Categoria: Guide Fiscali

  • Work for Equity (WfE) in Italia: come pagare professionisti con quote, senza usare liquidità

    Cos’è il Work for Equity (e perché conviene alle startup)

    Il Work for Equity (WfE) permette a Startup e PMI Innovative di remunerare prestazioni qualificate con partecipazioni societarie (azioni/quote, strumenti od opzioni) invece che con denaro. L’assegnazione gode di un regime fiscale e contributivo di favore se rispettate precise condizioni (platea di beneficiari, qualifica “innovativa”, corretta struttura dell’operazione).


    A chi si applica (platea e limiti)

    • Società ammissibili: Startup Innovative e PMI Innovative iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese.
    • Beneficiari tipici: amministratori, collaboratori, consulenti/professionisti esterni; in alcune configurazioni anche dipendenti tramite strumenti previsti.

    Per società “ordinarie” è possibile prevedere piani equity, ma senza le medesime esenzioni fiscali/contributive del WfE “agevolato”.


    Le 3 vie operative per assegnare equity (pro & contro)

    1) Cessione di azioni/quote esistenti

    • Nelle S.r.l. PMI è ammesso compiere operazioni su proprie partecipazioni se in attuazione di piani di incentivazione (deroga all’art. 2474 c.c.), nei limiti di utili distribuibili e riserve disponibili. Necessaria autorizzazione assembleare e quote/azioni interamente liberate.
    • Attenzione: per startup early-stage la disponibilità di riserve/utili può essere limitante.

    2) Aumento gratuito di capitale con nuove azioni/quote

    • Ammissibile solo per S.p.A. e tipicamente a favore dei dipendenti (art. 2349 c.c.); non praticabile per assegnare gratuitamente quote a consulenti esterni nelle S.r.l. (mancano basi codicistiche analoghe).

    3) Aumento di capitale a pagamento riservato al prestatore

    • È la strada più usata: il professionista matura un credito (fattura), la società delibera un ADC riservato e l’assegnazione avviene per compensazione tra credito e obbligo di versamento delle nuove quote/azioni (quote precedenti integralmente liberate).

    Compensazione del credito: la prassi che preserva la cassa

    Flusso tipico:

    1. il professionista rende la prestazione → emette fattura (es. €20.000 + IVA);
    2. la società delibera ADC riservato per lo stesso importo (senza esborso cash);
    3. compensazione: il credito del professionista estingue l’obbligo di liberazione delle nuove quote.
      Risultato: equity al professionista, cassa preservata per la società, operazione trasparente in bilancio e nel verbale notarile.

    Conferimenti d’opera/servizi: quando si possono usare

    • Solo S.r.l. (anche innovative): ammesso il conferimento di opere/servizi se assistito da polizza/fideiussione a garanzia dell’obbligo (art. 2464, c. 6 c.c.). Spesso si richiede relazione giurata di stima ex art. 2465 c.c. con valore e durata determinabili.
    • Non praticabile per S.p.A. (divieto codicistico).

    Fisco & contributi: perché il WfE è “agevolato”

    • Per il beneficiario: il valore delle partecipazioni assegnate non concorre al reddito al momento dell’assegnazione (esenzione IRPEF / redditi assimilati/autonomi). La tassazione avviene dopo, se e quando si vende, solo sulla plusvalenza (capitale) – 26%.
    • Per la società: il valore “normale” dell’equity assegnato è costo deducibile (IRES/IRAP) alle condizioni previste.
    • Contributi: l’esenzione fiscale implica assenza di imponibile previdenziale al momento dell’assegnazione (INPS/Casse). L’eventuale capital gain non ha rilievo contributivo ordinario.

    Nota operativa: l’IVA è dovuta se il professionista è soggetto passivo; resta a carico della società il relativo pagamento/detrazione.


    Aumenti di capitale anche con perdite: si può?

    La prassi notarile ammette aumenti a titolo oneroso anche in presenza di perdite, se l’operazione riporta il capitale sopra soglie critiche/minime e rispetta gli adempimenti degli artt. 2446–2447 e 2482-bis/ter c.c. (massime notarili). Utile per WfE in fasi early-stage con perdite contabili.


    Esempio pratico (con numeri e vesting)

    • Prestazione: consulenza strategica (€45.000 + IVA 22%).
    • Passi: fattura → delibera ADC riservato da €45.000 → compensazione → assegnazione quote; Vesting 50% a 12 mesi, 50% a 24 mesi (lock-up/retention).
    • Fisco/Contributi: €45.000 non tassati né contributivi all’assegnazione; IVA (€9.900) da regolare. Tassazione solo sulla plusvalenza alla cessione futura.

    Rischi/alert da gestire prima di lanciare un WfE

    • Statuto: inserire clausole che consentano ADC riservati a terzi/opzioni.
    • Valutazioni: documentare valore normale e criteri; dove serve, perizia.
    • PMI S.r.l.: verificare deroghe (quote proprie, categorie, diritti particolari) e limiti a utili/riserve.
    • Requisiti “innovativa”: mantenere l’iscrizione in sezione speciale e gli standard per fruire del regime.

    Cosa fa BPlanning.it per il tuo Work for Equity

    • Progettazione legale & fiscale del piano (strumenti, vesting, lock-up, good/bad leaver).
    • Verifica statuti e redazione del percorso notarile (ADC, rinunce opzione, categorie di quote).
    • Valorizzazioni/perizie e flow contabile-fiscale (fattura, IVA, registrazioni).
    • Governance: patti parasociali, diritti informativi, standard anti-diluizione.

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    Per approfondire il trattamento fiscale dei compensi in quote societarie, scopri i servizi BPlanning di contabilità e assistenza fiscale.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «Cos’è il Work for Equity (e perché conviene alle startup)», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Il Metodo BPlanning confronta struttura, utili, costi, investimenti e operazioni previste per costruire un piano fiscale lecito e documentato, dopo avere verificato gli strumenti effettivamente applicabili. Scopri Pianificazione fiscale.

    L’analisi del contratto con un avvocato civilista permette di individuare ambiguità, squilibri e clausole da valutare prima di assumere un impegno. Scopri Contract Analysis.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Che cos’è il Work for Equity descritto?

    Il Work for Equity (WfE) permette a Startup e PMI Innovative di remunerare prestazioni qualificate con partecipazioni societarie (azioni/quote, strumenti od opzioni) invece che con denaro. L’assegnazione gode di un regime fiscale e contributivo di favore se rispettate precise condizioni (platea di beneficiari, qualifica “innovativa”, corretta struttura dell’operazione).

    Quali soggetti possono utilizzarlo secondo la guida?

    • Società ammissibili: Startup Innovative e PMI Innovative iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese.
    • Beneficiari tipici: amministratori, collaboratori, consulenti/professionisti esterni; in alcune configurazioni anche dipendenti tramite strumenti previsti.

    Per società “ordinarie” è possibile prevedere piani equity, ma senza le medesime esenzioni fiscali/contributive del WfE “agevolato”.

    Quali modalità operative di assegnazione dell’equity vengono illustrate?

    • Nelle S.r.l. PMI è ammesso compiere operazioni su proprie partecipazioni se in attuazione di piani di incentivazione (deroga all’art. 2474 c.c.), nei limiti di utili distribuibili e riserve disponibili. Necessaria autorizzazione assembleare e quote/azioni interamente liberate.
    • Attenzione: per startup early-stage la disponibilità di riserve/utili può essere limitante.
    • Ammissibile solo per S.p.A. e tipicamente a favore dei dipendenti (art. 2349 c.c.); non praticabile per assegnare gratuitamente quote a consulenti esterni nelle S.r.l. (mancano basi codicistiche analoghe).
    • È la strada più usata: il professionista matura un credito (fattura), la società delibera un ADC riservato e l’assegnazione avviene per compensazione tra credito e obbligo di versamento delle nuove quote/azioni (quote precedenti integralmente liberate).

    Come può essere compensato il credito del prestatore?

    Flusso tipico:

    1. il professionista rende la prestazione → emette fattura (es. €20.000 + IVA);
    2. la società delibera ADC riservato per lo stesso importo (senza esborso cash);
    3. compensazione: il credito del professionista estingue l’obbligo di liberazione delle nuove quote.
      Risultato: equity al professionista, cassa preservata per la società, operazione trasparente in bilancio e nel verbale notarile.

    Quando possono essere valutati conferimenti d’opera o servizi?

    • Solo S.r.l. (anche innovative): ammesso il conferimento di opere/servizi se assistito da polizza/fideiussione a garanzia dell’obbligo (art. 2464, c. 6 c.c.). Spesso si richiede relazione giurata di stima ex art. 2465 c.c. con valore e durata determinabili.
    • Non praticabile per S.p.A. (divieto codicistico).
  • Costituzione online di una SRL con BPlanning.it: come funziona davvero

    Costituisci la tua SRL online in pochi giorni con BPlanning.it: procedura digitale, costi chiari, sicurezza notarile e assistenza completa.

    Perché sempre più imprenditori scelgono la costituzione online

    Costituire una Società a responsabilità limitata online è oggi una soluzione legale, veloce e sicura per avviare un’impresa in Italia senza spostarsi fisicamente.

    Grazie al Decreto Legislativo n. 183/2021, recependo la direttiva UE sulla digitalizzazione delle imprese, è possibile firmare l’atto costitutivo direttamente in videoconferenza con il notaio, utilizzando strumenti digitali certificati.

    Con BPlanning.it accompagniamo i nostri clienti dalla firma alla piena operatività della società, semplificando ogni passaggio burocratico.


    Chi può costituire una SRL online

    La procedura telematica è disponibile per:

    • SRL ordinarie con conferimenti in denaro;
    • SRL semplificate con capitale minimo da 1 €;
    • startup innovative e imprese digitali.

    👉 Non è invece applicabile a SpA o SRL con conferimenti in natura (es. immobili, macchinari, ecc.).


    Come funziona la costituzione online con BPlanning.it

    1. Documenti societari digitali

    Il nostro team prepara atto costitutivo e statuto in formato elettronico, personalizzati in base alla struttura societaria e al tipo di attività.

    2. Versamento del capitale sociale

    Il capitale iniziale viene versato con bonifico sul conto fiduciario del notaio, garantendo massima sicurezza.

    3. Identificazione dei soci in videoconferenza

    Il notaio identifica ogni socio tramite sistemi elettronici certificati. Tutta la sessione è tracciata e archiviata.

    4. Firma elettronica qualificata

    Soci e notaio sottoscrivono l’atto online con firma elettronica qualificata, che ha lo stesso valore legale della firma in presenza.

    5. Iscrizione al Registro delle Imprese

    Il notaio deposita la documentazione presso il Registro delle Imprese.
    La tua SRL diventa operativa in pochi giorni.


    Tempi di apertura della SRL online

    Grazie alla piattaforma telematica del Consiglio Nazionale del Notariato, i tempi sono rapidi e certi:

    • 🕒 Fino a 5 giorni lavorativi con statuto standard,
    • 🕓 Fino a 10 giorni con statuto personalizzato,
    • ⚡ Spesso la procedura si chiude in 48–72 ore.

    Sicurezza e garanzie notarili

    Anche online, il notaio mantiene il suo ruolo centrale:

    • verifica identità e volontà dei soci,
    • garantisce la legalità dell’atto,
    • blocca la procedura se emergono dubbi sull’identità,
    • conserva digitalmente ogni passaggio.

    La costituzione online ha quindi lo stesso valore legale di quella tradizionale, con la differenza che è più veloce, comoda e meno costosa.


    Costi per costituire una SRL online con BPlanning.it

    Voce di costo Importo medio
    Parcella notarile da € 400 + IVA
    Imposte e bolli circa € 600
    Capitale sociale minimo da € 1
    Assistenza fiscale e legale BPlanning.it inclusa nella procedura
    Gestione annuale contabile (facoltativa) da 124€ al mese

    ✅ Costi trasparenti
    ✅ Risparmio rispetto alla procedura tradizionale
    ✅ Nessuna perdita di tempo tra notaio, banca e commercialista


    Vantaggi della costituzione online con BPlanning.it

    • 📲 Procedura interamente digitale
    • 🧾 Zero spostamenti fisici
    • 🧠 Un unico interlocutore per notaio + fiscalità + avvocato + adempimenti
    • ⏱️ Tempi certi e rapidi
    • 🌍 Possibilità di costituire anche dall’estero
    • 🪙 Capitale sociale ridotto

    Quando non si può costituire online

    La procedura telematica non è disponibile se:

    • si intendono conferire beni in natura;
    • uno o più soci non possiedono firma digitale qualificata;
    • ci sono dubbi sull’identità o capacità delle parti.

    In questi casi, sarà necessario procedere con la costituzione tradizionale.


    Riferimenti normativi

    • Decreto Legislativo n. 183/2021
    • Consiglio Nazionale del Notariato
    • Registro delle Imprese
    • Direttiva UE 2019/1151

    Conclusione

    La costituzione online della SRL rappresenta una svolta concreta per chi vuole fare impresa in Italia in modo semplice e veloce.

    Con BPlanning.it ottieni:

    • consulenza legale e fiscale integrata,
    • gestione completa della procedura online,
    • tempi certi e costi trasparenti.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «Chi può costituire una SRL online», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Il servizio accompagna l’impostazione di soci, statuto e adempimenti necessari alla costituzione della SRL, valutando prima le esigenze dell’attività. Scopri Costituzione SRL.

    Un commercialista dedicato aiuta a organizzare documenti, dichiarazioni e versamenti e a presidiare gli adempimenti fiscali dell’impresa o dell’attività professionale. Scopri Contabilità e assistenza fiscale.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Chi può valutare la costituzione di una SRL online?

    La procedura telematica è disponibile per:

    • SRL ordinarie con conferimenti in denaro;
    • SRL semplificate con capitale minimo da 1 €;
    • startup innovative e imprese digitali.

    👉 Non è invece applicabile a SpA o SRL con conferimenti in natura (es. immobili, macchinari, ecc.).

    Quali passaggi descrive la procedura online?

    Il nostro team prepara atto costitutivo e statuto in formato elettronico, personalizzati in base alla struttura societaria e al tipo di attività.

    Il capitale iniziale viene versato con bonifico sul conto fiduciario del notaio, garantendo massima sicurezza.

    Il notaio identifica ogni socio tramite sistemi elettronici certificati. Tutta la sessione è tracciata e archiviata.

    Soci e notaio sottoscrivono l’atto online con firma elettronica qualificata, che ha lo stesso valore legale della firma in presenza.

    Il notaio deposita la documentazione presso il Registro delle Imprese.
    La tua SRL diventa operativa in pochi giorni.

    Quali garanzie conserva l’intervento notarile?

    Anche online, il notaio mantiene il suo ruolo centrale:

    • verifica identità e volontà dei soci,
    • garantisce la legalità dell’atto,
    • blocca la procedura se emergono dubbi sull’identità,
    • conserva digitalmente ogni passaggio.

    La costituzione online ha quindi lo stesso valore legale di quella tradizionale, con la differenza che è più veloce, comoda e meno costosa.

    Quando la costituzione online può non essere utilizzabile?

    La procedura telematica non è disponibile se:

    • si intendono conferire beni in natura;
    • uno o più soci non possiedono firma digitale qualificata;
    • ci sono dubbi sull’identità o capacità delle parti.

    In questi casi, sarà necessario procedere con la costituzione tradizionale.

  • Patent Box 2025: profilo soggettivo, soggetto investitore e casi pratici

    Indice Argomenti

    1. Premessa
    2. Profilo soggettivo del regime Patent Box
    3. Soggetti ammessi ed esclusi
    4. La qualifica di “soggetto investitore”
    5. Consorzi e reti d’impresa
    6. Utilizzo diretto e indiretto del bene immateriale
    7. Caso pratico: Consorzio Alfa
    8. FAQ – L’esperto risponde

    Non rientrano marchi e spese estranee alle attività di ricerca e sviluppo finalizzate all’accrescimento, protezione o sfruttamento degli asset agevolabili.

    1. Profilo soggettivo del regime Patent Box
      Art. 6 DL 146/2021 stabilisce che possono optare per il Patent Box “i soggetti titolari di reddito d’impresa”, ossia: società di capitali, di persone, ditte individuali, enti non commerciali (per l’attività commerciale), soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.
    2. Soggetti ammessi ed esclusi

    Soggetti ammessi
    • Ditte individuali;
    • Società di persone e capitali;
    • Enti non commerciali (per l’attività commerciale);
    • Non residenti con stabile organizzazione in Italia;
    – a patto che sia in vigore un accordo contro la doppia imposizione e funzionale scambio di informazioni.

    Soggetti esclusi
    • In fallimento, liquidazione coatta o amministrazione straordinaria;
    • In regime forfetario o tonnage tax;
    • Destinatari di sanzioni interdittive;
    • Inadempienti su versamenti previdenziali o sicurezza sul lavoro.

    1. La qualifica di “soggetto investitore”
      Il “soggetto investitore” è il vero centro di rischio e beneficio sull’IP ed è così definito dal Provv. Agenzia Entrate n. 48243/2022:
      – titolare del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale;
      – realizza e finanzia le attività R&S rilevanti;
      – sostiene i costi e sopporta i rischi;
      – si avvale dei risultati e dei benefici.

    In pratica: se subappalto a terzi con “obbligo di risultato”, non si diventa investitori, ma semplici committenti (cfr. Principio di diritto AdE 17/2021).

    1. Consorzi e reti d’impresa
      a) Rete-soggetto
      • Ha partita IVA autonoma;
      • Sostiene costi R&S, ne supporta il rischio e beneficia dei risultati;
      • Opta in proprio per il Patent Box e calcola autonomamente la maggiorazione del 110%.

    b) Rete-contratto
    • Non ha soggettività tributaria distinta;
    • Le singole imprese sostengono i costi (ribaltati dalla rete) e sono i veri investitori;
    • Ciascuna aderente esercita autonomamente l’opzione in base alle spese rimborsate.

    c) Consorzi
    • Se il consorzio sostiene direttamente costi e rischi R&S, l’agevolazione spetta al consorzio;
    • Se ribalta integralmente o in parte i costi alle imprese consorziate, sono queste ultime a beneficiare dell’agevolazione (Interpello AdE 40/2024).

    1. Utilizzo diretto e indiretto del bene immateriale
      Il Provv. 48243/2022 e la Circolare 5/E/2023 confermano che il bene agevolabile deve essere:
      • utilizzato “direttamente” nell’attività interna dell’impresa;
      • oppure concesso in licenza/sub-licenza (“utilizzo indiretto”), purché il licenziatario:
      – sostenga costi R&S per migliorare o mantenere il bene;
      – si configuri a tutti gli effetti come soggetto investitore.
    2. Caso pratico: Consorzio Alfa
      Scenario
      Tre imprese (Beta S.r.l., Gamma S.p.A., Delta S.r.l.) costituiscono il Consorzio Alfa per sviluppare congiuntamente un software protetto da copyright. Il consorzio non sostiene direttamente i costi, ma li ribalta alle consorziate.

    → Etichetta fiscale:
    • Consorzio Alfa agisce come “soggetto di coordinamento” e non è soggetto investitore;
    • Beta, Gamma e Delta sostengono costi, rischi e sfruttano direttamente il software: ognuna opta individualmente per il Patent Box, maggiorando del 110% solo le spese effettivamente imputate.

    —
    Bplanning.it – la consulenza fiscale e contabile per imprese e professionisti.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «Patent Box 2025: profilo soggettivo, soggetto investitore e casi pratici», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Un commercialista dedicato aiuta a organizzare documenti, dichiarazioni e versamenti e a presidiare gli adempimenti fiscali dell’impresa o dell’attività professionale. Scopri Contabilità e assistenza fiscale.

    Il Metodo BPlanning confronta struttura, utili, costi, investimenti e operazioni previste per costruire un piano fiscale lecito e documentato, dopo avere verificato gli strumenti effettivamente applicabili. Scopri Pianificazione fiscale.

    Domande frequenti

    Chi esercita formalmente l’opzione in un consorzio?

    Se il consorzio sostiene i costi e i rischi, opta in proprio; altrimenti ciascuna impresa consorziata esercita individualmente l’opzione sui costi ribaltati.

    Qual è la differenza sostanziale tra utilizzo diretto e indiretto?

    Diretto = uso interno nell’attività produttiva;
    Indiretto = concessione in licenza/sub-licenza, con obbligo di assumere costi R&S e rischi in capo al licenziatario.

    Posso beneficiare se ho subappaltato R&S con obbligo di risultato?

    No: in tal caso non si assume il rischio tecnico-economico e non si è soggetto investitore (AdE 17/2021).

  • Regime IVA applicabile ai “compro oro”

    Indice argomenti

    1. Premessa
    2. Oro da investimento: esenzione e opzione
    3. Oro industriale: reverse charge
    4. Oggetti d’oro usato: margine e ordinario
    5. Tabella riepilogativa
    6. Esempio pratico
    7. Riferimenti normativi
    8. Conclusioni e contatti

    1. Premessa

    Le cessioni dei “compro oro” possono essere tassate con tre regimi IVA diversi in funzione della natura del bene e dell’utilizzo successivo:

    • esenzione (oro da investimento);
    • reverse charge (oro industriale e semilavorati destinati a lavorazione);
    • regime del margine o ordinario (oggetti usati venduti senza trasformazione).

    2. Oro da investimento: esenzione e opzione

    • Definizione (D.P.R. 633/1972, art. 10,1,11): lingotti/placchette >1 g e purezza ≥995 ‰; monete con purezza ≥900 ‰.
    • Cessioni esenti: oro e strumenti finanziari connessi, intermediazioni, pronti contro termine.
    • Opzione all’imponibilità: soggetti possono optare per IVA (reverse charge a carico cessionario) barrando VO13 in dichiarazione IVA. Durata minima tre anni.

    Diritto di detrazione

    • Produttori e trasformatori di oro da investimento: detrazione piena (art. 19, comma 3 lett. d).
    • Altri operatori del settore: detrazione limitata agli acquisti di oro da investimento e semilavorati per trasformazione (art. 19, comma 5-bis).

    3. Oro industriale: reverse charge

    • Definizione: oro in lamine, rottami, lingotti non rispondenti ai requisiti da investimento (D.L. 7/2000).
    • Meccanismo: art. 17, comma 5 D.P.R. 633/1972. Il cedente emette fattura senza IVA (“inversione contabile”), il cessionario integra con aliquota e imposta.
    • Condizione: destinazione a fusione o trasformazione industriale. Non si applica a montaggio/assemblaggio di prodotti finiti.

    4. Oggetti d’oro usato: margine e ordinario

    • Regime del margine (D.L. 41/1995, art. 36): si applica se il “compro oro” acquista da privati o da chi ha già adottato il margine e rivende senza trasformazione.
    • Regime ordinario: acquisti da operatori commerciali che non usano il margine.

    5. Tabella riepilogativa

    Tipologia cessione Regime IVA Condizione principale
    Oro da investimento Esente Rispetta peso, purezza, forma (lingotti/placchette)
    Oro da investimento (opzione) Reverse charge Cessioni verso soggetti passivi che optano per IVA
    Oro industriale e semilavorati Reverse charge Destinati a fusione/trasformazione industriale
    Oggetti d’oro usato venduti senza trasformazione Regime del margine Acquisto da privati o soggetti in regime margine
    Oggetti d’oro usato da operatori non in margine Regime ordinario Acquisto da commercianti senza margine

    6. Esempio pratico

    Un “compro oro” acquista da un privato una collana in oro usato. Non la trasforma, la rivende a un gioielliere che la fonde in lingotti.

    • Il “compro oro” applica il regime del margine.
    • Il gioielliere, in quanto trasformatore, applicherà il reverse charge per la successiva cessione del lingotto.

    7. Conclusioni e contatti

    Applicare correttamente il regime IVA ai “compro oro” è cruciale per evitare sanzioni e ottimizzare il carico fiscale. Per una consulenza dedicata o un check-up fiscale del vostro punto vendita, visitate
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    Per approfondire gli adempimenti IVA dell’attività di compro oro, scopri i servizi BPlanning di contabilità e assistenza fiscale.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Come si distingue il trattamento dell’oro da investimento?

    • Definizione (D.P.R. 633/1972, art. 10,1,11): lingotti/placchette >1 g e purezza ≥995 ‰; monete con purezza ≥900 ‰.
    • Cessioni esenti: oro e strumenti finanziari connessi, intermediazioni, pronti contro termine.
    • Opzione all’imponibilità: soggetti possono optare per IVA (reverse charge a carico cessionario) barrando VO13 in dichiarazione IVA. Durata minima tre anni.

    Quali regole di detrazione IVA richiama la guida?

    • Produttori e trasformatori di oro da investimento: detrazione piena (art. 19, comma 3 lett. d).
    • Altri operatori del settore: detrazione limitata agli acquisti di oro da investimento e semilavorati per trasformazione (art. 19, comma 5-bis).

    Quando può rilevare il reverse charge per l’oro industriale?

    • Definizione: oro in lamine, rottami, lingotti non rispondenti ai requisiti da investimento (D.L. 7/2000).
    • Meccanismo: art. 17, comma 5 D.P.R. 633/1972. Il cedente emette fattura senza IVA (“inversione contabile”), il cessionario integra con aliquota e imposta.
    • Condizione: destinazione a fusione o trasformazione industriale. Non si applica a montaggio/assemblaggio di prodotti finiti.

    Come vengono trattati gli oggetti d’oro usati?

    • Regime del margine (D.L. 41/1995, art. 36): si applica se il “compro oro” acquista da privati o da chi ha già adottato il margine e rivende senza trasformazione.
    • Regime ordinario: acquisti da operatori commerciali che non usano il margine.
  • Differenziale positivo nel regime forfettario, per l’Agenzia delle Entrate è rilevante fiscalmente

    Introduzione

    L’Agenzia delle Entrate, con l’Interpello n. 956-480/2025 della Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, ha esteso al regime forfettario le disposizioni del TUIR in tema di reddito di lavoro autonomo, riconoscendo la rilevanza fiscale del differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti d’imposta. Questa interpretazione, seppure argomentata secondo il nuovo principio di omnicomprensività, presenta profili di criticità che è utile approfondire.

    1. Cos’è il differenziale positivo?

    Il differenziale positivo nasce quando un professionista:

    • acquisisce un credito d’imposta (ad es. bonus edilizi) per un valore nominale superiore al prezzo di acquisto;
    • realizza una plusvalenza pari alla differenza tra valore nominale e costo di acquisizione.

    Esempio pratico
    Valore nominale del credito: € 100
    Prezzo di acquisto: € 90
    Differenziale positivo: € 10

    2. Interpello n. 956-480/2025 e principio di omnicomprensività

    Con la Risposta n. 171/2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i crediti d’imposta:

    • il valore nominale è imponibile nel periodo di compensazione;
    • il costo di acquisizione è deducibile secondo il principio di cassa.

    Sulla base di tali presupposti, la Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia ha affermato che il differenziale positivo:

    • rientra nei “compensi percepiti” ai sensi dell’art. 1, c. 64, L. 190/2014;
    • concorre al raggiungimento dei limiti di fatturato (85.000 € e 100.000 €) previsti per il regime forfettario (art. 1, cc. 54 e 71).

    3. Criticità dell’interpretazione

    1. Regime forfettario a impianto autonomo
      • Non è un regime derivato dal TUIR, ma regolato da norme specifiche.
      • Solo i “compensi percepiti” effettivi, o assimilati per natura, vanno calcolati per l’imposizione sostitutiva.
    2. Estensioni non previste
      • Applicare automaticamente tutte le norme del TUIR (es. rimborsi spese analitici, art. 54 TUIR) snatura l’essenza del regime forfettario.
    3. Natura non remunerativa
      • Il differenziale positivo da crediti d’imposta non remunera la prestazione professionale e non è direttamente collegabile all’attività svolta.

    4. Impatti su compensi e soglie

    Secondo l’Agenzia delle Entrate:

    • Il differenziale positivo va incluso nei ricavi per calcolare i compensi percepiti.
    • Può far superare la soglia di 85.000 € (accesso al regime) o i 100.000 € (fuoriuscita dal regime).

    Questa interpretazione, se adottata senza correzioni, comporterebbe:

    • Aumento artificiale dei compensi ai fini della determinazione del reddito imponibile;
    • Rischio di perdere i vantaggi del forfettario in anni successivi.

    5. La nota positiva: decorrenza 2024

    La Direzione Regionale chiarisce che il principio di omnicomprensività si applica solo ai crediti acquisiti dal 1° gennaio 2024.
    Questo limita eventuali asimmetrie fiscali e tutela i contribuenti forfettari per i crediti acquistati fino al 31 dicembre 2023.

    6. Conclusioni e consigli operativi

    • Monitorare l’evoluzione delle interpretazioni ufficiali e dei futuri interpelli.
    • Valutare, caso per caso, la reale natura del differenziale positivo e la sua inerenza all’attività professionale.
    • In scenari dubbi, considerare l’opportunità di presentare interpelli mirati all’Agenzia delle Entrate.

    Per approfondimenti e per una consulenza personalizzata sul differenziale positivo e sul regime forfettario, contatta il team di BPlanning.

    Scopri come ottimizzare la tua posizione fiscale e restare sempre aggiornato sulle novità normative.

    Per approfondire la corretta dichiarazione dei redditi nel regime forfettario, scopri i servizi BPlanning di contabilità e assistenza fiscale.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Che cos’è il differenziale positivo nel regime forfettario?

    Il differenziale positivo nasce quando un professionista:

    • acquisisce un credito d’imposta (ad es. bonus edilizi) per un valore nominale superiore al prezzo di acquisto;
    • realizza una plusvalenza pari alla differenza tra valore nominale e costo di acquisizione.

    Esempio pratico
    Valore nominale del credito: € 100
    Prezzo di acquisto: € 90
    Differenziale positivo: € 10

    Quale interpretazione descrive l’interpello citato?

    Con la Risposta n. 171/2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i crediti d’imposta:

    • il valore nominale è imponibile nel periodo di compensazione;
    • il costo di acquisizione è deducibile secondo il principio di cassa.

    Sulla base di tali presupposti, la Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia ha affermato che il differenziale positivo:

    • rientra nei “compensi percepiti” ai sensi dell’art. 1, c. 64, L. 190/2014;
    • concorre al raggiungimento dei limiti di fatturato (85.000 € e 100.000 €) previsti per il regime forfettario (art. 1, cc. 54 e 71).

    Quali criticità della qualificazione richiama la guida?

    1. Regime forfettario a impianto autonomo
      • Non è un regime derivato dal TUIR, ma regolato da norme specifiche.
      • Solo i “compensi percepiti” effettivi, o assimilati per natura, vanno calcolati per l’imposizione sostitutiva.
    2. Estensioni non previste
      • Applicare automaticamente tutte le norme del TUIR (es. rimborsi spese analitici, art. 54 TUIR) snatura l’essenza del regime forfettario.
    3. Natura non remunerativa
      • Il differenziale positivo da crediti d’imposta non remunera la prestazione professionale e non è direttamente collegabile all’attività svolta.

    Come può incidere il differenziale su compensi e soglie?

    Secondo l’Agenzia delle Entrate:

    • Il differenziale positivo va incluso nei ricavi per calcolare i compensi percepiti.
    • Può far superare la soglia di 85.000 € (accesso al regime) o i 100.000 € (fuoriuscita dal regime).

    Questa interpretazione, se adottata senza correzioni, comporterebbe:

    • Aumento artificiale dei compensi ai fini della determinazione del reddito imponibile;
    • Rischio di perdere i vantaggi del forfettario in anni successivi.

    Quale periodo di decorrenza illustra l’articolo?

    La Direzione Regionale chiarisce che il principio di omnicomprensività si applica solo ai crediti acquisiti dal 1° gennaio 2024.
    Questo limita eventuali asimmetrie fiscali e tutela i contribuenti forfettari per i crediti acquistati fino al 31 dicembre 2023.

  • Credito ZES Unica: approfondimento sugli investimenti immobiliari

    Indice

    1. Premessa
    2. Risposta ad Interpello n. 183 del 08.07.2025: calcolo limite 50%
    3. Risposta ad Interpello n. 23 del 29.01.2024: patto di riservato dominio
    4. Risposta ad Interpello n. 240 del 03.12.2024: contratto di Rent to Buy
    5. Riferimenti normativi
    6. Caso pratico
    7. L’esperto risponde

    1. Premessa

    Il Credito d’Imposta ZES Unica-Mezzogiorno (art. 16 D.L. 124/2023, convertito in L. 162/2023 e disciplinato dal D.M. 17 maggio 2024) sostiene gli investimenti iniziali per:

    • macchinari, impianti e attrezzature;
    • terreni e immobili strumentali (acquisizione, realizzazione o ampliamento).

    Possono beneficiare le imprese con sedi operative in:
    Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (art. 107.3.a TFUE) e Abruzzo (art. 107.3.c TFUE), per investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024 e analogamente nel 2025.

    Tra i temi più dibattuti:

    • il limite del 50% sul valore degli immobili;
    • l’imputazione temporale degli investimenti in contratti complessi (patto di riservato dominio, Rent to Buy).

    2. Risposta ad Interpello n. 183 del 08.07.2025: calcolo limite 50%

    Normativa di riferimento:

    • art. 16, comma 2, D.L. 124/2023
    • art. 3, comma 5, D.M. 17 maggio 2024

    Chiarimento dell’Agenzia:

    • Il valore ammissibile della componente immobiliare (terreni + immobili) non può superare il 50% del valore complessivo del progetto agevolato.
    • Se l’immobile costa 600.000 € e i macchinari 270.000 €, l’investimento totale è 870.000 €.
      • Ammissibile: 50% di 870.000 = 435.000 € per l’immobile e 435.000 € per i beni mobili.
      • I restanti 165.000 € di valore immobiliare non rientrano nel credito.

    Punti chiave:

    1. Il superamento del 50% non annulla l’intera voce immobiliare, ma ne esclude solo la quota eccedente.
    2. La spesa agevolabile immobiliare comprende:
      • prezzo di acquisto;
      • oneri accessori (notarili, pratiche, consulenze);
      • costi capitalizzati per ampliamento/ammodernamento del cespite.

    3. Risposta ad Interpello n. 23 del 29.01.2024: patto di riservato dominio

    Contesto: disciplina ex art. 5 D.L. 91/2017 (premessa ZES Unica).
    Quesito: è agevolabile un immobile acquistato con patto di riservato dominio e quando imputare il costo?

    Interpretazione dell’Agenzia:

    • Si applica il principio di competenza fiscale (art. 109, c. 2, lett. a TUIR):
      • indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà, la spesa si considera sostenuta alla data di stipula dell’atto.
    • Il patto di riservato dominio non posticipa ai fini fiscali l’imputazione:
      • se l’atto è nel 2023, tutta la spesa è rilevante in quell’anno.

    Implicazioni pratiche:

    • L’impresa può contare immediatamente sull’investimento ai fini del Credito ZES Unica.
    • Rimangono obbligatori gli altri requisiti (es. rispetto del limite 50%).

    4. Risposta ad Interpello n. 240 del 03.12.2024: contratto di Rent to Buy

    Quesito: ammissibilità e periodo di imputazione per un immobile riscattato in modalità Rent to Buy.

    Svolgimento dell’Agenzia:

    • È agevolabile l’acquisto tramite opzione di riscatto, purché:
      1. rientri in un progetto di investimento iniziale (Reg. UE 651/2014);
      2. la data dell’atto definitivo di compravendita cada nel periodo agevolato ZES;
      3. il valore immobiliare non superi il 50% del totale;
      4. l’immobile sia strumentale all’attività.
    • L’immobile usato precedentemente (anche in godimento) non deve essere “nuovo” in senso stretto.

    5. Riferimenti normativi

    • D.L. 124/2023, art. 16
    • D.M. 17 maggio 2024, art. 3, comma 5
    • Regolamento UE 651/2014, art. 2, punti 49-51
    • TUIR, art. 109, c. 2, lett. a
    • Casi di prassi: interpelli n. 183/2025, 23/2024, 240/2024

    6. Caso pratico

    Società Gamma S.p.A. (Grande Impresa) in Puglia:

    • Investimento complessivo: 5.000.000 €
      • Macchinari: 3.000.000 €
      • Capannone: 2.000.000 € (≤ 50% del totale)
    • Modalità acquisto immobile: patto di riservato dominio (atto 2025)

    Esito:

    • Intero capannone agevolabile fino a 2.000.000 €.
    • Il patto di riservato dominio non posticipa il riconoscimento del credito (risorsa 109 TUIR).

    7. L’esperto risponde

    Bplanning.it Srl
    “Per massimizzare il Credito ZES Unica sugli immobili, suggerisco di:

    1. Pianificare il mix investimenti mobili-immobili per non eccedere il 50%.
    2. Verificare tempestivamente la data dei contratti (atto patto di riservato dominio o riscatto Rent to Buy).
    3. Documentare tutti i costi accessori e capitalizzati secondo principi contabili.
    4. Tenere monitorate le scadenze di comunicazione e ultimazione (entro 15 novembre di ciascun anno).

    Per un’analisi dettagliata o assistenza nella predisposizione della pratica, contattaci su Bplanning.it.”


    Con un’adeguata strategia di investimento, è possibile sfruttare al meglio il Credito ZES Unica anche per le componenti immobiliari, ottenendo un supporto concreto alla crescita nelle aree del Mezzogiorno.

    Per approfondire gli adempimenti fiscali collegati al credito ZES, scopri i servizi BPlanning di contabilità e assistenza fiscale.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «Risposta ad Interpello n. 183 del 08.07.2025: calcolo limite 50%», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Il Metodo BPlanning confronta struttura, utili, costi, investimenti e operazioni previste per costruire un piano fiscale lecito e documentato, dopo avere verificato gli strumenti effettivamente applicabili. Scopri Pianificazione fiscale.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Quali componenti immobiliari riguarda il credito ZES descritto?

    La guida esamina acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali e terreni nel progetto di investimento ZES descritto. La componente immobiliare va valutata insieme agli altri investimenti e ai requisiti del periodo, senza considerare l’acquisto di un immobile sufficiente da solo per il beneficio.

    Perché va verificato il rapporto tra immobili e investimento complessivo?

    Il testo richiama un limite della componente immobiliare rispetto al valore del progetto agevolato. Per verificarlo occorre ricostruire le spese effettive di immobili, terreni, impianti e macchinari e la loro ammissibilità, distinguendo importi sostenuti e importi utilizzabili nel calcolo del credito.

    Come rileva il patto di riservato dominio nella prassi citata?

    La prassi citata distingue la data fiscalmente rilevante dal trasferimento formale della proprietà. La guida spiega che il patto di riservato dominio non posticipa automaticamente l’imputazione del costo. Restano da verificare periodo dell’investimento e altri requisiti dell’agevolazione.

    Quale data del Rent to Buy viene valutata ai fini del credito?

    Nel caso di Rent to Buy descritto, la guida richiama l’atto definitivo di compravendita nel periodo agevolato e l’inserimento dell’immobile in un progetto di investimento iniziale. Il solo godimento precedente non sostituisce la verifica dei requisiti e della data rilevante.

    Quali costi e documenti dell’investimento devono essere ricostruiti?

    Occorre ricostruire contratto, date, costi di acquisto, oneri accessori e costi capitalizzati, insieme alle altre componenti del progetto. Il fascicolo deve consentire di verificare strumentalità, periodo e ammissibilità dell’investimento, evitando di basarsi soltanto sul prezzo complessivo dell’immobile.

  • Bonifici Istantanei Obbligatori dal 9 Ottobre 2025: Guida per Imprese e Privati

    Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/886, dal 9 ottobre 2025 diventa obbligatorio per banche e PSP non solo ricevere, ma anche inviare bonifici istantanei in euro, 24/7, con accredito in meno di 10 secondi. Ecco tutto quello che ogni impresa, professionista e privato deve sapere.

    Cosa Cambia con il Regolamento (UE) 2024/886

    • Obbligo di invio e ricezione
      Dal 9 gennaio 2025 le banche devono già ricevere istantanei; dal 9 ottobre 2025 dovranno consentire anche l’invio tramite app, home banking e sportello.
    • Uniformità tariffaria
      Le commissioni non possono superare quelle dei bonifici ordinari, salvo un possibile ricarico fino a 3× allo sportello fisico.
    • Limite massimo
      Fisso a € 100.000 per operazione, con possibilità per ogni banca di porre soglie inferiori.

    Funzionamento dei Bonifici Istantanei

    1. Avvio dell’operazione
      Scelta del bonifico istantaneo nell’app o web banking.
    2. Verifica “Name Check”
      Il sistema confronta il nome/denominazione del beneficiario con l’IBAN:
      • “Corrispondenza totale” → via libera
      • “Corrispondenza parziale” o “Non corrisponde” → blocco e avviso
    3. Esecuzione e accredito
      Fondi disponibili in meno di 10 secondi, indipendentemente da giorni festivi o orari bancari.

    Verifica del Beneficiario: perché è cruciale

    • Riduce il rischio di truffe e invii a conti errati
    • Blocca l’operazione in caso di mismatch, per evitare perdite irreversibili

    Costi e Commissioni: parità con i bonifici ordinari

    • Online (app/home banking)
      Di norma gratuiti o con tariffa standard pari al bonifico SEPA ordinario.
    • Sportello
      Fino a 3 volte la commissione standard: valutare sempre il canale digitale.

    Vantaggi per Imprese e Privati

    Per le aziende

    • Migliore gestione della liquidità: pagamenti urgenti ai fornitori in real-time
    • Riduzione dei ritardi di incasso
    • Compatibilità con software gestionali: aggiornamento necessario

    Per i privati

    • Accredito istantaneo per compravendite fra privati o servizi on-demand
    • Niente attese nei weekend o festivi
    • Maggiore sicurezza contro digitazioni errate

    Come Evitare Truffe e Errori: 7 Consigli Pratici

    1. Controllo incrociato
      Confronta nome/IBAN su fonte indipendente (email ufficiale, documento carta d’identità).
    2. Soglie personalizzate
      Imposta tetti massimi solo per urgent payment (es. € 1.000 per operazione, € 2.000/giorno).
    3. Canali digitali
      Evita lo sportello: usa app o internet banking.
    4. Notifiche in real time
      Attiva alert push e email per ogni transazione.
    5. Verifica esito
      Non dare “automatico via libera”: in caso di mismatch, contatta subito il beneficiario.
    6. Archiviazione documentale
      Salva ricevuta e esito del “name check” in PDF, condividi con il commercialista.
    7. Monitoraggio periodico
      Controlla l’estratto conto settimanalmente e segnala anomalie immediatamente.

    Aggiornamento dei Software Gestionali

    Le PMI devono verificare che ERP e gestionali supportino:

    • API per bonifici istantanei
    • Visualizzazione dell’esito “name check”
    • Reportistica integrata per analisi flussi di cassa in tempo reale

    Conclusione

    I bonifici istantanei rappresentano un salto di qualità per la digitalizzazione dei pagamenti. Per una corretta implementazione, formazione del personale e ottimizzazione dei servizi bancari, affidati a Bplanning.it:

    • Scopri i nostri servizi di consulenza fiscale e tecnologica
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    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «Bonifici Istantanei Obbligatori dal 9 Ottobre 2025: Guida per Imprese e Privati», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Un commercialista dedicato aiuta a organizzare documenti, dichiarazioni e versamenti e a presidiare gli adempimenti fiscali dell’impresa o dell’attività professionale. Scopri Contabilità e assistenza fiscale.

    Il quesito viene assegnato al commercialista o all’avvocato con le competenze pertinenti, studiato prima della videocall e riepilogato in un report scritto. Scopri Consulenza specialistica.

    Domande frequenti

    Posso revocare un bonifico istantaneo?

    No, l’operazione è irrevocabile dal momento dell’autorizzazione.

    Qual è la differenza con il bonifico SEPA ordinario?

    Timing: SEPA ordinario impiega 1-2 giorni lavorativi; l’istantaneo è in seconds.

    Ci sono limiti giornalieri?

    Dipende dalla banca, ma il tetto UE è € 100.000 per singola operazione.

    Come formo il personale aziendale?

    Sessioni interne di 2 ore su procedura, rischi e protocolli di sicurezza.

    Posso usare l’autenticazione a doppio fattore?

    Assolutamente sì: OTP, biometria o dispositivi hardware (YubiKey).

  • Guida Semplice alle Auto Aziendali Elettriche e Ibride: come funziona il Fringe Benefit

    Perché scegliere auto aziendali elettriche e ibride?

    Negli ultimi anni sempre più aziende stanno sostituendo il parco auto con veicoli a basso impatto ambientale. Le auto elettriche e le ibride plug-in non solo riducono le emissioni, ma offrono anche vantaggi fiscali concreti per l’azienda e per il dipendente.

    Vantaggi principali

    • Minori costi di carburante/energia
    • Immagine “green” dell’azienda
    • Incentivi e agevolazioni fiscali
    • Semplicità di gestione del fringe benefit

    Cos’è il fringe benefit per le auto aziendali?

    Il fringe benefit è il valore economico che il dipendente “riceve” utilizzando l’auto dell’azienda anche per scopi personali (uso promiscuo). In pratica:

    • L’impresa paga direttamente spese di carburante o ricarica
    • Il dipendente può guidare l’auto anche nel tempo libero
    • Si calcola una “quota” virtuale di retribuzione da tassare

    Uso promiscuo

    “Uso promiscuo” significa che l’auto è a disposizione del dipendente sia per lavoro sia per esigenze personali. Per evitare complicazioni contabili, il legislatore ha stabilito un calcolo forfettario basato sulle tabelle ACI.

    Come si calcola il fringe benefit nel 2025

    La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) aggiorna le regole dell’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR. Ecco i passaggi fondamentali:

    1. Trovare il costo chilometrico ACI (ad es. € 0,40/km)
    2. Moltiplicare per 15.000 km (percorrenza convenzionale annua)
    3. Applicare la percentuale in base al tipo di trazione
      • Auto a combustione: 50%
      • Ibride plug-in: 20%
      • Elettriche: 10%

    Esempio pratico
    Immaginiamo un’auto elettrica:

    • Costo ACI: € 0,40/km
    • Percorrenza: 15.000 km → 0,40 × 15.000 = € 6.000
    • Percentuale elettrica: 10% → fringe benefit annuo = € 600

    Spese di ricarica: cosa cambia nel 2025

    Secondo la Risposta a interpello n. 237/2025 dell’Agenzia delle Entrate:

    • La ricarica elettrica presso colonnine pubbliche non costituisce reddito aggiuntivo.
    • Il costo dell’energia è già compreso nel valore forfettario calcolato con le tabelle ACI.
    • Eventuali addebiti al dipendente per chilometri extra non riducono il fringe benefit ma vengono trattenuti in busta paga.

    Policy aziendale: i punti chiave

    Per gestire al meglio le auto elettriche e ibride, l’azienda può adottare una policy semplice:

    1. Assegnazione del veicolo
      • Modello e targa, tipo di alimentazione
      • Carta ricarica/carburante dedicata
    2. Limite di chilometri privati
      • Esempio: 5.000 km/anno per uso personale
      • Oltre il limite: addebito del costo chilometrico in busta paga
    3. Trattamento fiscale
      • Fringe benefit calcolato sempre via ACI
      • Spese di energia/carburante a carico dell’azienda senza impatto aggiuntivo

    Conclusioni e consigli pratici

    Le auto elettriche e ibride in uso promiscuo rappresentano oggi una scelta vincente sia per il risparmio fiscale sia per l’immagine aziendale.
    Per semplificare la gestione:

    • Definire chiaramente i limiti d’uso privato
    • Comunicare ai dipendenti le regole di addebito
    • Aggiornare annualmente le tabelle ACI

    Seguendo queste indicazioni, la tua azienda potrà offrire un benefit apprezzato, rispettare la normativa e raggiungere obiettivi di sostenibilità.

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    Servizi BPlanning collegati a questa guida

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    Domande frequenti

    Le ricariche con card aziendale sono tassate?

    No. L’energia è parificata al carburante, già inclusa nelle tabelle ACI.

    Posso far pagare al dipendente i km extra per ridurre il fringe benefit?

    No. L’addebito è indipendente dal calcolo forfettario del valore imponibile.

    Se il dipendente ricarica a casa e poi chiede rimborso?

    Quello è un rimborso spese in denaro e concorre a formare reddito di lavoro dipendente, non rientra nel fringe benefit forfettario.

  • Finanziamenti Terzo Settore 2025: guida all’Avviso 2/2025 per progetti di rilevanza nazionale

    Vuoi realizzare un’iniziativa sociale in almeno 10 regioni d’Italia e ottenere un finanziamento da 250.000 a 500.000 euro? Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’Avviso 2/2025 dedicato agli ETS (Enti del Terzo Settore). Ecco tutto ciò che devi sapere per partecipare con successo.

    1. Cos’è l’Avviso 2/2025

    L’Avviso 2/2025 finanzia progetti e iniziative di interesse generale in ambito sociale, culturale e ambientale, con queste caratteristiche:

    • Beneficiari: ODV, APS, Fondazioni del Terzo Settore (RUNTS) e Onlus.
    • Durata progetti: da 12 a 18 mesi.
    • Importi concessi: da €250.000 a €500.000.
    • Copertura finanziaria: fino all’80% dei costi per APS/ODV; 50% per le Fondazioni.

    2. Chi può partecipare

    Possono presentare domanda, singolarmente o in partenariato tra loro:

    • Organizzazioni di Volontariato (ODV) iscritte al RUNTS
    • Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al RUNTS
    • Fondazioni iscritte al RUNTS o all’anagrafe Onlus
    • Reti associative (art. 41 D.lgs. 117/2017) con aderenti ETS iscritti al RUNTS

    Non sono ammesse Cooperative sociali o altri enti non esplicitamente citati.

    3. Requisiti di ammissione e cofinanziamento

    Per essere ammessi, i progetti devono:

    • Coinvolgere stabilmente almeno 10 regioni italiane
    • Avere budget minimo di €250.000 e massimo di €500.000
    • Essere realizzati in 12-18 mesi
    • Non superare le entrate dell’ultimo bilancio approvato

    Cofinanziamento obbligatorio:

    • APS/ODV: minimo 20% del costo totale
    • Fondazioni: minimo 50% del costo totale
    • Nel partenariato misto si applica il principio di prevalenza (capofila o maggioranza).

    4. Spese ammissibili

    Puoi inserire in rendiconto:

    • Personale per rendicontazione (max 10% del totale)
    • Premi fideiussione (obbligatoria per garanzia anticipo)
    • Costi di progettazione (max 5%)
    • Spese generali di funzionamento (max 10%)
    • Affidamento a terzi (max 30%)
    • Autoveicoli e macchinari, se strettamente connessi

    Spese non ammissibili: ristrutturazioni immobiliari, attività promozionali non collegate, convegni non nel formulario, acquisto di riviste non pertinenti.

    5. Modalità e scadenze di presentazione

    • Domande online tramite SPID sulla Piattaforma ministeriale
    • Periodo: dalle ore 10:00 del 25 settembre 2025 alle 15:00 del 28 ottobre 2025 (termine perentorio)
    • Modulistica obbligatoria: Modelli A–F (domanda, schede tecniche, piano finanziario, VIS)
    • Documenti digitali aperti (.xls, .pdf non scannerizzato)

    Riceverai una ricevuta con protocollo e timestamp al termine dell’invio. In caso di problemi tecnici, contatta la help-desk ministeriale con ticket “ETS Avviso 2-2025”.

    6. Erogazione e obblighi post–concessione

    L’importo viene erogato in due tranche:

    1. Anticipo 80% dietro fideiussione e DURC regolare
    2. Saldo 20% a rendicontazione approvata

    Entro 15 giorni dalla convenzione: avvio delle attività e comunicazione via PEC.
    Monitoraggio e rendicontazione:

    • Relazioni semestrali con spese sostenute
    • Report finale e valutazione d’impatto sociale (VIS) entro 60 giorni dalla chiusura

    7. Consigli pratici per il successo

    1. Verifica i requisiti fin dall’inizio con autocertificazioni (Modello B).
    2. Pianifica il cofinanziamento: rendi subito disponibili le risorse proprie.
    3. Prepara la rendicontazione parallelamente all’attività per non accumulare ritardi.
    4. Curare il piano di monitoraggio: dati e indicatori precisi semplificano il VIS.
    5. Rispetta le scadenze tecniche: dal caricamento dei file alla richiesta di assistenza, agisci tempestivamente.

    Partecipare all’Avviso 2/2025 è un’opportunità unica per rafforzare l’impatto sociale della tua organizzazione. Non perdere tempo: avvia oggi la progettazione e assicurati di rispettare tutti i requisiti formali e sostanziali.

    Per approfondire e scaricare i modelli ufficiali visita il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «1. Cos’è l’Avviso 2/2025», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Il servizio ricerca e monitora i bandi compatibili, verifica requisiti e progetto e affianca la preparazione della domanda e del business plan, senza dare per scontata la concessione del contributo. Scopri Funding Success Plan.

    Un commercialista dedicato aiuta a organizzare documenti, dichiarazioni e versamenti e a presidiare gli adempimenti fiscali dell’impresa o dell’attività professionale. Scopri Contabilità e assistenza fiscale.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Che cos’è l’Avviso 2/2025 descritto?

    L’Avviso 2/2025 finanzia progetti e iniziative di interesse generale in ambito sociale, culturale e ambientale, con queste caratteristiche:

    • Beneficiari: ODV, APS, Fondazioni del Terzo Settore (RUNTS) e Onlus.
    • Durata progetti: da 12 a 18 mesi.
    • Importi concessi: da €250.000 a €500.000.
    • Copertura finanziaria: fino all’80% dei costi per APS/ODV; 50% per le Fondazioni.

    Quali enti potevano partecipare nel bando illustrato?

    Possono presentare domanda, singolarmente o in partenariato tra loro:

    • Organizzazioni di Volontariato (ODV) iscritte al RUNTS
    • Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al RUNTS
    • Fondazioni iscritte al RUNTS o all’anagrafe Onlus
    • Reti associative (art. 41 D.lgs. 117/2017) con aderenti ETS iscritti al RUNTS

    Non sono ammesse Cooperative sociali o altri enti non esplicitamente citati.

    Quali requisiti e quote di cofinanziamento vengono descritti?

    Per essere ammessi, i progetti devono:

    • Coinvolgere stabilmente almeno 10 regioni italiane
    • Avere budget minimo di €250.000 e massimo di €500.000
    • Essere realizzati in 12-18 mesi
    • Non superare le entrate dell’ultimo bilancio approvato

    Cofinanziamento obbligatorio:

    • APS/ODV: minimo 20% del costo totale
    • Fondazioni: minimo 50% del costo totale
    • Nel partenariato misto si applica il principio di prevalenza (capofila o maggioranza).

    Quali spese prende in considerazione l’avviso?

    Puoi inserire in rendiconto:

    • Personale per rendicontazione (max 10% del totale)
    • Premi fideiussione (obbligatoria per garanzia anticipo)
    • Costi di progettazione (max 5%)
    • Spese generali di funzionamento (max 10%)
    • Affidamento a terzi (max 30%)
    • Autoveicoli e macchinari, se strettamente connessi

    Spese non ammissibili: ristrutturazioni immobiliari, attività promozionali non collegate, convegni non nel formulario, acquisto di riviste non pertinenti.

    A quale procedura e periodo di domanda si riferisce la guida?

    • Domande online tramite SPID sulla Piattaforma ministeriale
    • Periodo: dalle ore 10:00 del 25 settembre 2025 alle 15:00 del 28 ottobre 2025 (termine perentorio)
    • Modulistica obbligatoria: Modelli A–F (domanda, schede tecniche, piano finanziario, VIS)
    • Documenti digitali aperti (.xls, .pdf non scannerizzato)

    Riceverai una ricevuta con protocollo e timestamp al termine dell’invio. In caso di problemi tecnici, contatta la help-desk ministeriale con ticket “ETS Avviso 2-2025”.

  • Credito d’Imposta Beni Strumentali 4.0: Guida alle Comunicazioni Ex Ante ed Ex Post

    Negli ultimi anni il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 è diventato uno strumento fondamentale per le imprese che vogliono innovare la propria dotazione tecnologica. Tuttavia, l’introduzione dell’obbligo di comunicazione ex ante (preventiva) e ex post (consuntiva) ha generato dubbi e incertezze operative. Questa guida chiarisce:

    • Quando e come inviare i modelli di comunicazione
    • Le scadenze da rispettare
    • Gli errori da evitare
    • Un caso pratico di applicazione

    1. Quadro normativo e finalità delle comunicazioni

    1. Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1, cc. 189-190)
    2. Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, cc. 1051-1063)
    3. D.D. MIMIT 24 aprile 2024 (modello per investimenti 2024-2025)
    4. D.D. MIMIT 15 maggio 2025 (nuovo modello per investimenti 2025)

    Scopo principale delle comunicazioni:

    • Monitoraggio statistico dell’efficacia delle agevolazioni
    • Prenotazione delle risorse disponibili
    • Requisito per poter compensare il credito tramite F24 a partire dal 1° gennaio 2025

    2. Quando serve la comunicazione ex ante (preventiva)

    La comunicazione preventiva va inviata prima dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, secondo questi criteri:

    • Investimenti dal 30 marzo 2024 al 31 dicembre 2025 (o entro il 30 giugno 2026 se ordinati entro il 31/12/2025)
    • Indicazione degli importi complessivi e ripartizione del credito
    • Ordine cronologico di presentazione = priorità nella prenotazione delle risorse

    Scadenze chiave:

    • Entro il 31 gennaio 2026 per investimenti completati entro il 31/12/2025
    • Entro il 31 gennaio 2026 per investimenti previsti nel 2025

    3. Quando serve la comunicazione ex post (consuntiva)

    La comunicazione di completamento (ex post) certifica l’effettiva realizzazione dell’investimento:

    • Interconnessione al ciclo produttivo (data rilevante per i beni 4.0)
    • Termine di invio:
      • Entro il 31 gennaio 2026 per investimenti ultimati al 31/12/2025
      • Entro il 31 luglio 2026 per investimenti completati entro il 30/06/2026

    Senza questa comunicazione non è possibile utilizzare il credito in compensazione.

    4. Modello di comunicazione e canali di invio

    Dal 18 maggio 2024 la trasmissione avviene esclusivamente via portale GSE, secondo il modello approvato dal D.D. MIMIT. Non sono più accettate PEC o email.

    Campi principali del modello:

    • Dati aziendali (PEC, codice fiscale, sede)
    • Tipologia di bene e categoria 4.0
    • Data del primo impegno giuridicamente vincolante (ordine accettato)
    • Percentuale e importo degli acconti versati
    • Data di interconnessione e fine lavori

    5. Casi pratici ed errori frequenti

    Caso della Beta S.r.l. (metalmeccanica):

    • 15 marzo 2024: firma contratto e acconto 20%
    • 20 aprile 2024: consegna macchinario
    • 25 maggio 2024: interconnessione
      → Obbligo di comunicazione preventiva perché l’interconnessione avviene dopo il 30/03/2024.

    Errori da evitare:

    • Considerare il solo ordine d’acquisto come “data di realizzazione”
    • Inviare la comunicazione ex post senza preventiva
    • Ritardare la trasmissione oltre le scadenze previste
    • Utilizzare il credito in compensazione senza aver inviato entrambi i modelli

    7. Best practice per non sbagliare

    1. Pianifica per tempo l’ordine e l’acconto (20%)
    2. Segna in calendario le scadenze ex ante ed ex post
    3. Verifica i dati nel portale GSE prima dell’invio
    4. Conserva traccia di email di conferma e ricevute
    5. Coinvolgi il consulente fiscale per un doppio controllo

    8. Conclusioni e invito all’azione

    Il rispetto delle comunicazioni ex ante ed ex post è essenziale per sfruttare appieno il credito d’imposta sui beni strumentali 4.0. Pianificare con anticipo, conoscere le scadenze e utilizzare correttamente il portale GSE sono le chiavi per evitare sorprese e blocchi nell’utilizzo del beneficio.

    Con Bplanning riceverai una consulenza personalizzata per la gestione delle tue comunicazioni e per massimizzare l’efficienza fiscale dei tuoi investimenti 4.0.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «Credito d’Imposta Beni Strumentali 4.0: Guida alle Comunicazioni Ex Ante ed Ex Post», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Un commercialista dedicato aiuta a organizzare documenti, dichiarazioni e versamenti e a presidiare gli adempimenti fiscali dell’impresa o dell’attività professionale. Scopri Contabilità e assistenza fiscale.

    Il Metodo BPlanning confronta struttura, utili, costi, investimenti e operazioni previste per costruire un piano fiscale lecito e documentato, dopo avere verificato gli strumenti effettivamente applicabili. Scopri Pianificazione fiscale.

    Domande frequenti

    Se ometto la comunicazione preventiva, perdo il credito?

    No: il diritto sorge con l’effettiva realizzazione dell’investimento. Tuttavia, non potrai utilizzare il credito in compensazione finché non invii il modello ex ante.

    Posso inviare la comunicazione in ritardo?

    Sì, purché non abbia già utilizzato il credito in F24. Il ritardo blocca l’uso del beneficio fino all’invio corretto.

    Qual è la data di realizzazione dell’investimento?

    Per i beni 4.0, la data di interconnessione al sistema produttivo aziendale.