Un odontoiatra con 100.000 euro di reddito professionale deve considerare insieme IRPEF, addizionali e contributi ENPAM. Trasformare lo studio in una SRL odontoiatrica o in una STP può cambiare il prelievo immediato e le risorse da reinvestire, a condizione di gestire correttamente compensi, previdenza e utili. Il vantaggio va calcolato sulla posizione concreta, distinguendo il netto personale dalle disponibilità societarie.
Le tre forme per esercitare l’odontoiatria
Oggi un odontoiatra può svolgere la propria attività in tre modi principali.
Libero professionista con Partita IVA. È la forma più diffusa: lo studio fa capo alla persona fisica, che produce reddito di lavoro autonomo. Il forfettario richiede il rispetto del limite di 85.000 euro e degli altri requisiti; il superamento segue le specifiche regole di uscita. Nell’esempio da 250.000 euro di ricavi consideriamo il regime ordinario.
SRL odontoiatrica. La legge n. 124/2017 consente l’esercizio dell’attività odontoiatrica alle società operanti nel settore, a condizione che la struttura abbia un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e che le prestazioni siano erogate da professionisti abilitati, nel rispetto dei requisiti sanitari applicabili. Possono partecipare anche soci non professionisti, senza applicare automaticamente i vincoli propri delle STP.
Società tra professionisti (STP). Disciplinata dalla legge n. 183/2011, può assumere anche la forma di SRL. Nel testo vigente, il numero dei soci professionisti oppure, in alternativa, la loro partecipazione al capitale deve determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni, secondo il modello societario. La società è iscritta nella sezione speciale dell’albo professionale.
Per approfondire requisiti, soci e organizzazione, leggi anche SRL odontoiatrica: regole, soci e gestione.
Come vengono tassate
La differenza riguarda la natura del reddito. Il professionista produce reddito di lavoro autonomo, tassato con l’IRPEF progressiva. La SRL odontoiatrica e la STP costituita in forma di SRL producono invece normalmente reddito d’impresa, soggetto a IRES e, secondo la relativa disciplina, a IRAP.
| Voce | Libero professionista | SRL odontoiatrica / STP SRL |
|---|---|---|
| Tipo di reddito | Lavoro autonomo | Reddito d’impresa |
| Imposte sul reddito | IRPEF 23% – 33% – 43% + addizionali | IRES ordinaria 24% |
| IRAP | Non dovuta dalle persone fisiche dal 2022 | Base imponibile e aliquota da verificare; aliquota ordinaria di riferimento 3,9%, salve variazioni applicabili |
| Contributi ENPAM | Quota A e Quota B secondo base, aliquota, soglie e massimali della posizione | 0,5% del fatturato odontoiatrico per le società soggette all’obbligo; previdenza personale anche sui redditi da partecipazione nel perimetro ENPAM, indipendentemente dalla percezione |
| Utili distribuiti al socio | Non applicabile | Ritenuta ordinaria del 26% alla persona fisica residente con partecipazione fuori impresa |
| Criterio di imputazione | Cassa, con le regole specifiche del reddito professionale | Competenza, con le regole specifiche del reddito d’impresa |
Oltre i 50.000 euro imponibili il professionista applica il 43% alla sola parte eccedente, non a tutto il reddito. Per la società il 24% IRES non è il costo complessivo: l’IRAP non usa necessariamente la stessa base e la contribuzione personale non si azzera trattenendo gli utili.
In particolare, l’articolo 3, commi 2, lettera f), e 2-ter del regolamento ENPAM considera il reddito societario fiscalmente dichiarato attribuito al socio secondo la partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione. Non è quindi corretto limitare automaticamente la Quota B ai soli compensi fatturati dal dentista.
Il confronto su 100.000 euro di reddito
Ipotizziamo uno studio odontoiatrico con 250.000 euro di fatturato e 150.000 euro di costi operativi, quindi 100.000 euro di margine prima di imposte e contributi, con un unico odontoiatra titolare. I costi iniziali non includono il compenso personale di 40.000 euro né il contributo societario dello 0,5%. Confrontiamo tre soluzioni:
- A — Libero professionista in regime ordinario.
- B — Società con utili interamente distribuiti: tutto il reddito resta alla società e viene distribuito al socio come dividendo. È uno schema di confronto del dividendo, non la proposta di svolgere gratuitamente l’attività clinica: remunerazioni e rapporti effettivi richiedono un proprio inquadramento.
- C — Società con compenso e utili reinvestiti: l’odontoiatra fattura alla società 40.000 euro di compensi professionali e il resto dell’utile rimane in società.
Per completare il calcolo servono la posizione ENPAM e i versamenti effettivi. Nella tabella PA, PB e PC indicano i contributi personali effettivamente pagati nei tre casi. TA e TC indicano l’IRPEF dopo le deduzioni utilizzabili; AA e AC le addizionali. Queste voci non sono pari a zero: vanno determinate con i dati del professionista prima di confrontare il prelievo complessivo.
| Voce | A — Professionista | B — Società, utili distribuiti | C — Società, compenso 40.000 € |
|---|---|---|---|
| Contributo ENPAM 0,5% sul fatturato | — | 1.250,00 € | 1.250,00 € |
| IRAP 3,9%, su basi ipotetiche esplicite | — | 3.851,25 € | 2.291,25 € |
| IRES 24%, prima di eventuali deduzioni IRAP | — | 23.700,00 € | 14.100,00 € |
| Ritenuta 26% sui dividendi | — | 18.511,68 € | — |
| ENPAM personale versata nel periodo | PA, da determinare | PB, da determinare; non presunta nulla | PC, da determinare; non limitata automaticamente ai 40.000 € |
| IRPEF | TA, da calcolare sulle deduzioni effettive | 0 € nell’ipotesi di soli dividendi a ritenuta e nessun altro reddito | TC, da calcolare sulle deduzioni effettive |
| Addizionali, stima 2,5% dell’imponibile personale | AA | 0 € nella medesima ipotesi | AC |
| Prelievo complessivo per cassa nell’ipotesi | PA + TA + AA | 47.312,93 € + PB | 17.641,25 € + PC + TC + AC |
| Netto disponibile per l’odontoiatra, per cassa | 100.000 € − PA − TA − AA | 52.687,07 € − PB | 40.000 € − PC − TC − AC |
| Utile netto che resta in società nell’ipotesi | — | — | 42.358,75 € |
| Risparmio rispetto ad A | — | Da determinare dopo il calcolo personale | Da determinare; non coincide con il solo utile trattenuto |
Cosa dice il confronto
Trasformarsi in società e distribuire subito tutti gli utili (soluzione B) comporta la ritenuta del 26% dopo le imposte societarie. I 47.312,93 euro della tabella comprendono contributo societario e imposte indicate, non tutta la previdenza personale: il confronto non dimostra un risparmio di 1.014,57 euro.
Quando la società diventa lo strumento per accumulare e reinvestire (soluzione C), l’odontoiatra riceve un compenso e il resto dell’utile rimane disponibile per acquistare attrezzature, ristrutturare lo studio, rimborsare finanziamenti o costituire riserve. I 42.358,75 euro restano però alla società, mentre la contribuzione personale può riguardare anche il reddito societario attribuibile.
Se quell’utile fosse successivamente distribuito alla persona fisica alle medesime condizioni, la ritenuta del 26% sarebbe di 11.013,28 euro, con 31.345,47 euro residui dal solo dividendo. Per confrontare il risultato con la libera professione vanno completate previdenza e imposte personali: il solo accumulo in società non dimostra un risparmio definitivo.
Ipotesi di calcolo: IRPEF 2026 al 23% fino a 28.000 euro, 33% fino a 50.000 e 43% oltre; addizionali stimate al 2,5%; nessuna detrazione o altro reddito. Per A, TA si calcola su 100.000 euro meno i contributi deducibili effettivamente pagati; per C su 40.000 euro meno quelli utilizzabili. In B i contributi personali non abbattono automaticamente la ritenuta sui dividendi. Per mantenere leggibile la componente societaria si ipotizzano basi IRES e IRAP di 98.750 euro in B e 58.750 euro in C, con costi, contributo societario e compenso professionale interamente deducibili nei rispettivi regimi; non è una regola generale sulle basi IRAP. Non si calcolano eventuali deduzioni IRAP dall’IRES, differenze temporali, riserve obbligatorie, costi aggiuntivi o effetti IVA. La Quota A e gli altri contributi personali vanno inclusi nei pagamenti e nelle deduzioni effettive: essere comuni ai casi non ne rende identico l’effetto fiscale. La Quota B maturata e non ancora pagata va rilevata separatamente come debito, senza chiamare definitivamente libero il netto per cassa. Importi arrotondati al centesimo, risultati non conclusivi.
SRL odontoiatrica o STP: cosa cambia
Sul piano delle imposte sul reddito, SRL odontoiatrica e STP costituita in forma di SRL seguono normalmente la disciplina della forma adottata: entrambe producono reddito d’impresa e pagano IRES e IRAP quando dovuta. La scelta dipende quindi anche da altri fattori.
| Aspetto | SRL odontoiatrica (L. 124/2017) | STP SRL (L. 183/2011) |
|---|---|---|
| Soci | Anche non professionisti, senza i vincoli professionali propri delle STP | Professionisti con maggioranza dei due terzi nelle decisioni, secondo il criterio previsto dall’articolo 10 e dal modello adottato |
| Requisito chiave | Direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e requisiti della struttura | Iscrizione della società nella sezione speciale dell’albo e requisiti del modello professionale |
| Controllo deontologico | Sul direttore sanitario e sui professionisti | Anche sulla società, secondo la disciplina delle STP |
| Ingresso di investitori | Possibile, nel rispetto del modello e delle norme applicabili | Da coordinare con la maggioranza professionale richiesta: non si riassume in ogni caso con un limite automatico di un terzo del capitale |
| Conferimento dello studio esistente | Da valutare caso per caso | Possibile neutralità fiscale se ricorrono i presupposti dell’art. 177-bis TUIR |
La STP è la forma più vicina all’esercizio professionale ordinistico: può essere adatta all’odontoiatra che vuole mantenere il controllo dello studio, eventualmente insieme a colleghi. Il D.lgs. 192/2024 ha introdotto la disciplina di neutralità delle operazioni professionali nell’articolo 177-bis del TUIR; l’applicazione richiede però di verificare il complesso trasferito, i soggetti e la continuità dei valori fiscali.
La SRL odontoiatrica non STP offre maggiore flessibilità nella compagine sociale e consente l’ingresso di familiari o investitori. Il conferimento dello studio richiede un’analisi specifica: non va promessa una neutralità automatica, né l’assenza di ogni imposta, costo o adempimento.
Cosa valutare prima di trasformare lo studio
Il risultato fiscale va misurato, e la scelta va ponderata considerando alcuni aspetti.
- Pensione futura. Ridurre il compenso non dimostra da solo che la Quota B scenda da 19.500 a 7.800 euro: occorre considerare anche i redditi da partecipazione rilevanti per ENPAM. L’effetto pensionistico dipende dalla contribuzione effettiva e dalla storia assicurativa; la previdenza complementare si valuta su quella base.
- Utilizzo degli utili. Trattenere risorse può sostenere investimenti e crescita. Chi deve prelevare l’intero risultato ogni anno deve considerare anche la tassazione della distribuzione; non esiste un vantaggio uguale per tutti.
- Holding per il reinvestimento. Una holding soggetta a IRES che detiene la partecipazione nella società odontoiatrica può ricevere dividendi e destinarli a nuovi investimenti. Nel regime ordinario dell’articolo 89 del TUIR, l’esclusione del 95% e l’IRES del 24% sul restante 5% comportano un’imposizione effettiva dell’1,2% sul dividendo ricevuto. Per esempio, su 10.000 euro di dividendo spettante alla holding, l’IRES di questo passaggio è 120 euro e restano 9.880 euro, prima di altri costi e oneri eventualmente applicabili. Gli utili sono già stati tassati nella società operativa: l’1,2% non sostituisce quelle imposte. Il denaro resta societario per il reinvestimento; la successiva distribuzione al dentista comporta la tassazione personale applicabile. Per una STP vanno verificate anche la compatibilità della partecipazione della holding e le regole di governo professionale. Non si presume che la holding elimini gli obblighi ENPAM: il nuovo assetto richiede una verifica previdenziale autonoma. Costituzione, gestione, natura della holding e possibili ulteriori imposte possono incidere sulla convenienza. Approfondisci le strutture holding.
- Principio di competenza. La società considera normalmente ricavi e costi secondo competenza, non soltanto gli incassi e i pagamenti: occorre gestire con attenzione il passaggio dal regime di cassa.
- Requisiti sanitari. Autorizzazione sanitaria, direttore sanitario e iscrizione all’albo per le STP: gli adempimenti amministrativi vanno pianificati prima dell’avvio.
- Struttura effettiva. La società e l’eventuale holding devono essere strumenti reali di organizzazione dell’attività, con gestione coerente di compensi, utili e patrimonio aziendale.
Ogni situazione è diversa: età, carichi familiari, progetti di investimento e presenza di colleghi possono far cambiare la soluzione più conveniente.
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Il team multidisciplinare di BPlanning, che riunisce consulenza fiscale, legale e del lavoro, può supportarti nella:
- simulazione personalizzata del carico fiscale e contributivo nelle diverse soluzioni;
- scelta tra SRL odontoiatrica e STP in base ai tuoi obiettivi;
- definizione della politica di compensi e distribuzione degli utili;
- valutazione di una holding per il reinvestimento, quando compatibile e sostenibile;
- costituzione della società e verifica del conferimento dello studio;
- gestione degli adempimenti contabili, fiscali e societari.
Conclusioni
Per un odontoiatra con 100.000 euro di margine, la libera professione, la SRL odontoiatrica e la STP vanno confrontate includendo imposte, contributi e costi della struttura. Il vantaggio non si ricava dalla sola differenza tra aliquota marginale IRPEF e IRES.
La società può offrire un’organizzazione adatta al reinvestimento, ma l’utile trattenuto non è reddito personale disponibile e non esclude automaticamente la Quota B. Una holding può ricevere dividendi con imposizione IRES effettiva dell’1,2% nel regime descritto, senza trasformare quel dato nel carico complessivo del dentista.
La scelta tra SRL odontoiatrica e STP dipende anche dalla compagine sociale, dall’eventuale ingresso di investitori e dalle modalità di trasferimento dello studio esistente. Il confronto si completa con i dati previdenziali e fiscali effettivi, misurando separatamente disponibilità personale, risorse da reinvestire e costo della struttura.
Domande frequenti
Un odontoiatra può esercitare tramite una SRL?
Sì. La legge n. 124/2017 consente l’esercizio dell’attività odontoiatrica alle società nel perimetro previsto, con direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e prestazioni rese da professionisti abilitati. Vanno rispettati requisiti e autorizzazioni della struttura. In alternativa è possibile valutare una STP.
La STP paga meno tasse della SRL odontoiatrica?
Non per il solo fatto di essere STP. Se costituite in forma di SRL, entrambe seguono normalmente la disciplina IRES, con aliquota ordinaria del 24%, e l’IRAP secondo base e aliquota applicabili. Le differenze riguardano anche compagine sociale, controllo deontologico e presupposti del conferimento dello studio.
Con la società non pago più i contributi ENPAM?
No. L’eventuale contributo societario dello 0,5% è distinto dalla previdenza personale. L’articolo 3 del regolamento ENPAM considera anche redditi da partecipazione attribuibili al socio indipendentemente dalla percezione, nel perimetro previsto. Ridurre i compensi non basta quindi a dimostrare la riduzione dei contributi o della pensione.
Conviene distribuire tutti gli utili ogni anno?
Dipende dal fabbisogno personale e dai risultati del confronto completo. La distribuzione alla persona fisica residente con partecipazione fuori impresa comporta normalmente la ritenuta del 26%. La distribuzione a una holding soggetta a IRES può seguire il regime dell’1,2% descritto, ma mantiene risorse societarie e non azzera la futura imposizione personale.
Posso trasferire il mio studio attuale nella nuova società senza pagare tasse?
L’articolo 177-bis del TUIR prevede neutralità fiscale per determinate operazioni professionali, con condizioni sul complesso trasferito e sui soggetti coinvolti. Non è una garanzia generalizzata di assenza di imposte, costi o adempimenti. Il conferimento nella struttura scelta va verificato prima dell’atto.
Da quale reddito conviene valutare la trasformazione?
Non esiste una soglia unica. Oltre 50.000 euro imponibili l’IRPEF del 43% riguarda solo la fascia eccedente. Per decidere contano previdenza, costi societari, quanto serve personalmente, investimenti e regole sanitarie e professionali: né fatturato né aliquota marginale dimostrano da soli la convenienza.
