.

    Documenti “forti” in caso di controllo:

    • certificazione dell’autorità fiscale estera (quando disponibile)
    • Final Tax Assessment (dove esiste)
    • certificazioni del sostituto d’imposta estero + evidenze bancarie coerenti

    5) Documentazione probatoria: cosa devi avere (e come organizzarla)

    La strategia vincente è creare un fascicolo per Stato e per anno.
    La prassi e la giurisprudenza recente premiano un approccio sostanzialistico: se ricostruisci bene reddito, ritenute/versamenti e definitività, puoi reggere anche senza “il documento perfetto” (quando oggettivamente non ottenibile).

    Set minimo consigliato (per ogni Stato/anno)

    1. Prospetto riepilogativo: reddito estero, imposta estera definitiva, credito teorico e credito utilizzabile
    2. Dichiarazione estera (se prevista) o documentazione equivalente
    3. Quietanze/receipts di pagamento imposta estera (o prova ritenuta)
    4. Certificazione sostituto estero (datore lavoro, banca, società emittente dividendi, broker)
    5. Estratti conto o rendiconti che mostrino importi lordi e imposte trattenute/versate
    6. Eventuali documenti su istanze di rimborso o procedure di rideterminazione (e relativo esito)

    Se nel Paese estero NON esiste obbligo di dichiarazione

    Puoi usare una dichiarazione sostitutiva (in Italia) che attesti l’assenza dell’obbligo, ma devi comunque avere prove oggettive dei pagamenti/ritenute.

    📌 Tip Bplanning: se i documenti sono in lingua, valuta traduzione (anche non giurata) per facilitare un eventuale controllo; per contenzioso, può essere utile traduzione giurata.


    6) Quadro CE: come funziona (in pratica)

    Il Quadro CE è il “contenitore” dichiarativo del credito:

    • ricostruisci redditi esteri e imposte estere
    • calcoli la quota di imposta italiana attribuibile
    • gestisci eccedenze e riporti

    Regola operativa importante: in CE consideri, di norma, le imposte estere definitive entro il termine di presentazione della dichiarazione.
    Per redditi d’impresa e assimilati, esistono regole/opzioni che permettono di considerare imposte divenute definitive anche entro termini più “elasticizzati” (gestione anno successivo), ma va fatto con metodo e coerenza nei calcoli.


    7) Omissioni e decadenza: posso perdere il credito se non l’ho indicato?

    La norma interna prevede decadenze in caso di omissioni dichiarative, ma la giurisprudenza più recente spinge verso un principio:
    se una Convenzione riconosce il diritto al credito, questo diritto non può essere svuotato da formalismi interni, purché tu provi:

    • reddito estero,
    • imposta estera definitiva,
    • rispetto dei limiti dell’art. 165.

    In questi casi, si ragiona spesso con il termine ordinario di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) per far valere il diritto, soprattutto in sede di rimborso/controllo/contenzioso.

    📌 Tradotto: non è “liberi tutti”, ma non è sempre vero che “se non l’hai indicato hai perso tutto”.


    8) Redditi con ritenuta/imposta sostitutiva (dividendi, interessi, plusvalenze): il credito spetta?

    Tema delicato: per anni l’approccio è stato restrittivo (se in Italia c’è imposta sostitutiva/ritenuta a titolo d’imposta, il reddito non entra nel complessivo → credito negato).
    Le pronunce più recenti hanno aperto a una lettura più convenzionale: se la Convenzione non esclude il credito in quelle ipotesi, può esserci spazio per riconoscerlo anche con regimi sostitutivi (caso per caso, dipende dal trattato e dalla struttura del prelievo).

    Qui la documentazione è decisiva:

    • certificazioni di intermediari (italiani/esteri),
    • rendiconti bancari,
    • prove ritenute estere,
    • collegamento certo tra flusso lordo e imposta estera.

    9) Checklist Bplanning “anti-contestazione” (da usare subito)

    Step 1 — Mappa convenzione e metodo

    • ☐ Esiste Convenzione Italia–Paese estero?
    • ☐ Metodo: credito o esenzione?

    Step 2 — Verifica i 3 presupposti

    • ☐ Reddito prodotto all’estero (criteri corretti)
    • ☐ Reddito tassato anche in Italia (concorso al complessivo)
    • ☐ Imposta estera definitiva (non rimborsabile/contestata)

    Step 3 — Fascicolo probatorio per Stato/anno

    • ☐ Prospetto riepilogativo
    • ☐ Dichiarazione estera o equivalente
    • ☐ Quietanze/ritenute + estratti conto
    • ☐ Certificazioni sostituto/intermediario
    • ☐ Eventuali assessment e documenti definitività

    Step 4 — Dichiarazione italiana

    • ☐ Quadro CE compilato per Stato
    • ☐ Coerenza tra CE e fascicolo (numeri “riconciliati”)

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «1) Cos’è il credito d’imposta estero e perché esiste (art. 165 TUIR)», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Un commercialista dedicato aiuta a organizzare documenti, dichiarazioni e versamenti e a presidiare gli adempimenti fiscali dell’impresa o dell’attività professionale. Scopri Contabilità e assistenza fiscale.

    Il Metodo BPlanning confronta struttura, utili, costi, investimenti e operazioni previste per costruire un piano fiscale lecito e documentato, dopo avere verificato gli strumenti effettivamente applicabili. Scopri Pianificazione fiscale.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Che cos’è il credito per le imposte pagate all’estero?

    L’Italia tassa i residenti sul reddito mondiale (worldwide taxation). Se un reddito è tassato anche all’estero, nasce una doppia imposizione giuridica.
    Il credito d’imposta estero serve a neutralizzare questa doppia imposizione: l’imposta estera si sconta dall’imposta italiana, entro certi limiti.

    ✅ Regola chiave: il credito è riconosciuto solo se il reddito estero concorre alla base imponibile italiana (salvo regole particolari e convenzioni).

    Come opera il limite del credito per ciascuno Stato?

    Il credito non è “tutto quello che ho pagato fuori”. È limitato alla quota di imposta italiana riferibile al reddito estero.

    Formula (semplificata):

    Credito massimo = (Reddito estero / Reddito complessivo netto) × Imposta italiana

    In più, la detrazione si calcola separatamente per ciascuno Stato (per country limitation).
    Quindi: Germania ≠ Francia ≠ USA (non si fa “un unico calderone”).

    Quali presupposti devono essere verificati?

    Per ottenere il credito, devono esserci tutte e tre queste condizioni:

    Il reddito deve essere effettivamente estero secondo criteri coerenti con l’art. 23 TUIR (per i non residenti) e/o secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile (se esiste).
    Qui conta la sostanza: dove si svolge l’attività, dove sta il bene, dove si genera il reddito, ecc.

    Se la Convenzione applica il metodo dell’esenzione (con o senza progressività), di regola non hai credito (perché il reddito non entra in base imponibile).

    È il punto più delicato: l’imposta deve essere effettivamente pagata e non recuperabile (no rimborsi/contese aperte/crediti futuri che la annullano).

    Che cosa significa imposta estera pagata a titolo definitivo?

    Per l’Italia, l’imposta estera è “definitiva” quando:

    • non è più rimborsabile,
    • non è più riducibile,
    • non è un semplice acconto,
    • non è ancora sub judice (contesa non definita), salvo casi particolari.

    📌 Attenzione: non basta “una certificazione qualunque”.
    Conta la definitività sostanziale, valutata alla luce delle regole del Paese estero.

    Documenti “forti” in caso di controllo:

    • certificazione dell’autorità fiscale estera (quando disponibile)
    • Final Tax Assessment (dove esiste)
    • certificazioni del sostituto d’imposta estero + evidenze bancarie coerenti

    Quale documentazione probatoria conviene organizzare?

    La strategia vincente è creare un fascicolo per Stato e per anno.
    La prassi e la giurisprudenza recente premiano un approccio sostanzialistico: se ricostruisci bene reddito, ritenute/versamenti e definitività, puoi reggere anche senza “il documento perfetto” (quando oggettivamente non ottenibile).

  • Compensi amministratori S.r.l. e S.p.A.: regole, delibere e deducibilità fiscale (guida 2026)

    Compensi amministratori: quando servono delibera e statuto, come si deducono IRES/IRAP, rischi fiscali e checklist per evitare contestazioni.

    I compensi agli amministratori delle società di capitali (S.r.l. e S.p.A.) sono uno dei temi più “sensibili” in assoluto: basta una delibera mancante, una forma sbagliata o un pagamento fuori tempo per trasformare un costo legittimo in un costo indeducibile, con conseguenze fiscali e (in casi estremi) anche profili di responsabilità.

    In questa guida Bplanning (ispirata ai contenuti Informafisco n. 01 – 2026) trovi:

    • le regole civilistiche dell’art. 2389 c.c.
    • quando l’incarico può essere gratuito
    • come funziona la deducibilità ai fini IRES e IRAP
    • perché la delibera è spesso il “punto che decide tutto”
    • il tema (delicato) di prestazioni professionali extra rese dall’amministratore
    • quando il Fisco può contestare la congruità del compenso
    • una checklist pratica per metterti al riparo.

    1) Compenso amministratore: cosa dice il Codice Civile (art. 2389 c.c.)

    Per le S.p.A. (e in pratica anche per molte logiche applicate alle S.r.l.), la norma chiave è l’art. 2389 c.c.:

    • il compenso degli amministratori è stabilito all’atto della nomina o dall’assemblea
    • può essere:
      • fisso,
      • variabile (anche legato agli utili),
      • oppure basato su strumenti come diritti di sottoscrizione/stock option (dove previsti)
    • per amministratori con particolari cariche, la remunerazione può essere stabilita dal CdA (con parere del collegio sindacale, se presente) secondo statuto.

    La cosa che molti ignorano

    Il rapporto amministratore–società è organico, non “contrattuale” come un dipendente. Per questo la giurisprudenza ha chiarito che l’amministratore non ha un diritto automatico ex lege al compenso: può essere anche gratuito se previsto correttamente.


    2) Quando l’incarico può essere gratuito (senza rischi)

    La gratuità è legittima, ma deve essere chiara:

    • prevista nello statuto, oppure
    • deliberata in modo espresso.

    Se non è prevista la gratuità, la regola di fatto è: l’incarico è oneroso e il compenso va determinato con le modalità di legge.

    Errore tipico: accordi “a voce” tra amministratore e socio di maggioranza.
    In assenza di statuto/delibera, quei pagamenti possono essere considerati indebiti (e contestabili).


    3) Delibera necessaria: perché è la tua “assicurazione” fiscale

    Il tema più importante, in pratica, è questo:

    ✅ Se lo statuto non fissa il compenso, serve una delibera assembleare esplicita.
    ❌ Delibere “tacite” o “implicite” (tipo “tanto è nel bilancio”) sono terreno di contestazione.

    La Cassazione ha più volte ribadito che senza delibera mancano i requisiti di certezza e determinabilità del costo (art. 109 TUIR), e quindi il compenso può diventare indeducibile per la società.

    La “ratifica a bilancio” ti salva?

    C’è stata giurisprudenza oscillante, ma la linea prudente (e più difendibile) è:

    • delibera preventiva e specifica prima di pagare;
    • evitare di “sanare” dopo, perché spesso non basta.

    Conclusione Bplanning: se vuoi dormire tranquillo, delibera sempre prima.


    4) Deducibilità IRES: regola base = cassa (con due casi diversi)

    Ai fini IRES, l’art. 95 TUIR prevede che i compensi agli amministratori siano deducibili secondo il principio di cassa.

    A) Amministratore “non professionista” (assimilato a dipendente)

    Si applica spesso il concetto di cassa allargata: se paghi entro il 12 gennaio dell’anno successivo, il costo può restare nell’anno di competenza (logica da redditi assimilati).

    B) Amministratore “professionista” (compenso dentro l’attività professionale)

    Qui vale la cassa pura: deduci nell’anno solo se paghi entro il 31 dicembre.

    Attenzione: “quando si considera pagato?”

    Dipende dal mezzo:

    • contanti → conta la consegna (con prova)
    • assegno → data dell’assegno
    • bonifico → data di accredito al beneficiario

    5) Deducibilità IRAP: non è uguale per tutti

    Ai fini IRAP, la deducibilità cambia a seconda della natura del compenso:

    • se l’amministratore è assimilato a “lavoro dipendente” → spesso non deducibile IRAP
    • se il compenso è qualificato come prestazione professionale → può incidere diversamente sul valore della produzione (qui serve impostazione corretta e coerente)

    Regola pratica: IRAP = più “rigida” e va gestita con attenzione in base al profilo dell’amministratore.


    6) Amministratore che fa anche altro: prestazioni extra (consulenze, direzione lavori, ecc.)

    È frequente: l’amministratore non fa solo gestione, ma svolge attività ulteriori (es. consulenza tecnica, progettazione, direzione lavori).

    Qui il tema è delicatissimo:

    • un orientamento ha riconosciuto che le prestazioni “extra”, estranee all’amministrazione, possono essere trattate come costi per servizi (con regole diverse dal compenso amministratore);
    • un orientamento più recente e restrittivo tende a dire: anche queste prestazioni non possono “aggirare” l’art. 2389 senza le formalità corrette.

    Traduzione pratica: se vuoi pagare anche attività extra:

    1. devi essere cristallino su incarico, oggetto e compenso;
    2. devi evitare l’effetto “contratto di consulenza” usato come scorciatoia per pagare compensi non deliberati.

    7) Il Fisco può contestare la “congruità” del compenso?

    Sì: l’Agenzia può sindacare compensi “insoliti” o “sproporzionati” se li considera antieconomici o strumentali.

    Nella pratica, la contestazione si inserisce spesso nel filone:

    • antieconomicità
    • inerenza
    • coerenza con dimensioni aziendali e risultati

    Cosa ti salva?

    • delibera corretta
    • motivazione (ruolo, cariche, responsabilità, risultati, mercato)
    • documentazione (report, obiettivi, KPI, complessità gestionale)
    • coerenza con bilancio e struttura aziendale

    8) Esempio pratico (semplice e chiarissimo)

    Una S.r.l. delibera 30.000 € annui per l’amministratore (2025).
    Paga:

    • 15.000 € nel 2025
    • 15.000 € nel 2026

    ➡️ Deduzione IRES:

    • nel modello 2025 deduce solo 15.000 (pagati)
    • gli altri 15.000 li deduce nel 2026, quando vengono pagati

    Se invece l’amministratore è non professionista e il pagamento avviene entro il 12 gennaio, può cambiare l’anno di deduzione (cassa allargata).


    9) Checklist Bplanning “zero contestazioni” (da copiare e usare)

    Prima di pagare:

    • ✅ Statuto prevede compenso o gratuità?
    • ✅ Delibera assembleare esplicita con importo o criteri?
    • ✅ Delibera su eventuali “cariche particolari” (se presenti)?
    • ✅ Coerenza con bilancio, organigramma, responsabilità e mercato?

    Quando paghi:

    • ✅ Pagamenti tracciati (bonifico) con causale chiara
    • ✅ Attenzione alle date (31/12 o 12/01 a seconda del caso)
    • ✅ Documenti pronti: verbali, incarichi, prospetti compensi

    Se l’amministratore fa anche consulenza:

    • ✅ separazione chiara tra “amministrazione” e “prestazione extra”
    • ✅ formalità e delibera dove necessario
    • ✅ contratto e deliverable veri (non “di facciata”)

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «1) Compenso amministratore: cosa dice il Codice Civile (art. 2389 c.c.)», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Il Metodo BPlanning confronta struttura, utili, costi, investimenti e operazioni previste per costruire un piano fiscale lecito e documentato, dopo avere verificato gli strumenti effettivamente applicabili. Scopri Pianificazione fiscale.

    Un commercialista dedicato aiuta a organizzare documenti, dichiarazioni e versamenti e a presidiare gli adempimenti fiscali dell’impresa o dell’attività professionale. Scopri Contabilità e assistenza fiscale.

    L’analisi del contratto con un avvocato civilista permette di individuare ambiguità, squilibri e clausole da valutare prima di assumere un impegno. Scopri Contract Analysis.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Come viene determinato il compenso dell’amministratore?

    Per le S.p.A. (e in pratica anche per molte logiche applicate alle S.r.l.), la norma chiave è l’art. 2389 c.c.:

    • il compenso degli amministratori è stabilito all’atto della nomina o dall’assemblea
    • può essere:
      • fisso,
      • variabile (anche legato agli utili),
      • oppure basato su strumenti come diritti di sottoscrizione/stock option (dove previsti)
    • per amministratori con particolari cariche, la remunerazione può essere stabilita dal CdA (con parere del collegio sindacale, se presente) secondo statuto.

    Quando può essere previsto un incarico gratuito?

    La gratuità è legittima, ma deve essere chiara:

    • prevista nello statuto, oppure
    • deliberata in modo espresso.

    Se non è prevista la gratuità, la regola di fatto è: l’incarico è oneroso e il compenso va determinato con le modalità di legge.

    Errore tipico: accordi “a voce” tra amministratore e socio di maggioranza.
    In assenza di statuto/delibera, quei pagamenti possono essere considerati indebiti (e contestabili).

    Perché serve documentare la decisione sul compenso?

    Il tema più importante, in pratica, è questo:

    ✅ Se lo statuto non fissa il compenso, serve una delibera assembleare esplicita.
    ❌ Delibere “tacite” o “implicite” (tipo “tanto è nel bilancio”) sono terreno di contestazione.

    La Cassazione ha più volte ribadito che senza delibera mancano i requisiti di certezza e determinabilità del costo (art. 109 TUIR), e quindi il compenso può diventare indeducibile per la società.

    L’approvazione del bilancio sostituisce sempre una delibera espressa?

    C’è stata giurisprudenza oscillante, ma la linea prudente (e più difendibile) è:

    • delibera preventiva e specifica prima di pagare;
    • evitare di “sanare” dopo, perché spesso non basta.

    Come si distingue la deducibilità nei diversi casi di amministratore?

    Ai fini IRES, l’art. 95 TUIR prevede che i compensi agli amministratori siano deducibili secondo il principio di cassa.

    Si applica spesso il concetto di cassa allargata: se paghi entro il 12 gennaio dell’anno successivo, il costo può restare nell’anno di competenza (logica da redditi assimilati).

    Qui vale la cassa pura: deduci nell’anno solo se paghi entro il 31 dicembre.

    Dipende dal mezzo:

    • contanti → conta la consegna (con prova)
    • assegno → data dell’assegno
    • bonifico → data di accredito al beneficiario
  • Vendite intracomunitarie a distanza & OSS – Rimborso IVA e plafond per chi vende online (es. Amazon)

    1️⃣ Idea chiave (da chiarire subito al cliente)

    • Il regime OSS (One Stop Shop):
      • ti semplifica versamenti e dichiarazioni IVA estera;
      • ti dispensa da fatture, registri e dichiarazione IVA italiana per quelle operazioni.
    • MA se vuoi:
      • plafond da esportatore abituale
      • e/o rimborso IVA annuale/trimestrale (regime art. 30 e 38-bis DPR 633/72),

    allora per le vendite a distanza intracomunitarie devi comunque:

    👉 Emettere fattura, registrare le operazioni e indicarle in dichiarazione IVA, secondo le regole italiane ordinarie.

    Altrimenti, quelle vendite non contano né per il plafond né per il rimborso.

    2️⃣ Vendite a distanza B2C intra-UE: cosa sono

    Parliamo di vendite a privati consumatori UE (B2C) quando:

    • i beni sono spediti da uno Stato membro ad un altro;
    • il trasporto è:
      • effettuato dal fornitore, oppure
      • effettuato “per suo conto”, anche indirettamente (corriere, logistica marketplace, ecc.).

    Sono vendite a distanza intracomunitarie se:

    • partenza da uno Stato UE → arrivo in un altro Stato UE;
    • destinatario:
      • persona fisica non soggetto IVA, oppure
      • ente che beneficia di non imponibilità ex art. 72 DPR 633/72 (organismi internazionali, consolari, ecc.);
    • esclusi:
      • beni soggetti ad accisa,
      • mezzi di trasporto nuovi,
      • beni da installare/montare a cura del fornitore nello Stato di arrivo.

    3️⃣ Quando il fornitore “interviene indirettamente” nel trasporto

    C’è intervento indiretto quando, per esempio:

    • il fornitore subappalta il trasporto a un corriere;
    • si assume (anche solo parzialmente) la responsabilità della consegna;
    • addebita al cliente le spese di spedizione per poi girarle al corriere;
    • promuove o organizza la consegna tramite terzi (es. interfaccia marketplace che gestisce la consegna).

    NON c’è intervento del fornitore se:

    👉 È il cliente che si organizza il trasporto in autonomia, senza che il fornitore entri in alcun modo nella logistica.

    4️⃣ Dove si applica l’IVA: soglia 10.000 € e principio di destinazione

    Dal 1° luglio 2021:

    • Unica soglia UE di 10.000 € (al netto IVA) annui, riferita in totale a:
      • vendite a distanza intra-UE B2C;
        • servizi TTE (telecomunicazioni, teleradiodiffusione, elettronici) B2C resi verso altri Stati UE.

    📌 Regole:

    • Se non superi 10.000 € (anno precedente + anno in corso):
      • puoi applicare l’IVA del tuo Paese di partenza,
      • salvo opzione per tassazione a destino (Paese cliente).
    • Se superi 10.000 €:
      • dalla cessione che fa superare la soglia in poi:
        • l’IVA si applica nel Paese di destinazione;
        • questo vale per il resto dell’anno e per l’anno successivo.

    5️⃣ Regime OSS: cosa ti semplifica davvero

    🔹 Ambito soggettivo

    OSS UE (art. 74-sexies DPR 633/72) per:

    • soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia;
    • soggetti extra-UE con stabile organizzazione in Italia;
    • soggetti extra-UE senza stabile UE, che spediscono i beni dalla UE.

    🔹 Ambito oggettivo

    Copre:

    • servizi B2C resi in altri Stati UE;
    • vendite a distanza intracomunitarie di beni (anche tramite marketplace);
    • alcune cessioni interne facilitate da interfacce elettroniche.

    🔹 Effetto pratico: dispensa dagli adempimenti interni

    Chi è in OSS:

    • NON deve:
      • emettere fattura IVA italiana per quelle operazioni (salve regole speciali),
      • registrare le operazioni nei registri IVA italiani,
      • indicare tali operazioni nella dichiarazione IVA annuale (Titolo II DPR 633/72).

    Deve invece:

    • presentare una dichiarazione trimestrale OSS (anche a zero);
    • indicare:
      • operazioni per ciascun Paese UE,
      • aliquote,
      • imposta da versare;
    • versare l’IVA tramite il portale, senza F24 e senza compensazione orizzontale.

    Se versa di più → rimborso entro 30 giorni sul conto indicato.

    ⚠️ Importante: l’IVA OSS non è detraibile nel regime OSS stesso. La detrazione resta possibile solo per attività fuori OSS, gestite in modo ordinario in Italia.


    6️⃣ Plafond & rimborso IVA: quando contano le vendite a distanza

    Le vendite a distanza intracomunitarie:

    • sono non imponibili ex art. 41, co. 1, lett. b), DL 331/93;
    • concorrono al plafond di esportatore abituale ex art. 8, co. 2, DPR 633/72;
    • concorrono al requisito del rimborso IVA (art. 30, co. 2, lett. b) e art. 38-bis DPR 633/72):
      operazioni non imponibili > 25% del volume d’affari.

    👉 Questo resta vero anche dopo OSS, perché l’art. 41, co. 4 DL 331/93 continua a richiamare le vendite a distanza per la formazione del plafond.

    MA solo a una condizione fondamentale:

    🔺 Le operazioni devono essere fatturate e contabilizzate secondo le regole italiane ordinarie.

    Quindi, per farle contare ai fini di:

    • plafond;
    • rimborso trimestrale (modello TR);
    • rimborso annuale,

    il soggetto deve:

    1. Emettere fattura ex art. 46 DL 331/93;
    2. Registrare le operazioni nei registri IVA (artt. 23 e 24 DPR 633/72);
    3. Indicarle in dichiarazione IVA:
      • rigo VE30, campo 3;
    4. Indicarle nel modello TR (rimborso trimestrale):
      • righi TA30 e TD2.

    Se non lo fa (perché si avvale in pieno della dispensa OSS):

    👉 Le vendite a distanza non rilevano ai fini del 25% e non danno diritto al rimborso su quella base.


    7️⃣ Chiarimenti AE: quando sei obbligato a “doppia gestione” e quando no

    🔹 Risposta AE 802/2021

    Dice, in sintesi:

    • Se vuoi che le vendite a distanza:
      • contino per il plafond,
      • e per i rimborsi,
    • puoi usare OSS e contemporaneamente:
      • fatturare e registrare in Italia → doppio binario:
        • OSS per la gestione IVA “a destino” e versamenti;
        • documentazione ordinaria per i regimi nazionali (plafond / rimborso).

    🔹 Risposta AE 493/2022

    Chiarisce il limite:

    • Se le operazioni OSS non vengono usate per:
      • acquisire status di esportatore abituale,
      • o incrementare il plafond / presupposto di rimborso,
    • allora NON sei tenuto a documentarle anche secondo la normativa interna.

    In pratica:

    🔸 Se NON vuoi che le vendite OSS entrino nel calcolo del plafond e dei rimborsi → puoi limitarti alla sola gestione OSS (dispensa piena).
    🔸 Se invece vuoi usarle a tuo favore per plafond/rimborso → devi rinunciare alla dispensa per quelle operazioni e trattarle anche come operazioni non imponibili ordinarie (fattura + registri + dichiarazione).





    9️⃣ Caso pratico – Vendite su Amazon con OSS & rimborsi IVA

    Immagina un’impresa italiana che:

    • vende beni su Amazon a privati in vari Paesi UE;
    • usa OSS per le vendite verso Paesi in cui non è identificata ai fini IVA.

    🔹 Scenario 1 – Solo OSS, nessuna fattura interna

    • Per le vendite OSS:
      • presenta dichiarazione trimestrale OSS;
      • versa l’IVA (smistata poi agli altri Stati UE).
    • Non emette fattura italiana né registra le operazioni ai sensi del DPR 633/72.
    • Effetto:

    ❌ Non può considerare quelle vendite a distanza:

    • né per il plafond,
    • né per il rimborso annuale/trimestrale (25% del volume d’affari),
      anche se sono operazioni non imponibili ex art. 41.

    Risultato: Niente plafond aggiuntivo da quelle vendite, niente rimborso basato su quelle.


    🔹 Scenario 2 – OSS + fatturazione interna per vendite a distanza (scelta strategica)

    Stessa impresa, ma decide che:

    • per le vendite a distanza B2C verso certi Paesi UE:
      • dichiara e versa l’IVA tramite OSS,
      • ma in più:
        • emette fattura ex art. 46 DL 331/93;
        • registra le operazioni in Italia;
        • le indica in VE30, modello TR, ecc.

    Effetto:

    ✅ Ora quelle vendite:

    • concorrono al plafond (esportatore abituale),
    • concorrono al 25% per il rimborso IVA.

    Quindi, se ha molti acquisti con IVA italiana (ad esempio stock, logistica, servizi, pubblicità), potrà chiedere rimborso più facilmente grazie al peso delle vendite a distanza non imponibili.


    🔹 Scenario 3 – Vendite in Paesi UE dove è già identificata IVA (es. DE, FR)

    Per le vendite a distanza in Paesi dove la stessa impresa:

    • è già identificata IVA localmente (no OSS su quelle operazioni),
    • emette fatture e registra come vendite non imponibili ex art. 41,

    allora:

    ✅ Queste vendite rientrano a pieno titolo:

    • nel plafond,
    • nel presupposto del rimborso IVA (25% operazioni non imponibili),
      senza bisogno di OSS.

    🔟 Come usarlo in pratica con i tuoi clienti “Amazon / e-commerce”

    Quando ti siedi con un cliente che vende su Amazon (FBA o meno) in tutta Europa, le domande chiave da fargli sono:

    1. Usi OSS? Per quali Paesi?
    2. Sei identificato IVA localmente in alcuni Stati UE? Dove?
    3. Ti interessa davvero:
      • avere plafond alto (acquisti senza IVA),
      • chiedere rimborsi IVA frequenti (TR/annui)?

    Se la risposta è sì:

    • valuta se conviene:
      • rinunciare alla dispensa totale OSS per alcune operazioni;
      • oppure mantenere la doppia gestione (OSS + fatturazione interna) almeno per la parte strategica di vendite che ti serve per superare il 25%.

    Se vuoi, nel prossimo messaggio ti preparo una tabellina decisionale tipo:

    • OSS “puro” vs OSS + fatturazione vs identificazione locale,
    • con pro/contro in termini di:
      • complessità amministrativa,
      • uso plafond,
      • potenziale rimborso IVA,
      • cash flow.

    Per approfondire gli adempimenti IVA delle vendite online transfrontaliere, scopri i servizi BPlanning di contabilità e assistenza fiscale.

    Domande frequenti

    Dove si considerano effettuate le vendite a distanza intra-UE B2C?

    • Regola generale: nello Stato di destinazione dei beni (arrivo della spedizione).
    • Eccezione (mini soglia): se non superi 10.000 € annui (vendite a distanza + servizi TTE B2C), puoi continuare ad applicare l’IVA del tuo Stato di partenza, salvo opzione per tassazione a destino.

    Dal momento in cui supero 10.000 €, quando cambia il regime?

    • Dal momento stesso della cessione che fa superare la soglia:
      • quella cessione e tutte le successive → tassazione nello Stato di destinazione;
      • le operazioni precedenti restano tassate nel Paese di origine.

    Se aderisco a OSS posso detrarre l’IVA?

    • No, nell’ambito OSS l’IVA non è detraibile.
    • Puoi detrarre l’IVA solo per operazioni gestite nel regime IVA ordinario (in Italia), non per quelle direttamente dichiarate in OSS.
  • Costi indeducibili & utili presunti nelle società a base ristretta

    1️⃣ Il punto chiave della sentenza

    La Cassazione ribadisce e rafforza tre concetti fondamentali:

    1. Società a base ristretta
      • Non conta solo la forma (S.r.l., S.p.A., società socie, holding, ecc.),
      • conta chi controlla davvero: se poche persone/familiari tengono in mano tutta la struttura, la società è considerata “a ristretta base sociale”.
    2. Costi indeducibili = utili extracontabili presunti
      • Se il Fisco disconosce dei costi (perché non documentati o fittizi),
      • li tratta come componenti negativi mai sostenuti → quindi, di fatto, come maggiori utili in capo alla società.
    3. Presunzione di distribuzione ai soci (anche indiretti)
      • In una società a base ristretta, i maggiori utili extracontabili si presumono distribuiti ai soci (o ai veri controllori “dietro” le società socie).
      • Questi maggiori utili diventano redditi tassati in capo ai soci, salvo prova contraria.

    2️⃣ Società a “ristretta base sociale”: quando scatta la presunzione

    Non serve che i soci siano persone fisiche “in prima linea”.

    La presunzione di distribuzione:

    • SI applica anche se i soci sono altre società (S.r.l., S.n.c., holding, ecc.);
    • vale anche con partecipazioni a cascata o catene societarie;
    • l’elemento determinante è:

    👉 Il controllo effettivo dell’attività sociale è concentrato in poche mani, spesso legate da vincoli familiari o di stretta affinità.

    In pratica, la Cassazione dice:

    “Non ci fermiamo allo schermo societario. Guardiamo chi comanda davvero.”

    3️⃣ Perché i costi indeducibili diventano utili presunti

    Ragionamento logico-fiscale della Corte:

    • Un costo indeducibile (perché inesistente o non documentato) è un costo che, in realtà, la società non ha sostenuto.
    • Eliminando quel costo dal conto economico:
      • l’utile “reale” è più alto di quello contabile dichiarato.
    • Quindi quel costo disconosciuto viene trattato come:

    🔹 Utile extracontabile della società.

    Nelle società a base ristretta, questi utili extracontabili sono:

    • presumibilmente distribuiti ai soci,
    • e tassati come redditi di capitale in capo a loro.

    4️⃣ Onere della prova: chi deve dimostrare cosa

    Una volta che:

    • la società è considerata a base ristretta; e
    • l’Agenzia disconosce costi con motivazione (inesistenza, mancanza documenti, ecc.),

    succede questo:

    • scatta la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci / veri controllori;
    • l’onere della prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare che:
      • i maggiori utili non sono stati distribuiti,
      • ma, ad esempio, sono rimasti in azienda come riserva o autofinanziamento.

    Semplici frasi del tipo “non li abbiamo presi”, senza documenti, non bastano.


    5️⃣ Come si può provare che gli utili NON sono stati distribuiti

    Per provare che i maggiori utili non sono usciti verso i soci, servono elementi concreti e coerenti:

    • Verbali assembleari che deliberano:
      • accantonamento a riserva dei maggiori utili;
      • politica chiara di non distribuzione.
    • Bilanci coerenti:
      • utili accantonati,
      • nessuna distribuzione straordinaria inspiegabile.
    • Estratti conto bancari:
      • le somme restano sui conti della società;
      • assenza di bonifici verso soci o parti correlate non giustificati.
    • Documentazione interna:
      • piani di investimento,
      • immobilizzazioni, pagamenti per nuovi progetti → che dimostrano reinvestimento.

    Se questa prova non viene fornita in modo convincente:

    👉 L’Amministrazione è legittimata a imputare i maggiori utili direttamente ai soci/controllori, e a tassarli.





    7️⃣ Caso pratico (semplificato) – Alfa S.p.A.

    • Alfa S.p.A.
      • 50% Beta S.r.l.
      • 50% Gamma S.r.l.
      • Gamma è a sua volta controllata da Beta.
    • Dietro Beta e Gamma ci sono pochi familiari che comandano tutta la struttura.

    L’Agenzia contesta:

    • 100.000 € di costi indeducibili, privi di giustificativi.
    • Risultato:
      • Alfa ha, in realtà, 100.000 € di utili in più (extracontabili);
      • essendo a base ristretta, si presume che questi utili siano finiti in tasca ai veri controllori.

    Per evitare la tassazione in capo ai soci, Alfa dovrebbe dimostrare che:

    • quei 100.000 € sono stati:
      • accantonati a riserva;
      • reinvestiti in beni, progetti, ecc.;
    • e non distribuiti come utili (né in modo diretto né “mascherato”).

    Se non ci riesce:

    🔹 i 100.000 € vengono tassati in capo ai soci (o ai controllori finali);
    🔹 restano comunque gli effetti fiscali per la società sul disconoscimento dei costi (IRES/IRAP/IVA).


    8️⃣ Mini check operativo per i tuoi clienti “a base ristretta”

    Per le società di famiglia / a catena corta:

    • ✅ Evitare costi “deboli” o non documentati → sono il primo grimaldello dell’Agenzia.
    • ✅ Tenere documentazione solida per ogni spesa rilevante.
    • ✅ Se ci sono utili extracontabili/emersioni:
      • decidere formalmente cosa farne (riserva, investimenti, ecc.);
      • verbalizzare le decisioni in assemblea;
      • farle “parlare” in bilancio e nei flussi bancari.
    • ✅ In strutture a cascata / holding:
      • mappare bene chi controlla davvero;
      • essere consapevoli che gli schermi societari non bastano a fermare la presunzione.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «Costi indeducibili & utili presunti nelle società a base ristretta», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Un commercialista dedicato aiuta a organizzare documenti, dichiarazioni e versamenti e a presidiare gli adempimenti fiscali dell’impresa o dell’attività professionale. Scopri Contabilità e assistenza fiscale.

    Il Metodo BPlanning confronta struttura, utili, costi, investimenti e operazioni previste per costruire un piano fiscale lecito e documentato, dopo avere verificato gli strumenti effettivamente applicabili. Scopri Pianificazione fiscale.

    Domande frequenti

    La presunzione sugli utili extracontabili vale anche se i soci sono solo società?

    Sì.
    La Cassazione è chiara: la presunzione non si ferma perché tra la società operativa e le persone fisiche ci sono altre società interposte.

    Conta il controllo di fatto:

    • se poche persone (spesso familiari) controllano tutta la catena societaria,
    • la società viene considerata comunque a base ristretta,
    • e la presunzione di distribuzione si applica anche ai “soci di secondo livello” (quelli dietro le società socie).

    Come si capisce se una società ha una base ristretta?

    Non esiste una soglia numerica rigida, ma in pratica parliamo di:

    • poche persone che detengono direttamente o indirettamente la maggioranza;
    • spesso componenti della stessa famiglia o strettamente legati;
    • capacità di controllo totale o quasi sulle decisioni e sugli utili.

    Quando la struttura è “chiusa” e gestita da un gruppetto ristretto →
    scatta la base ristretta.

    Un costo disconosciuto può essere sempre trattato come utile extracontabile?

    La logica della Corte è questa:

    • se il costo è disconosciuto perché non esiste o non è provato →
      è un costo mai sostenuto → aumenta l’utile reale.

    Quindi, sì:

    Un costo indeducibile, in questo contesto, viene trattato come utile extracontabile, che in una società a base ristretta si presume distribuito ai soci, salvo prova contraria.

  • Trattamento di Fine Mandato (TFM): come strutturarlo e dedurlo senza farsi contestare dal Fisco

    Il Trattamento di Fine Mandato (TFM) è la “liquidazione” degli amministratori:
    una forma di remunerazione differita, riconosciuta alla fine dell’incarico, per compensare il lavoro svolto durante il mandato.

    È diffusissimo nelle S.r.l. e nelle S.p.A., ma:

    • è regolato in modo molto meno chiaro del TFR dei dipendenti;
    • è spesso contestato in accertamento, soprattutto su deducibilità e forma degli atti;
    • è ormai oggetto di un “diritto vivente” fatto di prassi dell’Agenzia e sentenze della Cassazione.

    Quindi: o lo fai bene… o diventa un boomerang.


    1️⃣ Il cuore del problema: quando è deducibile il TFM?

    Fiscalmente il TFM può essere gestito in due modi:

    🔹 1. Deducibilità per competenza (accantonamenti annuali)

    È la soluzione più “pulita” in bilancio, ma è ammessa solo se:

    • esiste un atto scritto che istituisce il TFM;
    • questo atto ha data certa anteriore all’inizio del mandato;
    • l’impegno della società è chiaro, vincolante e determinato (importo o criteri di calcolo).

    In questo caso la società può:

    • accantonare ogni anno una quota TFM a conto economico;
    • dedurre fiscalmente l’accantonamento anno per anno.

    👉 Questa è un’eccezione al principio generale (art. 95 TUIR): proprio perché è un’eccezione, va dimostrata alla perfezione.


    🔹 2. Deducibilità per cassa (solo al pagamento)

    Se manca anche solo uno di questi requisiti:

    • niente data certa anteriore;
    • delibera “vaga” o generica;
    • atto successivo o contestuale alla nomina;

    👉 il Fisco considera il TFM non deducibile per competenza, ma solo nell’anno in cui viene effettivamente pagato all’amministratore.

    E se hai già dedotto per competenza?

    • bisogna riassorbire fiscalmente gli accantonamenti, con imposte differite;
    • e poi dedurre il costo solo nell’anno di pagamento.

    Risultato: casino contabile + rischio sanzioni.


    2️⃣ Requisito chiave: l’atto con “data certa anteriore”

    È il punto dove l’Agenzia “buca” più spesso le società.

    Perché la deduzione per competenza sia riconosciuta:

    • l’atto istitutivo del TFM deve avere data certa;
    • e questa data deve essere anteriore all’inizio del mandato (non nello stesso momento, non dopo, non “ritocchi” a posteriori).

    ✅ Cosa può dare data certa?

    • atto pubblico o scrittura privata autenticata;
    • registrazione;
    • PEC con allegata la delibera;
    • in alcuni casi, previsione specifica nello statuto, purché:
      • non generica;
      • con criteri chiari di calcolo.

    ❌ Cosa NON basta:

    • verbale assembleare contestuale alla nomina (“nominiamo l’amministratore Tizio e gli riconosciamo TFM…”):
      per la Cassazione questo non è “anteriore”, anche se è lo stesso giorno;
    • giochetti tipo:
      dimissioni → nuova nomina → delibera TFM in mezzo.
      Le corti lo considerano un artificio senza sostanza.

    3️⃣ Quanto TFM posso prevedere? Il criterio della “ragionevolezza”

    La legge non fissa un tetto numerico o una formula tipo TFR.

    Per la Cassazione, la deducibilità:

    • non è limitata dai parametri del TFR;
    • ma l’importo deve essere ragionevole e proporzionato in base a:
      • ruolo e responsabilità dell’amministratore;
      • durata dell’incarico;
      • fatturato, utili, dimensione aziendale;
      • andamento economico della società.

    👉 Un TFM “monstre” in una S.r.l. piccola, con utili minimi, è un invito aperto al contenzioso.

    In caso di accertamento:

    • l’Agenzia deve dimostrare che il costo è estraneo all’attività;
    • la sola entità elevata non basta a dimostrare simulazione;
    • ma se l’importo è chiaramente sproporzionato, la posizione si indebolisce.

    4️⃣ TFM con polizza assicurativa: come funziona davvero

    Molte società scelgono di:

    • deliberare un TFM;
    • coprirlo con una polizza assicurativa a favore dell’amministratore.

    In pratica:

    • la società paga premi annuali alla compagnia;
    • al termine del mandato, la polizza eroga il TFM all’amministratore.

    Dal punto di vista fiscale:

    • se la polizza è strutturata come copertura del TFM (trasferisce il rischio),
      • i premi versati sono equiparati a un accantonamento;
      • quindi possono essere dedotti per competenza, se c’è l’atto TFM con data certa anteriore.
    • se invece la polizza è di fatto un investimento finanziario,
      • non sostituisce il TFM;
      • il trattamento fiscale cambia (rischio di indeducibilità/rimodulazione).

    👉 Il concetto chiave: non è la forma (polizza sì/no) a contare, ma la sostanza:
    se il premio sostituisce l’accantonamento TFM, viene trattato nello stesso modo.


    5️⃣ Rinuncia al TFM: cosa succede a Fisco e bilancio?

    Può accadere che:

    • l’amministratore rinunci al TFM deliberato.

    Qui ci sono due piani distinti:

    🏢 Effetti per la società

    • la rinuncia genera, in linea generale, una sopravvenienza attiva;
    • è imponibile solo nella parte che eccede il valore fiscale del credito.

    Se il TFM era stato dedotto in passato, la cancellazione del debito può quindi riportare una componente positiva a tassazione.

    👤 Effetti per l’amministratore

    L’orientamento più recente (Cassazione) è chiaro:

    • la rinuncia non è considerata un “incasso giuridico”;
    • quindi non genera reddito imponibile per l’amministratore;
    • la società non deve operare ritenute su un “reddito che non c’è”.

    Attenzione però:

    • una rinuncia tacita (mai chiesta, mai formalizzata) è rilevante solo se da comportamenti univoci emerge un vero “pactum de non petendo” (accordo di non richiedere);
    • la semplice inerzia non basta.

    👉 Morale: se la rinuncia è reale, meglio formalizzarla bene.


    6️⃣ Errori classici che portano dritti all’accertamento

    Ecco il “bestiario” dei casi che il Fisco contesta più spesso:

    • TFM previsto solo a voce o in verbali vaghi, senza data certa.
    • Delibera TFM contestuale o successiva alla nomina.
    • Importi pesantemente sproporzionati rispetto a:
      • dimensione aziendale;
      • compensi correnti;
      • risultati economici.
    • Polizze intestate male o non collegate chiaramente al TFM.
    • Accantonamenti dedotti per anni senza base contrattuale solida.
    • Rinunce al TFM non contabilizzate correttamente (nessuna sopravvenienza).

    7️⃣ Mini check-list operativa TFM “a prova di verifica”

    Per strutturare (o sistemare) un TFM in modo sensato:

    1. Atto istitutivo
      • Delibera assembleare o clausola statutaria chiara.
      • Data certa anteriore all’inizio del mandato.
      • Criteri precisi di calcolo (es. X% del compenso annuo per ogni anno).
    2. Coerenza economica
      • Importo proporzionato a ruolo, durata, dimensioni e margini.
      • Documenta la logica (verbale assembleare motivato).
    3. Contabilità & Fisco
      • Se hai i requisiti: accantonamenti dedotti per competenza.
      • Se non li hai: non forzare → deduci per cassa alla fine.
      • Verifica eventuali imposte anticipate se hai accantonato in passato “male”.
    4. Polizze
      • Collega formalmente la polizza al TFM deliberato.
      • Chiarisci se il premio sostituisce o meno l’accantonamento.
    5. Rinunce
      • Se l’amministratore rinuncia: fallo per iscritto.
      • Valuta l’effetto di sopravvenienza attiva in bilancio.

    Per approfondire la documentazione e la deducibilità fiscale del TFM, scopri i servizi BPlanning di contabilità e assistenza fiscale.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «1️⃣ Il cuore del problema: quando è deducibile il TFM?», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Il Metodo BPlanning confronta struttura, utili, costi, investimenti e operazioni previste per costruire un piano fiscale lecito e documentato, dopo avere verificato gli strumenti effettivamente applicabili. Scopri Pianificazione fiscale.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Come si distinguono deduzione del TFM per competenza e per cassa?

    Fiscalmente il TFM può essere gestito in due modi:

    È la soluzione più “pulita” in bilancio, ma è ammessa solo se:

    • esiste un atto scritto che istituisce il TFM;
    • questo atto ha data certa anteriore all’inizio del mandato;
    • l’impegno della società è chiaro, vincolante e determinato (importo o criteri di calcolo).

    In questo caso la società può:

    • accantonare ogni anno una quota TFM a conto economico;
    • dedurre fiscalmente l’accantonamento anno per anno.

    👉 Questa è un’eccezione al principio generale (art. 95 TUIR): proprio perché è un’eccezione, va dimostrata alla perfezione.

    Se manca anche solo uno di questi requisiti:

    • niente data certa anteriore;
    • delibera “vaga” o generica;
    • atto successivo o contestuale alla nomina;

    👉 il Fisco considera il TFM non deducibile per competenza, ma solo nell’anno in cui viene effettivamente pagato all’amministratore.

    E se hai già dedotto per competenza?

    • bisogna riassorbire fiscalmente gli accantonamenti, con imposte differite;
    • e poi dedurre il costo solo nell’anno di pagamento.

    Risultato: casino contabile + rischio sanzioni.

    Perché è importante la data certa anteriore?

    È il punto dove l’Agenzia “buca” più spesso le società.

    Perché la deduzione per competenza sia riconosciuta:

    • l’atto istitutivo del TFM deve avere data certa;
    • e questa data deve essere anteriore all’inizio del mandato (non nello stesso momento, non dopo, non “ritocchi” a posteriori).

    Quali strumenti possono documentare una data certa?

    • atto pubblico o scrittura privata autenticata;
    • registrazione;
    • PEC con allegata la delibera;
    • in alcuni casi, previsione specifica nello statuto, purché:
      • non generica;
      • con criteri chiari di calcolo.

    Come si valuta la ragionevolezza del TFM?

    La legge non fissa un tetto numerico o una formula tipo TFR.

    Per la Cassazione, la deducibilità:

    • non è limitata dai parametri del TFR;
    • ma l’importo deve essere ragionevole e proporzionato in base a:
      • ruolo e responsabilità dell’amministratore;
      • durata dell’incarico;
      • fatturato, utili, dimensione aziendale;
      • andamento economico della società.

    👉 Un TFM “monstre” in una S.r.l. piccola, con utili minimi, è un invito aperto al contenzioso.

    In caso di accertamento:

    • l’Agenzia deve dimostrare che il costo è estraneo all’attività;
    • la sola entità elevata non basta a dimostrare simulazione;
    • ma se l’importo è chiaramente sproporzionato, la posizione si indebolisce.

    Quali effetti deve valutare chi rinuncia al TFM?

    Può accadere che:

    • l’amministratore rinunci al TFM deliberato.

    Qui ci sono due piani distinti:

    • la rinuncia genera, in linea generale, una sopravvenienza attiva;
    • è imponibile solo nella parte che eccede il valore fiscale del credito.

    Se il TFM era stato dedotto in passato, la cancellazione del debito può quindi riportare una componente positiva a tassazione.

    L’orientamento più recente (Cassazione) è chiaro:

    • la rinuncia non è considerata un “incasso giuridico”;
    • quindi non genera reddito imponibile per l’amministratore;
    • la società non deve operare ritenute su un “reddito che non c’è”.

    Attenzione però:

    • una rinuncia tacita (mai chiesta, mai formalizzata) è rilevante solo se da comportamenti univoci emerge un vero “pactum de non petendo” (accordo di non richiedere);
    • la semplice inerzia non basta.

    👉 Morale: se la rinuncia è reale, meglio formalizzarla bene.

  • Holding e IVA: la guida pratica definitiva per non sbagliare

    Come funziona la soggettività IVA, quando una holding può detrarre l’imposta e quali operazioni creano rischi

    Nel mondo delle holding ci sono due errori che vediamo spesso:
    1️⃣ pensare che una holding sia automaticamente soggetto passivo IVA;
    2️⃣ detrarre l’IVA sugli acquisti senza verificare se esistono i requisiti per farlo.

    La realtà è molto diversa.
    L’IVA nelle holding segue regole completamente particolari, che cambiano in base a come la holding opera nel gruppo.

    In questa guida ti spieghiamo tutto ciò che serve davvero sapere, in modo semplice e operativo.


    🏢 1. Quando una holding è soggetto passivo IVA?

    Una holding non è automaticamente un soggetto IVA: lo diventa solo se svolge un’attività economica.

    👉 NON è soggetto IVA
    se si limita a detenere partecipazioni, senza prestare servizi alle controllrollate.

    👉 È soggetto IVA
    se interviene attivamente nella gestione del gruppo e offre alle partecipate servizi come:

    • amministrazione
    • contabilità
    • finanza
    • direzione strategica
    • servizi commerciali o tecnici
    • locazioni di immobili o beni strumentali
    • attività organizzative o gestionali continuative

    Queste sono le cosiddette holding dinamiche o holding miste, le uniche che possono esercitare il diritto di detrazione IVA.

    💡 In breve

    ✔ avere partecipazioni ≠ attività economica
    ✔ prestare servizi alle partecipate = attività imponibile → soggettività IVA


    💰 2. Detrazione IVA: quando è possibile e quando è vietata

    Solo le holding che esercitano un’attività economica possono detrarre l’IVA sui costi sostenuti.

    ✔️ Detrazione ammessa quando:

    • la holding fornisce servizi imponibili alle controllate;
    • i costi sostenuti sono connessi a questa attività;
    • le spese rientrano nelle spese generali della holding;
    • la holding svolge attività imponibili in modo continuativo.

    ❌ Detrazione non ammessa quando:

    • la holding detiene partecipazioni come “mero investimento”;
    • non svolge servizi verso le controllate;
    • le operazioni effettuate sono solo esenti, senza attività imponibili.

    ⏳ 3. Posso detrarre l’IVA prima di iniziare a gestire le partecipate?

    Sì.
    La detrazione è ammessa anche prima che l’attività economica inizi effettivamente, a condizione che:

    • la holding abbia l’intenzione reale e documentata di fornire servizi alle partecipate;
    • i costi sostenuti siano legati alla futura attività (es. consulenze per acquisizioni, studi preliminari, spese di struttura);
    • gli acquisti rientrino negli atti preparatori.

    👉 Gli atti preparatori sono considerati attività economica ai fini IVA.
    👉 Anche se l’operazione (es. acquisizione) non va in porto, la detrazione resta valida.

    Esempi tipici:

    • consulenze per un’acquisizione futura
    • spese di due diligence
    • costi per ristrutturare la sede della holding
    • costi per predisporre il sistema amministrativo

    🏦 4. Detrazione IVA e operazioni di finanziamento: attenzione al pro rata

    Molte holding effettuano finanziamenti infragruppo.
    Queste operazioni sono esenti da IVA e, se rilevanti, possono ridurre la percentuale di detrazione tramite pro rata.

    Quando scatta il pro rata

    • se le operazioni finanziarie fanno parte dell’attività ordinaria della holding
    • se hanno un peso economico rilevante
    • se producono proventi costanti (interessi)

    👉 In questi casi, la holding diventa “mista” (imponibile + esente)
    → la detrazione IVA va calcolata proporzionalmente.

    Quando NON incidono sul pro rata

    • se il finanziamento è occasionale
    • se è accessorio a un’attività principale imponibile
    • se usa pochissime risorse con IVA a monte

    🔍 Ma nella pratica, per la maggior parte delle holding miste il finanziamento è strutturale → quindi entra nel pro rata.


    🧠 5. Esempio pratico (caso reale semplificato)

    Una holding:

    • detiene partecipazioni
    • concede immobili in locazione alle controllate
    • ha sostenuto costi per consulenze finanziarie legati a un’acquisizione

    Domande:

    La holding è soggetto IVA?

    ✔️ Sì, perché concede servizi (locazioni) alle controllate.

    Può detrarre l’IVA sulle spese di acquisizione?

    ✔️ Sì, le spese rientrano nelle attività economiche della holding.

    Può detrarre tutto al 100%?

    Dipende:

    • se svolge anche attività finanziarie rilevanti → scatta il pro rata;
    • se svolge solo attività imponibili → detrazione integrale.

    ⚠️ 6. Errori che vediamo spesso nelle holding

    ❌ Costruire una holding “vuota” che non svolge alcuna attività → niente detrazione
    ❌ Detrare l’IVA sui costi prima di dimostrare l’intenzione di operare
    ❌ Non analizzare il peso delle attività finanziarie → errore nel calcolo del pro rata
    ❌ Manca un contratto di service tra holding e partecipate
    ❌ Non fatturare i servizi resi alle controllate
    ❌ Usare la holding solo per acquistare immobili senza logica di gruppo


    🎯 Conclusione operativa: cosa deve fare una holding per essere in regola

    Per essere soggetto IVA e poter detrare l’imposta, una holding deve:

    1. Prestare servizi reali e documentati alle partecipate
    2. Stipulare contratti di service chiari e continuativi
    3. Fatturare regolarmente questi servizi
    4. Documentare gli atti preparatori e la futura operatività
    5. Gestire correttamente le attività esenti (finanziamenti)
    6. Calcolare — se necessario — il pro rata di detrazione IVA
    7. Tenere tracce, bilanci e contratti che dimostrino la gestione attiva

    Per approfondire gli adempimenti IVA della holding, scopri i servizi BPlanning di contabilità e assistenza fiscale.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «🏢 1. Quando una holding è soggetto passivo IVA?», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    La struttura della holding richiede di coordinare partecipazioni, forma societaria, governance e adempimenti. BPlanning affianca questa valutazione prima della costituzione e nella gestione. Scopri Holding.

    Il Metodo BPlanning confronta struttura, utili, costi, investimenti e operazioni previste per costruire un piano fiscale lecito e documentato, dopo avere verificato gli strumenti effettivamente applicabili. Scopri Pianificazione fiscale.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Quando una holding può essere soggetto passivo IVA?

    Una holding non è automaticamente un soggetto IVA: lo diventa solo se svolge un’attività economica.

    👉 NON è soggetto IVA
    se si limita a detenere partecipazioni, senza prestare servizi alle controllrollate.

    👉 È soggetto IVA
    se interviene attivamente nella gestione del gruppo e offre alle partecipate servizi come:

    • amministrazione
    • contabilità
    • finanza
    • direzione strategica
    • servizi commerciali o tecnici
    • locazioni di immobili o beni strumentali
    • attività organizzative o gestionali continuative

    Queste sono le cosiddette holding dinamiche o holding miste, le uniche che possono esercitare il diritto di detrazione IVA.

    Quando può essere ammessa o esclusa la detrazione?

    Solo le holding che esercitano un’attività economica possono detrarre l’IVA sui costi sostenuti.

    • la holding fornisce servizi imponibili alle controllate;
    • i costi sostenuti sono connessi a questa attività;
    • le spese rientrano nelle spese generali della holding;
    • la holding svolge attività imponibili in modo continuativo.
    • la holding detiene partecipazioni come “mero investimento”;
    • non svolge servizi verso le controllate;
    • le operazioni effettuate sono solo esenti, senza attività imponibili.

    È possibile valutare la detrazione prima dell’avvio dei servizi alle partecipate?

    Sì.
    La detrazione è ammessa anche prima che l’attività economica inizi effettivamente, a condizione che:

    • la holding abbia l’intenzione reale e documentata di fornire servizi alle partecipate;
    • i costi sostenuti siano legati alla futura attività (es. consulenze per acquisizioni, studi preliminari, spese di struttura);
    • gli acquisti rientrino negli atti preparatori.

    👉 Gli atti preparatori sono considerati attività economica ai fini IVA.
    👉 Anche se l’operazione (es. acquisizione) non va in porto, la detrazione resta valida.

    Esempi tipici:

    • consulenze per un’acquisizione futura
    • spese di due diligence
    • costi per ristrutturare la sede della holding
    • costi per predisporre il sistema amministrativo

    Come possono incidere i finanziamenti sul pro rata?

    Molte holding effettuano finanziamenti infragruppo.
    Queste operazioni sono esenti da IVA e, se rilevanti, possono ridurre la percentuale di detrazione tramite pro rata.

    • se le operazioni finanziarie fanno parte dell’attività ordinaria della holding
    • se hanno un peso economico rilevante
    • se producono proventi costanti (interessi)

    👉 In questi casi, la holding diventa “mista” (imponibile + esente)
    → la detrazione IVA va calcolata proporzionalmente.

    • se il finanziamento è occasionale
    • se è accessorio a un’attività principale imponibile
    • se usa pochissime risorse con IVA a monte

    🔍 Ma nella pratica, per la maggior parte delle holding miste il finanziamento è strutturale → quindi entra nel pro rata.

    Quali errori di gestione IVA della holding richiama la guida?

    ❌ Costruire una holding “vuota” che non svolge alcuna attività → niente detrazione
    ❌ Detrare l’IVA sui costi prima di dimostrare l’intenzione di operare
    ❌ Non analizzare il peso delle attività finanziarie → errore nel calcolo del pro rata
    ❌ Manca un contratto di service tra holding e partecipate
    ❌ Non fatturare i servizi resi alle controllate
    ❌ Usare la holding solo per acquistare immobili senza logica di gruppo