Categoria: Guide Fiscali

  • Apporto di immobili ai fondi immobiliari: quando si applica il registro fisso?

    Apporto di immobili ai fondi immobiliari: quando si applica il registro fisso?

    L’apporto di un immobile a un fondo comune di investimento immobiliare continua a beneficiare dell’imposta di registro in misura fissa, anche dopo la riforma della fiscalità immobiliare del 2011.

    A confermarlo è la Corte di Cassazione con le ordinanze n. 22561 e n. 22564 del 1° luglio 2026, che ribadiscono un principio molto importante: l’apporto effettuato per la sottoscrizione di quote del fondo non può essere assimilato a una normale compravendita immobiliare.

    Si tratta di un chiarimento rilevante per investitori, banche, società immobiliari e professionisti coinvolti nella costituzione o nella gestione di fondi immobiliari.


    Il caso esaminato dalla Cassazione

    La controversia riguardava alcune banche che avevano conferito immobili in un fondo di investimento immobiliare ricevendo in cambio le relative quote di partecipazione.

    Gli atti erano stati registrati applicando:

    • imposta di registro in misura fissa.

    L’Agenzia delle Entrate, invece, aveva sostenuto che l’operazione costituisse un ordinario trasferimento immobiliare soggetto:

    • all’imposta proporzionale del 9%.

    Da qui gli avvisi di liquidazione per il recupero della maggiore imposta.

    La Cassazione ha però accolto la tesi dei contribuenti.


    Perché non si tratta di una normale vendita?

    Secondo la Suprema Corte, l’operazione non realizza una compravendita immobiliare.

    Infatti:

    • l’immobile viene conferito;
    • il conferente riceve quote del fondo;
    • il patrimonio confluisce in un patrimonio separato;
    • lo scopo è la gestione collettiva degli investimenti.

    L’apporto è quindi soltanto uno strumento necessario per partecipare al fondo.

    Non si realizza un trasferimento immobiliare assimilabile a una vendita.


    Il ruolo del patrimonio separato

    Uno degli elementi decisivi evidenziati dalla Cassazione riguarda la natura del fondo immobiliare.

    Gli immobili conferiti entrano infatti in un patrimonio:

    • autonomo;
    • separato;
    • destinato esclusivamente alla gestione del fondo.

    Questa particolare struttura giuridica distingue nettamente l’operazione da un normale trasferimento immobiliare.


    L’art. 9 del D.L. 351/2001 continua ad applicarsi

    La Corte ha chiarito anche un altro aspetto molto importante.

    L’art. 9 del D.L. 351/2001:

    • non introduce una semplice agevolazione fiscale;
    • disciplina invece il regime ordinario degli atti relativi ai fondi immobiliari.

    Per questo motivo la riforma del 2011 non ne ha determinato l’abrogazione.

    Di conseguenza continua ad applicarsi:

    • l’imposta di registro in misura fissa;
    • anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 23/2011.

    Perché la riforma del 2011 non cambia le regole?

    La riforma del 2011 ha eliminato numerose agevolazioni in materia immobiliare.

    Tuttavia la Cassazione osserva che:

    non tutte le norme favorevoli sono vere e proprie “agevolazioni”.

    Nel caso dei fondi immobiliari:

    l’art. 9 disciplina direttamente il regime fiscale dell’operazione.

    Non rappresenta quindi una deroga eccezionale, ma una regola strutturale prevista dal legislatore.


    Quando si applica il registro fisso?

    L’imposta di registro in misura fissa trova applicazione quando:

    • l’immobile viene conferito al fondo;
    • il conferimento serve alla sottoscrizione delle quote;
    • il patrimonio confluisce nel fondo immobiliare;
    • l’operazione è riconducibile alla disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare.

    In queste situazioni non trova applicazione l’aliquota proporzionale del 9%.


    Cosa deve contenere l’atto

    Per evitare contestazioni è fondamentale che l’atto notarile evidenzi chiaramente:

    • il conferimento dell’immobile;
    • il collegamento con la sottoscrizione delle quote;
    • la natura del fondo immobiliare;
    • la destinazione dei beni al patrimonio separato;
    • la funzione dell’operazione.

    Una corretta impostazione documentale facilita l’applicazione del corretto regime fiscale.


    Implicazioni operative

    Le ordinanze della Cassazione offrono maggiore certezza agli operatori del settore.

    In particolare risultano rilevanti per:

    • banche;
    • SGR;
    • investitori istituzionali;
    • società immobiliari;
    • holding;
    • gruppi societari.

    Il principio conferma che non ogni trasferimento di immobili determina automaticamente l’applicazione dell’imposta proporzionale.

    Occorre sempre analizzare la reale causa giuridica dell’operazione.


    Come può aiutarti BPlanning

    Le operazioni su fondi immobiliari richiedono competenze fiscali, societarie e notarili altamente specialistiche.

    Il team di BPlanning supporta imprese e investitori nella:

    • costituzione di fondi immobiliari;
    • conferimento di immobili;
    • pianificazione fiscale;
    • operazioni straordinarie;
    • riorganizzazioni patrimoniali;
    • holding immobiliari;
    • analisi della fiscalità indiretta.

    Ogni operazione viene valutata preventivamente per individuare il corretto trattamento tributario e ridurre il rischio di contestazioni.


    Conclusioni

    Le recenti pronunce della Corte di Cassazione confermano un principio ormai consolidato: l’apporto di immobili a un fondo comune di investimento immobiliare mediante sottoscrizione di quote non costituisce una normale compravendita immobiliare.

    Di conseguenza continua ad applicarsi il regime previsto dall’art. 9 del D.L. 351/2001, con imposta di registro in misura fissa, anche dopo la riforma della fiscalità immobiliare del 2011.

    Prima di procedere con operazioni di conferimento è comunque opportuno verificare attentamente la struttura dell’operazione e la documentazione contrattuale, così da garantire la corretta applicazione del regime fiscale previsto dalla normativa.

    Per approfondire il trattamento fiscale degli apporti immobiliari, scopri i servizi BPlanning di contabilità e assistenza fiscale.

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    Domande frequenti

    Le risposte riprendono i punti della guida e le circostanze del caso illustrato.

    Quale trattamento di registro riguarda il caso citato?

    L’apporto di un immobile a un fondo comune di investimento immobiliare continua a beneficiare dell’imposta di registro in misura fissa, anche dopo la riforma della fiscalità immobiliare del 2011.

    A confermarlo è la Corte di Cassazione con le ordinanze n. 22561 e n. 22564 del 1° luglio 2026, che ribadiscono un principio molto importante: l’apporto effettuato per la sottoscrizione di quote del fondo non può essere assimilato a una normale compravendita immobiliare.

    Si tratta di un chiarimento rilevante per investitori, banche, società immobiliari e professionisti coinvolti nella costituzione o nella gestione di fondi immobiliari.

    Perché l’apporto al fondo non è una normale vendita?

    Secondo la Suprema Corte, l’operazione non realizza una compravendita immobiliare.

    Infatti:

    • l’immobile viene conferito;
    • il conferente riceve quote del fondo;
    • il patrimonio confluisce in un patrimonio separato;
    • lo scopo è la gestione collettiva degli investimenti.

    L’apporto è quindi soltanto uno strumento necessario per partecipare al fondo.

    Non si realizza un trasferimento immobiliare assimilabile a una vendita.

    Quale ruolo svolge il patrimonio separato del fondo?

    Uno degli elementi decisivi evidenziati dalla Cassazione riguarda la natura del fondo immobiliare.

    Gli immobili conferiti entrano infatti in un patrimonio:

    • autonomo;
    • separato;
    • destinato esclusivamente alla gestione del fondo.

    Questa particolare struttura giuridica distingue nettamente l’operazione da un normale trasferimento immobiliare.

    Quale disciplina richiama l’articolo 9 del DL 351/2001?

    La Corte ha chiarito anche un altro aspetto molto importante.

    L’art. 9 del D.L. 351/2001:

    • non introduce una semplice agevolazione fiscale;
    • disciplina invece il regime ordinario degli atti relativi ai fondi immobiliari.

    Per questo motivo la riforma del 2011 non ne ha determinato l’abrogazione.

    Di conseguenza continua ad applicarsi:

    • l’imposta di registro in misura fissa;
    • anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 23/2011.

    Come si coordina la decisione con la riforma del 2011?

    La riforma del 2011 ha eliminato numerose agevolazioni in materia immobiliare.

    Tuttavia la Cassazione osserva che:

    non tutte le norme favorevoli sono vere e proprie “agevolazioni”.

    Nel caso dei fondi immobiliari:

    l’art. 9 disciplina direttamente il regime fiscale dell’operazione.

    Non rappresenta quindi una deroga eccezionale, ma una regola strutturale prevista dal legislatore.

  • Neutralità fiscale nelle operazioni straordinarie: quando si applica davvero?

    La neutralità fiscale nelle fusioni non è automatica. Scopri quando si applica e quando il cambio del regime fiscale dei beni genera plusvalenze imponibili.

    Neutralità fiscale: non basta fare una fusione

    Molti imprenditori ritengono che una fusione o un’altra operazione straordinaria sia sempre fiscalmente neutrale.

    In realtà non è così.

    L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di Diritto n. 1 del 7 luglio 2026, ha ribadito un principio fondamentale: la neutralità fiscale esiste solo se i beni mantengono lo stesso regime fiscale prima e dopo l’operazione.

    Se invece il patrimonio cambia “natura fiscale”, possono emergere plusvalenze immediatamente imponibili.

    Vediamo cosa significa concretamente.


    Cos’è la neutralità fiscale?

    La neutralità fiscale permette di effettuare operazioni straordinarie senza generare immediatamente tassazione.

    Tra queste operazioni troviamo, ad esempio:

    • fusioni;
    • scissioni;
    • conferimenti;
    • trasformazioni.

    L’obiettivo è semplice:

    l’operazione rappresenta una riorganizzazione aziendale e non una vendita del patrimonio.

    Per questo motivo il legislatore evita, in determinate situazioni, la tassazione delle plusvalenze latenti.


    Quando la neutralità si applica?

    Il principio è molto semplice.

    La neutralità opera solo se:

    • il bene mantiene la stessa qualificazione fiscale;
    • continua a produrre lo stesso tipo di reddito;
    • rimane nello stesso comparto impositivo.

    In altre parole:

    non deve cambiare il regime fiscale del patrimonio.


    Quando la neutralità viene meno?

    Il problema nasce quando un bene passa da una disciplina fiscale ad un’altra.

    È il caso, ad esempio, di beni che:

    • prima appartenevano alla sfera istituzionale;
    • dopo l’operazione entrano nella sfera commerciale.

    In questo caso il legislatore considera che il patrimonio abbia cambiato regime fiscale.

    Di conseguenza:

    • possono emergere plusvalenze imponibili;
    • viene meno il principio di neutralità.

    Il principio dell’Agenzia delle Entrate

    Secondo il nuovo orientamento dell’Agenzia:

    la neutralità fiscale non dipende soltanto dalla fusione, ma dalla continuità del regime fiscale dei beni.

    Se tale continuità si interrompe, il patrimonio viene considerato fiscalmente “realizzato”.

    Di conseguenza possono sorgere imposte immediate.


    Perché succede?

    Dal punto di vista civilistico una fusione rappresenta una successione universale.

    L’incorporante subentra:

    • nei beni;
    • nei contratti;
    • nei diritti;
    • nelle obbligazioni.

    Il patrimonio continua ad esistere.

    Fiscalmente, però, conta un altro elemento:

    come vengono tassati quei beni prima e dopo l’operazione.

    È proprio questo aspetto che determina la neutralità oppure la tassazione.


    Un esempio pratico

    Immaginiamo un ente che possiede immobili nella propria attività istituzionale.

    Successivamente viene incorporato da un soggetto che utilizza gli stessi immobili nell’attività commerciale.

    Civilisticamente:

    • gli immobili non vengono venduti.

    Fiscalmente invece:

    • passano da un regime non commerciale ad uno commerciale.

    Il cambio di regime può determinare:

    • emersione della plusvalenza;
    • tassazione immediata.

    Il collegamento con la trasformazione societaria

    Lo stesso principio vale anche in altre operazioni.

    Pensiamo alla trasformazione di una:

    • società semplice

    in

    • società commerciale.

    Dal punto di vista giuridico cambia soltanto il tipo societario.

    Dal punto di vista fiscale, invece:

    i beni entrano nella sfera del reddito d’impresa.

    Anche qui la neutralità può venire meno proprio perché cambia il regime tributario.


    Attenzione agli immobili

    L’Agenzia distingue due situazioni.

    Immobili strumentali

    In alcuni casi possono entrare nella sfera d’impresa mantenendo il costo fiscale originario.

    La neutralità può quindi essere preservata.


    Immobili non strumentali

    La situazione è molto diversa.

    Quando entrano nella sfera commerciale:

    • vengono valorizzati al valore normale;
    • possono generare plusvalenze tassabili.

    È uno degli aspetti più delicati nella pianificazione delle operazioni straordinarie.


    La neutralità non è automatica

    Un errore molto diffuso consiste nel ritenere che:

    “la fusione è sempre neutrale.”

    In realtà bisogna verificare attentamente:

    • la natura dei beni;
    • la qualificazione fiscale prima dell’operazione;
    • la qualificazione fiscale dopo l’operazione;
    • il tipo di reddito prodotto;
    • l’eventuale cambio di regime tributario.

    Solo dopo questa analisi è possibile stabilire se la neutralità sia realmente applicabile.


    Cosa verificare prima di una fusione

    Prima di qualsiasi operazione straordinaria è opportuno analizzare:

    • composizione del patrimonio;
    • immobili strumentali e non strumentali;
    • regime fiscale dei beni;
    • eventuali beni appartenenti alla sfera istituzionale;
    • effetti sulla produzione del reddito;
    • possibili plusvalenze latenti;
    • impatto fiscale complessivo dell’operazione.

    Una corretta pianificazione evita contestazioni e consente di scegliere la struttura più efficiente.


    Come può aiutarti BPlanning

    Le operazioni straordinarie richiedono competenze fiscali, societarie e legali integrate.

    Il team di BPlanning affianca imprese e gruppi societari nella pianificazione di:

    • fusioni;
    • scissioni;
    • trasformazioni;
    • conferimenti;
    • riorganizzazioni societarie;
    • costituzione di holding;
    • pianificazione fiscale delle operazioni straordinarie.

    Ogni operazione viene analizzata preventivamente per verificare l’effettiva applicazione della neutralità fiscale ed evitare l’emersione inattesa di plusvalenze imponibili.


    Conclusioni

    La neutralità fiscale rappresenta uno dei principi fondamentali delle operazioni straordinarie, ma non opera automaticamente.

    Ciò che conta non è soltanto la natura civilistica dell’operazione, bensì la continuità del regime fiscale dei beni coinvolti.

    Se il patrimonio continua ad essere assoggettato alle stesse regole tributarie, la neutralità può essere mantenuta. Se invece cambia la qualificazione fiscale dei beni, l’ordinamento considera realizzate le plusvalenze latenti, con conseguente imposizione.

    Per questo motivo, prima di realizzare una fusione, una trasformazione o qualsiasi riorganizzazione societaria, è fondamentale effettuare un’analisi preventiva della struttura patrimoniale e degli effetti fiscali dell’operazione.

    Per gestire gli adempimenti contabili e fiscali connessi alla riorganizzazione della tua impresa, approfondisci il servizio BPlanning di contabilità e assistenza fiscale.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «Neutralità fiscale nelle operazioni straordinarie: quando si applica davvero?», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

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    Domande frequenti

    Una fusione è sempre fiscalmente neutrale?

    No. La neutralità va verificata in base alla disciplina dell’operazione e alla posizione dei soggetti e dei beni coinvolti. L’articolo evidenzia il rischio di un passaggio tra regimi fiscali differenti. La continuità civilistica del patrimonio non permette, da sola, di escludere plusvalenze o altri effetti tributari.

    Neutralità fiscale significa che le plusvalenze non saranno mai tassate?

    No. In un’operazione neutrale le plusvalenze latenti non vengono necessariamente tassate in quel momento, ma i valori fiscali possono proseguire secondo le regole applicabili. Una successiva cessione o destinazione del bene può produrre effetti impositivi. Neutralità dell’operazione ed esenzione definitiva sono quindi concetti differenti.

    Perché il passaggio dalla sfera istituzionale a quella commerciale è delicato?

    Perché può cambiare il regime tributario dei beni anche se non si verifica una vendita in senso civilistico. Nel caso illustrato, occorre valutare se l’ingresso nella sfera commerciale determini effetti realizzativi o particolari valori fiscali. La conclusione dipende dalla normativa dell’operazione e dalle caratteristiche dei beni, non dalla sola forma giuridica.

    Gli immobili strumentali e quelli non strumentali seguono sempre le stesse regole?

    No. Qualificazione, utilizzo, provenienza e disciplina dell’operazione possono incidere sul valore fiscalmente riconosciuto e sull’emersione delle plusvalenze. Prima di una riorganizzazione bisogna distinguere i singoli immobili e ricostruirne costo fiscale e regime di appartenenza. Il valore contabile, da solo, non risolve tutte le verifiche tributarie.

    Cosa verificare prima di una fusione, trasformazione o conferimento?

    Predisponi un inventario dei beni con valori contabili e fiscali, natura dei redditi e destinazione prima e dopo l’operazione. Verifica le regole specifiche per soggetti, immobili e partecipazioni, le plusvalenze potenziali e gli adempimenti. Confrontare gli effetti delle alternative prima della firma evita di presumere una neutralità non applicabile.

  • La fiscalità e gli adempimenti della holding industriale: guida pratica tra imposte, IVA e obblighi dichiarativi

    Scopri quali sono gli adempimenti fiscali di una holding industriale: requisiti, IRAP, IVA, comunicazioni all’Anagrafe Tributaria e dichiarazione dei redditi.

    Holding industriale: non basta possedere partecipazioni

    Sempre più imprenditori costituiscono una holding per gestire partecipazioni societarie, pianificare gli investimenti e proteggere il patrimonio aziendale.

    Dal punto di vista fiscale, però, una società non diventa automaticamente una holding solo perché possiede quote di altre imprese.

    La normativa italiana prevede criteri ben precisi per qualificare una holding industriale (società di partecipazione non finanziaria), con importanti conseguenze in materia di IRAP, IVA, dichiarazione dei redditi e adempimenti verso l’Agenzia delle Entrate.

    Vediamo quali sono gli aspetti principali da conoscere.


    Quando una società è considerata holding industriale?

    L’art. 162-bis del TUIR definisce le società di partecipazione non finanziaria come quelle che esercitano:

    • esclusivamente;
    • oppure prevalentemente;

    l’attività di assunzione di partecipazioni in società diverse dagli intermediari finanziari.

    Nel caso della prevalenza, occorre verificare la composizione dell’attivo patrimoniale.

    La società è qualificata come holding quando il valore di:

    • partecipazioni immobilizzate;
    • finanziamenti alle partecipate;
    • altri rapporti collegati;

    supera il 50% dell’intero attivo patrimoniale risultante dall’ultimo bilancio approvato.


    Quali partecipazioni rilevano?

    Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la classificazione contabile.

    Ai fini della verifica della prevalenza:

    ✅ rilevano esclusivamente le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie;

    ❌ non vengono considerate quelle iscritte nell’attivo circolante.

    Questo principio è stato confermato anche dall’Agenzia delle Entrate attraverso specifici chiarimenti interpretativi.


    La fiscalità IRAP della holding

    Una volta qualificata come holding industriale, cambiano anche alcune regole relative all’IRAP.

    Le principali differenze rispetto ad una normale società commerciale riguardano:

    • aliquota regionale generalmente più elevata;
    • diversa determinazione della base imponibile.

    In particolare, nella base imponibile IRAP possono concorrere anche:

    • interessi attivi;
    • interessi passivi.

    Questo può produrre effetti differenti a seconda della struttura finanziaria della holding.

    Ad esempio, una società fortemente indebitata potrebbe beneficiare della deducibilità degli interessi passivi nella determinazione della base imponibile.


    Comunicazioni obbligatorie all’Anagrafe Tributaria

    Uno degli adempimenti più delicati riguarda le comunicazioni all’Anagrafe Tributaria.

    La holding deve comunicare periodicamente numerose informazioni relative ai rapporti finanziari.

    Tra queste rientrano:

    • partecipazioni detenute;
    • finanziamenti concessi alle partecipate;
    • finanziamenti ricevuti dai soci;
    • garanzie rilasciate o ricevute;
    • operazioni di cash pooling.

    La comunicazione deve essere effettuata entro il termine previsto dalla normativa, generalmente collegato all’approvazione del bilancio.


    Attenzione: la comunicazione deve essere inviata direttamente dalla holding

    A differenza della dichiarazione dei redditi, questo adempimento non può essere delegato al commercialista.

    La trasmissione deve essere effettuata direttamente dalla società.

    Per questo motivo la holding deve dotarsi preventivamente di:

    • PEC accreditata;
    • abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
    • accesso al sistema SID;
    • certificati digitali di firma.

    Si tratta di passaggi tecnici indispensabili per poter trasmettere correttamente i dati.


    La disciplina IVA della holding

    Non tutte le holding sono automaticamente soggetti IVA per la gestione delle partecipazioni.

    Il semplice possesso di quote societarie finalizzato esclusivamente all’incasso di dividendi non costituisce attività commerciale ai fini IVA.

    Diversa è invece la situazione quando la holding svolge anche attività come:

    • direzione e coordinamento;
    • servizi amministrativi;
    • consulenza gestionale;
    • attività finanziarie organizzate;
    • supporto operativo alle partecipate.

    In questi casi possono sorgere obblighi IVA differenti e il diritto alla detrazione dell’imposta deve essere valutato attentamente.


    Gli adempimenti principali di una holding industriale

    Una holding deve gestire numerosi obblighi fiscali e amministrativi.

    Tra i principali troviamo:

    • redazione del bilancio civilistico;
    • dichiarazione dei redditi;
    • determinazione dell’IRAP secondo le regole dedicate;
    • comunicazioni all’Anagrafe Tributaria;
    • gestione IVA;
    • monitoraggio delle partecipazioni;
    • controllo dei rapporti finanziari infragruppo.

    Errori da evitare

    Nella pratica professionale gli errori più frequenti sono:

    • ritenere holding qualsiasi società che possiede partecipazioni;
    • considerare anche le partecipazioni dell’attivo circolante nel test di prevalenza;
    • dimenticare le comunicazioni all’Anagrafe Tributaria;
    • non predisporre le credenziali SID necessarie all’invio;
    • sottovalutare gli effetti IVA dell’attività di direzione e coordinamento;
    • calcolare l’IRAP come una normale società commerciale.

    La holding è uno strumento di pianificazione, non un semplice contenitore di quote

    La holding rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci per:

    • organizzare gruppi societari;
    • gestire investimenti;
    • facilitare il passaggio generazionale;
    • proteggere il patrimonio;
    • pianificare la fiscalità degli utili reinvestiti.

    Tuttavia, la sua gestione richiede competenze specialistiche, poiché il regime fiscale presenta regole molto diverse rispetto a una normale società operativa.


    BPlanning ti supporta nella gestione della holding

    Il team di BPlanning affianca imprenditori e gruppi societari nella costituzione e nella gestione delle holding, offrendo assistenza su:

    • costituzione di holding industriali;
    • pianificazione fiscale;
    • organizzazione dei gruppi societari;
    • gestione delle partecipazioni;
    • fiscalità dei dividendi;
    • adempimenti IRAP e IVA;
    • comunicazioni all’Anagrafe Tributaria;
    • operazioni straordinarie e riorganizzazioni aziendali.

    Ogni struttura viene analizzata in modo personalizzato per individuare la soluzione più efficiente sotto il profilo fiscale, patrimoniale e societario.


    Conclusioni

    La holding industriale non è semplicemente una società che possiede partecipazioni, ma una realtà soggetta a una disciplina fiscale specifica.

    Dalla verifica dei requisiti previsti dall’art. 162-bis del TUIR fino agli adempimenti IRAP, IVA e alle comunicazioni obbligatorie all’Anagrafe Tributaria, ogni fase richiede un’attenta pianificazione.

    Una corretta gestione consente di sfruttare i vantaggi organizzativi e fiscali della holding, evitando errori che potrebbero comportare contestazioni o sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

    Per approfondire gli adempimenti fiscali e contabili della holding industriale, scopri i servizi BPlanning di contabilità e assistenza fiscale.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

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    La struttura della holding richiede di coordinare partecipazioni, forma societaria, governance e adempimenti. BPlanning affianca questa valutazione prima della costituzione e nella gestione. Scopri Holding.

    Il Metodo BPlanning confronta struttura, utili, costi, investimenti e operazioni previste per costruire un piano fiscale lecito e documentato, dopo avere verificato gli strumenti effettivamente applicabili. Scopri Pianificazione fiscale.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Quando una società viene qualificata come holding industriale?

    L’art. 162-bis del TUIR definisce le società di partecipazione non finanziaria come quelle che esercitano:

    • esclusivamente;
    • oppure prevalentemente;

    l’attività di assunzione di partecipazioni in società diverse dagli intermediari finanziari.

    Nel caso della prevalenza, occorre verificare la composizione dell’attivo patrimoniale.

    La società è qualificata come holding quando il valore di:

    • partecipazioni immobilizzate;
    • finanziamenti alle partecipate;
    • altri rapporti collegati;

    supera il 50% dell’intero attivo patrimoniale risultante dall’ultimo bilancio approvato.

    Quali partecipazioni rilevano nella verifica descritta?

    Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la classificazione contabile.

    Ai fini della verifica della prevalenza:

    ✅ rilevano esclusivamente le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie;

    ❌ non vengono considerate quelle iscritte nell’attivo circolante.

    Questo principio è stato confermato anche dall’Agenzia delle Entrate attraverso specifici chiarimenti interpretativi.

    Quali comunicazioni all’Anagrafe richiama la guida?

    Uno degli adempimenti più delicati riguarda le comunicazioni all’Anagrafe Tributaria.

    La holding deve comunicare periodicamente numerose informazioni relative ai rapporti finanziari.

    Tra queste rientrano:

    • partecipazioni detenute;
    • finanziamenti concessi alle partecipate;
    • finanziamenti ricevuti dai soci;
    • garanzie rilasciate o ricevute;
    • operazioni di cash pooling.

    La comunicazione deve essere effettuata entro il termine previsto dalla normativa, generalmente collegato all’approvazione del bilancio.

    Come viene valutata la posizione IVA della holding?

    Non tutte le holding sono automaticamente soggetti IVA per la gestione delle partecipazioni.

    Il semplice possesso di quote societarie finalizzato esclusivamente all’incasso di dividendi non costituisce attività commerciale ai fini IVA.

    Diversa è invece la situazione quando la holding svolge anche attività come:

    • direzione e coordinamento;
    • servizi amministrativi;
    • consulenza gestionale;
    • attività finanziarie organizzate;
    • supporto operativo alle partecipate.

    In questi casi possono sorgere obblighi IVA differenti e il diritto alla detrazione dell’imposta deve essere valutato attentamente.

    Quali adempimenti devono essere coordinati nella gestione della holding?

    Una holding deve gestire numerosi obblighi fiscali e amministrativi.

    Tra i principali troviamo:

    • redazione del bilancio civilistico;
    • dichiarazione dei redditi;
    • determinazione dell’IRAP secondo le regole dedicate;
    • comunicazioni all’Anagrafe Tributaria;
    • gestione IVA;
    • monitoraggio delle partecipazioni;
    • controllo dei rapporti finanziari infragruppo.
  • Forfettari: saldo e primo acconto entro il 20 luglio 2026. Chi può beneficiare della proroga e quali versamenti sono interessati

    I contribuenti forfettari possono versare saldo 2025 e primo acconto 2026 entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni. Scopri requisiti, nuove scadenze e versamenti interessati.

    Proroga dei versamenti 2026 per i contribuenti forfettari

    Buone notizie per i contribuenti in regime forfettario. Il Decreto Legge n. 89/2026 ha previsto una proroga dei termini di versamento delle imposte, consentendo di effettuare il pagamento del saldo 2025 e del primo acconto 2026 entro il 20 luglio 2026, senza alcuna maggiorazione.

    La misura interessa non solo i contribuenti soggetti agli ISA, ma anche i forfettari e altre categorie espressamente individuate dalla normativa.

    Vediamo nel dettaglio chi può usufruire della proroga, quali versamenti sono interessati e quali sono le nuove scadenze.


    Chi può beneficiare della proroga al 20 luglio 2026

    Il differimento previsto dal DL n. 89/2026 si applica a una specifica categoria di contribuenti.

    Tra i beneficiari rientrano:

    • contribuenti in regime forfettario;
    • soggetti ISA;
    • contribuenti esclusi dagli ISA;
    • contribuenti in regime di vantaggio;
    • soci e associati di società trasparenti nei casi previsti dalla normativa.

    La proroga non riguarda indistintamente tutti i titolari di partita IVA, ma esclusivamente i soggetti individuati dal legislatore.


    Quali versamenti sono interessati

    Per i contribuenti forfettari il differimento riguarda i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

    In particolare rientrano nella proroga:

    • saldo dell’imposta sostitutiva relativa al periodo d’imposta 2025;
    • primo acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2026.

    Si tratta delle principali imposte dovute dai contribuenti che applicano il regime forfettario.


    Anche i contributi INPS seguono la proroga?

    Sì, quando la scadenza coincide con quella prevista per le imposte sui redditi.

    Ad esempio possono rientrare nel differimento:

    • contributi INPS artigiani e commercianti;
    • contributi dovuti alla Gestione Separata INPS;
    • altri contributi collegati ai versamenti delle imposte.

    È comunque opportuno verificare la propria posizione contributiva con il consulente fiscale.


    Le nuove scadenze dei versamenti

    Per i contribuenti forfettari interessati dalla proroga il calendario diventa il seguente.

    Entro il 20 luglio 2026

    È possibile versare:

    • saldo imposta sostitutiva 2025;
    • primo acconto 2026;

    senza alcuna maggiorazione.

    Entro il 20 agosto 2026

    Chi desidera posticipare ulteriormente il pagamento può effettuare il versamento entro il 20 agosto 2026, applicando la maggiorazione dello 0,80%.

    Questa data tiene conto anche della cosiddetta proroga di Ferragosto, prevista dalla normativa fiscale.


    È possibile continuare a utilizzare la scadenza del 30 giugno?

    No.

    Per i contribuenti interessati dalla proroga il nuovo termine ordinario diventa il 20 luglio 2026.

    Il calendario precedente non può essere utilizzato per applicare la vecchia maggiorazione dello 0,40%, prevista negli anni ordinari.

    Le alternative sono esclusivamente:

    • pagamento entro il 20 luglio senza maggiorazioni;
    • pagamento entro il 20 agosto con maggiorazione dello 0,80%.

    Perché è stata prevista questa proroga?

    L’obiettivo del legislatore è evitare differenze di trattamento tra:

    • contribuenti soggetti agli ISA;
    • contribuenti in regime forfettario;
    • altri soggetti che esercitano attività economiche analoghe.

    La proroga consente inoltre una gestione più agevole della liquidità durante il periodo estivo.


    Attenzione ai requisiti

    Sebbene i contribuenti forfettari siano espressamente inclusi nella norma, è importante verificare di possedere i requisiti richiesti.

    La proroga non costituisce infatti un rinvio generalizzato di tutte le scadenze fiscali, ma interessa esclusivamente le categorie individuate dal Decreto Legge n. 89/2026.

    In caso di dubbi è sempre consigliabile richiedere una verifica preventiva della propria posizione fiscale.


    Come pianificare correttamente i versamenti

    Per evitare errori è opportuno:

    • verificare il calcolo del saldo e degli acconti;
    • controllare eventuali contributi previdenziali da versare;
    • valutare la propria disponibilità finanziaria;
    • decidere se sfruttare il differimento al 20 agosto con la maggiorazione prevista;
    • predisporre per tempo i modelli F24.

    Una corretta pianificazione consente di evitare sanzioni, interessi e problemi di liquidità.


    BPlanning ti supporta nella gestione del regime forfettario

    Il team di BPlanning assiste professionisti, imprenditori e lavoratori autonomi nella gestione completa del regime forfettario, offrendo supporto per:

    • calcolo delle imposte;
    • determinazione di saldo e acconti;
    • verifica delle proroghe fiscali;
    • gestione dei contributi INPS;
    • pianificazione fiscale;
    • assistenza nella compilazione e nell’invio della dichiarazione dei redditi.

    L’obiettivo è consentire ai contribuenti di rispettare tutte le scadenze fiscali, ottimizzando al tempo stesso la gestione finanziaria dell’attività.


    Conclusioni

    Grazie al DL n. 89/2026, i contribuenti in regime forfettario possono versare il saldo dell’imposta sostitutiva 2025 e il primo acconto 2026 entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione.

    Resta inoltre possibile effettuare il pagamento entro il 20 agosto 2026, applicando la maggiorazione dello 0,80%.

    Prima di procedere ai versamenti è comunque consigliabile verificare attentamente la propria posizione fiscale e contributiva, così da beneficiare correttamente della proroga prevista dalla normativa ed evitare errori che potrebbero comportare sanzioni o interessi.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «Chi può beneficiare della proroga al 20 luglio 2026», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Un commercialista dedicato aiuta a organizzare documenti, dichiarazioni e versamenti e a presidiare gli adempimenti fiscali dell’impresa o dell’attività professionale. Scopri Contabilità e assistenza fiscale.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Quali forfettari riguarda la proroga dei versamenti descritta per il 2026?

    Il differimento previsto dal DL n. 89/2026 si applica a una specifica categoria di contribuenti.

    Tra i beneficiari rientrano:

    • contribuenti in regime forfettario;
    • soggetti ISA;
    • contribuenti esclusi dagli ISA;
    • contribuenti in regime di vantaggio;
    • soci e associati di società trasparenti nei casi previsti dalla normativa.

    La proroga non riguarda indistintamente tutti i titolari di partita IVA, ma esclusivamente i soggetti individuati dal legislatore.

    Quali versamenti sono interessati dalla proroga illustrata?

    Per i contribuenti forfettari il differimento riguarda i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

    In particolare rientrano nella proroga:

    • saldo dell’imposta sostitutiva relativa al periodo d’imposta 2025;
    • primo acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2026.

    Si tratta delle principali imposte dovute dai contribuenti che applicano il regime forfettario.

    Come va verificata la proroga per i contributi INPS?

    Sì, quando la scadenza coincide con quella prevista per le imposte sui redditi.

    Ad esempio possono rientrare nel differimento:

    • contributi INPS artigiani e commercianti;
    • contributi dovuti alla Gestione Separata INPS;
    • altri contributi collegati ai versamenti delle imposte.

    È comunque opportuno verificare la propria posizione contributiva con il consulente fiscale.

    Quali opzioni temporali distingue l’articolo sui versamenti 2026?

    Per i contribuenti forfettari interessati dalla proroga il calendario diventa il seguente.

    È possibile versare:

    • saldo imposta sostitutiva 2025;
    • primo acconto 2026;

    senza alcuna maggiorazione.

    Chi desidera posticipare ulteriormente il pagamento può effettuare il versamento entro il 20 agosto 2026, applicando la maggiorazione dello 0,80%.

    Questa data tiene conto anche della cosiddetta proroga di Ferragosto, prevista dalla normativa fiscale.

    Perché vanno controllati i requisiti prima di applicare la proroga?

    Sebbene i contribuenti forfettari siano espressamente inclusi nella norma, è importante verificare di possedere i requisiti richiesti.

    La proroga non costituisce infatti un rinvio generalizzato di tutte le scadenze fiscali, ma interessa esclusivamente le categorie individuate dal Decreto Legge n. 89/2026.

    In caso di dubbi è sempre consigliabile richiedere una verifica preventiva della propria posizione fiscale.

  • Acconti imposte: metodo storico o metodo previsionale? Guida completa alla scelta più conveniente

    Metodo storico o metodo previsionale per gli acconti IRPEF, IRES e IRAP? Scopri differenze, vantaggi, rischi e quando conviene scegliere ciascun criterio.

    Acconti imposte: come scegliere tra metodo storico e metodo previsionale

    Ogni anno imprese, professionisti e società devono versare gli acconti delle imposte relative al periodo d’imposta in corso. Una delle decisioni più importanti riguarda il criterio di calcolo da utilizzare: metodo storico oppure metodo previsionale.

    La scelta incide direttamente sulla liquidità aziendale e sul rischio di versamenti insufficienti, con possibili sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    In questa guida analizziamo il funzionamento dei due metodi, le differenze, i vantaggi e quando conviene utilizzare ciascuno.


    Cosa sono gli acconti delle imposte

    Gli acconti rappresentano un pagamento anticipato delle imposte che saranno dovute per l’anno in corso.

    L’obiettivo è distribuire nel tempo il carico fiscale, evitando che il contribuente versi l’intera imposta soltanto al momento della dichiarazione dei redditi.

    Gli acconti possono riguardare, tra le altre:

    • IRPEF;
    • IRES;
    • IRAP;
    • imposta sostitutiva dei contribuenti forfettari.

    Il contribuente può scegliere il metodo di calcolo previsto dalla normativa.


    Il metodo storico: il sistema più utilizzato

    Il metodo storico determina l’acconto prendendo come riferimento l’imposta dovuta nell’anno precedente.

    In pratica:

    • per l’IRPEF si considera l’imposta netta risultante dalla dichiarazione;
    • per IRES e IRAP si prende a riferimento l’imposta dovuta nell’ultimo periodo d’imposta.

    L’acconto viene quindi calcolato sulla base di un dato già certo.


    Vantaggi del metodo storico

    Il principale punto di forza del metodo storico è la sicurezza.

    Infatti:

    • il calcolo si basa su dati già definitivi;
    • riduce il rischio di errori;
    • limita la possibilità di sanzioni per insufficiente versamento;
    • rende più semplice la pianificazione fiscale.

    Per questo motivo rappresenta il metodo maggiormente utilizzato da imprese e professionisti.


    Gli svantaggi del metodo storico

    Il metodo storico può però presentare un limite importante.

    Se il reddito dell’anno in corso diminuisce sensibilmente rispetto all’anno precedente, il contribuente rischia di versare acconti molto superiori all’imposta che sarà realmente dovuta.

    Questo comporta:

    • minore liquidità disponibile;
    • immobilizzazione di risorse finanziarie;
    • eventuale recupero soltanto con saldo o rimborso.

    Il metodo previsionale: come funziona

    Il metodo previsionale consente invece di calcolare gli acconti sulla base dell’imposta che si prevede di dover pagare per l’anno in corso.

    In sostanza il contribuente effettua una stima del risultato fiscale atteso e versa gli acconti in funzione di tale previsione.

    Si tratta di uno strumento molto utile quando si prevede una significativa riduzione del reddito.


    Quando conviene utilizzare il metodo previsionale

    Il metodo previsionale può risultare particolarmente vantaggioso in presenza di:

    • riduzione del fatturato;
    • perdita di clienti importanti;
    • diminuzione dei compensi professionali;
    • incremento dei costi deducibili;
    • eventi straordinari;
    • cessazione o ridimensionamento dell’attività;
    • investimenti che riducono il reddito imponibile.

    In questi casi evita di anticipare imposte superiori a quelle effettivamente dovute.


    I rischi del metodo previsionale

    Il principale rischio riguarda una previsione troppo ottimistica.

    Se, al termine dell’anno, l’imposta effettivamente dovuta risulta superiore rispetto a quella stimata, il contribuente potrebbe aver versato acconti insufficienti.

    Le conseguenze possono essere:

    • sanzioni per insufficiente versamento;
    • interessi;
    • necessità di ricorrere al ravvedimento operoso.

    Per questo motivo il metodo previsionale richiede particolare prudenza.


    Metodo storico e metodo previsionale a confronto

    Metodo storico Metodo previsionale
    Basato sull’imposta dell’anno precedente Basato sulla stima dell’anno in corso
    Maggiore sicurezza Maggiore flessibilità
    Riduce il rischio di sanzioni Riduce gli anticipi fiscali
    Può generare acconti troppo elevati Richiede previsioni attendibili
    Ideale in presenza di redditi stabili Ideale quando il reddito diminuisce

    È possibile scegliere criteri diversi?

    Sì.

    La valutazione può essere effettuata separatamente per ciascuna imposta.

    Ad esempio è possibile:

    • utilizzare il metodo storico per l’IRPEF;
    • adottare il metodo previsionale per l’IRAP;
    • mantenere criteri differenti anche per altre imposte.

    La scelta dipende dalle caratteristiche della singola base imponibile.


    Il ruolo del secondo acconto

    Il secondo acconto rappresenta spesso il momento migliore per effettuare una valutazione più precisa.

    A questo punto dell’anno il contribuente dispone infatti di:

    • dati contabili aggiornati;
    • andamento del fatturato;
    • costi già sostenuti;
    • prospettive più attendibili sul risultato finale.

    Questo consente di correggere eventuali stime effettuate in occasione del primo acconto.


    Perché è importante documentare la scelta

    Chi utilizza il metodo previsionale dovrebbe conservare tutta la documentazione che giustifica la stima effettuata.

    Ad esempio:

    • situazioni contabili infrannuali;
    • bilanci provvisori;
    • report economici;
    • contratti cessati;
    • perdita di clienti;
    • eventi straordinari;
    • previsioni di ricavi e costi.

    Una documentazione completa può risultare molto utile in caso di controlli fiscali.


    Le scadenze degli acconti

    Per la generalità dei contribuenti gli acconti seguono il calendario fiscale previsto dalla normativa.

    Per alcune categorie, come:

    • contribuenti ISA;
    • contribuenti forfettari;
    • soggetti in regime di vantaggio;

    possono inoltre essere previste proroghe dei termini di versamento stabilite annualmente dal legislatore.

    È quindi opportuno verificare ogni anno le eventuali disposizioni speciali applicabili.


    Come scegliere il metodo più conveniente

    Non esiste una soluzione valida per tutti.

    Generalmente:

    Conviene il metodo storico quando:

    • il reddito è stabile;
    • non sono previsti cambiamenti rilevanti;
    • si vuole minimizzare il rischio di sanzioni.

    Conviene il metodo previsionale quando:

    • il reddito è destinato a diminuire;
    • il fatturato è in calo;
    • si desidera preservare liquidità;
    • sono disponibili dati contabili affidabili.

    La decisione dovrebbe sempre essere supportata da un’attenta analisi economica e fiscale.


    BPlanning ti aiuta nella pianificazione degli acconti

    Una corretta gestione degli acconti consente di evitare versamenti eccessivi, migliorare la liquidità aziendale e ridurre il rischio di contestazioni.

    I professionisti di BPlanning assistono imprese e professionisti nella:

    • pianificazione fiscale;
    • simulazione delle imposte;
    • scelta tra metodo storico e previsionale;
    • calcolo degli acconti;
    • gestione dei ravvedimenti;
    • ottimizzazione della liquidità aziendale.

    Una pianificazione preventiva permette spesso di ottenere significativi benefici finanziari nel pieno rispetto della normativa.


    Conclusioni

    Il metodo storico e il metodo previsionale rappresentano due strumenti diversi per calcolare gli acconti delle imposte.

    Il primo privilegia la sicurezza e riduce il rischio di errori, mentre il secondo consente una gestione più efficiente della liquidità quando si prevede una riduzione dell’imposta dovuta.

    La scelta non dovrebbe mai essere automatica, ma basarsi su dati concreti, valutazioni prudenziali e un’attenta analisi dell’andamento economico dell’attività. In caso di dubbi è consigliabile affidarsi a un professionista per individuare la soluzione più conveniente e fiscalmente corretta.

    Per approfondire il calcolo e la gestione degli acconti d’imposta, scopri i servizi BPlanning di contabilità e assistenza fiscale.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «Cosa sono gli acconti delle imposte», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Il Metodo BPlanning confronta struttura, utili, costi, investimenti e operazioni previste per costruire un piano fiscale lecito e documentato, dopo avere verificato gli strumenti effettivamente applicabili. Scopri Pianificazione fiscale.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Che cosa sono gli acconti delle imposte?

    Gli acconti rappresentano un pagamento anticipato delle imposte che saranno dovute per l’anno in corso.

    L’obiettivo è distribuire nel tempo il carico fiscale, evitando che il contribuente versi l’intera imposta soltanto al momento della dichiarazione dei redditi.

    Gli acconti possono riguardare, tra le altre:

    • IRPEF;
    • IRES;
    • IRAP;
    • imposta sostitutiva dei contribuenti forfettari.

    Il contribuente può scegliere il metodo di calcolo previsto dalla normativa.

    Come funziona il metodo storico?

    Il metodo storico determina l’acconto prendendo come riferimento l’imposta dovuta nell’anno precedente.

    In pratica:

    • per l’IRPEF si considera l’imposta netta risultante dalla dichiarazione;
    • per IRES e IRAP si prende a riferimento l’imposta dovuta nell’ultimo periodo d’imposta.

    L’acconto viene quindi calcolato sulla base di un dato già certo.

    Come funziona il metodo previsionale?

    Il metodo previsionale consente invece di calcolare gli acconti sulla base dell’imposta che si prevede di dover pagare per l’anno in corso.

    In sostanza il contribuente effettua una stima del risultato fiscale atteso e versa gli acconti in funzione di tale previsione.

    Si tratta di uno strumento molto utile quando si prevede una significativa riduzione del reddito.

    Quali rischi comporta una previsione insufficiente?

    Il principale rischio riguarda una previsione troppo ottimistica.

    Se, al termine dell’anno, l’imposta effettivamente dovuta risulta superiore rispetto a quella stimata, il contribuente potrebbe aver versato acconti insufficienti.

    Le conseguenze possono essere:

    • sanzioni per insufficiente versamento;
    • interessi;
    • necessità di ricorrere al ravvedimento operoso.

    Per questo motivo il metodo previsionale richiede particolare prudenza.

    Perché documentare la scelta del metodo di calcolo?

    Chi utilizza il metodo previsionale dovrebbe conservare tutta la documentazione che giustifica la stima effettuata.

    Ad esempio:

    • situazioni contabili infrannuali;
    • bilanci provvisori;
    • report economici;
    • contratti cessati;
    • perdita di clienti;
    • eventi straordinari;
    • previsioni di ricavi e costi.

    Una documentazione completa può risultare molto utile in caso di controlli fiscali.

  • Vendite online e DAC10: cosa cambia per chi vende su marketplace come Vinted, eBay e altre piattaforme

    La proposta DAC10 innalza a 3.000 euro la soglia per la comunicazione dei dati delle vendite online ed elimina il limite delle 30 operazioni. Ecco cosa cambia davvero per venditori e marketplace.

    DAC10: in arrivo nuove regole per le vendite online

    L’Unione Europea si prepara ad aggiornare le regole sulle vendite effettuate tramite piattaforme digitali.

    Con la proposta di direttiva DAC10, presentata nell’ambito del pacchetto di semplificazione fiscale europeo, l’obiettivo è ridurre gli adempimenti per chi vende occasionalmente online, mantenendo però elevata l’attenzione verso le attività commerciali abituali e i marketplace extra UE.

    Tra le novità più importanti figurano:

    Le vendite online stanno diventando un’attività abituale?

    Verifica quando le operazioni sui marketplace richiedono Partita IVA, quale regime fiscale applicare e come organizzare gli adempimenti.

    Valuta l’apertura della Partita IVA

    • aumento della soglia di comunicazione a 3.000 euro annui;
    • eliminazione del limite delle 30 operazioni;
    • controlli più mirati sulle attività realmente commerciali;
    • rafforzamento della vigilanza sulle piattaforme non europee.

    È importante sottolineare che, al momento, si tratta ancora di una proposta normativa e non di una disciplina definitiva.


    Cos’è la DAC10

    La DAC10 rappresenta l’evoluzione della disciplina introdotta dalla DAC7, che ha imposto ai marketplace digitali l’obbligo di raccogliere e trasmettere alle autorità fiscali i dati dei venditori.

    La normativa riguarda le piattaforme utilizzate per:

    • vendita di beni;
    • prestazione di servizi;
    • locazioni immobiliari;
    • noleggio di mezzi di trasporto.

    Lo scopo è favorire lo scambio automatico di informazioni tra le Amministrazioni fiscali dei Paesi europei.


    La principale novità: soglia a 3.000 euro

    La modifica più rilevante riguarda le vendite di beni effettuate tramite marketplace.

    Secondo la proposta DAC10:

    • la soglia economica passerebbe da 2.000 euro a 3.000 euro annui;
    • verrebbe eliminato il requisito delle 30 operazioni annuali.

    Di conseguenza, il numero delle vendite non costituirebbe più un elemento determinante per la comunicazione dei dati.

    L’attenzione si sposterebbe principalmente sul volume economico delle operazioni.


    Addio al limite delle 30 operazioni

    L’attuale disciplina può coinvolgere anche chi vende oggetti usati di modesto valore semplicemente perché supera le 30 transazioni durante l’anno.

    È il caso, ad esempio, di chi vende tramite:

    • Vinted;
    • eBay;
    • Subito;
    • altri marketplace.

    Con la riforma proposta questo automatismo verrebbe eliminato.

    Sarà quindi il valore complessivo delle vendite ad assumere maggiore rilevanza rispetto al semplice numero delle operazioni effettuate.


    Meno adempimenti per chi vende occasionalmente

    L’obiettivo della riforma è evitare che vengano trasmesse automaticamente milioni di posizioni prive di reale interesse fiscale.

    Potrebbero quindi beneficiare della semplificazione coloro che vendono saltuariamente:

    • abbigliamento usato;
    • libri;
    • giocattoli;
    • mobili;
    • oggetti personali;
    • beni domestici.

    In questi casi la piattaforma potrebbe non essere più obbligata a comunicare i dati se non viene superata la nuova soglia prevista.


    Attenzione: i 3.000 euro non sono un’esenzione fiscale

    Questo è probabilmente l’aspetto più importante da chiarire.

    La soglia dei 3.000 euro riguarda esclusivamente gli obblighi di comunicazione delle piattaforme digitali.

    Non rappresenta invece:

    • una franchigia fiscale;
    • una soglia di esenzione dalle imposte;
    • un limite entro il quale non bisogna dichiarare nulla.

    L’eventuale mancata comunicazione da parte della piattaforma non elimina gli obblighi fiscali del contribuente.


    Quando una vendita diventa attività commerciale?

    Come già avviene oggi, la qualificazione fiscale dipende dal comportamento concreto del venditore.

    Tra gli elementi che possono far emergere un’attività d’impresa rientrano:

    • continuità delle vendite;
    • organizzazione dell’attività;
    • acquisto di beni destinati alla rivendita;
    • presenza di un magazzino;
    • promozione sistematica delle vendite;
    • finalità di lucro;
    • utilizzo professionale della piattaforma.

    La valutazione rimane quindi sostanziale e non dipende esclusivamente dall’importo incassato.


    Più controlli sui marketplace extra UE

    La semplificazione prevista dalla DAC10 non comporta un allentamento dei controlli.

    Al contrario, la proposta rafforza il monitoraggio nei confronti delle piattaforme stabilite fuori dall’Unione Europea che non partecipano correttamente allo scambio automatico di informazioni.

    L’obiettivo è evitare zone d’ombra che potrebbero ostacolare l’attività delle Amministrazioni fiscali.


    Cosa cambia per le imprese e i professionisti

    La proposta DAC10 non riguarda solo le vendite online.

    Il pacchetto europeo punta infatti anche a:

    • semplificare alcuni obblighi della DAC6;
    • ridurre comunicazioni duplicate;
    • alleggerire gli adempimenti per imprese e gruppi multinazionali;
    • razionalizzare lo scambio automatico delle informazioni fiscali.

    L’intento è quello di rendere il sistema più efficiente senza ridurre l’efficacia dei controlli.


    Cosa fare oggi se vendi online

    In attesa dell’approvazione definitiva della DAC10, è consigliabile continuare a gestire correttamente la propria posizione fiscale.

    È opportuno verificare:

    • se le vendite sono realmente occasionali;
    • il volume complessivo degli incassi;
    • la provenienza dei beni venduti;
    • l’eventuale presenza di un’attività organizzata;
    • gli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa vigente.

    Le regole attualmente in vigore restano infatti pienamente applicabili fino all’eventuale entrata in vigore della nuova direttiva.


    BPlanning ti aiuta a gestire correttamente le vendite online

    Se vendi tramite marketplace come Vinted, eBay, Amazon, Etsy o altre piattaforme digitali, è importante capire quando l’attività può assumere rilevanza fiscale.

    Il team di BPlanning può supportarti nella:

    • verifica della tua posizione fiscale;
    • valutazione dell’occasionalità delle vendite;
    • apertura della Partita IVA quando necessaria;
    • scelta del regime fiscale più conveniente;
    • gestione degli adempimenti contabili e tributari.

    Una corretta pianificazione consente di evitare contestazioni e operare in piena conformità con la normativa.


    Conclusioni

    La proposta DAC10 rappresenta un passo verso una maggiore semplificazione per chi vende occasionalmente online.

    L’innalzamento della soglia a 3.000 euro e l’eliminazione del limite delle 30 operazioni ridurrebbero le comunicazioni automatiche dei marketplace, concentrando l’attenzione sulle attività economicamente più rilevanti.

    È fondamentale però ricordare che non si tratta di un’esenzione fiscale: la qualificazione dell’attività continuerà a dipendere dalla sua effettiva natura e dalle modalità con cui viene svolta.

    Per questo motivo è sempre consigliabile valutare la propria situazione con il supporto di professionisti qualificati, soprattutto quando le vendite online diventano continuative o assumono caratteristiche imprenditoriali.

    Per le contestazioni contrattuali con clienti o marketplace, scopri il servizio di assistenza legale, interventi e diffide di BPlanning.

    Vendi online con continuità?

    BPlanning ti aiuta a impostare Partita IVA, regime fiscale e gestione periodica dell’attività sui marketplace.

    Scopri il servizio Partita IVA

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «Vendite online e DAC10: cosa cambia per chi vende su marketplace come Vinted, eBay e altre piattaforme», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Un commercialista dedicato aiuta a organizzare documenti, dichiarazioni e versamenti e a presidiare gli adempimenti fiscali dell’impresa o dell’attività professionale. Scopri Contabilità e assistenza fiscale.

    Hai già un lavoro dipendente e vendi online con continuità? Approfondisci requisiti, contributi e un esempio dei costi nella guida DAC10 e dipendenti: aprire la Partita IVA per vendere online. Ti aiuta a distinguere la comunicazione del marketplace dalle verifiche necessarie per avviare l’attività.

    Domande frequenti

    La DAC10 descritta nell’articolo è già una regola da applicare alle vendite online?

    L’articolo presenta la DAC10 come una proposta di modifica degli obblighi di comunicazione delle piattaforme. Una proposta non sostituisce automaticamente le regole vigenti: occorre verificarne approvazione, recepimento e decorrenza. Nell’attesa, chi vende online deve continuare a rispettare gli obblighi fiscali già applicabili alla propria attività.

    Se il marketplace non comunica i miei dati, le vendite sono esenti da imposte?

    No. La comunicazione dei dati da parte della piattaforma e la tassazione del venditore sono questioni diverse. L’assenza di una segnalazione non costituisce un’esenzione fiscale. Per stabilire gli obblighi dichiarativi bisogna valutare quali beni vengono venduti, con quale frequenza e se esiste un’attività organizzata.

    Vendere vestiti usati su Vinted o eBay richiede sempre la Partita IVA?

    Non automaticamente. La dismissione occasionale di beni personali va distinta dall’acquisto di prodotti destinati alla rivendita e da un’attività svolta abitualmente. La valutazione dipende dai comportamenti concreti: organizzazione, continuità, promozione delle vendite e finalità dell’attività, non soltanto dal numero di annunci o dagli incassi.

    Come capisco se le vendite sul marketplace sono diventate un’attività commerciale?

    Sono segnali da esaminare l’acquisto regolare di beni per rivenderli, un magazzino dedicato, vendite continuative e una promozione sistematica. Nessun indicatore isolato risolve ogni caso. È utile ricostruire l’intera attività, anche quando si utilizzano più piattaforme, prima di scegliere l’inquadramento fiscale e gli adempimenti.

    Quali documenti conviene conservare quando vendo online?

    Conserva l’elenco delle vendite, i rendiconti delle piattaforme, le commissioni, le prove dei pagamenti e la documentazione disponibile sulla provenienza dei beni. Questi elementi aiutano a distinguere la vendita di oggetti personali da un’attività di rivendita e a ricostruire incassi e operazioni senza affidarsi soltanto al saldo del conto.

  • Regime Forfettario: come compilare correttamente il Modello AA9/12 per aprire la Partita IVA

    Apri la Partita IVA in regime forfettario? Scopri come compilare correttamente il Modello AA9/12, evitare errori e accedere al regime agevolato senza problemi.

    Modello AA9/12 e regime forfettario: la guida completa per chi apre una Partita IVA

    L’apertura della Partita IVA rappresenta il primo passo per avviare un’attività professionale o imprenditoriale.

    Per chi intende aderire al regime forfettario, uno degli adempimenti iniziali più importanti è la corretta compilazione del Modello AA9/12, utilizzato per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’inizio dell’attività.

    Anche se il regime forfettario si applica automaticamente in presenza dei requisiti previsti dalla legge, compilare correttamente il modello è fondamentale per evitare errori, contestazioni e possibili sanzioni.


    Cos’è il Modello AA9/12

    Il Modello AA9/12 è il documento con cui le persone fisiche comunicano all’Agenzia delle Entrate:

    • l’apertura della Partita IVA;
    • l’inizio di un’attività professionale;
    • l’avvio di un’impresa individuale;
    • eventuali variazioni o cessazioni dell’attività.

    Attraverso questo modello vengono registrate tutte le informazioni fiscali necessarie all’inquadramento del contribuente.


    Il regime forfettario si sceglie?

    Una delle domande più frequenti riguarda la possibilità di “scegliere” il regime forfettario.

    In realtà il regime non costituisce una vera opzione fiscale.

    Se il contribuente possiede i requisiti previsti dalla normativa e non rientra nelle cause di esclusione, il regime forfettario si applica naturalmente.

    Nel Modello AA9/12 è comunque necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate che l’attività sarà gestita in regime forfettario.


    Dove indicare il regime forfettario nel Modello AA9/12

    Nel Quadro B del Modello AA9/12 è presente un’apposita sezione dedicata ai regimi fiscali agevolati.

    Per il regime forfettario occorre indicare il:

    Codice 2

    Questa comunicazione ha finalità esclusivamente informative e consente all’Agenzia delle Entrate di aggiornare correttamente la posizione fiscale del contribuente.


    Differenza tra imprenditori e professionisti

    Le modalità di apertura della Partita IVA cambiano in base al tipo di attività.

    Imprenditore individuale

    L’imprenditore presenta la pratica tramite la Comunicazione Unica al Registro delle Imprese.

    Con un’unica procedura vengono gestiti:

    • iscrizione alla Camera di Commercio;
    • apertura della Partita IVA;
    • iscrizione INPS;
    • eventuali altri adempimenti amministrativi.

    Professionista

    Il professionista presenta direttamente il Modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate.

    La trasmissione può avvenire:

    • telematicamente;
    • presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
    • tramite intermediario abilitato.

    Cosa succede se non indico il regime forfettario

    Uno degli errori più comuni consiste nel dimenticare di indicare il codice relativo al regime forfettario.

    Dal punto di vista sostanziale questo errore non comporta la perdita del regime, purché il contribuente possieda tutti i requisiti previsti dalla legge.

    Tuttavia l’omissione rappresenta una violazione degli obblighi informativi.

    Di conseguenza l’Agenzia delle Entrate può applicare una sanzione amministrativa.

    Per questo motivo è sempre consigliabile compilare correttamente il modello fin dall’inizio.


    Attenzione agli acquisti intracomunitari

    Un altro aspetto spesso sottovalutato riguarda gli acquisti da fornitori esteri appartenenti all’Unione Europea.

    Se il contribuente prevede di effettuare acquisti intracomunitari, questa circostanza deve essere comunicata già in fase di apertura della Partita IVA.

    Una corretta compilazione consente di gestire correttamente gli obblighi IVA previsti dalla normativa e ridurre il rischio di errori futuri.


    Il limite dei ricavi nel primo anno

    Nel primo anno di attività il limite massimo di ricavi previsto per il regime forfettario non viene applicato in misura piena.

    Occorre infatti effettuare il cosiddetto:

    ragguaglio ad anno

    Il limite viene proporzionato ai giorni effettivi di esercizio dell’attività.

    Ad esempio, se la Partita IVA viene aperta durante l’anno, il limite massimo sarà inferiore rispetto a quello previsto per un’attività svolta per dodici mesi.


    Attenzione alle previsioni di fatturato

    L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime forfettario non può essere utilizzato quando il contribuente sa già, al momento dell’apertura della Partita IVA, che supererà sicuramente il limite di ricavi previsto entro la fine dell’anno.

    In questi casi l’applicazione del regime potrebbe essere considerata indebita.

    Per questo motivo è importante effettuare una valutazione preventiva delle previsioni economiche dell’attività.


    Errori da evitare quando si apre una Partita IVA

    Durante la compilazione del Modello AA9/12 è consigliabile prestare particolare attenzione a:

    • scelta del codice ATECO corretto;
    • indicazione del regime fiscale;
    • dati anagrafici completi;
    • attività realmente esercitata;
    • eventuali operazioni intracomunitarie;
    • corretta previsione del volume d’affari;
    • verifica dei requisiti per il regime forfettario.

    Una corretta impostazione iniziale evita future problematiche fiscali.


    Conviene farsi assistere da un commercialista?

    L’apertura della Partita IVA è un momento strategico.

    Una scelta errata effettuata all’inizio può avere conseguenze fiscali, previdenziali e contributive anche negli anni successivi.

    Per questo motivo è consigliabile valutare fin da subito:

    • il regime fiscale più conveniente;
    • il codice ATECO corretto;
    • gli obblighi INPS;
    • gli adempimenti IVA;
    • la sostenibilità del regime forfettario nel medio periodo.

    Una consulenza preventiva permette di evitare errori spesso difficili da correggere successivamente.


    BPlanning ti aiuta ad aprire la Partita IVA nel modo corretto

    BPlanning assiste professionisti, freelance e imprenditori in tutte le fasi di apertura della Partita IVA.

    I nostri servizi comprendono:

    • apertura Partita IVA;
    • verifica dei requisiti per il regime forfettario;
    • scelta del codice ATECO;
    • compilazione del Modello AA9/12;
    • consulenza fiscale;
    • pianificazione previdenziale;
    • gestione contabile;
    • assistenza continuativa.

    Il nostro obiettivo è aiutarti a partire con la struttura fiscale più adatta alla tua attività.


    Conclusioni

    La compilazione del Modello AA9/12 rappresenta uno dei primi adempimenti fondamentali per chi apre una Partita IVA.

    Sebbene il regime forfettario si applichi automaticamente in presenza dei requisiti previsti dalla legge, una corretta comunicazione all’Agenzia delle Entrate consente di evitare errori formali, sanzioni e problematiche future.

    Una pianificazione preventiva, accompagnata dal supporto di professionisti qualificati, permette di avviare l’attività con maggiore sicurezza e di sfruttare correttamente tutti i vantaggi del regime agevolato.


    Vuoi aprire una Partita IVA in regime forfettario?

    Il team di BPlanning può assisterti nella scelta del regime fiscale più conveniente, nella compilazione del Modello AA9/12 e nell’apertura della tua Partita IVA, aiutandoti a iniziare la tua attività in modo semplice, corretto e conforme alla normativa vigente.

    Per approfondire l’apertura della partita IVA e la scelta del regime fiscale, scopri i servizi BPlanning di apertura e gestione della partita IVA.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «Cos’è il Modello AA9/12», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Un commercialista dedicato aiuta a organizzare documenti, dichiarazioni e versamenti e a presidiare gli adempimenti fiscali dell’impresa o dell’attività professionale. Scopri Contabilità e assistenza fiscale.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Che cos’è il modello AA9/12?

    Il Modello AA9/12 è il documento con cui le persone fisiche comunicano all’Agenzia delle Entrate:

    • l’apertura della Partita IVA;
    • l’inizio di un’attività professionale;
    • l’avvio di un’impresa individuale;
    • eventuali variazioni o cessazioni dell’attività.

    Attraverso questo modello vengono registrate tutte le informazioni fiscali necessarie all’inquadramento del contribuente.

    Il regime forfettario richiede sempre una scelta espressa?

    Una delle domande più frequenti riguarda la possibilità di “scegliere” il regime forfettario.

    In realtà il regime non costituisce una vera opzione fiscale.

    Se il contribuente possiede i requisiti previsti dalla normativa e non rientra nelle cause di esclusione, il regime forfettario si applica naturalmente.

    Nel Modello AA9/12 è comunque necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate che l’attività sarà gestita in regime forfettario.

    Dove viene indicato il regime nel modello illustrato?

    Nel Quadro B del Modello AA9/12 è presente un’apposita sezione dedicata ai regimi fiscali agevolati.

    Per il regime forfettario occorre indicare il:

    Codice 2

    Questa comunicazione ha finalità esclusivamente informative e consente all’Agenzia delle Entrate di aggiornare correttamente la posizione fiscale del contribuente.

    Che cosa accade se l’indicazione del regime viene omessa?

    Uno degli errori più comuni consiste nel dimenticare di indicare il codice relativo al regime forfettario.

    Dal punto di vista sostanziale questo errore non comporta la perdita del regime, purché il contribuente possieda tutti i requisiti previsti dalla legge.

    Tuttavia l’omissione rappresenta una violazione degli obblighi informativi.

    Di conseguenza l’Agenzia delle Entrate può applicare una sanzione amministrativa.

    Per questo motivo è sempre consigliabile compilare correttamente il modello fin dall’inizio.

    Come si verifica il limite dei ricavi nel primo anno?

    Nel primo anno di attività il limite massimo di ricavi previsto per il regime forfettario non viene applicato in misura piena.

    Occorre infatti effettuare il cosiddetto:

    ragguaglio ad anno

    Il limite viene proporzionato ai giorni effettivi di esercizio dell’attività.

    Ad esempio, se la Partita IVA viene aperta durante l’anno, il limite massimo sarà inferiore rispetto a quello previsto per un’attività svolta per dodici mesi.

  • Holding di partecipazione: vantaggio fiscale reale o falso mito? Guida aggiornata 2026

    La holding conviene davvero? Scopri come funziona la tassazione delle holding di partecipazione, quando offre vantaggi fiscali e perché non rappresenta uno strumento per eliminare le imposte.

    Holding di partecipazione: vantaggio fiscale reale o falso mito? Guida aggiornata 2026

    Revisione editoriale: 12 ottobre 2026. Il trattamento dei dividendi illustrato riguarda una holding società di capitali residente soggetta a IRES, nel regime ordinario applicabile. Non coincide con la tassazione complessiva del gruppo e non si estende automaticamente a una holding costituita come società semplice.

    Negli ultimi anni le holding di partecipazione sono diventate uno degli strumenti più discussi in materia di pianificazione fiscale.

    Spesso vengono presentate come la soluzione ideale per pagare meno tasse, ma la realtà è molto diversa.

    Una holding non elimina la tassazione, né rappresenta una scorciatoia per ridurre automaticamente il carico fiscale.

    Il suo vero vantaggio consiste nel differire la tassazione definitiva, permettendo agli utili di rimanere all’interno dell’attività d’impresa e di essere reinvestiti in nuovi progetti, investimenti o acquisizioni.

    Comprendere come funziona una holding è fondamentale per evitare aspettative irrealistiche e costruire una struttura societaria realmente efficiente.


    Cos’è una holding di partecipazione

    Una holding è una società il cui principale scopo consiste nel detenere partecipazioni in altre società.

    Può controllare una o più imprese operative e gestire:

    • partecipazioni societarie;
    • investimenti finanziari;
    • patrimonio immobiliare;
    • governance del gruppo;
    • pianificazione degli investimenti.

    La holding può essere utilizzata sia da piccoli imprenditori sia da gruppi societari più complessi.


    Perché molte imprese scelgono una holding

    La costituzione di una holding non nasce esclusivamente per motivi fiscali.

    Può offrire numerosi vantaggi anche sotto il profilo:

    • organizzativo;
    • patrimoniale;
    • finanziario;
    • successorio;
    • gestionale.

    Dal punto di vista fiscale, tuttavia, il beneficio più rilevante riguarda il trattamento dei dividendi percepiti dalla holding.


    Come vengono tassati i dividendi percepiti dalla holding

    L’articolo 89, comma 2, del TUIR disciplina l’esclusione del 95% degli utili distribuiti dalle società ed enti indicati dalla norma. Nel caso ordinario qui descritto di dividendi ricevuti da una holding società di capitali residente soggetta a IRES, e fatti salvi regimi e fattispecie particolari, il calcolo è il seguente.

    In linea generale:

    • il 95% dei dividendi percepiti è escluso da tassazione;
    • solo il 5% concorre alla formazione del reddito imponibile IRES.

    Considerando l’aliquota IRES del 24%, il carico fiscale effettivo sui dividendi percepiti dalla holding è pari a circa:

    1,2% = 5% × 24%

    L’aliquota IRES ordinaria del 24% è prevista dall’articolo 77 del TUIR. L’1,2% è il risultato del calcolo sul dividendo ricevuto nell’ipotesi descritta, non l’aliquota su tutti i redditi della holding. Restano distinte le imposte già sostenute dalla società operativa, l’eventuale distribuzione al socio e gli altri oneri applicabili.

    Si tratta di un’imposizione estremamente contenuta.


    Il vero vantaggio della holding

    Molti pensano che questo significhi pagare solo l’1,2% di tasse.

    In realtà non è così.

    Il vantaggio fiscale esiste solo se gli utili restano all’interno della holding.

    Finché il denaro rimane nella società, può essere utilizzato per:

    • acquisire nuove aziende;
    • effettuare investimenti immobiliari;
    • investire in strumenti finanziari;
    • finanziare nuove attività;
    • sostenere la crescita del gruppo.

    In questa fase la tassazione rimane estremamente contenuta.


    Cosa succede quando gli utili arrivano al socio persona fisica

    La situazione cambia quando la holding distribuisce gli utili ai soci persone fisiche.

    In questo momento si applica la tassazione ordinaria prevista per i dividendi.

    Nel caso ordinario di utili corrisposti a una persona fisica residente che detiene la partecipazione fuori dall’attività d’impresa, l’articolo 27 del DPR 600/1973 prevede una ritenuta a titolo d’imposta del:

    26%

    Di conseguenza il vantaggio fiscale ottenuto nel primo passaggio viene sostanzialmente recuperato al momento della distribuzione finale.


    Esempio pratico senza holding

    I seguenti esempi considerano dividendi già distribuibili dopo le imposte della società operativa, una holding SRL residente in regime IRES ordinario e un socio persona fisica residente che detiene la partecipazione fuori dall’impresa. Non rappresentano il carico fiscale complessivo del gruppo.

    Immaginiamo una SRL che distribuisce:

    100.000 euro di dividendi

    direttamente al socio persona fisica.

    La tassazione sarà pari al:

    • 26% sui dividendi distribuiti.

    Il socio riceverà il dividendo al netto della relativa imposta.


    Esempio pratico con holding

    Supponiamo invece che:

    • la SRL distribuisca 100.000 euro alla holding;
    • la holding sia interamente partecipata da una persona fisica.

    Nel primo passaggio la holding pagherà un’imposta molto ridotta grazie all’esenzione del 95% dei dividendi.

    Successivamente, quando la holding distribuirà gli utili al socio persona fisica, si applicherà la tassazione ordinaria del 26%.

    Se l’intero utile viene immediatamente distribuito, il vantaggio fiscale iniziale viene sostanzialmente annullato.


    Il vantaggio nasce dal reinvestimento

    La vera forza della holding non consiste nella distribuzione dei dividendi.

    Consiste nella possibilità di trattenere gli utili all’interno della società.

    In questo modo le risorse possono essere reinvestite senza subire immediatamente la tassazione piena prevista per il socio persona fisica.

    È proprio questo differimento della tassazione a rappresentare il principale beneficio.


    Quando la holding conviene davvero

    Una holding può risultare particolarmente efficace quando l’imprenditore intende:

    • reinvestire gli utili;
    • acquistare nuove aziende;
    • creare un gruppo societario;
    • effettuare investimenti immobiliari;
    • finanziare nuove attività;
    • pianificare la crescita nel lungo periodo;
    • gestire il passaggio generazionale;
    • proteggere il patrimonio.

    In questi casi il differimento della tassazione può tradursi in una maggiore capacità di investimento.


    Ai costi iniziali vanno aggiunti contabilità, bilancio, dichiarazioni e adempimenti della struttura. Il servizio di contabilità e assistenza fiscale aiuta a presidiare la gestione ricorrente della holding e a disporre dei dati necessari per valutarne la sostenibilità.

    Quando invece può non convenire

    La holding potrebbe risultare poco conveniente se l’obiettivo è distribuire sistematicamente tutti gli utili ai soci persone fisiche.

    In tale situazione:

    • il beneficio fiscale viene meno;
    • si aggiungono costi amministrativi;
    • aumentano gli adempimenti societari;
    • la struttura diventa più complessa.

    Per questo motivo la holding non rappresenta una soluzione universale.


    La holding non serve per “non pagare le tasse”

    Uno degli errori più frequenti consiste nel ritenere che una holding consenta di eliminare la tassazione.

    Non è così.

    La holding:

    • non azzera le imposte;
    • non elimina la tassazione dei dividendi;
    • non rappresenta uno strumento elusivo.

    Piuttosto, consente di pianificare il momento in cui la tassazione definitiva si realizza, favorendo il reinvestimento degli utili nell’attività imprenditoriale.


    Pianificazione fiscale

    Per valutare la convenienza della holding occorre simulare utili trattenuti, distribuzioni al socio, investimenti e costi. Il Metodo BPlanning collega questi dati in un piano lecito e documentato, senza partire da un risparmio fiscale dato per certo.

    Scopri il servizio Pianificazione fiscale

    Ogni struttura deve essere progettata su misura

    La scelta di costituire una holding richiede una valutazione approfondita.

    Occorre analizzare diversi aspetti, tra cui:

    • struttura del gruppo;
    • obiettivi dell’imprenditore;
    • flussi di dividendi;
    • investimenti programmati;
    • patrimonio personale;
    • esigenze di protezione patrimoniale;
    • pianificazione fiscale;
    • costi di gestione.

    Una holding efficace nasce sempre da una progettazione personalizzata.


    BPlanning: consulenza per holding e pianificazione fiscale

    BPlanning affianca imprenditori, soci e gruppi societari nella progettazione di strutture societarie efficienti e sostenibili.

    I nostri professionisti offrono consulenza su:

    • costituzione di holding;
    • pianificazione fiscale;
    • protezione patrimoniale;
    • riorganizzazioni societarie;
    • passaggi generazionali;
    • acquisizioni societarie;
    • gestione dei dividendi;
    • sviluppo di gruppi d’impresa.

    L’obiettivo non è ridurre le imposte in modo artificioso, ma costruire una struttura coerente con le esigenze imprenditoriali e conforme alla normativa vigente.


    Conclusioni

    La holding di partecipazione non è un sistema per evitare le tasse, ma uno strumento di pianificazione fiscale e patrimoniale.

    Il suo principale vantaggio consiste nel consentire agli utili di rimanere nel circuito dell’impresa, favorendo nuovi investimenti e rinviando la tassazione definitiva fino all’eventuale distribuzione ai soci.

    Per questo motivo la convenienza di una holding non può essere valutata in modo generico, ma deve essere analizzata caso per caso, considerando gli obiettivi dell’imprenditore e la strategia di crescita dell’azienda.


    Vuoi capire se una holding è la soluzione giusta per la tua impresa?

    Il team di BPlanning può analizzare la tua situazione societaria e fiscale, valutare la convenienza della costituzione di una holding e progettare una struttura efficiente per la gestione degli utili, degli investimenti e della crescita del tuo patrimonio imprenditoriale.

    Per approfondire la struttura e la gestione di una holding di partecipazioni, scopri i servizi BPlanning di costituzione e gestione della holding.

    Team Integrato

    Per coordinare la scelta societaria, la fiscalità, la governance e gli investimenti, il Team Integrato BPlanning collega le competenze legali e fiscali in un unico percorso di assistenza.

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    Domande frequenti

    Una holding paga davvero solo l’1,2% di imposte?

    No. Nel caso ordinario descritto di dividendi ricevuti da una holding società di capitali residente soggetta a IRES, il 95% è escluso dal reddito imponibile e il restante 5% è soggetto all’IRES ordinaria del 24%: il calcolo dà l’1,2% del dividendo. Non comprende le imposte della società operativa, quelle dell’eventuale distribuzione al socio né gli altri oneri applicabili.

    Che cosa succede quando la holding distribuisce gli utili al socio persona fisica?

    La distribuzione al socio è un passaggio fiscale distinto dalla ricezione dei dividendi da parte della holding. Per una persona fisica residente che detiene la partecipazione fuori dall’attività d’impresa, il regime ordinario prevede una ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Il differimento ottenuto trattenendo gli utili in società non equivale quindi a un’esenzione definitiva per il socio.

    Una holding SRL e una società semplice hanno lo stesso trattamento fiscale?

    No. Il trattamento illustrato per una holding società di capitali soggetta a IRES non si applica automaticamente a una società semplice. La forma societaria, l’attività effettiva e la posizione dei soci incidono sull’inquadramento fiscale e sugli adempimenti. La scelta deve essere valutata insieme alle finalità patrimoniali, alla governance e ai flussi che la struttura dovrà gestire.

    Perché reinvestire gli utili può rendere utile una holding?

    Trattenere gli utili nella holding permette di destinarli a investimenti, acquisizioni o sviluppo del gruppo senza distribuirli immediatamente alla persona fisica. Il beneficio riguarda la gestione dei flussi e il momento della tassazione del socio, non l’azzeramento delle imposte. La convenienza dipende dal programma di investimento, dagli altri redditi prodotti e dai costi effettivi della struttura.

    Quando una holding può non essere conveniente?

    Se gli utili vengono distribuiti subito e sistematicamente al socio persona fisica, il vantaggio del differimento può risultare limitato, mentre restano i costi di costituzione, gestione contabile e adempimenti societari. Occorre confrontare gli scenari con e senza holding, considerando anche governance, passaggio generazionale e necessità di investimento, senza basarsi soltanto sull’aliquota calcolata sui dividendi ricevuti.

  • TFM Amministratore: deduzione possibile dopo dimissioni e nuova nomina

    TFM amministratore deducibile: scopri quando gli accantonamenti al trattamento di fine mandato possono essere dedotti per competenza dopo dimissioni e nuova nomina.

    TFM Amministratore: deduzione possibile dopo dimissioni e nuova nomina

    Il trattamento di fine mandato, noto come TFM, rappresenta uno strumento molto utilizzato nelle società per riconoscere all’amministratore un’indennità alla cessazione dell’incarico.

    Dal punto di vista fiscale, però, la deducibilità degli accantonamenti richiede il rispetto di regole precise.

    La C.G.T. di primo grado di Verona, con la sentenza n. 421/1/25 del 7 novembre 2025, ha chiarito un principio importante:

    il TFM può essere dedotto per competenza anche quando l’amministratore si dimette e viene successivamente rinominato, purché il diritto all’indennità sia deliberato prima dell’accettazione del nuovo incarico.


    Cos’è il TFM

    Il TFM è l’indennità che la società può riconoscere all’amministratore al termine del mandato.

    Funziona in modo simile al TFR dei dipendenti, ma riguarda il rapporto di amministrazione.

    La società può accantonare annualmente una quota del trattamento, con effetti fiscali differenti a seconda del momento in cui il diritto viene attribuito.


    Quando il TFM è deducibile per competenza

    Gli accantonamenti al TFM sono deducibili annualmente per competenza solo se il diritto dell’amministratore risulta da:

    • atto scritto;
    • data certa;
    • atto anteriore all’inizio del rapporto;
    • indicazione dell’importo o dei criteri di calcolo.

    Questo significa che il TFM deve essere previsto prima che l’amministratore accetti l’incarico.


    Perché l’anteriorità è fondamentale

    Il requisito dell’anteriorità serve a evitare che la società attribuisca successivamente un’indennità a un amministratore già in carica, deducendo accantonamenti riferiti a un rapporto già iniziato.

    Se il TFM viene deliberato durante il mandato, manca il requisito temporale richiesto.

    In questo caso:

    • gli accantonamenti non sono deducibili annualmente;
    • il costo potrà essere dedotto solo al momento dell’effettivo pagamento.

    La differenza riguarda quindi il momento in cui la società può ottenere il beneficio fiscale.


    Il problema degli amministratori già in carica

    Molte società si trovano in questa situazione:

    • amministratore già nominato;
    • nessuna previsione iniziale del TFM;
    • volontà successiva di introdurre il trattamento di fine mandato.

    In questi casi una semplice delibera adottata durante il rapporto non basta per ottenere la deduzione per competenza.

    Occorre costruire correttamente una nuova sequenza giuridica.


    Dimissioni e nuova nomina: quando funziona

    Secondo la C.G.T. di Verona, è possibile interrompere il rapporto esistente mediante dimissioni e procedere successivamente a una nuova nomina dello stesso amministratore.

    La sequenza deve essere precisa:

    1. dimissioni formali dell’amministratore;
    2. cessazione del precedente incarico;
    3. assemblea con nuova nomina;
    4. delibera del diritto al TFM;
    5. accettazione successiva del nuovo incarico.

    Solo in questo modo il TFM risulta deliberato prima dell’inizio del nuovo rapporto.


    L’accettazione deve arrivare dopo la delibera

    Vuoi verificare gli effetti fiscali del TFM?

    Valuta tempi, requisiti, congruità degli accantonamenti e impatto sulla fiscalità della società prima di procedere.

    Scopri la pianificazione fiscale BPlanning

    Il punto centrale è l’accettazione del nuovo incarico.

    Il nuovo rapporto di amministrazione si perfeziona con l’accettazione della carica.

    Per questo motivo, se il TFM viene deliberato prima dell’accettazione, il requisito dell’anteriorità può considerarsi rispettato.

    Se invece nomina, accettazione e attribuzione del TFM avvengono nello stesso momento, il rischio di contestazione aumenta.


    Esempio pratico

    Una SRL ha un amministratore in carica senza previsione di TFM.

    L’amministratore rassegna le dimissioni.

    Successivamente i soci convocano l’assemblea, deliberano la nuova nomina dello stesso soggetto e stabiliscono il diritto al trattamento di fine mandato.

    L’amministratore accetta il nuovo incarico solo dopo la chiusura dell’assemblea.

    In questo caso la delibera del TFM precede l’inizio del nuovo rapporto e gli accantonamenti possono essere dedotti per competenza, se sono rispettati anche gli altri requisiti.


    Quando l’operazione è rischiosa

    L’operazione può essere contestata quando appare meramente formale.

    Ad esempio quando:

    • dimissioni e rinomina sono contestuali;
    • l’accettazione avviene prima della delibera del TFM;
    • non è chiara la cessazione del precedente rapporto;
    • manca una reale discontinuità tra i mandati;
    • il verbale non documenta correttamente la sequenza degli atti.

    In questi casi l’Agenzia delle Entrate potrebbe negare la deduzione per competenza.


    Il nuovo mandato deve essere effettivo

    La nuova nomina dello stesso amministratore non è vietata.

    Tuttavia deve trattarsi di un nuovo incarico reale e documentato.

    La società deve poter dimostrare:

    • effettiva cessazione del precedente mandato;
    • nuova deliberazione assembleare;
    • attribuzione preventiva del TFM;
    • successiva accettazione della carica.

    La sostanza dell’operazione conta quanto la forma.


    Attenzione alla congruità del TFM

    Anche quando la sequenza temporale è corretta, l’Amministrazione finanziaria può verificare la congruità dell’indennità.

    Il TFM deve essere coerente con:

    • funzioni svolte dall’amministratore;
    • durata dell’incarico;
    • compensi ordinari;
    • dimensioni della società;
    • situazione economica aziendale;
    • fatturato.

    Un accantonamento sproporzionato può essere contestato.


    Quali documenti conservare

    Per ridurre il rischio fiscale è opportuno conservare:

    • lettera di dimissioni dell’amministratore;
    • verbale assembleare con data certa;
    • delibera di nuova nomina;
    • delibera di attribuzione del TFM;
    • accettazione successiva dell’incarico;
    • criteri di calcolo dell’indennità;
    • documentazione sulla congruità del trattamento.

    Una corretta documentazione è essenziale in caso di controllo.


    TFM deliberato durante il mandato: cosa succede

    Se il TFM viene attribuito quando l’amministratore è già in carica, senza una preventiva previsione antecedente al rapporto, gli accantonamenti non sono deducibili per competenza.

    La società potrà dedurre il costo solo al momento del pagamento effettivo dell’indennità.

    Questo può incidere in modo significativo sulla pianificazione fiscale dell’impresa.


    BPlanning: consulenza fiscale su TFM, amministratori e SRL

    BPlanning supporta società, imprenditori e amministratori nella gestione di:

    • trattamento di fine mandato;
    • compensi amministratori;
    • fiscalità delle SRL;
    • verbali assembleari;
    • pianificazione fiscale;
    • deducibilità dei costi;
    • gestione societaria;
    • operazioni con amministratori e soci.

    Il nostro team di commercialisti, avvocati e consulenti analizza ogni situazione per strutturare correttamente gli atti societari e ridurre il rischio di contestazioni fiscali.


    Conclusioni

    Vuoi coordinare delibere, incarichi e trattamento fiscale?

    Il Team Integrato riunisce commercialista e area legale per leggere insieme atti societari e conseguenze fiscali.

    Scopri il Team Integrato BPlanning

    Il TFM può essere uno strumento fiscalmente utile, ma deve essere impostato correttamente fin dall’inizio del rapporto.

    Quando l’amministratore è già in carica, le dimissioni seguite da nuova nomina possono consentire la deduzione per competenza, ma solo se la sequenza degli atti è rigorosa.

    Il diritto all’indennità deve essere deliberato prima dell’accettazione del nuovo incarico e l’importo deve risultare congruo rispetto alla realtà aziendale.

    Una pianificazione preventiva evita errori formali e consente di utilizzare correttamente il TFM nel rispetto della normativa fiscale.


    Vuoi introdurre il TFM per l’amministratore della tua SRL?

    Il team di BPlanning può aiutarti a verificare la corretta sequenza degli atti, predisporre la documentazione societaria e valutare la deducibilità fiscale degli accantonamenti al trattamento di fine mandato.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono i punti della guida e le circostanze del caso illustrato.

    Quale problema sul TFM affronta la guida?

    Il trattamento di fine mandato, noto come TFM, rappresenta uno strumento molto utilizzato nelle società per riconoscere all’amministratore un’indennità alla cessazione dell’incarico.

    Dal punto di vista fiscale, però, la deducibilità degli accantonamenti richiede il rispetto di regole precise.

    La C.G.T. di primo grado di Verona, con la sentenza n. 421/1/25 del 7 novembre 2025, ha chiarito un principio importante:

    il TFM può essere dedotto per competenza anche quando l’amministratore si dimette e viene successivamente rinominato, purché il diritto all’indennità sia deliberato prima dell’accettazione del nuovo incarico.

    Che cos’è il trattamento di fine mandato?

    Il TFM è l’indennità che la società può riconoscere all’amministratore al termine del mandato.

    Funziona in modo simile al TFR dei dipendenti, ma riguarda il rapporto di amministrazione.

    La società può accantonare annualmente una quota del trattamento, con effetti fiscali differenti a seconda del momento in cui il diritto viene attribuito.

    Quando il TFM può essere dedotto per competenza?

    Gli accantonamenti al TFM sono deducibili annualmente per competenza solo se il diritto dell’amministratore risulta da:

    • atto scritto;
    • data certa;
    • atto anteriore all’inizio del rapporto;
    • indicazione dell’importo o dei criteri di calcolo.

    Questo significa che il TFM deve essere previsto prima che l’amministratore accetti l’incarico.

    Perché conta l’anteriorità dell’atto che riconosce il TFM?

    Il requisito dell’anteriorità serve a evitare che la società attribuisca successivamente un’indennità a un amministratore già in carica, deducendo accantonamenti riferiti a un rapporto già iniziato.

    Se il TFM viene deliberato durante il mandato, manca il requisito temporale richiesto.

    In questo caso:

    • gli accantonamenti non sono deducibili annualmente;
    • il costo potrà essere dedotto solo al momento dell’effettivo pagamento.

    La differenza riguarda quindi il momento in cui la società può ottenere il beneficio fiscale.

    Quale problema si pone per un amministratore già in carica?

    Molte società si trovano in questa situazione:

    • amministratore già nominato;
    • nessuna previsione iniziale del TFM;
    • volontà successiva di introdurre il trattamento di fine mandato.

    In questi casi una semplice delibera adottata durante il rapporto non basta per ottenere la deduzione per competenza.

    Occorre costruire correttamente una nuova sequenza giuridica.

  • Codice della Crisi: focus su sovraindebitamento, esdebitazione e seconda opportunità

    Codice della Crisi: l’Agenzia delle Entrate apre la consultazione sulla Parte II della circolare dedicata a sovraindebitamento, ristrutturazione del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione.

    Codice della Crisi: nuova consultazione su sovraindebitamento ed esdebitazione

    L’Agenzia delle Entrate ha avviato la consultazione pubblica sulla Parte II della bozza di circolare dedicata al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

    Il documento riguarda alcuni degli istituti più importanti per i soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali ordinarie, come consumatori, professionisti, imprese minori, imprenditori agricoli e debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale.

    La consultazione resterà aperta fino al:

    24 luglio 2026

    Entro tale data sarà possibile inviare osservazioni, proposte di modifica o integrazioni.


    Cosa riguarda la Parte II della circolare

    La bozza si concentra principalmente su:

    • sovraindebitamento;
    • ristrutturazione dei debiti del consumatore;
    • procedure familiari;
    • concordato minore;
    • liquidazione controllata;
    • esdebitazione;
    • esdebitazione del debitore incapiente.

    Si tratta di strumenti pensati per consentire al debitore in difficoltà di affrontare una situazione di crisi in modo ordinato e, quando possibile, ottenere una ripartenza economica.


    Cos’è il sovraindebitamento

    Il sovraindebitamento riguarda quei soggetti che non riescono più a far fronte regolarmente ai propri debiti e che non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale.

    Possono rientrare in questa categoria:

    • consumatori;
    • professionisti;
    • imprenditori minori;
    • imprenditori agricoli;
    • start-up innovative;
    • debitori non fallibili;
    • soggetti esclusi dalle procedure concorsuali ordinarie.

    L’obiettivo è offrire strumenti giuridici per gestire la crisi e trovare una soluzione sostenibile.


    Il ruolo dell’OCC

    Un ruolo centrale è svolto dall’Organismo di Composizione della Crisi, noto come OCC.

    L’OCC assiste il debitore nella predisposizione della domanda e nella ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e reddituale.

    In particolare, supporta nella verifica di:

    • debiti esistenti;
    • creditori coinvolti;
    • cause dell’indebitamento;
    • patrimonio disponibile;
    • redditi del debitore;
    • sostenibilità della proposta.

    La relazione dell’OCC assume un peso decisivo nella valutazione del tribunale.


    Ristrutturazione dei debiti del consumatore

    La ristrutturazione dei debiti del consumatore è uno degli strumenti più importanti previsti dal Codice della Crisi.

    È riservata alla persona fisica che ha contratto debiti per finalità estranee alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

    La proposta può prevedere:

    • pagamento parziale dei debiti;
    • pagamento differenziato dei creditori;
    • tempi sostenibili di rientro;
    • riorganizzazione complessiva dell’esposizione debitoria.

    Una caratteristica fondamentale è che non è previsto il voto dei creditori.

    L’omologazione dipende dal controllo del tribunale.


    Procedure familiari

    Il Codice della Crisi disciplina anche le procedure familiari.

    I membri della stessa famiglia possono presentare una domanda unitaria quando:

    • sono conviventi;
    • oppure il sovraindebitamento ha origine comune.

    Questa soluzione consente di evitare la duplicazione dei procedimenti.

    Tuttavia i patrimoni restano separati.

    Non si crea quindi confusione tra i debiti e i beni dei diversi componenti della famiglia.


    Concordato minore

    Il concordato minore è destinato ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore.

    Può riguardare, ad esempio:

    • professionisti;
    • imprenditori minori;
    • imprenditori agricoli;
    • piccoli operatori economici.

    Lo strumento consente di proporre ai creditori una soluzione alternativa alla liquidazione, con l’obiettivo di regolare il debito e, quando possibile, proseguire l’attività.


    Liquidazione controllata

    La liquidazione controllata è una procedura che consente di liquidare il patrimonio del debitore sovraindebitato sotto il controllo dell’autorità giudiziaria.

    La procedura riguarda:

    • apertura della liquidazione;
    • formazione del passivo;
    • gestione del patrimonio;
    • intervento del liquidatore;
    • soddisfacimento dei creditori;
    • chiusura della procedura.

    È uno strumento utilizzato quando non risulta possibile una soluzione di ristrutturazione o continuità.


    Esdebitazione: la seconda opportunità del debitore

    Uno degli istituti più rilevanti è l’esdebitazione.

    Attraverso questo meccanismo, il debitore persona fisica può essere liberato dai debiti residui non soddisfatti al termine della procedura.

    L’obiettivo è consentire una vera ripartenza economica.

    Il beneficio, però, non è automatico.

    Occorre verificare:

    • correttezza del comportamento del debitore;
    • assenza di frode;
    • assenza di malafede;
    • assenza di colpa grave;
    • completa e corretta rappresentazione della situazione debitoria.

    Esdebitazione del debitore incapiente

    La bozza dedica attenzione anche all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente.

    Si tratta di una misura eccezionale che può consentire la liberazione dai debiti anche quando il debitore non ha utilità da offrire ai creditori.

    Proprio per questo motivo l’accesso è subordinato a presupposti particolarmente rigorosi.

    Il tribunale deve valutare con attenzione la meritevolezza del debitore e la reale impossibilità di soddisfare i creditori.


    Perché il tema interessa anche il Fisco

    Le procedure di sovraindebitamento possono coinvolgere anche debiti tributari.

    Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate dedica particolare attenzione a:

    • debiti fiscali;
    • correttezza della documentazione;
    • ricostruzione delle cause dell’indebitamento;
    • posizione dell’Erario;
    • valutazione della meritevolezza del debitore.

    La gestione dei debiti fiscali all’interno delle procedure richiede quindi un’analisi particolarmente accurata.


    Osservazioni entro il 24 luglio 2026

    Professionisti, operatori e soggetti interessati possono inviare osservazioni alla bozza di circolare entro il:

    24 luglio 2026

    Le osservazioni possono riguardare:

    • modifiche;
    • integrazioni;
    • chiarimenti interpretativi;
    • proposte operative.

    Al termine della consultazione, l’Agenzia valuterà i contributi ricevuti per la versione definitiva della circolare.


    BPlanning: consulenza su sovraindebitamento, crisi e debiti fiscali

    BPlanning supporta privati, professionisti e imprese nella gestione di:

    • sovraindebitamento;
    • debiti fiscali;
    • crisi d’impresa;
    • ristrutturazione dei debiti;
    • procedure familiari;
    • esdebitazione;
    • liquidazione controllata;
    • rapporti con Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate Riscossione.

    Il nostro team di commercialisti, avvocati e consulenti analizza ogni situazione per individuare il percorso più adatto alla risoluzione della crisi debitoria.


    Conclusioni

    La consultazione sulla Parte II della circolare dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un passaggio importante per chiarire l’applicazione degli istituti del Codice della Crisi dedicati al sovraindebitamento.

    Gli strumenti analizzati offrono una possibilità concreta di riorganizzazione o liberazione dai debiti per consumatori, professionisti, imprese minori e debitori non fallibili.

    Una corretta valutazione preventiva consente di scegliere la procedura più adatta e affrontare la crisi con maggiore consapevolezza.


    Hai debiti fiscali o una situazione di sovraindebitamento da gestire?

    Il team di BPlanning può aiutarti ad analizzare la tua posizione, valutare gli strumenti previsti dal Codice della Crisi e individuare la soluzione più adatta per ripartire in modo sostenibile.

    Per approfondire la posizione debitoria e gli strumenti disponibili in caso di sovraindebitamento, scopri i servizi BPlanning di gestione e pianificazione del debito.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «Cos’è il sovraindebitamento», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Un commercialista dedicato aiuta a organizzare documenti, dichiarazioni e versamenti e a presidiare gli adempimenti fiscali dell’impresa o dell’attività professionale. Scopri Contabilità e assistenza fiscale.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Che cosa si intende per sovraindebitamento?

    Il sovraindebitamento riguarda quei soggetti che non riescono più a far fronte regolarmente ai propri debiti e che non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale.

    Possono rientrare in questa categoria:

    • consumatori;
    • professionisti;
    • imprenditori minori;
    • imprenditori agricoli;
    • start-up innovative;
    • debitori non fallibili;
    • soggetti esclusi dalle procedure concorsuali ordinarie.

    L’obiettivo è offrire strumenti giuridici per gestire la crisi e trovare una soluzione sostenibile.

    Quale ruolo svolge l’OCC?

    Un ruolo centrale è svolto dall’Organismo di Composizione della Crisi, noto come OCC.

    L’OCC assiste il debitore nella predisposizione della domanda e nella ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e reddituale.

    In particolare, supporta nella verifica di:

    • debiti esistenti;
    • creditori coinvolti;
    • cause dell’indebitamento;
    • patrimonio disponibile;
    • redditi del debitore;
    • sostenibilità della proposta.

    La relazione dell’OCC assume un peso decisivo nella valutazione del tribunale.

    Quale procedura riguarda i debiti del consumatore?

    La ristrutturazione dei debiti del consumatore è uno degli strumenti più importanti previsti dal Codice della Crisi.

    È riservata alla persona fisica che ha contratto debiti per finalità estranee alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

    La proposta può prevedere:

    • pagamento parziale dei debiti;
    • pagamento differenziato dei creditori;
    • tempi sostenibili di rientro;
    • riorganizzazione complessiva dell’esposizione debitoria.

    Una caratteristica fondamentale è che non è previsto il voto dei creditori.

    L’omologazione dipende dal controllo del tribunale.

    A chi si rivolge il concordato minore descritto?

    Il concordato minore è destinato ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore.

    Può riguardare, ad esempio:

    • professionisti;
    • imprenditori minori;
    • imprenditori agricoli;
    • piccoli operatori economici.

    Lo strumento consente di proporre ai creditori una soluzione alternativa alla liquidazione, con l’obiettivo di regolare il debito e, quando possibile, proseguire l’attività.

    Che cosa significa esdebitazione per il debitore?

    Uno degli istituti più rilevanti è l’esdebitazione.

    Attraverso questo meccanismo, il debitore persona fisica può essere liberato dai debiti residui non soddisfatti al termine della procedura.

    L’obiettivo è consentire una vera ripartenza economica.

    Il beneficio, però, non è automatico.

    Occorre verificare:

    • correttezza del comportamento del debitore;
    • assenza di frode;
    • assenza di malafede;
    • assenza di colpa grave;
    • completa e corretta rappresentazione della situazione debitoria.