Categoria: Guide Fiscali

  • Global Minimum Tax 2025: la guida pratica per aziende e gruppi che devono adeguarsi

    Cosa cambia, quali obblighi scattano e come organizzarsi davvero per essere compliant

    Con la pubblicazione del decreto ministeriale del 7 novembre 2025, si chiude definitivamente il cantiere normativo italiano sulla Global Minimum Tax (GMT).
    Da oggi, gruppi nazionali e multinazionali con ricavi a partire da 750 milioni di euro devono seguire un percorso chiaro, strutturato e completo: tre adempimenti coordinati, scadenze precise, controlli incrociati automatici.

    Per le imprese, il tema non è solo “compilare moduli”, ma organizzare processi, dati e responsabilità interne in modo nuovo.

    In questa guida ti spiego in modo semplice:

    • cosa devi fare
    • entro quando
    • quali errori evitare
    • come impostare una compliance solida sin da subito

    🧩 I tre pilastri della Global Minimum Tax

    La normativa italiana recepisce gli standard OCSE e UE e si articola in tre adempimenti obbligatori, che formano un sistema unico:

    1️⃣ Comunicazione rilevante (reporting informativo)
    2️⃣ Comunicazione di designazione (chi trasmette i dati)
    3️⃣ Dichiarazione fiscale GloBE (calcolo e pagamento delle imposte)

    Questa sequenza garantisce trasparenza, coerenza dei dati e tracciabilità dei versamenti.
    È l’ossatura del nuovo sistema.


    1. 📊 Comunicazione rilevante

    È il primo step del percorso GloBE: un report dettagliato su struttura, dati fiscali, redditività e tassazione del gruppo.

    📌 Chi deve presentarla

    • ogni società italiana appartenente a un gruppo soggetto alla Global Minimum Tax;
    • oppure una Impresa Locale Designata, se il gruppo sceglie di centralizzare l’adempimento.

    Nei gruppi UE, la trasmissione può avvenire tramite lo scambio automatico tra amministrazioni fiscali.

    📅 Scadenza

    • 15° mese dalla chiusura dell’esercizio;
    • 18° mese per il primo esercizio (→ 30 giugno 2026 per i soggetti solari).

    📝 Contenuto della comunicazione

    La Comunicazione rilevante si articola in quattro blocchi:

    1. Informazioni generali

    • struttura del gruppo
    • elenco entità
    • giurisdizioni coinvolte
    • controllante
    • entità escluse

    2. Semplificazioni e regimi opzionali

    • safe harbour
    • start-up
    • de minimis
    • esclusioni transitorie

    3. Calcolo del “tax gap”

    • reddito qualificato
    • aliquota effettiva (ETR)
    • imposte differite
    • Top-up Tax per giurisdizione

    4. Sintesi e allegati tecnici

    • tabelle per Paese
    • aliquote finali
    • esenzioni
    • attestazioni

    🎯 Obiettivo

    Creare una fotografia completa della posizione fiscale globale del gruppo.


    2. 🏢 Comunicazione di designazione

    È il documento che individua “chi” presenta i report GloBE per conto di un gruppo.

    Serve soprattutto quando:

    • il gruppo vuole centralizzare la trasmissione dati;
    • la capogruppo è all’estero;
    • le entità italiane sono molte.

    📅 Scadenza

    Entro 6 mesi dall’inizio del periodo di applicazione
    oppure
    entro il 15° mese per modifiche e conferme.

    Per l’anno transitorio → entro il 30 giugno 2026.

    📌 Come si presenta

    • solo in via telematica
    • tramite software NotificaGlobe dell’Agenzia delle Entrate
    • con numero di protocollo che permette annullamenti e modifiche

    ⚠️ Attenzione ai casi di scarto

    La notifica non è valida se:

    • contiene codici fiscali inesistenti
    • si modifica un modello senza richiamare correttamente il protocollo
    • emergono incongruenze formali

    3. 🧾 Dichiarazione fiscale GloBE

    È l’adempimento “finale”: trasforma i dati della Comunicazione rilevante nei tributi effettivamente dovuti.

    Una sola dichiarazione, tre imposte coordinate:

    📌 Le tre imposte GloBE

    • IIR – Income Inclusion Rule
    • UTPR – Undertaxed Profit Rule
    • QDMTT – Imposta minima domestica qualificata

    🧱 Principio chiave

    👉 chi presenta la dichiarazione è lo stesso soggetto che deve pagare l’imposta.
    Questo evita triangolazioni, deleghe informali e responsabilità indefinite.

    📅 Scadenze

    • Presentazione: 15° mese (18° primo esercizio → 30 giugno 2026)
    • Pagamenti:
      • 90% entro l’11° mese
      • 10% un mese dopo la presentazione

    🔒 Nessuna compensazione orizzontale

    Si paga in euro, e non si possono compensare altri tributi.
    Ammessa solo compensazione verticale o rimborso entro 48 mesi.


    🤝 Come si coordinano Comunicazione rilevante e Dichiarazione GloBE

    L’Agenzia delle Entrate verificherà automaticamente:

    • coerenza dati tra i due modelli
    • correttezza del calcolo della Top-up Tax
    • corrispondenza con le aliquote effettive per giurisdizione

    Questo significa che errori nella prima fase generano problemi nella seconda, anche se l’imposta è pari a zero.


    🛡️ Moratoria sulle sanzioni 2024–2026

    Per favorire l’avvio del sistema, Italia e UE hanno previsto una “soft landing” di 3 anni:

    ✔️ niente sanzioni per errori e ritardi

    ❌ salvo dolo o colpa grave

    Ciò non significa che si possa improvvisare:
    nel 2027 inizieranno verifiche automatiche e controlli incrociati.


    🎯 Cosa devono fare manager, amministratori e CFO per essere compliant

    In BPlanning consigliamo un percorso in 5 step:

    1. Mappare il gruppo
      Struttura, giurisdizioni, entità escluse, società neo-costituite.
    2. Valutare safe harbour e regimi transitori
      Riduce drasticamente la complessità di calcolo.
    3. Organizzare il flusso dati interno
      Contabilità, reporting, fiscalità internazionale devono dialogare.
    4. Stabilire chi presenta cosa
      Designare l’impresa responsabile e consolidare la governance interna.
    5. Preparare un processo ricorrente
      La GMT non è un “adempimento”, ma una procedura annuale permanente.

    🚀 Conclusione: Global Minimum Tax = nuovo standard operativo per i gruppi

    La Global Minimum Tax non è un “imposta in più”, ma un cambio totale di paradigma per la fiscalità dei gruppi.

    👉 più trasparenza
    👉 più automatismi
    👉 più responsabilità di governance
    👉 più scadenze vincolanti

    Con il quadro normativo completo, ora inizia la parte più importante:
    organizzarsi bene per non incorrere in errori, sanzioni future o dati incoerenti.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «🧩 I tre pilastri della Global Minimum Tax», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Un commercialista dedicato aiuta a organizzare documenti, dichiarazioni e versamenti e a presidiare gli adempimenti fiscali dell’impresa o dell’attività professionale. Scopri Contabilità e assistenza fiscale.

    Il Metodo BPlanning confronta struttura, utili, costi, investimenti e operazioni previste per costruire un piano fiscale lecito e documentato, dopo avere verificato gli strumenti effettivamente applicabili. Scopri Pianificazione fiscale.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Quali adempimenti distingue la Global Minimum Tax illustrata?

    La normativa italiana recepisce gli standard OCSE e UE e si articola in tre adempimenti obbligatori, che formano un sistema unico:

    1️⃣ Comunicazione rilevante (reporting informativo)
    2️⃣ Comunicazione di designazione (chi trasmette i dati)
    3️⃣ Dichiarazione fiscale GloBE (calcolo e pagamento delle imposte)

    Questa sequenza garantisce trasparenza, coerenza dei dati e tracciabilità dei versamenti.
    È l’ossatura del nuovo sistema.

    Che cosa contiene la comunicazione rilevante?

    È il primo step del percorso GloBE: un report dettagliato su struttura, dati fiscali, redditività e tassazione del gruppo.

    • ogni società italiana appartenente a un gruppo soggetto alla Global Minimum Tax;
    • oppure una Impresa Locale Designata, se il gruppo sceglie di centralizzare l’adempimento.

    Nei gruppi UE, la trasmissione può avvenire tramite lo scambio automatico tra amministrazioni fiscali.

    • 15° mese dalla chiusura dell’esercizio;
    • 18° mese per il primo esercizio (→ 30 giugno 2026 per i soggetti solari).

    La Comunicazione rilevante si articola in quattro blocchi:

    • struttura del gruppo
    • elenco entità
    • giurisdizioni coinvolte
    • controllante
    • entità escluse
    • safe harbour
    • start-up
    • de minimis
    • esclusioni transitorie
    • reddito qualificato
    • aliquota effettiva (ETR)
    • imposte differite
    • Top-up Tax per giurisdizione
    • tabelle per Paese
    • aliquote finali
    • esenzioni
    • attestazioni

    Creare una fotografia completa della posizione fiscale globale del gruppo.

    A che cosa serve la comunicazione di designazione?

    È il documento che individua “chi” presenta i report GloBE per conto di un gruppo.

    Serve soprattutto quando:

    • il gruppo vuole centralizzare la trasmissione dati;
    • la capogruppo è all’estero;
    • le entità italiane sono molte.

    Come si distingue la dichiarazione fiscale GloBE?

    È l’adempimento “finale”: trasforma i dati della Comunicazione rilevante nei tributi effettivamente dovuti.

    Una sola dichiarazione, tre imposte coordinate:

    • IIR – Income Inclusion Rule
    • UTPR – Undertaxed Profit Rule
    • QDMTT – Imposta minima domestica qualificata

    👉 chi presenta la dichiarazione è lo stesso soggetto che deve pagare l’imposta.
    Questo evita triangolazioni, deleghe informali e responsabilità indefinite.

    • Presentazione: 15° mese (18° primo esercizio → 30 giugno 2026)
    • Pagamenti:
      • 90% entro l’11° mese
      • 10% un mese dopo la presentazione

    Si paga in euro, e non si possono compensare altri tributi.
    Ammessa solo compensazione verticale o rimborso entro 48 mesi.

    Perché comunicazione e dichiarazione devono essere coordinate?

    L’Agenzia delle Entrate verificherà automaticamente:

    • coerenza dati tra i due modelli
    • correttezza del calcolo della Top-up Tax
    • corrispondenza con le aliquote effettive per giurisdizione

    Questo significa che errori nella prima fase generano problemi nella seconda, anche se l’imposta è pari a zero.

  • Finanziamenti soci: come evitare l’accertamento induttivo nel 2025 (e proteggere la tua società)

    Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate sta intensificando i controlli sui finanziamenti soci.
    Un errore formale, una delibera mancante o una somma non giustificata possono trasformarsi in un problema serio: accertamento induttivo puro, ricostruzione dei ricavi in nero e contestazioni fiscali pesanti.

    Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 16904/2025) ha confermato un principio chiave:
    👉 se i finanziamenti soci non sono tracciabili, documentati e giustificati, il Fisco può presumere l’esistenza di utili non dichiarati.

    Vediamo cosa significa davvero e come mettersi al riparo.


    🔎 Perché i finanziamenti soci sono così “sensibili” per il Fisco?

    Per l’Agenzia delle Entrate, un finanziamento soci può nascondere un comportamento elusivo:

    • la società genera utili in nero,
    • li distribuisce ai soci “sotto banco”,
    • i soci li reinseriscono in azienda sotto forma di finanziamento.

    È uno schema vecchio ma ancora molto diffuso.
    E quando qualcosa “non torna”, il Fisco usa l’arma dell’accertamento induttivo puro (art. 39 DPR 600/1973): ricostruisce il reddito anche in presenza di una contabilità apparentemente regolare.


    ⚠️ I segnali che fanno scattare l’accertamento

    Secondo la Cassazione, ci sono almeno tre indizi considerati gravi e attendibili:

    ❌ 1. Soci senza capacità finanziaria

    Se un socio versa 50.000 €, 100.000 € o importi ingenti, ma:

    • dichiara redditi minimi,
    • non ha patrimonio,
    • non può giustificare la provenienza del denaro,

    il Fisco presume che quelle somme non provengano da fonti lecite.

    ❌ 2. Mancanza di una delibera assembleare

    Un finanziamento soci deve essere:

    • deliberato,
    • registrato,
    • approvato in modo formale.

    La mancanza della delibera è considerata un indizio di “fittizio rientro” di utili non dichiarati.

    ❌ 3. Versamenti in contanti

    Oggi è un campanello d’allarme automatico.
    Il pagamento in contanti rende impossibile tracciare l’origine dei fondi → alto rischio di accertamento.


    🔥 La posizione della Cassazione: quando scatta l’accertamento induttivo

    La Suprema Corte è chiarissima:
    👉 Bastano redditi dichiarati troppo bassi da parte dei soci per far scattare la ricostruzione induttiva del reddito della società.

    In altre parole:

    • se i soci hanno poca disponibilità economica,
    • ma versano somme elevate in società,
    • e non sanno spiegare da dove provengono,

    il Fisco può presumere che si tratti di ricavi in nero della società reimmessi tramite i soci.

    E di conseguenza:

    • ricostruisce i ricavi,
    • recupera imposte, sanzioni e interessi,
    • contesta la capacità contributiva della società e dei soci.

    🧾 Il punto chiave: l’onere della prova si ribalta

    Se i soci non dimostrano:

    • origine delle somme,
    • disponibilità finanziaria reale,
    • operazioni bancarie tracciate,

    l’Agenzia delle Entrate ha il diritto di “sindacare” l’operazione e presumere evasione.

    👉 E non è il Fisco a dover provare l’irregolarità: è la società a dover provare la regolarità.

    Questo è il punto più pericoloso per le imprese.


    🛡️ Come evitare l’accertamento induttivo: la checklist di BPlanning

    Per rendere inattaccabili i finanziamenti soci, è fondamentale seguire alcune regole di tutela:

    ✅ 1. Predisporre una delibera assembleare formale

    La delibera deve indicare:

    • importo del finanziamento,
    • motivazione economica,
    • modalità di restituzione,
    • natura del versamento (finanziamento vs capitale),
    • eventuali interessi.

    ✅ 2. Dimostrare la capacità finanziaria del socio

    Documentazione utile:

    • estratti conto,
    • vendite di beni,
    • risparmi pregressi,
    • redditi dichiarati coerenti.

    ✅ 3. Utilizzare solo movimenti tracciabili

    Bonifico bancario → sempre.
    Contanti → da evitare, rappresentano un rischio fiscale altissimo.

    ✅ 4. Coerenza tra contabilità e situazione reale

    Il finanziamento deve essere:

    • registrato correttamente,
    • contabilizzato subito,
    • coerente con l’andamento economico della società.

    ✅ 5. Evitare versamenti “a sorpresa”

    Finanziamenti improvvisi o irragionevolmente elevati generano sospetti.


    📚 La Cassazione riassume così il principio

    “La legittimità dei finanziamenti soci è opponibile al Fisco solo se esistono delibere formali, scritture contabili coerenti e capacità finanziaria adeguata. In difetto, sono indizi sufficienti per legittimare un accertamento induttivo puro.”

    Tradotto: ogni errore può costare un accertamento pesante.


    🚀 Conclusione: come può aiutarti BPlanning

    BPlanning affianca imprenditori, società e professionisti nella corretta gestione dei finanziamenti soci, tutelandoli da possibili accertamenti.

    Con noi puoi:

    • verificare la coerenza degli apporti finanziari,
    • predisporre delibere e documentazione blindata,
    • dimostrare la capacità finanziaria dei soci,
    • evitare le presunzioni di utili in nero,
    • gestire eventuali contenziosi col Fisco.

    👉 Vuoi proteggere la tua società da accertamenti induttivi?
    Analizziamo la tua situazione e mettiamo in sicurezza ogni operazione.

    Per approfondire la documentazione contabile dei finanziamenti dei soci, scopri i servizi BPlanning di contabilità e assistenza fiscale.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «🔎 Perché i finanziamenti soci sono così “sensibili” per il Fisco?», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Il Metodo BPlanning confronta struttura, utili, costi, investimenti e operazioni previste per costruire un piano fiscale lecito e documentato, dopo avere verificato gli strumenti effettivamente applicabili. Scopri Pianificazione fiscale.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Perché i finanziamenti dei soci richiedono documentazione fiscale?

    Per l’Agenzia delle Entrate, un finanziamento soci può nascondere un comportamento elusivo:

    • la società genera utili in nero,
    • li distribuisce ai soci “sotto banco”,
    • i soci li reinseriscono in azienda sotto forma di finanziamento.

    È uno schema vecchio ma ancora molto diffuso.
    E quando qualcosa “non torna”, il Fisco usa l’arma dell’accertamento induttivo puro (art. 39 DPR 600/1973): ricostruisce il reddito anche in presenza di una contabilità apparentemente regolare.

    Quali incoerenze possono far emergere contestazioni?

    Secondo la Cassazione, ci sono almeno tre indizi considerati gravi e attendibili:

    Se un socio versa 50.000 €, 100.000 € o importi ingenti, ma:

    • dichiara redditi minimi,
    • non ha patrimonio,
    • non può giustificare la provenienza del denaro,

    il Fisco presume che quelle somme non provengano da fonti lecite.

    Un finanziamento soci deve essere:

    • deliberato,
    • registrato,
    • approvato in modo formale.

    La mancanza della delibera è considerata un indizio di “fittizio rientro” di utili non dichiarati.

    Oggi è un campanello d’allarme automatico.
    Il pagamento in contanti rende impossibile tracciare l’origine dei fondi → alto rischio di accertamento.

    Quando il caso citato ammette un accertamento induttivo?

    La Suprema Corte è chiarissima:
    👉 Bastano redditi dichiarati troppo bassi da parte dei soci per far scattare la ricostruzione induttiva del reddito della società.

    In altre parole:

    • se i soci hanno poca disponibilità economica,
    • ma versano somme elevate in società,
    • e non sanno spiegare da dove provengono,

    il Fisco può presumere che si tratti di ricavi in nero della società reimmessi tramite i soci.

    E di conseguenza:

    • ricostruisce i ricavi,
    • recupera imposte, sanzioni e interessi,
    • contesta la capacità contributiva della società e dei soci.

    Come viene ripartita la prova nella fattispecie descritta?

    Se i soci non dimostrano:

    • origine delle somme,
    • disponibilità finanziaria reale,
    • operazioni bancarie tracciate,

    l’Agenzia delle Entrate ha il diritto di “sindacare” l’operazione e presumere evasione.

    👉 E non è il Fisco a dover provare l’irregolarità: è la società a dover provare la regolarità.

    Questo è il punto più pericoloso per le imprese.

    Quali documenti e movimenti tracciabili aiutano la verifica?

    Per rendere inattaccabili i finanziamenti soci, è fondamentale seguire alcune regole di tutela:

    La delibera deve indicare:

    • importo del finanziamento,
    • motivazione economica,
    • modalità di restituzione,
    • natura del versamento (finanziamento vs capitale),
    • eventuali interessi.

    Documentazione utile:

    • estratti conto,
    • vendite di beni,
    • risparmi pregressi,
    • redditi dichiarati coerenti.

    Bonifico bancario → sempre.
    Contanti → da evitare, rappresentano un rischio fiscale altissimo.

    Il finanziamento deve essere:

    • registrato correttamente,
    • contabilizzato subito,
    • coerente con l’andamento economico della società.

    Finanziamenti improvvisi o irragionevolmente elevati generano sospetti.

  • Imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2025

    Scadenze, modalità di pagamento e sanzioni spiegate in modo semplice

    Dal 2025, l’Agenzia delle Entrate rafforza i controlli sull’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, introducendo procedure automatiche per verificare e calcolare gli importi dovuti.
    Vediamo in modo chiaro quando si paga, come funziona e cosa succede in caso di ritardo.


    🔹 Cos’è l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

    L’imposta di bollo si applica a tutte le fatture di importo superiore a 77,47 euro che non prevedono IVA, in base al principio di alternatività IVA–bollo.

    L’importo è fisso: 2 euro per ogni fattura e si applica nei seguenti casi:

    • operazioni fuori campo IVA (artt. 2–5 DPR 633/72);
    • operazioni non imponibili (esportazioni, servizi internazionali, operazioni con dichiarazione d’intento);
    • operazioni esenti (art. 10 DPR 633/72);
    • operazioni escluse (art. 15 DPR 633/72);
    • fatture emesse da contribuenti forfettari o in regime di vantaggio.

    👉 In fase di emissione, il campo “Bollo virtuale” della fattura elettronica deve essere valorizzato con “SI” per segnalare che il tributo è assolto virtualmente.


    🧾 Controlli automatici dell’Agenzia delle Entrate

    Per semplificare il rispetto dell’obbligo, l’Agenzia delle Entrate genera due elenchi trimestrali disponibili nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”:

    • Elenco A (non modificabile): contiene le fatture già contrassegnate con bollo virtuale;
    • Elenco B (modificabile): riporta le fatture che soddisfano i requisiti per l’imposta ma non riportano l’indicazione del bollo.

    Il contribuente o l’intermediario può:

    • confermare la liquidazione calcolata automaticamente;
    • escludere alcune fatture, motivando la scelta;
    • modificare l’elenco più volte entro la scadenza prevista per ogni trimestre.

    📅 Scadenze 2025

    Trimestre di riferimento Pubblicazione elenco B Ultimo giorno per modifiche Comunicazione importo dovuto Versamento imposta
    I trimestre (gen–mar) 15 aprile 30 aprile 15 maggio 31 maggio (o 30 settembre se ≤ 5.000€)
    II trimestre (apr–giu) 15 luglio 10 settembre 20 settembre 30 settembre
    III trimestre (lug–set) 15 ottobre 31 ottobre 15 novembre 30 novembre
    IV trimestre (ott–dic) 15 gennaio n+1 31 gennaio n+1 15 febbraio n+1 28 febbraio n+1

    🟢 Se l’imposta complessiva dei primi due trimestri non supera i 5.000 euro, il pagamento può essere effettuato entro il 30 novembre, insieme a quello del terzo trimestre.


    💰 Come si paga l’imposta di bollo

    Il versamento può essere effettuato in due modi:

    1. Direttamente online

    Tramite l’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, con addebito automatico su conto corrente.
    Il sistema calcola automaticamente sanzioni e interessi in caso di ritardo.

    2. Con modello F24

    Compilando la sezione Erario e utilizzando i codici tributo:

    Codice tributo Descrizione
    2521 Imposta I trimestre
    2522 Imposta II trimestre
    2523 Imposta III trimestre
    2524 Imposta IV trimestre
    2525 Sanzioni
    2526 Interessi

    Nella colonna “Importi a debito versati” va indicato l’importo dovuto e l’anno di riferimento nel formato “AAAA”.


    ⚠️ Sanzioni per omesso o ritardato versamento

    In caso di mancato pagamento entro i termini, si applica una sanzione amministrativa pari al 25% dell’importo non versato (art. 13 D.Lgs. 471/1997).

    L’Agenzia invia una comunicazione PEC con:

    • l’importo dell’imposta dovuta;
    • la sanzione ridotta a un terzo (se pagata entro 30 giorni);
    • gli interessi maturati.

    Se il contribuente non provvede entro 30 giorni, l’Agenzia iscrive a ruolo l’importo dovuto, con sanzioni e interessi definitivi.


    🤝 Assistenza ai contribuenti

    È possibile richiedere supporto attraverso:

    • il servizio CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche (nell’area riservata del portale);
    • appuntamento presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

    Il servizio CIVIS consente di gestire tutto online, senza necessità di recarsi in sede.


    📌 Caso pratico – Studio Alfa S.r.l.

    Nel primo trimestre 2025, “Studio Alfa S.r.l.” emette 3 fatture senza indicare il bollo virtuale, per importi superiori a 77,47 euro e operazioni non imponibili.
    Il sistema dell’Agenzia inserisce automaticamente le fatture nell’Elenco B.
    Lo studio conferma la liquidazione e paga 6 euro di imposta totale (2 euro per fattura).

    Poiché l’importo è inferiore a 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 settembre 2025 invece che il 31 maggio.


    🧭 In sintesi

    Aspetto Regola
    Importo soglia > 77,47 €
    Aliquota 2,00 € a fattura
    Condizione Operazioni non soggette a IVA
    Controllo Automatico da parte dell’Agenzia
    Strumenti di pagamento Portale Entrate o modello F24
    Sanzione per ritardo 25% dell’imposta dovuta

    🚀 Conclusione – Come può aiutarti BPlanning

    La gestione dell’imposta di bollo è un adempimento semplice ma ad alto rischio di errore: omissioni o ritardi possono generare sanzioni automatiche.
    Con BPlanning.it, imprese e professionisti possono:

    • verificare la corretta applicazione del bollo virtuale sulle proprie fatture;
    • ricevere assistenza personalizzata per la gestione e il versamento;
    • automatizzare il controllo delle scadenze trimestrali e dei modelli F24.

    👉 Richiedi una consulenza BPlanning per mettere in sicurezza la tua fatturazione elettronica e rispettare tutte le nuove scadenze fiscali 2025.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «🔹 Cos’è l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Un commercialista dedicato aiuta a organizzare documenti, dichiarazioni e versamenti e a presidiare gli adempimenti fiscali dell’impresa o dell’attività professionale. Scopri Contabilità e assistenza fiscale.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Che cos’è il bollo sulle fatture elettroniche?

    L’imposta di bollo si applica a tutte le fatture di importo superiore a 77,47 euro che non prevedono IVA, in base al principio di alternatività IVA–bollo.

    L’importo è fisso: 2 euro per ogni fattura e si applica nei seguenti casi:

    • operazioni fuori campo IVA (artt. 2–5 DPR 633/72);
    • operazioni non imponibili (esportazioni, servizi internazionali, operazioni con dichiarazione d’intento);
    • operazioni esenti (art. 10 DPR 633/72);
    • operazioni escluse (art. 15 DPR 633/72);
    • fatture emesse da contribuenti forfettari o in regime di vantaggio.

    👉 In fase di emissione, il campo “Bollo virtuale” della fattura elettronica deve essere valorizzato con “SI” per segnalare che il tributo è assolto virtualmente.

    Come vengono effettuati i controlli dell’Agenzia delle Entrate?

    Per semplificare il rispetto dell’obbligo, l’Agenzia delle Entrate genera due elenchi trimestrali disponibili nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”:

    • Elenco A (non modificabile): contiene le fatture già contrassegnate con bollo virtuale;
    • Elenco B (modificabile): riporta le fatture che soddisfano i requisiti per l’imposta ma non riportano l’indicazione del bollo.

    Il contribuente o l’intermediario può:

    • confermare la liquidazione calcolata automaticamente;
    • escludere alcune fatture, motivando la scelta;
    • modificare l’elenco più volte entro la scadenza prevista per ogni trimestre.

    Quali scadenze descrive l’articolo per il 2025?

    🟢 Se l’imposta complessiva dei primi due trimestri non supera i 5.000 euro, il pagamento può essere effettuato entro il 30 novembre, insieme a quello del terzo trimestre.

    Quali modalità di pagamento vengono illustrate?

    Il versamento può essere effettuato in due modi:

    Tramite l’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, con addebito automatico su conto corrente.
    Il sistema calcola automaticamente sanzioni e interessi in caso di ritardo.

    Compilando la sezione Erario e utilizzando i codici tributo:

    Nella colonna “Importi a debito versati” va indicato l’importo dovuto e l’anno di riferimento nel formato “AAAA”.

    Quali conseguenze del ritardo richiama la guida?

    In caso di mancato pagamento entro i termini, si applica una sanzione amministrativa pari al 25% dell’importo non versato (art. 13 D.Lgs. 471/1997).

    L’Agenzia invia una comunicazione PEC con:

    • l’importo dell’imposta dovuta;
    • la sanzione ridotta a un terzo (se pagata entro 30 giorni);
    • gli interessi maturati.

    Se il contribuente non provvede entro 30 giorni, l’Agenzia iscrive a ruolo l’importo dovuto, con sanzioni e interessi definitivi.

  • Rottamazione Quinquies 2026: platea ristretta, nuove decadenze e cosa conviene fare (guida operativa)

    Cartelle decadute? Ecco come funziona la rottamazione quinquies: chi rientra, cosa è escluso, nuove regole di decadenza, rischi pratici e checklist operativa.

    Rottamazione quinquies: cosa cambia davvero (e come muoversi)

    La nuova “pace fiscale” riapre il capitolo rottamazione con una versione più selettiva: la quinquies. L’obiettivo è agevolare chi ha dichiarato ma non versato (imposte/contributi), escludendo gli accertamenti. Di seguito una guida pratica per studi e contribuenti: ambito, convenienza, decadenze e checklist.


    Caso pratico: cartella decaduta a luglio 2025 e pagata ad agosto—che fare?

    Risposta secca: su cartelle decadute non si può riaprire la rateazione ordinaria. Occorre attendere la rottamazione quinquies.


    Cosa rientra (e cosa no)

    Ambito oggettivo

    • INCLUSI: carichi affidati alla riscossione 1/1/2000–31/12/2023 per omessi versamenti (imposte/contributi), controlli automatizzati/formali; carichi in procedure concorsuali; riedizioni di vecchie rottamazioni inefficaci; CdS (beneficio solo su interessi e aggio).
    • ESCLUSI: debiti da accertamento; debiti interamente pagati entro 30/9.

    Platea più stretta (per scelta)

    La quinquies restringe l’accesso rispetto alla quater: gli accertamenti sono fuori. Stime di stampa indicano una platea pari a ~3% dei debiti iscritti a ruolo.
    Se eri decaduto in passato puoi rientrare solo se i tuoi carichi rispettano i nuovi requisiti.
    Se sei in regola con la quater, niente cambio corsa: prosegui quel piano.


    Decadenze: regole nuove (più severe dove conta)

    • Si decade con 2 rate non pagate (prima era 1).
    • Abolito il “cuscinetto” di 5 giorni: un solo giorno di ritardo conta.
    • Nuove cause “killer”: irregolarità sulla prima rata (avvio piano) e sulla ultima rata (fine piano) → rischio re-iscrizione di sanzioni/interessi.

    Riepilogo decadenze

    Elemento Quater Quinquies
    Rate “saltate” per decadere 1 2
    “Cuscinetto” 5 giorni Sì No
    Prima/ultima rata critiche — Sì (trigger di decadenza)
    Durata massima — 54 rate bimestrali (fino al 2035)

    Attenzione pratica: la prima rata è attesa a fine luglio 2026. L’ultima rata è sotto lente: anche un errore finale può far decadere e riattivare sanzioni/interessi.


    Impatti per la finanza pubblica (per contesto)

    • Minori entrate stimate vs riscossione ordinaria: 2026 −1,4177 mld, 2027 −613 mln, 2028 −451 mln, 2029 −148 mln.
    • 2030–2036: saldi annui positivi per la rottamazione, ma non sufficienti a colmare tutto il gap.
    • Differenza complessiva decennale: circa −778 mln.

    Rischi pratici & cautele operative

    Rischio Come si manifesta Contromisura
    Ritardo anche di 1 giorno Niente “cuscinetto”; alla seconda rata salta tutto Calendario scadenze, alert automatici
    Salto 2ª rata Decadenza dal piano Monitoraggio cassa bimestrale
    Mancata ultima rata Decadenza + ritorno sanzioni/interessi Buffer di liquidità + presidio scadenza finale
    Irregolarità prima rata Decadenza “anticipata” Check operativo all’avvio (luglio 2026)

    Checklist di compliance (studi & contribuenti)

    1. Mappare i carichi 2000–2023 (estratti di ruolo) e la natura (no accertamenti).
    2. Valutare ammissibilità alla quinquies vs impossibilità di ri-rateazione ordinaria se decaduti.
    3. Pianificare 54 rate bimestrali fino al 2035 (cash flow, reminder, deleghe).
    4. Presidiare 1ª e ultima rata con alert dedicati e fondo cassa.
    5. Se in quater e in regola, niente cambio: proseguire il piano.
    6. Informare chiaramente su rischio sanzioni/interessi in caso di decadenza finale.

    Conclusioni BPlanning

    • La quinquies è utile per chi ha dichiarato ma non versato, non per chi ha accertamenti.
    • Il valore è operativo: evitare la decadenza dall’inizio (prima rata) alla fine (ultima rata).
    • Se hai cartelle decadute, non puoi riaprire la rateazione ordinaria: prepara subito l’adesione in quinquies, pianifica le scadenze e metti in sicurezza i pagamenti critici.

    Serve un check rapido dei tuoi carichi?
    BPlanning può:

    • verificare ammissibilità e rischi,
    • costruire il piano di pagamenti (con alert e buffer),
    • gestire documentazione e scadenze fino all’ultima rata.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «Cosa rientra (e cosa no)», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Commercialista e avvocato ricostruiscono importi, creditori, scadenze, cartelle e liquidità per verificare gli strumenti applicabili e costruire un piano di gestione sostenibile. Scopri Gestione e Pianificazione del Debito.

    Un commercialista dedicato aiuta a organizzare documenti, dichiarazioni e versamenti e a presidiare gli adempimenti fiscali dell’impresa o dell’attività professionale. Scopri Contabilità e assistenza fiscale.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Quali debiti rientrano nella definizione descritta?

    • INCLUSI: carichi affidati alla riscossione 1/1/2000–31/12/2023 per omessi versamenti (imposte/contributi), controlli automatizzati/formali; carichi in procedure concorsuali; riedizioni di vecchie rottamazioni inefficaci; CdS (beneficio solo su interessi e aggio).
    • ESCLUSI: debiti da accertamento; debiti interamente pagati entro 30/9.

    Quali limiti della platea illustra l’articolo?

    La quinquies restringe l’accesso rispetto alla quater: gli accertamenti sono fuori. Stime di stampa indicano una platea pari a ~3% dei debiti iscritti a ruolo.
    Se eri decaduto in passato puoi rientrare solo se i tuoi carichi rispettano i nuovi requisiti.
    Se sei in regola con la quater, niente cambio corsa: prosegui quel piano.

    Come viene valutata la decadenza nel regime descritto?

    • Si decade con 2 rate non pagate (prima era 1).
    • Abolito il “cuscinetto” di 5 giorni: un solo giorno di ritardo conta.
    • Nuove cause “killer”: irregolarità sulla prima rata (avvio piano) e sulla ultima rata (fine piano) → rischio re-iscrizione di sanzioni/interessi.

    Quali verifiche servono prima di scegliere un piano di pagamento?

    1. Mappare i carichi 2000–2023 (estratti di ruolo) e la natura (no accertamenti).
    2. Valutare ammissibilità alla quinquies vs impossibilità di ri-rateazione ordinaria se decaduti.
    3. Pianificare 54 rate bimestrali fino al 2035 (cash flow, reminder, deleghe).
    4. Presidiare 1ª e ultima rata con alert dedicati e fondo cassa.
    5. Se in quater e in regola, niente cambio: proseguire il piano.
    6. Informare chiaramente su rischio sanzioni/interessi in caso di decadenza finale.
  • Influencer, fisco e previdenza nel 2025

    Il 2025 segna un punto di svolta per il mondo degli influencer: una filiera da milioni di euro che esce finalmente dalla “zona grigia” fiscale e previdenziale.
    Con la circolare INPS n. 44/2025, arrivano regole più chiare su contributi e iscrizioni. E, parallelamente, debutta la “tassa etica” del 25%, che riguarda anche chi opera in regime forfettario.

    Il contesto: un settore ormai maturo

    La crescita del digital marketing e del personal branding ha trasformato gli influencer in veri e propri professionisti dell’immagine.
    Il legislatore, dopo anni di incertezze, ha definito un quadro normativo più preciso per tassazione, contributi e inquadramento.

    Aspetto Novità 2025 Effetto pratico
    Uscita dalla “zona grigia” Norme fiscali e previdenziali definite Maggiore certezza operativa
    Circolare INPS 44/2025 Chiarisce gli inquadramenti contributivi Scelta coerente della gestione previdenziale
    Codice ATECO 73.11.03 “Influencer marketing” Riconoscimento ufficiale della professione

    La “tassa etica”: vale anche per i forfettari

    Il nuovo prelievo del 25% colpisce chi incassa proventi da piattaforme con contenuti sessualmente espliciti.
    La “tassa etica” si applica anche ai forfettari, chiudendo ogni ambiguità interpretativa.

    Voce Dettaglio
    Ambito Piattaforme con contenuti espliciti
    Aliquota 25%
    Soggetti interessati Tutti, anche forfettari
    Logica Sovrattassa sui ricavi da tali contenuti
    Obblighi Separazione e corretta indicazione in fattura

    👉 Attenzione: i proventi devono essere distinti contabilmente dagli altri guadagni, per evitare sanzioni o accertamenti.


    Nuovi inquadramenti INPS: tre percorsi possibili

    Gli influencer non sono tutti uguali: cambiano natura giuridica, attività e obblighi contributivi.
    La Circolare INPS 44/2025 distingue tre inquadramenti principali, con regole e contribuzioni diverse.

    Scenario Descrizione Gestione previdenziale Adempimenti
    Lavoro autonomo professionale Creator singolo senza struttura Gestione separata Iscrizione GS, versamento % su reddito
    Attività imprenditoriale Organizzazione di mezzi e persone Gestione commercianti Contributi fissi + % su reddito
    Attività assimilabile a spettacolo Performance dal vivo, TV, eventi Fondo Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) Regole ordinarie del fondo

    Focus 1 — Influencer freelance: Gestione separata

    È il caso tipico del content creator indipendente: lavora da solo, crea contenuti, collabora con brand ma senza struttura.

    Obblighi principali:

    • Iscrizione alla Gestione separata INPS;
    • Contributi in percentuale sul reddito imponibile;
    • Fatturazione chiara (specificando diritti d’immagine o prestazioni creative).

    💡 Attenzione: i compensi derivanti da diritti d’immagine devono essere separati da quelli per prestazioni promozionali.


    Focus 2 — Influencer imprenditore: Gestione commercianti

    Quando l’attività diventa organizzata (team, attrezzature, pianificazione editoriale e commerciale), l’influencer si configura come impresa.

    Segnali tipici di imprenditorialità:

    • Collaboratori o dipendenti;
    • Gestione di campagne integrate per più clienti;
    • Spese strutturate (ufficio, produzione, advertising).

    Obblighi:

    • Iscrizione alla Gestione Commercianti INPS;
    • Contributi fissi + percentuali;
    • Uso del codice ATECO 73.11.03 – Influencer Marketing;
    • Contabilità e deducibilità dei costi secondo regole d’impresa.

    Focus 3 — Influencer performer: Fondo Lavoratori dello Spettacolo (FPLS)

    Chi partecipa a eventi, spettacoli, programmi TV o live streaming con caratteristiche artistiche rientra nel Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo.

    Caratteristiche:

    • Contratti di scrittura o ingaggio;
    • Giornate lavorative registrate e retribuzioni variabili;
    • Aliquote e minimali specifici del comparto spettacolo.

    Documenti essenziali:

    • Contratti firmati;
    • Liberatorie per uso immagine;
    • Piani tecnici o di produzione.

    Diritto d’immagine o prestazione promozionale?

    La linea tra immagine e promozione si fa sempre più sottile.

    Profilo Cessione diritto d’immagine Prestazione promozionale
    Oggetto Uso dell’immagine Creazione di contenuti o eventi per brand
    Natura Reddito da diritto d’autore o assimilato Prestazione di servizi
    Previdenza Valutazione caso per caso Gestione separata, commercianti o FPLS
    Rischi Errata qualificazione fiscale Errato versamento contributivo

    👉 Consiglio pratico: nei contratti va specificato se si tratta di cessione di diritti o prestazione promozionale, perché cambia il regime fiscale e contributivo.


    Il ruolo delle agenzie: dalla contrattualistica alla compliance

    Le agenzie di influencer marketing devono ora adattare contratti e procedure interne alle nuove norme.
    Serve un approccio multidisciplinare: fiscale, legale e previdenziale.

    Fase Cosa verificare Clausole chiave Obiettivo
    Analisi preliminare Attività effettiva dell’influencer Oggetto, KPI, deliverable Inquadramento corretto
    Inquadramento previdenziale Gestione separata / commercianti / FPLS Clausole su contributi e riparti Contributi regolari
    Diritti e IP Uso immagine, esclusiva, durata Liberatorie e licenze Tutela legale
    Compliance fiscale Tassazione, “tassa etica” Descrizione ricavi e fatture coerenti Allineamento con norme
    Monitoraggio Verifica milestones e pagamenti Penali e audit Riduzione contenziosi

    La nuova figura dell’influencer 2025

    Non è più solo un “content creator”, ma un professionista ibrido:

    • parte comunicatore,
    • parte imprenditore,
    • parte performer.

    Serve maggiore consapevolezza fiscale e previdenziale: un errore nell’inquadramento può costare migliaia di euro in contributi e sanzioni.


    Checklist Bplanning — Influencer professionista consapevole

    Tema Domanda chiave Azione
    Natura attività Opero come libero professionista o impresa? Allineare gestione INPS
    Ricavi speciali Ho entrate soggette a “tassa etica”? Separare contabilmente
    Codice attività Uso il nuovo ATECO 73.11.03? Aggiornare posizione
    Contratti Rispecchiano la mia attività reale? Inserire clausole su contributi e diritti
    Governance Tengo traccia di ricavi e collaborazioni? Implementare report e verifiche

    Conclusione: aggiornarsi è una necessità, non una scelta

    Il 2025 segna l’anno della trasparenza per influencer e agenzie.
    Capire dove si colloca la propria attività — professionale, imprenditoriale o spettacolare — è il primo passo per evitare errori fiscali e contributivi.

    👉 Con Bplanning, puoi:

    • mappare la tua attività e definire il corretto inquadramento INPS;
    • aggiornare i contratti con brand e agenzie;
    • gestire la “tassa etica” e la separazione contabile;
    • costruire una roadmap di compliance fiscale e previdenziale personalizzata.

    Roadmap operativa Bplanning 2025

    Step Azione Output
    1 Analisi attività e ricavi Profilo fiscale/previdenziale
    2 Verifica “tassa etica” Piano contabile separato
    3 Allineamento ATECO Codifica aggiornata
    4 Revisione contratti Clausole coerenti
    5 Pianificazione contributiva Gestione continuativa e sicura

    In sintesi:
    L’era dell’improvvisazione è finita.
    Nel 2025 l’influencer è una figura riconosciuta, regolata e responsabile — e con l’aiuto giusto, può trasformare la compliance in vantaggio competitivo.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «Nuovi inquadramenti INPS: tre percorsi possibili», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Un commercialista dedicato aiuta a organizzare documenti, dichiarazioni e versamenti e a presidiare gli adempimenti fiscali dell’impresa o dell’attività professionale. Scopri Contabilità e assistenza fiscale.

    Il servizio collega cedolini, contributi, inquadramenti e adempimenti del personale con l’assistenza di un consulente del lavoro dedicato. Scopri Paghe e consulenza del lavoro.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Quali inquadramenti previdenziali degli influencer distingue la guida 2025?

    Gli influencer non sono tutti uguali: cambiano natura giuridica, attività e obblighi contributivi.
    La Circolare INPS 44/2025 distingue tre inquadramenti principali, con regole e contribuzioni diverse.

    Quando viene considerata la Gestione separata?

    È il caso tipico del content creator indipendente: lavora da solo, crea contenuti, collabora con brand ma senza struttura.

    Obblighi principali:

    • Iscrizione alla Gestione separata INPS;
    • Contributi in percentuale sul reddito imponibile;
    • Fatturazione chiara (specificando diritti d’immagine o prestazioni creative).

    💡 Attenzione: i compensi derivanti da diritti d’immagine devono essere separati da quelli per prestazioni promozionali.

    Quando può rilevare l’attività imprenditoriale dell’influencer?

    Quando l’attività diventa organizzata (team, attrezzature, pianificazione editoriale e commerciale), l’influencer si configura come impresa.

    Segnali tipici di imprenditorialità:

    • Collaboratori o dipendenti;
    • Gestione di campagne integrate per più clienti;
    • Spese strutturate (ufficio, produzione, advertising).

    Obblighi:

    • Iscrizione alla Gestione Commercianti INPS;
    • Contributi fissi + percentuali;
    • Uso del codice ATECO 73.11.03 – Influencer Marketing;
    • Contabilità e deducibilità dei costi secondo regole d’impresa.

    Quando può rilevare l’attività di performer?

    Chi partecipa a eventi, spettacoli, programmi TV o live streaming con caratteristiche artistiche rientra nel Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo.

    Caratteristiche:

    • Contratti di scrittura o ingaggio;
    • Giornate lavorative registrate e retribuzioni variabili;
    • Aliquote e minimali specifici del comparto spettacolo.

    Documenti essenziali:

    • Contratti firmati;
    • Liberatorie per uso immagine;
    • Piani tecnici o di produzione.

    Come si distingue il diritto d’immagine dalla prestazione promozionale?

    La linea tra immagine e promozione si fa sempre più sottile.

    👉 Consiglio pratico: nei contratti va specificato se si tratta di cessione di diritti o prestazione promozionale, perché cambia il regime fiscale e contributivo.

  • Beni concessi in godimento a soci e familiari: regole, calcoli e check operativa

    Beni in godimento a soci o familiari: quando scatta il reddito diverso, come si calcola il “valore normale”, indeducibilità dei costi e come evitare doppie imposizioni. Checklist e caso pratico.

    Perché questa guida conta per la tua impresa

    La disciplina sui beni concessi in godimento nasce per contrastare l’uso privato di beni d’impresa da parte di soci o familiari a condizioni non di mercato (gratis o sottocosto).
    Due effetti chiave:

    • Utilizzatore: tassazione come reddito diverso per la quota “prezzo di mercato – corrispettivo pagato” (art. 67, c.1, lett. h-ter TUIR).
    • Concedente: indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi (art. 2, c.36-quaterdecies, DL 138/2011).

    L’obiettivo? Allineare l’uso privato al valore di mercato, evitando vantaggi indebiti e squilibri fiscali.


    Chi rientra: utilizzatori e concedenti

    Utilizzatori (chi beneficia del bene)

    • Soci di società/enti privati associativi residenti con attività commerciale
    • Familiari dell’imprenditore individuale residente (coniuge, parenti entro 3°, affini entro 2°)
    • Familiari dei soci
    • Soci/familiari che ricevono beni da controllate/collegate (art. 2359 c.c.)
    • Imprenditori che utilizzano beni della propria impresa nella sfera privata

    Concedenti (chi mette a disposizione il bene)

    • Imprenditore individuale
    • Società di persone (SNC, SAS)
    • Società di capitali e cooperative
    • Stabili organizzazioni di società non residenti
    • Enti privati associativi (limitatamente ai beni dell’area commerciale)

    ❌ Escluse le società semplici come concedenti (non svolgono attività d’impresa).


    Quali beni sono coinvolti

    • Beni merce, strumentali, immobili patrimonio
    • Possesso: proprietà, leasing/locazione, noleggio, comodato

    Cosa paga l’utilizzatore: il “reddito diverso”

    Base imponibile = Valore di mercato del diritto di godimento – Corrispettivo annuo pattuito (se c’è).

    Come si determina il valore di mercato:

    • Regole dell’art. 9, c.3 TUIR (valore normale)
    • Perizia ad hoc quando i criteri ordinari non bastano (Circ. 24/E 2012)
    • Autoveicoli: riferimento art. 51, c.4 TUIR (Circ. 36/E 2012)
    • Uso frazione d’anno: proporzione giorni/365

    Forma dell’accordo
    Meglio scrittura con data certa anteriore all’uso (corrispettivo e condizioni). Se manca, si può provare diversamente gli elementi essenziali (Circ. 36/E 2012), ma è più rischioso.


    Cosa succede al concedente: costi indeducibili

    I costi relativi al bene in godimento sono indeducibili.
    Se l’utilizzatore è imprenditore individuale o socio di società trasparenti (SNC/SAS o art. 116 TUIR), quei costi indeducibili fanno salire il reddito d’impresa imputato all’utilizzatore → rischio doppia imposizione.

    Il bene aziendale è usato da soci o familiari?

    Valuta valore normale, corrispettivo, deducibilità e impatto fiscale prima di formalizzare la concessione.

    Valuta la pianificazione fiscale

    Evitare la doppia imposizione (regola pratica)

    Dalla base del reddito diverso (valore normale – corrispettivo) si scomputano i maggiori redditi d’impresa già imputati all’utilizzatore per l’indeducibilità dei costi del bene.
    Solo l’eventuale eccedenza resta tassata come reddito diverso (Circ. 36/E 2012).


    Caso pratico (numeri semplici)

    Scenario: società di persone con due soci 50/50 concede un bene a un solo socio.

    • Valore normale diritto di godimento: € 10.000
    • Corrispettivo pattuito: € 5.500
    • Costi indeducibili legati al bene: € 2.000

    Reddito diverso lordo = 10.000 – 5.500 = € 4.500
    Scomputo maggior reddito d’impresa imputato al socio utilizzatore (€ 2.000)
    Reddito diverso imponibile = € 2.500

    Se lo scomputo fosse ≥ al reddito diverso lordo, nulla resterebbe da tassare in capo all’utilizzatore.


    Mini-guida calcoli ricorrenti

    Uso parziale dell’immobile (30 giorni)

    • Valore annuo di mercato: € 20.000
    • Corrispettivo pattuito: € 1.200
    • Valore pro-rata: 20.000 × 30/365 = € 1.644
    • Reddito diverso = 1.644 – 1.200 = € 444

    Autovettura a un socio senza corrispettivo

    • Valore normale: € 800
    • Costi del bene: € 1.000 → indeducibili 80% = € 800
    • Maggior reddito d’impresa imputato ai soci: € 800 (pari)
    • Quota imputata al socio utilizzatore (50%): € 400
    • Reddito diverso = 800 – 400 = € 400

    (N.B. gli esempi riprendono gli schemi operativi tipici: tarare sempre su dati reali e criteri aggiornati.)


    Checklist operativa “zero sorprese”

    Prima di concedere il bene:

    • ✅ Definisci il corrispettivo in linea col valore normale (art. 9 TUIR)
    • ✅ Formalizza con scrittura a data certa (prima dell’uso)
    • ✅ Se serve, perizia per fissare il valore

    Durante l’utilizzo:

    • ✅ Fattura/addebitamento periodico del corrispettivo
    • ✅ Tracciabilità dei pagamenti (no contanti)

    A fine anno:

    • ✅ Verifica scostamenti vs. valore normale (pro-rata giorni)
    • ✅ Calcola l’eventuale reddito diverso dell’utilizzatore
    • ✅ Rendi indeducibili i costi sul concedente e applica lo scomputo per evitare doppia imposizione

    Errori da evitare (i “classici” in verifica)

    • Corrispettivi simbolici non difendibili rispetto al valore di mercato
    • Nessuna prova scritta antecedente / condizioni opache
    • Pagamenti non tracciati (impossibile provare la congruità)
    • Dimenticare lo scomputo dei costi indeducibili → doppia tassazione

    Vuoi metterti in regola (e dormire tranquillo)?

    Con Bplanning imposti subito:

    • schema contrattuale con data certa
    • valorizzazione corretta (art. 9 TUIR / perizia)
    • policy interna per concessioni a soci/familiari
    • flusso contabile-fiscale con indeducibilità + scomputo automatico
    • dossier difensivo “ready-to-audit”

    Per approfondire la gestione fiscale dei beni concessi a soci e familiari, scopri i servizi BPlanning di contabilità e assistenza fiscale.

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    BPlanning analizza il trattamento fiscale e coordina documenti, calcoli e scelte operative.

    Scopri la pianificazione fiscale

    Domande frequenti

    Le società semplici rientrano tra i concedenti?

    La disciplina illustrata riguarda i beni appartenenti all’attività d’impresa concessi a soci o familiari. Una società semplice che non svolge attività commerciale non rientra, in quanto tale, tra i concedenti descritti. Bisogna comunque verificare la natura effettiva dell’attività e non applicare automaticamente questa conclusione a situazioni qualificate diversamente.

    Se concedo l’immobile solo per alcuni mesi, come calcolo la base?

    Il valore del diritto di godimento deve essere riferito al periodo effettivo di utilizzo e confrontato con il corrispettivo pattuito per lo stesso periodo. L’articolo mostra un calcolo proporzionale su base annua. Occorre documentare date, condizioni e valore di mercato, evitando di confrontare importi riferiti a durate differenti.

    Come dimostro che il corrispettivo è di mercato?

    Raccogli elementi coerenti con il valore normale previsto dall’articolo 9 del TUIR: canoni comparabili, preventivi e caratteristiche del bene e del diritto concesso. Una perizia può essere utile quando i confronti ordinari non bastano. Formalizzare condizioni e corrispettivo prima dell’utilizzo rende la ricostruzione più solida.

    Concedere gratuitamente un bene aziendale al socio elimina gli obblighi fiscali?

    No. Nel perimetro della disciplina esaminata, la gratuità può far emergere un reddito diverso per l’utilizzatore, collegato al valore del godimento, e conseguenze sulla deducibilità dei costi per l’impresa. Prima di calcolare gli importi bisogna verificare soggetti, bene, condizioni di utilizzo ed eventuali regole specifiche applicabili.

    Come si evita di tassare due volte lo stesso beneficio?

    Nei casi di imputazione per trasparenza descritti nell’articolo, bisogna verificare lo scomputo del maggior reddito d’impresa già attribuito all’utilizzatore per l’indeducibilità dei costi. Si considera soltanto la quota effettivamente imputata a quella persona, non automaticamente tutti i costi della società. Il calcolo va coordinato con la documentazione fiscale.

  • Dal 2026 POS e Registratore Telematico diventano una coppia fissa

    La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 commi 74 e 77) e il Provvedimento AdE n. 424470 del 31/10/2025 hanno messo nero su bianco una cosa chiara:

    Ogni pagamento elettronico (POS fisico o virtuale) dovrà essere agganciato a un Registratore Telematico (RT) o software RT, in modo univoco.

    In pratica:

    • quando il cliente paga con carta, bancomat, app, wallet,
    • il tuo Registratore Telematico dovrà sapere come è stato pagato e registrare correttamente la forma di pagamento sul documento commerciale,
    • e quei dati finiranno ogni giorno, in forma aggregata, all’Agenzia delle Entrate.

    Non è solo un nuovo adempimento: è un cambio di mentalità nella gestione di cassa e pagamenti.

    Chi è coinvolto (spoiler: quasi tutti)

    Sono interessati tutti gli operatori che:

    • emettono documento commerciale tramite Registratore Telematico o software RT;
    • incassano, anche solo in parte, tramite POS o altri strumenti elettronici.

    Quindi, a titolo esemplificativo:

    • negozi, boutique, bar, ristoranti, farmacie, parrucchieri, estetiste;
    • artigiani con RT e POS;
    • studi e attività che emettono scontrino/fattura tramite RT integrato;
    • chi usa POS fisici o virtuali (app, smartphone, soluzioni integrate in gestionale).

    Se hai sia RT che POS, sei nel perimetro.

    Come funziona il collegamento POS–RT (senza fili, ma con tanta burocrazia)

    Buona notizia: non devi far passare nuovi cavi in negozio.
    Il collegamento non è fisico, ma telematico tramite il portale Fatture e Corrispettivi.

    Dovrai, tramite apposito servizio web:

    1. Accedere all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate
    2. Usare la funzione di “Accreditamento e censimento dispositivi”
    3. Associare in modo univoco:
      • il codice identificativo del POS (o software di pagamento),
      • il codice identificativo del Registratore Telematico (già censito),
      • l’indirizzo dell’unità locale in cui li utilizzi.
    4. Confermare e salvare l’associazione.

    Puoi farlo:

    • tu direttamente (con SPID/CIE/CNS), oppure
    • tramite intermediario delegato (commercialista / consulente / BPLANNING).

    Se utilizzi la procedura web per inviare i corrispettivi senza RT fisico, il collegamento si fa direttamente dentro la stessa procedura.

    Cosa cambia nella memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi

    A livello pratico:

    • nel documento commerciale dovranno risultare:
      • la/le forme di pagamento (carta, bancomat, wallet, ecc.),
      • l’importo pagato con strumenti elettronici;
    • i dati dei pagamenti elettronici confluiranno nella trasmissione telematica giornaliera in forma aggregata all’Agenzia Entrate.

    Tradotto: quello che oggi gestisci magari in modo un po’ “artigianale” tra cassa, POS e estratti conto, dal 2026 dovrà essere allineato, coerente e tracciato.


    Scadenze: entro quando devi collegare POS e RT

    Il Provvedimento distingue due scenari.

    1️⃣ POS già attivi al 1° gennaio 2026

    Per i POS che hai già in esercizio:

    • dovrai effettuare il collegamento entro 45 giorni dalla data in cui il servizio web sarà reso disponibile su Fatture e Corrispettivi.
    • La data esatta verrà comunicata dall’Agenzia con apposito avviso.

    👉 Messaggio chiaro: appena il servizio si apre, il timer parte.


    2️⃣ Nuovi POS attivati dopo il 31 gennaio 2026

    Per ogni nuovo POS che attiverai dal 2026 in poi:

    • il collegamento dovrà essere fatto:
      • dal 6° giorno del secondo mese successivo alla data in cui il POS è disponibile
      • fino all’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

    Esempio “da bar” (o da commerciante):

    POS disponibile dal 1° febbraio 2026
    → collegamento possibile dal 6 aprile 2026
    → termine: 30 aprile 2026 (sabato escluso come giorno lavorativo, ma le operazioni fatte entro fine mese sono considerate valide).

    In caso di:

    • sostituzione del POS,
    • cambio Registratore Telematico,
    • riorganizzazione delle unità locali,

    si applicano gli stessi termini previsti per i nuovi POS.


    Cosa devi fare (concretamente), passo per passo

    Ecco la checklist operativa:

    1. Mappare i dispositivi
      • Quanti POS hai?
      • Quanti RT o software RT utilizzi?
      • Dove sono fisicamente (indirizzi unità locali)?
    2. Recuperare i codici identificativi
      • ID POS / software di pagamento (te li dà il provider POS);
      • matricola / ID del Registratore Telematico (già censito in AdE).
    3. Verificare l’accesso ai servizi AdE
      • SPID / CIE / CNS funzionanti;
      • eventuale delega a commercialista/BPLANNING per “Fatture e Corrispettivi”.
    4. Effettuare l’associazione POS–RT sul portale
      • tramite la funzione “Accreditamento e censimento dispositivi”.
    5. Aggiornare i collegamenti quando cambia qualcosa
      • nuovo POS, RT sostituito, nuova sede, ecc.
    6. Controllare i documenti commerciali
      • verificare che la forma di pagamento (carta, bancomat, wallet) sia correttamente indicata.

    Con BPLANNING ti eviti di:

    • perderti tra codici, matricole, portali e scadenze spezzettate;
    • scoprire tardi che un POS non è correttamente associato e i dati non “tornano”.




    Caso pratico

    Un negozio di abbigliamento attiva un nuovo POS il 1° febbraio 2026.

    • Il POS è operativo e i clienti lo usano.
    • Il titolare pensa: “Tanto il commercialista ci penserà… prima o poi”.

    In realtà:

    • il collegamento POS–RT va fatto tra il 6 aprile e il 30 aprile 2026;
    • se ci si dimentica, il POS continuerà a funzionare, ma la posizione fiscale sarà non allineata;
    • in caso di controlli, l’Agenzia vedrà pagamenti elettronici non correttamente collegati al flusso dei corrispettivi trasmessi.

    Con un minimo di pianificazione (e qualcuno che se ne occupa per mestiere), il negozio:

    • effettua l’associazione in tempo;
    • verifica che nei documenti commerciali risulti la giusta forma di pagamento;
    • si evita problemi… e notti insonni.

    Come ti aiuta BPLANNING ad arrivare pronto al 2026

    Noi di BPLANNING possiamo gestire il “pacchetto” chiavi in mano, in coordinamento con il tuo commercialista, oppure direttamente come referenti operativi.

    In concreto:

    • 🔎 Analisi iniziale
      • quante sedi, quanti RT, quanti POS, quali provider;
    • 🧩 Piano di adeguamento
      • definizione di chi collega cosa, quando e come;
    • 🖥️ Gestione tecnica sul portale
      • associazione POS–RT tramite area riservata Fatture e Corrispettivi;
    • ✅ Controlli post–adeguamento
      • verifiche sui documenti commerciali e sui flussi trasmessi;
    • 📌 Gestione variazioni
      • nuovi POS, sostituzione RT, aperture/chiusure di punti vendita.

    Vuoi arrivare al 1° gennaio 2026 con i POS già “in regola” e senza sorprese?

    Possiamo:

    • fare una verifica preventiva della tua situazione POS/RT;
    • preparare un piano di collegamento e gestione scadenze;
    • seguirti noi negli adempimenti operativi.

    Scrivici tramite BPLANNING e ti aiutiamo a trasformare questo nuovo obbligo in un’operazione semplice, controllata e senza stress.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «Dal 2026 POS e Registratore Telematico diventano una coppia fissa», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Un commercialista dedicato aiuta a organizzare documenti, dichiarazioni e versamenti e a presidiare gli adempimenti fiscali dell’impresa o dell’attività professionale. Scopri Contabilità e assistenza fiscale.

    Domande frequenti

    Perché lo stanno facendo?

    Per avere coerenza totale tra:

    • incasso elettronico → POS
    • certificazione del corrispettivo → RT
    • flussi giornalieri → Agenzia Entrate.

    L’obiettivo è chiaro: ridurre il nero, evitare doppi binari cassa/POS, incrociare i dati in automatico.

    Cosa rischio se non mi adeguo?

    La norma introduce un obbligo strutturale.
    È ragionevole aspettarsi, nel tempo:

    • rilievi in caso di controlli incrociati;
    • possibili sanzioni in caso di mancato collegamento o dati incoerenti;
    • maggior esposizione a verifiche se i flussi POS e corrispettivi non “parlano la stessa lingua”.

    Non è solo un tema di multe: è un tema di “affidabilità fiscale percepita”.

    È una complicazione in più o può diventare un’opportunità?

    Dipende da come lo gestisci.

    Se lo vivi come l’ennesimo adempimento e lo fai di corsa a dicembre 2025 → complicazione.
    Se lo usi per:

    • mettere a posto flussi di incasso,
    • verificare coerenza POS / RT / contabilità,
    • digitalizzare un po’ sul serio la gestione cassa,

    può diventare una buona occasione per “pulire” processi interni.

  • Chi può davvero usare il Work for Equity (e chi no)

    La normativa di riferimento è l’art. 27 del D.L. 179/2012, modificato dal D.L. 3/2015 (“Investment Compact”).
    Le agevolazioni si dividono in due grandi blocchi:

    1. Piani di incentivazione “interni”

    (per amministratori, dipendenti, collaboratori continuativi)

    Riguardano:

    • amministratori;
    • dipendenti;
    • collaboratori continuativi (no collaborazioni occasionali).

    A queste figure, la Startup/PMI innovativa può attribuire:

    • azioni o quote di capitale;
    • stock option;
    • strumenti finanziari partecipativi.

    ✅ Vantaggio fiscale & contributivo
    Il valore di questi strumenti non concorre al reddito di lavoro al momento dell’assegnazione e non è soggetto a contributi INPS.
    Resta l’obbligo, però, che la retribuzione “cash” non sia mai inferiore al minimo tabellare del CCNL (art. 28, co. 7, D.L. 179/2012).

    👉 Esclusi: i collaboratori occasionali (redditi ex art. 67 TUIR), che non possono beneficiare di questo specifico regime.


    2. Work for Equity “puro”

    (per professionisti esterni, consulenti, fornitori strategici)

    Qui entriamo nel vero WfE: compensi riconosciuti in equity a:

    • consulenti esterni;
    • professionisti (avvocati, ingegneri, sviluppatori, marketer, advisor…);
    • fornitori di servizi ad alto valore aggiunto

    che non sono dipendenti né collaboratori continuativi: si tratta quindi di reddito di lavoro autonomo.

    Anche in questo caso, la Startup/PMI può assegnare:

    • azioni;
    • quote;
    • strumenti finanziari partecipativi.

    ❗ Non rientrano nell’agevolazione i diritti di opzione (stock option in senso stretto) quando parliamo di WfE “autonomo”: l’agevolazione riguarda l’assegnazione dello strumento, non del diritto a comprarlo.

    ✅ Vantaggio fiscale
    L’assegnazione delle partecipazioni:

    • non genera reddito imponibile per il professionista al momento dell’emissione o della compensazione;
    • non subisce ritenute e non genera base imponibile contributiva;
    • l’IVA sulla prestazione resta dovuta.

    Ma attenzione: non tutte le prestazioni sono ammesse.


    Quali servizi possono essere pagati in Work for Equity (e quali no)

    L’Agenzia delle Entrate è stata molto chiara (Interpello n. 776/2021):
    il Work for Equity è pensato solo per apporti altamente qualificati, non per qualsiasi servizio.

    Sono ammessi, ad esempio:

    • consulenze legali specialistiche su IP, M&A, contrattualistica complessa;
    • sviluppo software e attività tecnologiche strategiche;
    • consulenza di marketing strategico (non solo operatività esecutiva);
    • advisory su business model, fundraising, internazionalizzazione, ecc.

    Sono invece esclusi:

    • mere attività amministrative di routine;
    • servizi generici o standardizzati;
    • manutenzioni ordinarie;
    • attività che non portano un valore distintivo e strategico alla Startup.

    🎯 Obiettivo del legislatore: usare il WfE per “capitalizzare l’eccellenza”, non per trasformare qualsiasi fornitura in equity agevolata.

    Con BPLANNING ti aiutiamo a qualificare correttamente le prestazioni, per evitare rischi di riqualificazione fiscale.


    Quando si pagano le tasse? (Spoiler: molto dopo, e come capital gain)

    Sia nei Piani di incentivazione che nel Work for Equity:

    • al momento dell’assegnazione di quote/azioni/strumenti → nessun reddito tassato;
    • la tassazione scatta solo alla futura cessione delle partecipazioni.

    In quel momento:

    • si calcola la plusvalenza = prezzo di vendita – costo fiscalmente riconosciuto;
    • la plusvalenza è tassata come reddito di natura finanziaria (capital gain, oggi 26%).

    Nel WfE il “costo fiscale” è, di regola:

    • pari a zero se le azioni/quote sono state ricevute a titolo gratuito (es. conferimento di opera non tassato);
    • pari al valore riconosciuto se vi è stato un conferimento valorizzato fiscalmente.

    👉 Tradotto: il WfE trasforma reddito da lavoro in reddito finanziario differito, con un evidente vantaggio in termini di cash flow e pianificazione fiscale.


    Il ruolo (delicato) dell’amministratore-professionista

    Caso tipico:
    un commercialista, avvocato o consulente che è anche amministratore della Startup e viene remunerato in parte in equity.

    L’Agenzia delle Entrate (Circ. 16/E/2014) precisa che:

    • se l’incarico di amministratore rientra nell’oggetto della professione svolta abitualmente, il relativo compenso è reddito di lavoro autonomo, non assimilato a quello dipendente;
    • in questi casi, non si applica il regime agevolato “dipendenti/collaboratori”, ma può rientrare nel Work for Equity ex comma 4 (opere e servizi professionali).

    Buona notizia:
    anche in questo scenario, se ci sono i requisiti del WfE, l’assegnazione di quote/strumenti è esente da IRPEF e, per principio di derivazione, anche da contribuzione.

    L’INPS, con la Circ. 32/2001, lega infatti la base imponibile contributiva a quella IRPEF: se non c’è reddito fiscale, non c’è base contributiva.


    Relazione giurata di stima: quando serve davvero (e perché non puoi ignorarla)

    Se il Work for Equity passa attraverso un aumento di capitale liberato:

    • tramite compensazione di un credito per prestazioni già fatturate;
    • oppure tramite conferimento diretto di opera/servizi (nei limiti ammessi),

    allora siamo nel pieno del mondo dei conferimenti in natura, con tutte le sue regole civilistiche.

    Per le S.r.l., l’art. 2465 c.c. è chiarissimo:
    chi conferisce beni in natura o crediti (e, per estensione, opere e servizi) deve presentare una relazione giurata di stima redatta da:

    • revisore legale
      o
    • società di revisione legale.

    La Massima n. 9/2004 del Consiglio Notarile di Milano conferma:
    anche i conferimenti d’opera o servizi richiedono stima giurata, riferita all’intero valore della prestazione, che deve essere:

    • circoscritta (es. progetto specifico, appalto determinato)
      o
    • limitata nel tempo (periodo determinato o determinabile).

    🎯 Tradotto in pratica: se vuoi fare un WfE serio, strutturato e opponibile, la perizia è parte essenziale del processo.
    BPLANNING coordina il percorso con revisori e notai, così non corri rischi di invalidità civilistica o contestazioni future.


    Work for Equity e Credito d’Imposta R&S: si possono sommare?

    Domanda gettonatissima:

    “Se pago un consulente R&S in Work for Equity, posso usare anche il credito d’imposta R&S sui relativi costi?”

    La risposta dell’Agenzia (Interpello n. 516/2019) è no.

    Motivo?
    Per il credito d’imposta R&S, il costo:

    • deve essere effettivamente sostenuto,
    • deve rappresentare un esborso verso terzi (terzietà sostanziale).

    Nel WfE, invece:

    • il compenso viene trasformato in capitale di rischio (equity), tramite rinuncia al credito;
    • non c’è un esborso monetario verso un soggetto terzo, ma un’operazione “intra-patrimoniale” con soci o figure assimilate.

    Quindi:

    • il costo è rilevante ai fini IRES;
    • ma non è rilevante ai fini del credito R&S.

    👉 Le due agevolazioni non sono cumulabili sullo stesso importo:
    o usi il WfE per preservare la cassa e incentivare in equity,
    oppure sostieni costi monetari e li porti in Credito d’Imposta R&S.

    Con BPLANNING ti aiutiamo a scegliere la combinazione più efficiente, valutando:

    • fase di vita della Startup;
    • fabbisogno di cassa;
    • piani futuri di exit o round;
    • priorità tra liquidità, leva fiscale e governance.

    Esempio pratico: l’avvocato che entra in equity (e non paga tasse subito)

    La Startup Beta S.r.l., innovativa, sta sviluppando una app di Intelligenza Artificiale.

    Ha bisogno di:

    • una consulenza legale avanzata sulla tutela dell’algoritmo, licenze, contratti e IP.

    L’Avv. Tizio propone:

    • valore della consulenza: € 30.000
    • modalità di pagamento: quote di Beta S.r.l. (Work for Equity).

    Passaggi operativi:

    1. Valutazione della prestazione come altamente qualificata e strategica (coerente con Ris. 776/2021);
    2. Relazione giurata di stima: un revisore attesta che la consulenza vale almeno € 30.000;
    3. Beta delibera un aumento di capitale e assegna quote a Tizio in cambio del credito maturato;
    4. Al momento dell’assegnazione:
      • l’Avv. Tizio non paga IRPEF sui 30.000 €;
      • non versa contributi su quella parte di compenso;
      • Beta si ritrova un socio che ha messo “testa” al posto del cash.

    La tassazione arriverà solo se/quando Tizio venderà le quote, sulla plusvalenza realizzata.


    Come ti aiuta BPLANNING a usare il Work for Equity “bene e senza rischi”

    Il Work for Equity è uno strumento potentissimo, ma anche pieno di trappole:
    errori nella qualificazione dei servizi, assenza di perizia, statuti non adeguati, combinazioni sbagliate con altri incentivi (R&S, piani stock option, ecc.).

    Con BPLANNING ti seguiamo in tutte le fasi:

    • 📌 Analisi preliminare: verifichiamo se la tua società è Start up o PMI innovativa e se hai i requisiti per attivare WfE;
    • 🧩 Progettazione del piano: definiamo chi, per quali attività e con quali strumenti (quote, strumenti partecipativi, stock option, ecc.);
    • 📑 Revisione statuto e delibere: lavoriamo con il tuo notaio per adeguare lo statuto e formalizzare gli aumenti di capitale;
    • 📊 Relazione giurata di stima: coordiniamo revisore/società di revisione per una perizia robusta e coerente;
    • ⚖️ Inquadramento fiscale & contributivo: evitiamo errori di qualificazione (dipendente/autonomo/amministratore) che possono costare caro;
    • 🧮 Integrazione con altri incentivi: valutiamo la compatibilità con Credito d’Imposta R&S, Patent Box, incentivi investitori, ecc.

    Vuoi pagare talenti in equity anziché in cassa, senza problemi fiscali?

    Parliamone.

    Ti aiutiamo a strutturare un piano di Work for Equity su misura, che:

    • attiri professionisti di alto livello;
    • tuteli la società sul piano legale e fiscale;
    • preservi la liquidità in fasi delicate di crescita;
    • sia pronto per i futuri round di investimento.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «1. Piani di incentivazione “interni”», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Il Metodo BPlanning confronta struttura, utili, costi, investimenti e operazioni previste per costruire un piano fiscale lecito e documentato, dopo avere verificato gli strumenti effettivamente applicabili. Scopri Pianificazione fiscale.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Come si distinguono incentivi interni e Work for Equity?

    (per amministratori, dipendenti, collaboratori continuativi)

    Riguardano:

    • amministratori;
    • dipendenti;
    • collaboratori continuativi (no collaborazioni occasionali).

    A queste figure, la Startup/PMI innovativa può attribuire:

    • azioni o quote di capitale;
    • stock option;
    • strumenti finanziari partecipativi.

    ✅ Vantaggio fiscale & contributivo
    Il valore di questi strumenti non concorre al reddito di lavoro al momento dell’assegnazione e non è soggetto a contributi INPS.
    Resta l’obbligo, però, che la retribuzione “cash” non sia mai inferiore al minimo tabellare del CCNL (art. 28, co. 7, D.L. 179/2012).

    👉 Esclusi: i collaboratori occasionali (redditi ex art. 67 TUIR), che non possono beneficiare di questo specifico regime.

    Quali prestatori considera il Work for Equity descritto?

    (per professionisti esterni, consulenti, fornitori strategici)

    Qui entriamo nel vero WfE: compensi riconosciuti in equity a:

    • consulenti esterni;
    • professionisti (avvocati, ingegneri, sviluppatori, marketer, advisor…);
    • fornitori di servizi ad alto valore aggiunto

    che non sono dipendenti né collaboratori continuativi: si tratta quindi di reddito di lavoro autonomo.

    Anche in questo caso, la Startup/PMI può assegnare:

    • azioni;
    • quote;
    • strumenti finanziari partecipativi.

    ❗ Non rientrano nell’agevolazione i diritti di opzione (stock option in senso stretto) quando parliamo di WfE “autonomo”: l’agevolazione riguarda l’assegnazione dello strumento, non del diritto a comprarlo.

    ✅ Vantaggio fiscale
    L’assegnazione delle partecipazioni:

    • non genera reddito imponibile per il professionista al momento dell’emissione o della compensazione;
    • non subisce ritenute e non genera base imponibile contributiva;
    • l’IVA sulla prestazione resta dovuta.

    Ma attenzione: non tutte le prestazioni sono ammesse.

    Quali opere o servizi possono essere remunerati in equity?

    L’Agenzia delle Entrate è stata molto chiara (Interpello n. 776/2021):
    il Work for Equity è pensato solo per apporti altamente qualificati, non per qualsiasi servizio.

    Sono ammessi, ad esempio:

    • consulenze legali specialistiche su IP, M&A, contrattualistica complessa;
    • sviluppo software e attività tecnologiche strategiche;
    • consulenza di marketing strategico (non solo operatività esecutiva);
    • advisory su business model, fundraising, internazionalizzazione, ecc.

    Sono invece esclusi:

    • mere attività amministrative di routine;
    • servizi generici o standardizzati;
    • manutenzioni ordinarie;
    • attività che non portano un valore distintivo e strategico alla Startup.

    🎯 Obiettivo del legislatore: usare il WfE per “capitalizzare l’eccellenza”, non per trasformare qualsiasi fornitura in equity agevolata.

    Perché il ruolo dell’amministratore-professionista richiede una verifica specifica?

    Caso tipico:
    un commercialista, avvocato o consulente che è anche amministratore della Startup e viene remunerato in parte in equity.

    L’Agenzia delle Entrate (Circ. 16/E/2014) precisa che:

    • se l’incarico di amministratore rientra nell’oggetto della professione svolta abitualmente, il relativo compenso è reddito di lavoro autonomo, non assimilato a quello dipendente;
    • in questi casi, non si applica il regime agevolato “dipendenti/collaboratori”, ma può rientrare nel Work for Equity ex comma 4 (opere e servizi professionali).

    Buona notizia:
    anche in questo scenario, se ci sono i requisiti del WfE, l’assegnazione di quote/strumenti è esente da IRPEF e, per principio di derivazione, anche da contribuzione.

    L’INPS, con la Circ. 32/2001, lega infatti la base imponibile contributiva a quella IRPEF: se non c’è reddito fiscale, non c’è base contributiva.

    Quando può servire una relazione giurata di stima?

    Se il Work for Equity passa attraverso un aumento di capitale liberato:

    • tramite compensazione di un credito per prestazioni già fatturate;
    • oppure tramite conferimento diretto di opera/servizi (nei limiti ammessi),

    allora siamo nel pieno del mondo dei conferimenti in natura, con tutte le sue regole civilistiche.

    Per le S.r.l., l’art. 2465 c.c. è chiarissimo:
    chi conferisce beni in natura o crediti (e, per estensione, opere e servizi) deve presentare una relazione giurata di stima redatta da:

    • revisore legale
      o
    • società di revisione legale.

    La Massima n. 9/2004 del Consiglio Notarile di Milano conferma:
    anche i conferimenti d’opera o servizi richiedono stima giurata, riferita all’intero valore della prestazione, che deve essere:

    • circoscritta (es. progetto specifico, appalto determinato)
      o
    • limitata nel tempo (periodo determinato o determinabile).
  • Consolidato Fiscale: come ridurre l’imposizione sul reddito del tuo gruppo

    l consolidato fiscale è una delle strategie più intelligenti e vantaggiose per ottimizzare la tassazione delle società appartenenti a uno stesso gruppo.
    Grazie a questo regime opzionale, introdotto dal D.Lgs. 344/2003, puoi presentare un’unica dichiarazione dei redditi e compensare utili e perdite tra le società del gruppo, riducendo l’impatto fiscale complessivo e migliorando la gestione della liquidità.

    👉 In altre parole: se un’azienda del gruppo chiude in utile e un’altra in perdita, con il consolidato paghi le imposte solo sul risultato netto di gruppo.
    Una soluzione di intelligenza fiscale che consente di risparmiare, pianificare e gestire in modo più efficiente la fiscalità d’impresa.


    Perché conviene scegliere il consolidato fiscale

    Attivare il consolidato fiscale con BPLANNING significa mettere ordine nella fiscalità del gruppo e costruire una strategia di risparmio strutturata e sostenibile.
    Ecco i principali vantaggi:

    • 💰 Risparmio immediato: compensazione diretta tra utili e perdite, con riduzione delle imposte da versare.
    • 🧾 Un’unica dichiarazione IRES: gestione centralizzata del reddito e delle imposte di gruppo.
    • 🧩 Pianificazione fiscale avanzata: deduzioni e crediti d’imposta ottimizzati a livello consolidato.
    • 📉 Gestione efficiente delle perdite: le perdite del gruppo possono essere utilizzate negli anni successivi, con pieno controllo da parte della consolidante.
    • 🧠 Strategia di gruppo più solida: decisioni integrate, coordinamento fiscale e visione complessiva delle performance economiche.

    Con la nostra consulenza, il consolidato diventa uno strumento di vantaggio competitivo, non un adempimento burocratico.


    Come funziona in pratica

    Il consolidato è una scelta volontaria, valida per un triennio (rinnovabile tacitamente), che può essere esercitata tra:

    • società di capitali residenti in Italia (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a.);
    • enti commerciali con stabile organizzazione in Italia;
    • società controllate con esercizio coincidente con quello della controllante.

    👉 Requisito essenziale: la controllante deve possedere oltre il 50% dei diritti di voto e del capitale delle società controllate.


    Perdite e utili: la chiave del vantaggio fiscale

    Il cuore del consolidato è la compensazione tra risultati fiscali delle diverse società del gruppo:

    • 🔹 Perdite pregresse (ante consolidato) → restano utilizzabili solo dalla singola società che le ha prodotte, fino all’80% del proprio utile;
    • 🔹 Perdite di gruppo (durante il consolidato) → vengono gestite centralmente dalla società consolidante e utilizzate per abbattere il reddito imponibile del gruppo negli anni successivi.

    Esempio pratico:
    Se la società Alfa realizza un utile di 500.000 € e la società Beta una perdita di 270.000 €, il gruppo pagherà le imposte solo su 230.000 €.
    Questo è il potere della fiscalità di gruppo.


    Uscita, rinnovo e controllo del regime

    • L’opzione ha durata triennale e si rinnova automaticamente salvo revoca.
    • Le perdite di gruppo restano alla consolidante, anche se una società esce dal perimetro: in questo modo si evitano trasferimenti impropri di perdite.
    • Tutto è regolato da un accordo interno di consolidamento, redatto e gestito con il supporto dei nostri consulenti fiscali, per garantire trasparenza e correttezza in ogni fase.

    Chi non può aderire

    Sono esclusi dal regime:

    • società di persone (S.n.c., S.a.s.);
    • società non residenti (salvo stabile organizzazione in Italia);
    • società trasparenti ex artt. 115-116 TUIR, cooperative agricole, soggetti in tonnage tax o regimi speciali;
    • società in liquidazione o procedure concorsuali.

    Come si aderisce al consolidato fiscale

    Per il triennio 2025–2027, l’opzione deve essere esercitata tramite il Modello Redditi SC 2025, compilando il quadro OP, entro il 31 ottobre 2025.

    Nel modulo vanno indicati:

    • i dati identificativi di controllante e controllate;
    • la durata dell’opzione (3 anni);
    • i criteri di gestione delle perdite residue;
    • le eventuali società che versano acconti separati.

    Il regime entra in vigore con il primo periodo d’imposta indicato e rimane valido fino a revoca.


    Cosa succede se l’opzione non viene comunicata nei termini

    Hai dimenticato di esercitare l’opzione?
    Nessun problema: la normativa consente la remissione in bonis, cioè la possibilità di regolarizzare la comunicazione tardiva entro la dichiarazione successiva, versando una sanzione minima di 250 euro.

    👉 Questa procedura è valida se i requisiti sostanziali esistevano e il gruppo ha già tenuto comportamenti coerenti con l’adesione o la revoca del consolidato.


    Affidati a BPLANNING per il tuo consolidato fiscale

    Attivare un consolidato fiscale richiede competenze specialistiche, coordinamento contabile e conoscenza delle normative IRES.
    Con BPLANNING hai al tuo fianco un team di commercialisti, fiscalisti e giuristi d’impresa che:

    • analizzano la struttura del gruppo;
    • individuano la configurazione più efficiente;
    • redigono l’accordo di consolidamento fiscale;
    • gestiscono la compilazione del quadro OP e la dichiarazione CNM;
    • curano la compliance, i controlli e gli aggiornamenti normativi.

    📊 Obiettivo: ridurre la pressione fiscale, aumentare la liquidità del gruppo e garantire una gestione coordinata e sicura del reddito d’impresa.


    Vuoi sapere se il tuo gruppo può accedere al consolidato fiscale?

    Richiedi una consulenza personalizzata gratuita con i nostri esperti fiscali BPLANNING.
    Analizzeremo la tua struttura, i flussi economici e le perdite pregresse per capire quanto puoi risparmiare già dal 2025.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «Come funziona in pratica», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Un commercialista dedicato aiuta a organizzare documenti, dichiarazioni e versamenti e a presidiare gli adempimenti fiscali dell’impresa o dell’attività professionale. Scopri Contabilità e assistenza fiscale.

    Il Metodo BPlanning confronta struttura, utili, costi, investimenti e operazioni previste per costruire un piano fiscale lecito e documentato, dopo avere verificato gli strumenti effettivamente applicabili. Scopri Pianificazione fiscale.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Come funziona il consolidato fiscale descritto?

    Il consolidato è una scelta volontaria, valida per un triennio (rinnovabile tacitamente), che può essere esercitata tra:

    • società di capitali residenti in Italia (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a.);
    • enti commerciali con stabile organizzazione in Italia;
    • società controllate con esercizio coincidente con quello della controllante.

    👉 Requisito essenziale: la controllante deve possedere oltre il 50% dei diritti di voto e del capitale delle società controllate.

    Come vengono considerate perdite e utili del gruppo?

    Il cuore del consolidato è la compensazione tra risultati fiscali delle diverse società del gruppo:

    • 🔹 Perdite pregresse (ante consolidato) → restano utilizzabili solo dalla singola società che le ha prodotte, fino all’80% del proprio utile;
    • 🔹 Perdite di gruppo (durante il consolidato) → vengono gestite centralmente dalla società consolidante e utilizzate per abbattere il reddito imponibile del gruppo negli anni successivi.

    Esempio pratico:
    Se la società Alfa realizza un utile di 500.000 € e la società Beta una perdita di 270.000 €, il gruppo pagherà le imposte solo su 230.000 €.
    Questo è il potere della fiscalità di gruppo.

    Che cosa verificare per uscita e rinnovo dell’opzione?

    • L’opzione ha durata triennale e si rinnova automaticamente salvo revoca.
    • Le perdite di gruppo restano alla consolidante, anche se una società esce dal perimetro: in questo modo si evitano trasferimenti impropri di perdite.
    • Tutto è regolato da un accordo interno di consolidamento, redatto e gestito con il supporto dei nostri consulenti fiscali, per garantire trasparenza e correttezza in ogni fase.

    Quali soggetti non possono aderire secondo la guida?

    Sono esclusi dal regime:

    • società di persone (S.n.c., S.a.s.);
    • società non residenti (salvo stabile organizzazione in Italia);
    • società trasparenti ex artt. 115-116 TUIR, cooperative agricole, soggetti in tonnage tax o regimi speciali;
    • società in liquidazione o procedure concorsuali.

    Come viene esercitata l’opzione illustrata?

    Per il triennio 2025–2027, l’opzione deve essere esercitata tramite il Modello Redditi SC 2025, compilando il quadro OP, entro il 31 ottobre 2025.

    Nel modulo vanno indicati:

    • i dati identificativi di controllante e controllate;
    • la durata dell’opzione (3 anni);
    • i criteri di gestione delle perdite residue;
    • le eventuali società che versano acconti separati.

    Il regime entra in vigore con il primo periodo d’imposta indicato e rimane valido fino a revoca.

  • Holding e pianificazione patrimoniale: cosa cambia con il nuovo art. 177 TUIR

    Introduzione

    Il nuovo impianto dell’art. 177 TUIR rende più accessibile il regime di realizzo controllato nei conferimenti di partecipazioni, semplificando la creazione e il riassetto di holding (anche familiari) per obiettivi di governance, protezione e passaggio generazionale.
    La logica: quando ricorrono i presupposti, il conferimento non genera plusvalenza immediata (deroga al valore normale), allineando il valore di realizzo all’incremento del patrimonio netto della conferitaria.
    Attenzione però: la maggiore flessibilità non elimina i profili di abuso del diritto. Servono ragioni extrafiscali reali, tracciate e documentate.

    Il realizzo controllato nei conferimenti che attribuiscono o incrementano il controllo (comma 2)

    • Vale quando, a seguito del conferimento, la conferitaria acquisisce o incrementa il controllo sulla partecipata (controllo “di diritto”).
    • Non è più necessario che il controllo derivi da obblighi legali/statutari: conta il risultato economico-giuridico dell’operazione.
    • Valore di realizzo = incremento del patrimonio netto della conferitaria → niente plusvalenza immediata.

    Esempio rapido
    A controlla già il 65% di Alfa Srl. B conferisce il suo 10% in una holding già controllata da A.
    Oggi l’incremento del controllo di A è sufficiente per il realizzo controllato.


    Conferimenti minusvalenti: come funziona ora la deducibilità

    Se il valore di realizzo (incremento PN conferitaria) è inferiore al costo fiscale della partecipazione conferita, si può generare una minusvalenza. Le regole:

    1. Conferimento plusvalente (valore normale > costo): si resta nel realizzo controllato (non si applica il valore normale).
    2. Conferimento minusvalente effettivo (valore normale < costo): minusvalenza deducibile in capo al conferente, secondo i criteri del nuovo impianto.
    3. Se valore normale > valore di realizzo, la minus è deducibile fino al valore normale.
    4. Se opera la PEX, la minus resta indeducibile.

    Numerico lampo

    • Costo fiscale: 300
    • Valore normale: 200
    • Valore di realizzo (incremento PN): 250
      → Minus deducibile: 100 (300 – 200). Il “delta” 50 (tra realizzo 250 e normale 200) è irrilevante.

    Conferimenti di minoranza e fine dell’unipersonalità obbligatoria (comma 2-bis)

    • Entra il realizzo controllato anche per partecipazioni qualificate di minoranza (soglie legali), senza più vincolo che la holding conferitaria sia unipersonale.
    • Possibile conferire in una stessa holding familiare (coniuge, parenti entro il 3° grado, affini entro il 2°), purché ciascun conferente superi individualmente la soglia qualificata.

    Esempio
    Tre fratelli con 30% / 25% / 20% conferiscono in un’unica holding familiare: ogni conferente è qualificato → realizzo controllato applicabile.


    Conferimenti in holding: test semplificato e nuova definizione (comma 2-ter)

    Il “nuovo test” evita che piccole partecipazioni “non operative” facciano decadere il regime:

    • Valuta solo le partecipazioni dirette della holding in società operative.
    • Include le sub-holding controllate e, a loro volta, qualificabili come holding.
    • Esclude sub-holding non controllate e soggetti non holding.
    • In pratica, conta che il valore contabile delle partecipazioni “qualificanti” superi il 50% del totale.

    Esempio
    Holding detiene: 70% in Beta (operativa), 15% banca locale, 25% consorzio.
    Il socio ha indiretto 21% in Beta (30% × 70%): soglia ok. Le quote “non operative” non inquinano il test se i valori qualificanti superano il 50%.


    Profili di abuso del diritto: come non sbagliare

    Il modello holding statica è sotto lente quando il differimento fiscale diventa vantaggio permanente. Red flag tipici:

    • Dividendi con tassazione agevolata/plusvalenze esenti congelati a monte senza politiche di distribuzione ragionevoli.
    • Reimpiego finanziario passivo (investimenti che il socio persona fisica avrebbe fatto da sé, senza vera funzione di governance).
    • Utilizzi extra-societari (immobili a favore dei soci, prestiti “di comodo”, spese personali).
    • Strutture solo per schermo e non per organizational improvement (governance, risk ring-fencing, passaggi generazionali, equity story).

    Come difendersi (in pratica)
    Prepara un Dossier di Sostanza:

    • Business purpose: perché serve la holding (governance, debito, M&A, passaggio generazionale, attrazione manager/partner).
    • Piano industriale/finanziario: reinvestimento utili (partecipazioni, acquisizioni, asset funzionali), politiche di dividendo definite.
    • Funzioni reali in capo alla holding: direzione e coordinamento, tesoreria accentrata, controllo rischi, servizi infragruppo con corrispettivi di mercato.
    • Documentazione: delibere, perizie, criteri valutativi, contratti infragruppo, pricing, report di controllo.
    • Governance familiare: patti parasociali, clausole di co-vendita/prelazione, regole di ingresso/uscita, protezioni patrimoniali (blindature statutarie).

    Checklist operativa (step-by-step)

    1. Mappa delle partecipazioni (dirette/indirette), verifica controllo/soglie qualificate.
    2. Scelta del comma applicabile (2, 2-bis, 2-ter) e test sui requisiti.
    3. Valorizzazioni: costo fiscale, valore normale, incremento PN conferitaria (simulazioni plus/minus).
    4. Perizia/relazione a supporto dei valori e della congruità.
    5. Dossier extrafiscale (business purpose, governance, piano dividendi/reinvestimenti).
    6. Delibere e contratti (conferimento, servizi infragruppo, policy dividendi, finanziamenti).
    7. Monitoraggio post-deal: rispetto policy, tracciabilità flussi, coerenza gestionale.


    Conclusione

    Il “nuovo” art. 177 TUIR rende la holding uno strumento ancora più utile per pianificazione patrimoniale e governance. Il realizzo controllato si applica in più casi (incremento di controllo, minoranze qualificate, test holding semplificato) e offre continuità fiscale sui conferimenti.
    La chiave è progettare bene: numeri corretti, documentazione robusta, motivazioni economiche reali e gestione coerente nel tempo. Così si sfrutta il quadro di favore senza inciampare nei profili di abuso.

    Per approfondire l’organizzazione di una holding e dei rapporti partecipativi, scopri i servizi BPlanning di costituzione e gestione della holding.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

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    Domande frequenti

    Posso conferire una quota non di controllo e accedere comunque al regime?

    Sì, se la quota è qualificata e si ricade nel comma 2-bis. Non serve più la holding unipersonale.

    Se il conferimento genera una minusvalenza, è sempre deducibile?

    No. È deducibile solo se la perdita è effettiva (valore normale < costo). Con PEX, la minus è indeducibile.

    La presenza di partecipazioni “non operative” in holding blocca il regime?

    Non più, se il valore delle partecipazioni qualificanti supera il 50% e il test è svolto correttamente (comma 2-ter).

    Come ridurre il rischio di abuso del diritto?

    Dimostra sostanza: motivazioni extrafiscali non marginali, funzioni reali in holding, reinvestimenti coerenti, politiche di dividendo trasparenti, contratti e prezzi di mercato.