Autore: luca.meloncelli@pirix.it

  • Manovra 2026: tutte le novità su lavoro, famiglie e imprese

    La Manovra 2026 introduce un pacchetto ampio di misure che incidono in modo concreto su buste paga, costo del lavoro, welfare aziendale, assunzioni e pianificazione previdenziale.

    Alcune misure generano vantaggi immediati, altre richiedono attenzione e strategia, soprattutto per imprese e datori di lavoro che vogliono evitare errori, perdere incentivi o subire recuperi futuri.

    Vediamo cosa cambia in modo pratico, e soprattutto cosa conviene fare.


    IRPEF 2026: meno tasse sui redditi medi

    Dal 2026 scende l’aliquota del secondo scaglione IRPEF:

    • dal 35% al 33%
    • per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro

    👉 Effetto diretto: più netto in busta paga per lavoratori e amministratori
    👉 Effetto indiretto: maggiore capacità di spesa e impatto positivo sui consumi

    Per i redditi molto elevati, il beneficio viene neutralizzato: questo rende ancora più importante la pianificazione del reddito personale.


    Rinnovi contrattuali: tassazione super agevolata al 5%

    Per favorire l’adeguamento dei salari al costo della vita, nel 2026:

    • gli aumenti retributivi legati ai rinnovi dei contratti collettivi
    • saranno tassati con imposta sostitutiva del 5%

    📌 Vale per:

    • lavoratori del settore privato
    • con reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro nel 2025

    👉 È una leva importante per le aziende che rinnovano i CCNL e vogliono premiare i dipendenti senza aumentare eccessivamente il costo del lavoro.


    Lavoro notturno, festivo e a turni: flat tax al 15%

    Nel 2026 è prevista un’imposta sostitutiva del 15% (anziché IRPEF ordinaria) per:

    • lavoro notturno
    • lavoro festivo o nei giorni di riposo
    • indennità di turno

    ✔ Limite massimo: 1.500 € annui
    ✔ Requisito: reddito da lavoro dipendente ≤ 40.000 € nel 2025

    👉 Misura molto rilevante per:

    • logistica
    • sanità
    • industria
    • GDO
    • turismo e servizi H24

    Buoni pasto elettronici: sale la soglia esente

    Il valore non imponibile dei buoni pasto elettronici passa:

    • da 8 a 10 euro al giorno

    👉 Risultato:

    • più welfare per il lavoratore
    • nessun aggravio fiscale o contributivo per l’azienda

    Una delle misure più semplici e più efficaci da utilizzare subito.


    ISEE e prima casa: più tutela per le famiglie

    Cambia il calcolo dell’ISEE:

    • aumenta la franchigia sulla prima casa
    • maggiore esclusione del valore dell’abitazione principale
    • nuove maggiorazioni legate ai figli conviventi

    👉 Effetto pratico: più famiglie rientrano nelle soglie per bonus, agevolazioni e prestazioni sociali.


    Incentivi alle assunzioni: meno contributi per le aziende

    Per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026:

    • è previsto un esonero contributivo parziale
    • per un massimo di 24 mesi

    La misura punta a:

    • occupazione giovanile stabile
    • pari opportunità
    • sviluppo del Mezzogiorno (ZES)

    📌 Incentivo cumulabile solo se correttamente pianificato.


    Esonero totale per l’assunzione di madri lavoratrici

    Dal 2026:

    • esonero contributivo totale fino a 8.000 € annui
    • per l’assunzione di madri con almeno 3 figli minori
    • prive di lavoro da almeno 6 mesi

    Durata:

    • 12 mesi (tempo determinato)
    • 24 mesi (tempo indeterminato)
    • 18 mesi (trasformazione)

    👉 Una misura potente, ma vincolata a requisiti stringenti.


    Conciliazione vita-lavoro: part-time incentivato

    Per lavoratori con almeno 3 figli conviventi:

    • priorità nella trasformazione da full-time a part-time
    • se la riduzione è almeno del 40%
    • il datore ottiene esonero contributivo totale fino a 3.000 € annui per 24 mesi

    👉 Utile per imprese strutturate e politiche HR evolute.


    Congedi parentali e malattia figli: più tutele

    Novità rilevanti:

    • congedo parentale fino ai 14 anni del figlio
    • congedi per malattia figli aumentati
    • maggiore flessibilità per le famiglie con figli

    NASpI anticipata: cambia il meccanismo

    Dal 2026:

    • l’anticipo NASpI non è più in un’unica soluzione
    • ma in due rate (70% + 30%)

    La seconda rata è subordinata a:

    • mancata rioccupazione
    • assenza di pensione

    👉 Serve attenzione per chi avvia un’attività dopo la cessazione del lavoro.


    Pensioni e previdenza complementare: cosa cambia

    • aumento delle maggiorazioni sociali per pensioni basse
    • sterilizzato l’aumento dell’età pensionabile per lavori gravosi
    • adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti
    • ampliamento dell’obbligo di conferimento TFR

    👉 Tema centrale per imprese con dipendenti e pianificazione di lungo periodo.


    Perché queste misure vanno lette con una strategia

    La Manovra 2026:
    ✔ offre opportunità
    ✖ ma aumenta la complessità

    Senza una visione d’insieme il rischio è:

    • perdere incentivi
    • applicare regimi sbagliati
    • subire recuperi contributivi o fiscali
    • fare scelte inefficienti sul costo del lavoro

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    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Quale trattamento dei rinnovi contrattuali descrive la manovra citata?

    Per favorire l’adeguamento dei salari al costo della vita, nel 2026:

    • gli aumenti retributivi legati ai rinnovi dei contratti collettivi
    • saranno tassati con imposta sostitutiva del 5%

    📌 Vale per:

    • lavoratori del settore privato
    • con reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro nel 2025

    👉 È una leva importante per le aziende che rinnovano i CCNL e vogliono premiare i dipendenti senza aumentare eccessivamente il costo del lavoro.

    Quali maggiorazioni di lavoro prende in considerazione il testo?

    Nel 2026 è prevista un’imposta sostitutiva del 15% (anziché IRPEF ordinaria) per:

    • lavoro notturno
    • lavoro festivo o nei giorni di riposo
    • indennità di turno

    ✔ Limite massimo: 1.500 € annui
    ✔ Requisito: reddito da lavoro dipendente ≤ 40.000 € nel 2025

    👉 Misura molto rilevante per:

    • logistica
    • sanità
    • industria
    • GDO
    • turismo e servizi H24

    Quale disciplina dei buoni pasto illustra la guida?

    Il valore non imponibile dei buoni pasto elettronici passa:

    • da 8 a 10 euro al giorno

    👉 Risultato:

    • più welfare per il lavoratore
    • nessun aggravio fiscale o contributivo per l’azienda

    Una delle misure più semplici e più efficaci da utilizzare subito.

    Quali incentivi assunzionali sono richiamati?

    Per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026:

    • è previsto un esonero contributivo parziale
    • per un massimo di 24 mesi

    La misura punta a:

    • occupazione giovanile stabile
    • pari opportunità
    • sviluppo del Mezzogiorno (ZES)

    📌 Incentivo cumulabile solo se correttamente pianificato.

    Quali cambiamenti previdenziali devono valutare azienda e lavoratore?

    • aumento delle maggiorazioni sociali per pensioni basse
    • sterilizzato l’aumento dell’età pensionabile per lavori gravosi
    • adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti
    • ampliamento dell’obbligo di conferimento TFR

    👉 Tema centrale per imprese con dipendenti e pianificazione di lungo periodo.

  • IRPEF 2026: meno tasse per i redditi medi, stop ai benefici oltre i 200.000 euro

    La Legge di Bilancio 2026 interviene nuovamente sulla struttura dell’IRPEF con un doppio obiettivo:
    alleggerire il carico fiscale sui redditi medio-alti e mantenere la progressività del sistema, evitando vantaggi eccessivi per i redditi molto elevati.

    Il risultato è una riforma apparentemente semplice, ma con effetti concreti che vanno compresi e pianificati, soprattutto se sei un professionista, imprenditore o amministratore di società.

    Vediamo cosa cambia davvero e cosa conviene fare.


    Riduzione della seconda aliquota IRPEF: cosa cambia dal 2026

    Dal 2026 la seconda aliquota IRPEF scende dal 35% al 33%.

    Questo significa che:

    • i redditi compresi tra 28.001 € e 50.000 €
    • saranno tassati con 2 punti percentuali in meno

    👉 Risparmio massimo teorico: fino a 440 € all’anno

    È un beneficio reale e strutturale che interessa una platea molto ampia di contribuenti, in particolare:

    • lavoratori dipendenti qualificati
    • professionisti individuali
    • amministratori di società
    • imprenditori con redditi personali medio-alti

    Chi beneficia davvero della riduzione IRPEF

    Il vantaggio fiscale:

    • è pieno e diretto per chi ha un reddito complessivo fino a 200.000 €
    • cresce progressivamente fino al massimo di 440 € annui

    In questa fascia di reddito:
    ✔ il taglio dell’aliquota si traduce in meno IRPEF da pagare
    ✔ non è compensato da altri meccanismi penalizzanti
    ✔ migliora il netto disponibile


    Redditi oltre 200.000 euro: come funziona la “sterilizzazione”

    Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 €, il legislatore ha introdotto un meccanismo correttivo automatico.

    In pratica:

    • il beneficio massimo di 440 € derivante dalla riduzione dell’aliquota
    • viene neutralizzato tramite una riduzione forfetaria delle detrazioni fiscali

    🔴 Effetto finale: nessun risparmio IRPEF netto

    Questo meccanismo serve a:

    • evitare effetti regressivi
    • mantenere la progressività dell’imposta
    • concentrare il beneficio sui redditi medi

    Quali detrazioni vengono ridotte

    La compensazione opera su alcune categorie di detrazioni fiscali, in particolare:

    • oneri detraibili al 19% (con esclusione delle spese sanitarie)
    • alcune erogazioni liberali
    • specifiche tipologie di premi assicurativi

    📌 Importante: non tutte le detrazioni vengono colpite, ma il risultato finale è comunque l’azzeramento del vantaggio per chi supera i 200.000 € di reddito complessivo.


    Perché questa riforma va pianificata (non subita)

    Dal punto di vista fiscale, il vero punto non è solo “quanto risparmio”, ma:

    • come è strutturato il tuo reddito
    • quali detrazioni utilizzi
    • se conviene rimanere persona fisica o ragionare in ottica societaria
    • come distribuire compensi, utili e redditi nel tempo

    👉 Per molti contribuenti sopra i 200.000 €, la riforma è un segnale chiaro:
    la pianificazione fiscale diventa indispensabile, non opzionale.


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    • ottimizzazione compensi e utili
    • pianificazione tramite società, holding e strumenti di protezione
    • prevenzione errori e contestazioni future

    🎯 L’obiettivo non è inseguire l’agevolazione di turno, ma costruire una struttura fiscale efficiente, sostenibile e difendibile nel tempo.


    In sintesi

    ✔ IRPEF 2026 più leggera per i redditi medi
    ✔ beneficio massimo: 440 €
    ✔ nessun vantaggio netto oltre i 200.000 €
    ✔ chi guadagna di più deve pianificare, non improvvisare

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    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Quale modifica IRPEF descrive l’articolo per il 2026?

    Dal 2026 la seconda aliquota IRPEF scende dal 35% al 33%.

    Questo significa che:

    • i redditi compresi tra 28.001 € e 50.000 €
    • saranno tassati con 2 punti percentuali in meno

    👉 Risparmio massimo teorico: fino a 440 € all’anno

    È un beneficio reale e strutturale che interessa una platea molto ampia di contribuenti, in particolare:

    • lavoratori dipendenti qualificati
    • professionisti individuali
    • amministratori di società
    • imprenditori con redditi personali medio-alti

    Quali redditi vengono considerati nel beneficio illustrato?

    Il vantaggio fiscale:

    • è pieno e diretto per chi ha un reddito complessivo fino a 200.000 €
    • cresce progressivamente fino al massimo di 440 € annui

    In questa fascia di reddito:
    ✔ il taglio dell’aliquota si traduce in meno IRPEF da pagare
    ✔ non è compensato da altri meccanismi penalizzanti
    ✔ migliora il netto disponibile

    Come tratta la guida i redditi più elevati?

    Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 €, il legislatore ha introdotto un meccanismo correttivo automatico.

    In pratica:

    • il beneficio massimo di 440 € derivante dalla riduzione dell’aliquota
    • viene neutralizzato tramite una riduzione forfetaria delle detrazioni fiscali

    🔴 Effetto finale: nessun risparmio IRPEF netto

    Questo meccanismo serve a:

    • evitare effetti regressivi
    • mantenere la progressività dell’imposta
    • concentrare il beneficio sui redditi medi

    Quali detrazioni sono interessate dal limite descritto?

    La compensazione opera su alcune categorie di detrazioni fiscali, in particolare:

    • oneri detraibili al 19% (con esclusione delle spese sanitarie)
    • alcune erogazioni liberali
    • specifiche tipologie di premi assicurativi

    📌 Importante: non tutte le detrazioni vengono colpite, ma il risultato finale è comunque l’azzeramento del vantaggio per chi supera i 200.000 € di reddito complessivo.

    Perché la valutazione richiede un quadro complessivo delle imposte?

    Dal punto di vista fiscale, il vero punto non è solo “quanto risparmio”, ma:

    • come è strutturato il tuo reddito
    • quali detrazioni utilizzi
    • se conviene rimanere persona fisica o ragionare in ottica societaria
    • come distribuire compensi, utili e redditi nel tempo

    👉 Per molti contribuenti sopra i 200.000 €, la riforma è un segnale chiaro:
    la pianificazione fiscale diventa indispensabile, non opzionale.

  • Regime forfettario 2026: checklist di fine anno per restare dentro (soglia 35.000€ e cause ostative)

    Scopri cosa controllare a fine 2025 per restare nel forfettario nel 2026: soglia 35.000€, cause ostative, esempi e checklist pratica.


    Perché serve una checklist (e perché farla a fine anno)

    Il regime forfettario si “conferma” anno per anno guardando soprattutto i dati dell’anno precedente. Tradotto: per capire se puoi restare forfettario nel 2026, devi controllare bene cosa è successo nel 2025 (redditi, rapporti di lavoro, partecipazioni, clienti, ecc.).

    Una delle novità più rilevanti è la conferma della soglia a 35.000€ per i redditi da lavoro dipendente/assimilati, rilevanti come causa ostativa (anziché 30.000€).


    La soglia “35.000€” per lavoro dipendente: come funziona nel 2026

    Se nel 2025 hai percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati (es. pensione) fino a 35.000€, in linea generale puoi restare nel forfettario nel 2026 (sempre se rispetti anche tutti gli altri requisiti e non ricadi in altre cause ostative).

    Attenzione al “+1 euro”

    • 35.000€ → ok (in generale)
    • 35.001€ → scatta la causa ostativa (salvo eccezione cessazione del rapporto, vedi sotto)

    Eccezione importante: rapporto di lavoro cessato entro il 31 dicembre

    In molte situazioni, la verifica della soglia può diventare irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato entro il 31/12 dell’anno precedente (quindi, per il 2026: cessato entro il 31/12/2025).
    Nota pratica: conta la cessazione effettiva, quindi occhio anche a eventuale preavviso.


    Le cause ostative più “pericolose” da controllare prima del 2026

    Ecco quelle che, nella pratica, fanno uscire più spesso dal forfettario:

    1) Partecipazioni e “controllo” di Srl (diretto o indiretto)

    Rischio se:

    • partecipi a società di persone / associazioni / imprese familiari; oppure
    • controlli una Srl (anche indirettamente) che svolge attività riconducibili alla tua.

    👉 Qui serve un controllo tecnico perché spesso il rischio è “invisibile” (catene societarie, familiari, holding, ecc.).

    2) Fatturazione verso ex datore di lavoro (o soggetti collegati)

    Se lavori prevalentemente per:

    • l’attuale datore, oppure
    • un ex datore (di norma nei due anni precedenti), o soggetti a lui riconducibili,
      può scattare la causa ostativa (con alcune eccezioni, ad esempio avvio dopo pratica obbligatoria).

    3) Regimi IVA speciali / attività escluse

    Se applichi regimi IVA speciali o fai attività non compatibili (es. alcune cessioni immobiliari/terreni/mezzi nuovi), il forfettario può essere precluso.


    Checklist pratica di fine anno (per restare forfettario nel 2026)

    Step 1 — Controlla il lavoro dipendente 2025

    • Hai redditi dipendente/assimilati ≤ 35.000€? (ok)
    • Se > 35.000€: il rapporto è cessato entro 31/12/2025? (potrebbe salvarti)

    ✅ Documento utile: CU (o ultimo cedolino “completo” se disponibile), contratto/lettera cessazione.

    Step 2 — Verifica partecipazioni e controlli societari

    • Hai quote in società di persone/associazioni/imprese familiari?
    • Controlli Srl (anche tramite altre società o familiari)?
    • Le attività sono “riconducibili” alla tua?

    Step 3 — Analizza clienti e provenienza fatturato

    • Quanto fatturi a ex datore o “collegati”?
    • Hai contratti/mandati che ti legano quasi esclusivamente a quel perimetro?

    Step 4 — Controlla compatibilità IVA/attività svolta

    • Stai usando regimi IVA speciali?
    • Stai facendo operazioni “a rischio esclusione”?

    Step 5 — Metti in sicurezza la prova (in caso di controlli)

    Prepara una mini-cartella con:

    • CU / cedolini / evidenza cessazione rapporto
    • visure/assetti societari (se ci sono partecipazioni)
    • elenco clienti e % fatturato (specie ex datore)
    • contratti principali

    Esempi rapidi

    Esempio A (ok): nel 2025 hai redditi dipendente 34.000€ → puoi restare forfettario nel 2026 (se niente altre cause ostative).

    Esempio B (attenzione): nel 2025 hai redditi dipendente 35.001€ → rischio uscita nel 2026 (salvo eccezione cessazione entro 31/12/2025).

    Esempio C (salvagente): nel 2025 hai redditi dipendente 37.000€, ma rapporto cessato 10/12/2025 → spesso la soglia non blocca (verificare cessazione effettiva/preavviso).


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    • se sei dentro o fuori,
    • perché,
    • cosa sistemare prima di gennaio per ridurre rischi e contestazioni.

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    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Quale reddito da lavoro dipendente viene verificato per il forfettario?

    Se nel 2025 hai percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati (es. pensione) fino a 35.000€, in linea generale puoi restare nel forfettario nel 2026 (sempre se rispetti anche tutti gli altri requisiti e non ricadi in altre cause ostative).

    Come rileva la cessazione del rapporto di lavoro?

    In molte situazioni, la verifica della soglia può diventare irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato entro il 31/12 dell’anno precedente (quindi, per il 2026: cessato entro il 31/12/2025).
    Nota pratica: conta la cessazione effettiva, quindi occhio anche a eventuale preavviso.

    Quali cause ostative devono essere controllate?

    Ecco quelle che, nella pratica, fanno uscire più spesso dal forfettario:

    Rischio se:

    • partecipi a società di persone / associazioni / imprese familiari; oppure
    • controlli una Srl (anche indirettamente) che svolge attività riconducibili alla tua.

    👉 Qui serve un controllo tecnico perché spesso il rischio è “invisibile” (catene societarie, familiari, holding, ecc.).

    Se lavori prevalentemente per:

    • l’attuale datore, oppure
    • un ex datore (di norma nei due anni precedenti), o soggetti a lui riconducibili,
      può scattare la causa ostativa (con alcune eccezioni, ad esempio avvio dopo pratica obbligatoria).

    Se applichi regimi IVA speciali o fai attività non compatibili (es. alcune cessioni immobiliari/terreni/mezzi nuovi), il forfettario può essere precluso.

    Quali documenti servono per la verifica di fine anno?

    • Hai redditi dipendente/assimilati ≤ 35.000€? (ok)
    • Se > 35.000€: il rapporto è cessato entro 31/12/2025? (potrebbe salvarti)

    ✅ Documento utile: CU (o ultimo cedolino “completo” se disponibile), contratto/lettera cessazione.

    • Hai quote in società di persone/associazioni/imprese familiari?
    • Controlli Srl (anche tramite altre società o familiari)?
    • Le attività sono “riconducibili” alla tua?
    • Quanto fatturi a ex datore o “collegati”?
    • Hai contratti/mandati che ti legano quasi esclusivamente a quel perimetro?
    • Stai usando regimi IVA speciali?
    • Stai facendo operazioni “a rischio esclusione”?

    Prepara una mini-cartella con:

    • CU / cedolini / evidenza cessazione rapporto
    • visure/assetti societari (se ci sono partecipazioni)
    • elenco clienti e % fatturato (specie ex datore)
    • contratti principali

    Esempio A (ok): nel 2025 hai redditi dipendente 34.000€ → puoi restare forfettario nel 2026 (se niente altre cause ostative).

    Esempio B (attenzione): nel 2025 hai redditi dipendente 35.001€ → rischio uscita nel 2026 (salvo eccezione cessazione entro 31/12/2025).

    Esempio C (salvagente): nel 2025 hai redditi dipendente 37.000€, ma rapporto cessato 10/12/2025 → spesso la soglia non blocca (verificare cessazione effettiva/preavviso).

    • se sei dentro o fuori,
    • perché,
    • cosa sistemare prima di gennaio per ridurre rischi e contestazioni.
  • Guida al Congedo di Maternità 2026: tutele, tempi, flessibilità e adempimenti (D.Lgs. 151/2001)

    Congedo di maternità: durata 2+3, flessibilità 1+4 e 0+5, parto prematuro, interdizione anticipata/posticipata, documenti e procedure INPS/ITL.

    Il congedo di maternità (astensione obbligatoria) è un diritto indisponibile e “protetto”: durante questo periodo il datore di lavoro non può adibire la lavoratrice al lavoro e la violazione è sanzionata anche penalmente. La disciplina è contenuta nel D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico), con collegamenti a Costituzione, normativa UE e prassi INPS.

    Di seguito una guida operativa in stile Bplanning (da In Pratica n. 01 – 2026) per capire quanto dura, come si calcola, quali sono le opzioni di flessibilità, quando scatta l’interdizione e quali documenti servono.


    1) Cos’è il congedo di maternità e perché è “obbligatorio”

    Il congedo di maternità tutela la salute psico-fisica della gestante e del nascituro e si fonda anche su principi costituzionali (artt. 31 e 37 Cost.).
    È regolato dagli artt. 16 e ss. D.Lgs. 151/2001 e comporta:

    • divieto assoluto di lavoro nel periodo protetto;
    • conservazione del posto;
    • indennità economica INPS (di regola 80% della retribuzione media giornaliera, con possibili integrazioni da CCNL).

    2) Durata del congedo: tre “modelli” possibili (2+3 / 1+4 / 0+5)

    A) Regola ordinaria “2+3”

    • 2 mesi prima della data presunta del parto (DPP)
    • 3 mesi dopo la data effettiva del parto

    B) Flessibilità “1+4” (art. 20)

    Puoi lavorare fino a 1 mese prima della DPP e spostare quel mese dopo (quindi 4 mesi post parto).
    Serve che:

    • il medico specialista SSN (o convenzionato) attesti assenza di rischi;
    • il medico competente (se previsto) confermi assenza di rischi.

    📌 Nota operativa: le certificazioni per la flessibilità si consegnano al datore di lavoro entro il 7° mese di gravidanza (prassi INPS).

    C) “Maternità differita” 0+5 (Legge 145/2018)

    Puoi lavorare fino al parto e fare 5 mesi continuativi dopo.
    Serve documentazione sanitaria nel 7° mese che attesti assenza di pregiudizio fino alla DPP (o fino al parto se avviene dopo) e va presentata a datore di lavoro e INPS entro fine 7° mese.


    3) Come si calcola il periodo (regole pratiche)

    Il periodo si compone di tre blocchi:

    1. Ante-partum: nei 2 mesi prima della DPP (computo “a ritroso”; la DPP non si conta nel calcolo a ritroso).
    2. Intercorrente: se il parto avviene dopo la DPP, l’astensione copre anche i giorni tra DPP e parto.
    3. Post-partum: 3 mesi dopo il parto.

    Parto prematuro: recupero dei giorni “non goduti”

    Se il parto avviene prima della DPP, i giorni di congedo non fruiti prima si aggiungono al periodo dopo il parto.
    Questo può portare a un congedo complessivo superiore ai 5 mesi (caso di parto molto anticipato).

    Esempio rapido: parto fortemente prematuro

    Se il parto avviene molto prima, persino prima dell’inizio del periodo ante-partum, tutto il tempo tra parto e DPP si somma ai 3 mesi dopo parto → congedo totale più lungo di 5 mesi.


    4) Effetti sul rapporto di lavoro: cosa matura durante la maternità

    Il congedo di maternità è equiparato a servizio effettivo:

    • matura anzianità;
    • matura ferie, tredicesima, scatti (salvo particolarità CCNL);
    • matura TFR e contributi figurativi.

    📌 Importante: durante la maternità non si possono “mettere ferie” o permessi in sovrapposizione (si sospendono i termini).


    5) Documenti e domanda INPS: cosa serve davvero

    Prima dell’astensione

    • Certificato medico di gravidanza con DPP (di norma trasmesso telematicamente dal medico SSN/convenzionato all’INPS).
    • Comunicazione al datore di lavoro.

    Domanda di maternità

    • Va presentata telematicamente all’INPS (e comunicata al datore di lavoro) entro i 2 mesi prima della DPP.
    • In ogni caso, non oltre 1 anno dalla fine del periodo indennizzabile.

    Dopo il parto

    • Entro 30 giorni consegna al datore di lavoro la documentazione dell’evento (certificato di parto / autocertificazione secondo regole applicabili).

    6) Interdizione anticipata: quando la tutela parte prima (ASL o ITL)

    L’interdizione anticipata sposta l’astensione prima del classico “2 mesi ante-partum”. Esistono tre scenari principali:

    A) Gravi complicanze della gestazione (iter sanitario – ASL)

    Esempi: rischio aborto, patologie della gravidanza o malattie aggravate dalla gravidanza.

    • istanza alla ASL con certificazione di gravidanza e complicanze;
    • l’ASL ha in genere 7 giorni per il provvedimento (con logiche di silenzio-assenso nella prassi indicata nel testo di riferimento).

    B) Rischio da mansione/ambiente (iter amministrativo – ITL)

    Quando il lavoro è pregiudizievole (chimico, pesi, posture, ecc.) e il datore non può spostare la lavoratrice a mansioni compatibili (repêchage).

    • istanza a ITL (anche dal datore);
    • allegati tipici: DVR, mansioni, motivazione dell’impossibilità di ricollocazione;
    • il datore non può “interdire da solo” senza provvedimento.

    C) Anticipazione a 3 mesi (lavori gravosi/pregiudizievoli)

    Per attività specifiche individuate da norme/decreti: l’astensione può partire a 3 mesi prima del parto.


    7) Interdizione posticipata e prolungamento fino al 7° mese del bambino

    In alcune situazioni (mansioni vietate/rischio non eliminabile) l’ITL può disporre interdizione dopo il parto fino al 7° mese di età del bambino.
    In tal caso:

    • l’indennità INPS copre anche questa fase;
    • serve specifica istanza e gestione corretta della pratica.

    8) Caso pratico (schema 2+3)

    DPP: 15 ottobre 2025
    Nessuna flessibilità (quindi 2+3)

    • Inizio congedo: 15 agosto 2025
    • Fine ante-partum: 14 ottobre 2025
    • Post-partum (se parto il 15 ottobre): dal 16 ottobre 2025 al 15 gennaio 2026

    Durante tutto il periodo:

    • divieto di lavoro;
    • indennità INPS (80% RMG) + eventuale integrazione CCNL.

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «Guida al Congedo di Maternità 2026: tutele, tempi, flessibilità e adempimenti (D.Lgs. 151/2001)», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Il servizio collega cedolini, contributi, inquadramenti e adempimenti del personale con l’assistenza di un consulente del lavoro dedicato. Scopri Paghe e consulenza del lavoro.

    Domande frequenti

    Si può lavorare fino al parto?

    Sì, con opzione 0+5, ma serve documentazione medica nel 7° mese e comunicazione a INPS e datore.

    Se parto prima della data presunta, perdo i mesi prima?

    No: i giorni “non goduti” si recuperano dopo il parto, anche oltre i 5 mesi complessivi.

    Il datore può mettermi in ferie durante la maternità?

    No: maternità e ferie non si sovrappongono.

    Se la mansione è rischiosa e non c’è ricollocazione?

    Si attiva interdizione tramite ITL (con DVR e prova impossibilità di repêchage).

  • Credito d’imposta per imposte pagate all’estero (art. 165 TUIR): guida pratica 2026 per non perdere il credito

    Credito imposte estere: quando spetta, come si calcola (art. 165 TUIR), documenti da conservare, Quadro CE e difesa in caso di controlli.

    Se hai redditi prodotti fuori dall’Italia (lavoro, dividendi, interessi, plusvalenze, business estero), il credito d’imposta per imposte pagate all’estero è lo strumento principale per evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte (estero + Italia).
    Il punto è che il credito non è “automatico”: serve rispettare regole precise e, soprattutto, costruire una documentazione probatoria forte, perché in caso di controllo l’onere della prova è in capo al contribuente.

    Questa guida Bplanning (ispirata a Informafisco n. 02 – 2026) ti spiega in modo operativo:

    • quando il credito spetta davvero
    • come si calcola per Stato (per country limitation)
    • cosa significa “imposta estera definitiva”
    • quali documenti devi predisporre e conservare
    • come funziona il Quadro CE
    • cosa fare se hai omesso di indicare redditi/crediti (giurisprudenza recente)
    • casi tipici: ritenute estere su dividendi/interessi e regimi sostitutivi.

    1) Cos’è il credito d’imposta estero e perché esiste (art. 165 TUIR)

    L’Italia tassa i residenti sul reddito mondiale (worldwide taxation). Se un reddito è tassato anche all’estero, nasce una doppia imposizione giuridica.
    Il credito d’imposta estero serve a neutralizzare questa doppia imposizione: l’imposta estera si sconta dall’imposta italiana, entro certi limiti.

    ✅ Regola chiave: il credito è riconosciuto solo se il reddito estero concorre alla base imponibile italiana (salvo regole particolari e convenzioni).


    2) Come si calcola: formula e “per country limitation”

    Il credito non è “tutto quello che ho pagato fuori”. È limitato alla quota di imposta italiana riferibile al reddito estero.

    Formula (semplificata):

    Credito massimo = (Reddito estero / Reddito complessivo netto) × Imposta italiana

    In più, la detrazione si calcola separatamente per ciascuno Stato (per country limitation).
    Quindi: Germania ≠ Francia ≠ USA (non si fa “un unico calderone”).


    3) Quando spetta: i 3 presupposti sostanziali

    Per ottenere il credito, devono esserci tutte e tre queste condizioni:

    A) Reddito “prodotto all’estero”

    Il reddito deve essere effettivamente estero secondo criteri coerenti con l’art. 23 TUIR (per i non residenti) e/o secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile (se esiste).
    Qui conta la sostanza: dove si svolge l’attività, dove sta il bene, dove si genera il reddito, ecc.

    B) Il reddito estero concorre al reddito complessivo italiano

    Se la Convenzione applica il metodo dell’esenzione (con o senza progressività), di regola non hai credito (perché il reddito non entra in base imponibile).

    C) Imposta estera pagata “a titolo definitivo”

    È il punto più delicato: l’imposta deve essere effettivamente pagata e non recuperabile (no rimborsi/contese aperte/crediti futuri che la annullano).


    4) “Imposta estera definitiva”: cosa significa davvero

    Per l’Italia, l’imposta estera è “definitiva” quando:

    • non è più rimborsabile,
    • non è più riducibile,
    • non è un semplice acconto,
    • non è ancora sub judice (contesa non definita), salvo casi particolari.

    📌 Attenzione: non basta “una certificazione qualunque”.
    Conta la definitività sostanziale, valutata alla luce delle regole del Paese estero.

    Documenti “forti” in caso di controllo:

    • certificazione dell’autorità fiscale estera (quando disponibile)
    • Final Tax Assessment (dove esiste)
    • certificazioni del sostituto d’imposta estero + evidenze bancarie coerenti

    5) Documentazione probatoria: cosa devi avere (e come organizzarla)

    La strategia vincente è creare un fascicolo per Stato e per anno.
    La prassi e la giurisprudenza recente premiano un approccio sostanzialistico: se ricostruisci bene reddito, ritenute/versamenti e definitività, puoi reggere anche senza “il documento perfetto” (quando oggettivamente non ottenibile).

    Set minimo consigliato (per ogni Stato/anno)

    1. Prospetto riepilogativo: reddito estero, imposta estera definitiva, credito teorico e credito utilizzabile
    2. Dichiarazione estera (se prevista) o documentazione equivalente
    3. Quietanze/receipts di pagamento imposta estera (o prova ritenuta)
    4. Certificazione sostituto estero (datore lavoro, banca, società emittente dividendi, broker)
    5. Estratti conto o rendiconti che mostrino importi lordi e imposte trattenute/versate
    6. Eventuali documenti su istanze di rimborso o procedure di rideterminazione (e relativo esito)

    Se nel Paese estero NON esiste obbligo di dichiarazione

    Puoi usare una dichiarazione sostitutiva (in Italia) che attesti l’assenza dell’obbligo, ma devi comunque avere prove oggettive dei pagamenti/ritenute.

    📌 Tip Bplanning: se i documenti sono in lingua, valuta traduzione (anche non giurata) per facilitare un eventuale controllo; per contenzioso, può essere utile traduzione giurata.


    6) Quadro CE: come funziona (in pratica)

    Il Quadro CE è il “contenitore” dichiarativo del credito:

    • ricostruisci redditi esteri e imposte estere
    • calcoli la quota di imposta italiana attribuibile
    • gestisci eccedenze e riporti

    Regola operativa importante: in CE consideri, di norma, le imposte estere definitive entro il termine di presentazione della dichiarazione.
    Per redditi d’impresa e assimilati, esistono regole/opzioni che permettono di considerare imposte divenute definitive anche entro termini più “elasticizzati” (gestione anno successivo), ma va fatto con metodo e coerenza nei calcoli.


    7) Omissioni e decadenza: posso perdere il credito se non l’ho indicato?

    La norma interna prevede decadenze in caso di omissioni dichiarative, ma la giurisprudenza più recente spinge verso un principio:
    se una Convenzione riconosce il diritto al credito, questo diritto non può essere svuotato da formalismi interni, purché tu provi:

    • reddito estero,
    • imposta estera definitiva,
    • rispetto dei limiti dell’art. 165.

    In questi casi, si ragiona spesso con il termine ordinario di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) per far valere il diritto, soprattutto in sede di rimborso/controllo/contenzioso.

    📌 Tradotto: non è “liberi tutti”, ma non è sempre vero che “se non l’hai indicato hai perso tutto”.


    8) Redditi con ritenuta/imposta sostitutiva (dividendi, interessi, plusvalenze): il credito spetta?

    Tema delicato: per anni l’approccio è stato restrittivo (se in Italia c’è imposta sostitutiva/ritenuta a titolo d’imposta, il reddito non entra nel complessivo → credito negato).
    Le pronunce più recenti hanno aperto a una lettura più convenzionale: se la Convenzione non esclude il credito in quelle ipotesi, può esserci spazio per riconoscerlo anche con regimi sostitutivi (caso per caso, dipende dal trattato e dalla struttura del prelievo).

    Qui la documentazione è decisiva:

    • certificazioni di intermediari (italiani/esteri),
    • rendiconti bancari,
    • prove ritenute estere,
    • collegamento certo tra flusso lordo e imposta estera.

    9) Checklist Bplanning “anti-contestazione” (da usare subito)

    Step 1 — Mappa convenzione e metodo

    • ☐ Esiste Convenzione Italia–Paese estero?
    • ☐ Metodo: credito o esenzione?

    Step 2 — Verifica i 3 presupposti

    • ☐ Reddito prodotto all’estero (criteri corretti)
    • ☐ Reddito tassato anche in Italia (concorso al complessivo)
    • ☐ Imposta estera definitiva (non rimborsabile/contestata)

    Step 3 — Fascicolo probatorio per Stato/anno

    • ☐ Prospetto riepilogativo
    • ☐ Dichiarazione estera o equivalente
    • ☐ Quietanze/ritenute + estratti conto
    • ☐ Certificazioni sostituto/intermediario
    • ☐ Eventuali assessment e documenti definitività

    Step 4 — Dichiarazione italiana

    • ☐ Quadro CE compilato per Stato
    • ☐ Coerenza tra CE e fascicolo (numeri “riconciliati”)

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «1) Cos’è il credito d’imposta estero e perché esiste (art. 165 TUIR)», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

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    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Che cos’è il credito per le imposte pagate all’estero?

    L’Italia tassa i residenti sul reddito mondiale (worldwide taxation). Se un reddito è tassato anche all’estero, nasce una doppia imposizione giuridica.
    Il credito d’imposta estero serve a neutralizzare questa doppia imposizione: l’imposta estera si sconta dall’imposta italiana, entro certi limiti.

    ✅ Regola chiave: il credito è riconosciuto solo se il reddito estero concorre alla base imponibile italiana (salvo regole particolari e convenzioni).

    Come opera il limite del credito per ciascuno Stato?

    Il credito non è “tutto quello che ho pagato fuori”. È limitato alla quota di imposta italiana riferibile al reddito estero.

    Formula (semplificata):

    Credito massimo = (Reddito estero / Reddito complessivo netto) × Imposta italiana

    In più, la detrazione si calcola separatamente per ciascuno Stato (per country limitation).
    Quindi: Germania ≠ Francia ≠ USA (non si fa “un unico calderone”).

    Quali presupposti devono essere verificati?

    Per ottenere il credito, devono esserci tutte e tre queste condizioni:

    Il reddito deve essere effettivamente estero secondo criteri coerenti con l’art. 23 TUIR (per i non residenti) e/o secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile (se esiste).
    Qui conta la sostanza: dove si svolge l’attività, dove sta il bene, dove si genera il reddito, ecc.

    Se la Convenzione applica il metodo dell’esenzione (con o senza progressività), di regola non hai credito (perché il reddito non entra in base imponibile).

    È il punto più delicato: l’imposta deve essere effettivamente pagata e non recuperabile (no rimborsi/contese aperte/crediti futuri che la annullano).

    Che cosa significa imposta estera pagata a titolo definitivo?

    Per l’Italia, l’imposta estera è “definitiva” quando:

    • non è più rimborsabile,
    • non è più riducibile,
    • non è un semplice acconto,
    • non è ancora sub judice (contesa non definita), salvo casi particolari.

    📌 Attenzione: non basta “una certificazione qualunque”.
    Conta la definitività sostanziale, valutata alla luce delle regole del Paese estero.

    Documenti “forti” in caso di controllo:

    • certificazione dell’autorità fiscale estera (quando disponibile)
    • Final Tax Assessment (dove esiste)
    • certificazioni del sostituto d’imposta estero + evidenze bancarie coerenti

    Quale documentazione probatoria conviene organizzare?

    La strategia vincente è creare un fascicolo per Stato e per anno.
    La prassi e la giurisprudenza recente premiano un approccio sostanzialistico: se ricostruisci bene reddito, ritenute/versamenti e definitività, puoi reggere anche senza “il documento perfetto” (quando oggettivamente non ottenibile).

  • Compensi amministratori S.r.l. e S.p.A.: regole, delibere e deducibilità fiscale (guida 2026)

    Compensi amministratori: quando servono delibera e statuto, come si deducono IRES/IRAP, rischi fiscali e checklist per evitare contestazioni.

    I compensi agli amministratori delle società di capitali (S.r.l. e S.p.A.) sono uno dei temi più “sensibili” in assoluto: basta una delibera mancante, una forma sbagliata o un pagamento fuori tempo per trasformare un costo legittimo in un costo indeducibile, con conseguenze fiscali e (in casi estremi) anche profili di responsabilità.

    In questa guida Bplanning (ispirata ai contenuti Informafisco n. 01 – 2026) trovi:

    • le regole civilistiche dell’art. 2389 c.c.
    • quando l’incarico può essere gratuito
    • come funziona la deducibilità ai fini IRES e IRAP
    • perché la delibera è spesso il “punto che decide tutto”
    • il tema (delicato) di prestazioni professionali extra rese dall’amministratore
    • quando il Fisco può contestare la congruità del compenso
    • una checklist pratica per metterti al riparo.

    1) Compenso amministratore: cosa dice il Codice Civile (art. 2389 c.c.)

    Per le S.p.A. (e in pratica anche per molte logiche applicate alle S.r.l.), la norma chiave è l’art. 2389 c.c.:

    • il compenso degli amministratori è stabilito all’atto della nomina o dall’assemblea
    • può essere:
      • fisso,
      • variabile (anche legato agli utili),
      • oppure basato su strumenti come diritti di sottoscrizione/stock option (dove previsti)
    • per amministratori con particolari cariche, la remunerazione può essere stabilita dal CdA (con parere del collegio sindacale, se presente) secondo statuto.

    La cosa che molti ignorano

    Il rapporto amministratore–società è organico, non “contrattuale” come un dipendente. Per questo la giurisprudenza ha chiarito che l’amministratore non ha un diritto automatico ex lege al compenso: può essere anche gratuito se previsto correttamente.


    2) Quando l’incarico può essere gratuito (senza rischi)

    La gratuità è legittima, ma deve essere chiara:

    • prevista nello statuto, oppure
    • deliberata in modo espresso.

    Se non è prevista la gratuità, la regola di fatto è: l’incarico è oneroso e il compenso va determinato con le modalità di legge.

    Errore tipico: accordi “a voce” tra amministratore e socio di maggioranza.
    In assenza di statuto/delibera, quei pagamenti possono essere considerati indebiti (e contestabili).


    3) Delibera necessaria: perché è la tua “assicurazione” fiscale

    Il tema più importante, in pratica, è questo:

    ✅ Se lo statuto non fissa il compenso, serve una delibera assembleare esplicita.
    ❌ Delibere “tacite” o “implicite” (tipo “tanto è nel bilancio”) sono terreno di contestazione.

    La Cassazione ha più volte ribadito che senza delibera mancano i requisiti di certezza e determinabilità del costo (art. 109 TUIR), e quindi il compenso può diventare indeducibile per la società.

    La “ratifica a bilancio” ti salva?

    C’è stata giurisprudenza oscillante, ma la linea prudente (e più difendibile) è:

    • delibera preventiva e specifica prima di pagare;
    • evitare di “sanare” dopo, perché spesso non basta.

    Conclusione Bplanning: se vuoi dormire tranquillo, delibera sempre prima.


    4) Deducibilità IRES: regola base = cassa (con due casi diversi)

    Ai fini IRES, l’art. 95 TUIR prevede che i compensi agli amministratori siano deducibili secondo il principio di cassa.

    A) Amministratore “non professionista” (assimilato a dipendente)

    Si applica spesso il concetto di cassa allargata: se paghi entro il 12 gennaio dell’anno successivo, il costo può restare nell’anno di competenza (logica da redditi assimilati).

    B) Amministratore “professionista” (compenso dentro l’attività professionale)

    Qui vale la cassa pura: deduci nell’anno solo se paghi entro il 31 dicembre.

    Attenzione: “quando si considera pagato?”

    Dipende dal mezzo:

    • contanti → conta la consegna (con prova)
    • assegno → data dell’assegno
    • bonifico → data di accredito al beneficiario

    5) Deducibilità IRAP: non è uguale per tutti

    Ai fini IRAP, la deducibilità cambia a seconda della natura del compenso:

    • se l’amministratore è assimilato a “lavoro dipendente” → spesso non deducibile IRAP
    • se il compenso è qualificato come prestazione professionale → può incidere diversamente sul valore della produzione (qui serve impostazione corretta e coerente)

    Regola pratica: IRAP = più “rigida” e va gestita con attenzione in base al profilo dell’amministratore.


    6) Amministratore che fa anche altro: prestazioni extra (consulenze, direzione lavori, ecc.)

    È frequente: l’amministratore non fa solo gestione, ma svolge attività ulteriori (es. consulenza tecnica, progettazione, direzione lavori).

    Qui il tema è delicatissimo:

    • un orientamento ha riconosciuto che le prestazioni “extra”, estranee all’amministrazione, possono essere trattate come costi per servizi (con regole diverse dal compenso amministratore);
    • un orientamento più recente e restrittivo tende a dire: anche queste prestazioni non possono “aggirare” l’art. 2389 senza le formalità corrette.

    Traduzione pratica: se vuoi pagare anche attività extra:

    1. devi essere cristallino su incarico, oggetto e compenso;
    2. devi evitare l’effetto “contratto di consulenza” usato come scorciatoia per pagare compensi non deliberati.

    7) Il Fisco può contestare la “congruità” del compenso?

    Sì: l’Agenzia può sindacare compensi “insoliti” o “sproporzionati” se li considera antieconomici o strumentali.

    Nella pratica, la contestazione si inserisce spesso nel filone:

    • antieconomicità
    • inerenza
    • coerenza con dimensioni aziendali e risultati

    Cosa ti salva?

    • delibera corretta
    • motivazione (ruolo, cariche, responsabilità, risultati, mercato)
    • documentazione (report, obiettivi, KPI, complessità gestionale)
    • coerenza con bilancio e struttura aziendale

    8) Esempio pratico (semplice e chiarissimo)

    Una S.r.l. delibera 30.000 € annui per l’amministratore (2025).
    Paga:

    • 15.000 € nel 2025
    • 15.000 € nel 2026

    ➡️ Deduzione IRES:

    • nel modello 2025 deduce solo 15.000 (pagati)
    • gli altri 15.000 li deduce nel 2026, quando vengono pagati

    Se invece l’amministratore è non professionista e il pagamento avviene entro il 12 gennaio, può cambiare l’anno di deduzione (cassa allargata).


    9) Checklist Bplanning “zero contestazioni” (da copiare e usare)

    Prima di pagare:

    • ✅ Statuto prevede compenso o gratuità?
    • ✅ Delibera assembleare esplicita con importo o criteri?
    • ✅ Delibera su eventuali “cariche particolari” (se presenti)?
    • ✅ Coerenza con bilancio, organigramma, responsabilità e mercato?

    Quando paghi:

    • ✅ Pagamenti tracciati (bonifico) con causale chiara
    • ✅ Attenzione alle date (31/12 o 12/01 a seconda del caso)
    • ✅ Documenti pronti: verbali, incarichi, prospetti compensi

    Se l’amministratore fa anche consulenza:

    • ✅ separazione chiara tra “amministrazione” e “prestazione extra”
    • ✅ formalità e delibera dove necessario
    • ✅ contratto e deliverable veri (non “di facciata”)

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «1) Compenso amministratore: cosa dice il Codice Civile (art. 2389 c.c.)», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Il Metodo BPlanning confronta struttura, utili, costi, investimenti e operazioni previste per costruire un piano fiscale lecito e documentato, dopo avere verificato gli strumenti effettivamente applicabili. Scopri Pianificazione fiscale.

    Un commercialista dedicato aiuta a organizzare documenti, dichiarazioni e versamenti e a presidiare gli adempimenti fiscali dell’impresa o dell’attività professionale. Scopri Contabilità e assistenza fiscale.

    L’analisi del contratto con un avvocato civilista permette di individuare ambiguità, squilibri e clausole da valutare prima di assumere un impegno. Scopri Contract Analysis.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Come viene determinato il compenso dell’amministratore?

    Per le S.p.A. (e in pratica anche per molte logiche applicate alle S.r.l.), la norma chiave è l’art. 2389 c.c.:

    • il compenso degli amministratori è stabilito all’atto della nomina o dall’assemblea
    • può essere:
      • fisso,
      • variabile (anche legato agli utili),
      • oppure basato su strumenti come diritti di sottoscrizione/stock option (dove previsti)
    • per amministratori con particolari cariche, la remunerazione può essere stabilita dal CdA (con parere del collegio sindacale, se presente) secondo statuto.

    Quando può essere previsto un incarico gratuito?

    La gratuità è legittima, ma deve essere chiara:

    • prevista nello statuto, oppure
    • deliberata in modo espresso.

    Se non è prevista la gratuità, la regola di fatto è: l’incarico è oneroso e il compenso va determinato con le modalità di legge.

    Errore tipico: accordi “a voce” tra amministratore e socio di maggioranza.
    In assenza di statuto/delibera, quei pagamenti possono essere considerati indebiti (e contestabili).

    Perché serve documentare la decisione sul compenso?

    Il tema più importante, in pratica, è questo:

    ✅ Se lo statuto non fissa il compenso, serve una delibera assembleare esplicita.
    ❌ Delibere “tacite” o “implicite” (tipo “tanto è nel bilancio”) sono terreno di contestazione.

    La Cassazione ha più volte ribadito che senza delibera mancano i requisiti di certezza e determinabilità del costo (art. 109 TUIR), e quindi il compenso può diventare indeducibile per la società.

    L’approvazione del bilancio sostituisce sempre una delibera espressa?

    C’è stata giurisprudenza oscillante, ma la linea prudente (e più difendibile) è:

    • delibera preventiva e specifica prima di pagare;
    • evitare di “sanare” dopo, perché spesso non basta.

    Come si distingue la deducibilità nei diversi casi di amministratore?

    Ai fini IRES, l’art. 95 TUIR prevede che i compensi agli amministratori siano deducibili secondo il principio di cassa.

    Si applica spesso il concetto di cassa allargata: se paghi entro il 12 gennaio dell’anno successivo, il costo può restare nell’anno di competenza (logica da redditi assimilati).

    Qui vale la cassa pura: deduci nell’anno solo se paghi entro il 31 dicembre.

    Dipende dal mezzo:

    • contanti → conta la consegna (con prova)
    • assegno → data dell’assegno
    • bonifico → data di accredito al beneficiario
  • Approvazione del bilancio finale di liquidazione: modalità, termini e tutele per i soci

    Bilancio finale di liquidazione: quando si considera approvato e quali sono le modalità previste dalla legge. Analisi della sentenza di Venezia 2024.

    Bilancio finale di liquidazione: come e quando si considera approvato

    Con la sentenza Tribunale di Venezia, 16 novembre 2024, n. 3326/2024, viene chiarito un aspetto centrale della fase conclusiva della liquidazione societaria: le modalità attraverso cui il bilancio finale di liquidazione può considerarsi validamente approvato.

    Il Tribunale ribadisce che l’approvazione non avviene secondo un’unica modalità, ma può realizzarsi attraverso quattro differenti forme, alternative tra loro, tutte giuridicamente rilevanti.

    Le quattro modalità di approvazione del bilancio finale di liquidazione

    L’approvazione del bilancio finale può avvenire:

    ✅ 1. Approvazione tacita per decorso del termine

    Si parla di approvazione tacita quando i soci non propongono reclamo contro il bilancio finale entro novanta giorni dall’iscrizione del deposito nel Registro delle Imprese.

    In questo caso:

    • il silenzio dei soci assume valore giuridico;
    • il bilancio si considera definitivamente approvato;
    • si consolida la chiusura della procedura di liquidazione.

    ⚖️ 2. Approvazione giudiziale

    L’approvazione giudiziale interviene quando:

    • uno o più soci presentano reclamo;
    • l’autorità giudiziaria rigetta le doglianze.

    Con la sentenza di rigetto, il giudice sancisce l’approvazione del bilancio, confermandone la legittimità.

    💶 3. Approvazione implicita mediante quietanza senza riserve

    Il bilancio finale si considera approvato anche in modo implicito, quando ciascun socio:

    • riceve il pagamento della quota di riparto;
    • rilascia quietanza senza riserve.

    Tale comportamento equivale ad accettazione del bilancio e preclude successive contestazioni.

    📝 4. Approvazione espressa mediante deliberazione unanime

    Infine, l’approvazione può avvenire in forma espressa, attraverso una deliberazione unanime dei soci che approvano formalmente il bilancio finale di liquidazione.

    Questa modalità:

    • elimina ogni incertezza interpretativa;
    • consente una chiusura ordinata e immediata della liquidazione;
    • riduce il rischio di contenzioso.

    Il principio affermato dal Tribunale di Venezia

    Il Tribunale di Venezia chiarisce che l’approvazione del bilancio finale di liquidazione è un procedimento flessibile, che può realizzarsi attraverso comportamenti, atti o decisioni giudiziali, purché idonei a esprimere — anche implicitamente — la volontà dei soci.

    👉 Una corretta gestione di questa fase è essenziale per evitare contestazioni tardive, responsabilità del liquidatore e contenziosi successivi alla cancellazione della società.

    Per approfondire gli adempimenti contabili della liquidazione societaria, scopri i servizi BPlanning di contabilità e assistenza fiscale.

    Servizi BPlanning per approfondire delibere, rapporti tra soci e assetto societario

    Per valutare delibere, rapporti tra soci e assetto societario, il servizio di assistenza legale BPlanning offre un presidio di consulenza e comunicazioni formali. L’attività da svolgere viene definita sui documenti e sul caso concreto. Scopri Assistenza legale e diffide.

    Quando delibere, rapporti tra soci e assetto societario coinvolgono più competenze, il Team Integrato collega avvocato, commercialista e consulente del lavoro. L’impresa può così valutare documenti e decisioni con un quadro condiviso. Scopri Team Integrato BPlanning.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono i punti della guida e le circostanze del caso illustrato.

    Quando si considera approvato il bilancio finale di liquidazione?

    Con la sentenza Tribunale di Venezia, 16 novembre 2024, n. 3326/2024, viene chiarito un aspetto centrale della fase conclusiva della liquidazione societaria: le modalità attraverso cui il bilancio finale di liquidazione può considerarsi validamente approvato.

    Il Tribunale ribadisce che l’approvazione non avviene secondo un’unica modalità, ma può realizzarsi attraverso quattro differenti forme, alternative tra loro, tutte giuridicamente rilevanti.

    Quali modalità di approvazione distingue la guida?

    L’approvazione del bilancio finale può avvenire:

    Si parla di approvazione tacita quando i soci non propongono reclamo contro il bilancio finale entro novanta giorni dall’iscrizione del deposito nel Registro delle Imprese.

    In questo caso:

    • il silenzio dei soci assume valore giuridico;
    • il bilancio si considera definitivamente approvato;
    • si consolida la chiusura della procedura di liquidazione.

    L’approvazione giudiziale interviene quando:

    • uno o più soci presentano reclamo;
    • l’autorità giudiziaria rigetta le doglianze.

    Con la sentenza di rigetto, il giudice sancisce l’approvazione del bilancio, confermandone la legittimità.

    Il bilancio finale si considera approvato anche in modo implicito, quando ciascun socio:

    • riceve il pagamento della quota di riparto;
    • rilascia quietanza senza riserve.

    Tale comportamento equivale ad accettazione del bilancio e preclude successive contestazioni.

    Infine, l’approvazione può avvenire in forma espressa, attraverso una deliberazione unanime dei soci che approvano formalmente il bilancio finale di liquidazione.

    Questa modalità:

    • elimina ogni incertezza interpretativa;
    • consente una chiusura ordinata e immediata della liquidazione;
    • riduce il rischio di contenzioso.

    Quale criterio di approvazione ribadisce il Tribunale di Venezia?

    Il Tribunale di Venezia chiarisce che l’approvazione del bilancio finale di liquidazione è un procedimento flessibile, che può realizzarsi attraverso comportamenti, atti o decisioni giudiziali, purché idonei a esprimere — anche implicitamente — la volontà dei soci.

    👉 Una corretta gestione di questa fase è essenziale per evitare contestazioni tardive, responsabilità del liquidatore e contenziosi successivi alla cancellazione della società.

  • Procura irrevocabile a vendere quote di S.r.l. e divieto di patto commissorio: quando non c’è violazione

    La procura irrevocabile a vendere quote di S.r.l. non viola il divieto di patto commissorio se manca il nesso con un mutuo. Sentenza Milano 2024.

    Procura irrevocabile a vendere e patto commissorio: il chiarimento del Tribunale di Milano

    Con la sentenza Tribunale di Milano, 10 dicembre 2024, n. 10678/2024, il giudice affronta un tema di grande rilevanza pratica nei rapporti societari e contrattuali: il rapporto tra procura irrevocabile a vendere una quota di S.r.l. e il divieto di patto commissorio.

    Il Tribunale chiarisce un principio essenziale per imprese, soci e professionisti: la semplice esistenza di una procura irrevocabile a vendere non è sufficiente, di per sé, a integrare una violazione del divieto di patto commissorio.

    Cos’è il divieto di patto commissorio

    Il patto commissorio è vietato dall’ordinamento perché consente al creditore di acquisire automaticamente la proprietà di un bene del debitore in caso di inadempimento, eludendo le garanzie previste dalla legge.

    La ratio del divieto è chiara:

    • tutelare il debitore da espropriazioni indirette;
    • evitare abusi nei rapporti obbligatori;
    • garantire l’equilibrio contrattuale tra le parti.

    Procura irrevocabile a vendere: quando è lecita

    Secondo il Tribunale di Milano, la procura irrevocabile a vendere una quota di S.r.l. è lecita quando:

    • non è dimostrato un nesso funzionale con un contratto di mutuo;
    • non è collegata a un’obbligazione restitutoria preesistente;
    • non emerge che la procura sia stata conferita a garanzia di un credito.

    In assenza di tali elementi, la procura conserva la sua natura di atto autonomo, finalizzato alla vendita e non alla soddisfazione automatica di un credito.

    L’onere della prova e il nesso funzionale

    Un passaggio centrale della decisione riguarda l’onere della prova.
    Chi invoca la violazione del divieto di patto commissorio deve dimostrare:

    • l’esistenza di un rapporto di credito tra le parti;
    • il collegamento funzionale tra la procura irrevocabile e tale rapporto;
    • l’utilizzo della procura come strumento di garanzia sostanziale.

    In mancanza di questa prova, non può essere dichiarata la nullità dell’atto.

    Il principio affermato dalla sentenza

    Il Tribunale di Milano afferma un principio di grande impatto operativo:

    👉 la procura irrevocabile a vendere quote di S.r.l. non viola il divieto di patto commissorio se manca la prova del suo collegamento con un mutuo o altra obbligazione restitutoria.

    Una corretta strutturazione dei rapporti contrattuali consente quindi di utilizzare legittimamente tale strumento, evitando rischi di nullità o contenzioso.

    Per approfondire le clausole e i limiti di una procura a vendere quote societarie, scopri i servizi BPlanning di analisi dei contratti.

    Servizi BPlanning per approfondire accordi, clausole e documentazione contrattuale

    Per valutare accordi, clausole e documentazione contrattuale, il servizio di assistenza legale BPlanning offre un presidio di consulenza e comunicazioni formali. L’attività da svolgere viene definita sui documenti e sul caso concreto. Scopri Assistenza legale e diffide.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono i punti della guida e le circostanze del caso illustrato.

    Quale procura a vendere quote affronta il caso citato?

    Con la sentenza Tribunale di Milano, 10 dicembre 2024, n. 10678/2024, il giudice affronta un tema di grande rilevanza pratica nei rapporti societari e contrattuali: il rapporto tra procura irrevocabile a vendere una quota di S.r.l. e il divieto di patto commissorio.

    Il Tribunale chiarisce un principio essenziale per imprese, soci e professionisti: la semplice esistenza di una procura irrevocabile a vendere non è sufficiente, di per sé, a integrare una violazione del divieto di patto commissorio.

    Che cosa vieta il patto commissorio?

    Il patto commissorio è vietato dall’ordinamento perché consente al creditore di acquisire automaticamente la proprietà di un bene del debitore in caso di inadempimento, eludendo le garanzie previste dalla legge.

    La ratio del divieto è chiara:

    • tutelare il debitore da espropriazioni indirette;
    • evitare abusi nei rapporti obbligatori;
    • garantire l’equilibrio contrattuale tra le parti.

    Quando una procura irrevocabile a vendere può essere lecita?

    Secondo il Tribunale di Milano, la procura irrevocabile a vendere una quota di S.r.l. è lecita quando:

    • non è dimostrato un nesso funzionale con un contratto di mutuo;
    • non è collegata a un’obbligazione restitutoria preesistente;
    • non emerge che la procura sia stata conferita a garanzia di un credito.

    In assenza di tali elementi, la procura conserva la sua natura di atto autonomo, finalizzato alla vendita e non alla soddisfazione automatica di un credito.

    Chi deve provare il collegamento con una garanzia illecita?

    Un passaggio centrale della decisione riguarda l’onere della prova.
    Chi invoca la violazione del divieto di patto commissorio deve dimostrare:

    • l’esistenza di un rapporto di credito tra le parti;
    • il collegamento funzionale tra la procura irrevocabile e tale rapporto;
    • l’utilizzo della procura come strumento di garanzia sostanziale.

    In mancanza di questa prova, non può essere dichiarata la nullità dell’atto.

    Quale limite al divieto chiarisce la sentenza?

    Il Tribunale di Milano afferma un principio di grande impatto operativo:

    👉 la procura irrevocabile a vendere quote di S.r.l. non viola il divieto di patto commissorio se manca la prova del suo collegamento con un mutuo o altra obbligazione restitutoria.

    Una corretta strutturazione dei rapporti contrattuali consente quindi di utilizzare legittimamente tale strumento, evitando rischi di nullità o contenzioso.

  • Revocabilità delle delibere assembleari nelle società di capitali: limiti, presupposti ed esclusioni

    Le delibere assembleari delle società di capitali sono revocabili? Quando l’actio pauliana è esclusa secondo il Tribunale di Milano 2024.

    Revocatoria e delibere assembleari: il principio generale

    Con la sentenza Tribunale di Milano, 12 novembre 2024, n. 9767/2024, il giudice chiarisce un tema di forte interesse per amministratori, soci e creditori: la revocabilità delle delibere assembleari nelle società di capitali.

    Il principio affermato è netto: l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. non è, in via generale, ammissibile nei confronti delle delibere assembleari, soprattutto quando queste hanno natura di atto societario e non di atto dispositivo del patrimonio.

    Delibere assembleari e natura dell’atto

    La revocatoria presuppone l’esistenza di un atto dispositivo idoneo a ridurre la garanzia patrimoniale del debitore.
    Secondo il Tribunale di Milano, tale requisito non ricorre quando la delibera assembleare:

    • si limita a disciplinare l’organizzazione interna della società;
    • non comporta una fuoriuscita di beni o diritti dal patrimonio;
    • non incide in modo diretto e attuale sulla garanzia dei creditori.

    In questi casi, la delibera resta un atto societario e non può essere oggetto di revocatoria.

    Nomina dell’amministratore a titolo gratuito: quando la revocatoria è esclusa

    Un passaggio centrale della sentenza riguarda la nomina di un consigliere di amministrazione che accetti l’incarico a titolo gratuito.

    Il Tribunale chiarisce che non è revocabile la delibera con cui la società:

    • prende atto della volontà dell’amministratore di svolgere l’incarico senza compenso;
    • in assenza di una previsione statutaria o deliberativa che attribuisca il compenso.

    In questa ipotesi:

    • non esiste un diritto di credito già maturato o anche solo potenzialmente acquisito;
    • la rinuncia non integra un atto abdicativo dispositivo;
    • non si verifica alcuna diminuzione della garanzia patrimoniale.

    L’atto resta, al più, espressione di una facoltà personale dell’amministratore.

    Assenza di consilium fraudis e rilevanza della prassi aziendale

    La sentenza esclude inoltre la sussistenza del consilium fraudis quando:

    • la gratuità dell’incarico è conforme a una prassi aziendale consolidata;
    • l’atto è anteriore al sorgere del credito vantato dal soggetto che agisce in revocatoria.

    In tali circostanze, manca l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c., rendendo l’azione revocatoria inammissibile.

    Il limite dell’actio pauliana: nessuna funzione ricostruttiva

    Il Tribunale di Milano ribadisce infine un principio fondamentale:

    👉 l’actio pauliana non può essere utilizzata per “ricostruire” un patrimonio che non si è mai effettivamente ridotto.

    In assenza di una reale diminuzione della garanzia patrimoniale, l’azione revocatoria non può trovare accoglimento.

    Per una prima valutazione su una contestazione sulla revoca delle delibere assembleari, scopri il servizio BPlanning di assistenza legale, interventi e diffide.

    Servizi BPlanning per approfondire delibere, rapporti tra soci e assetto societario

    Quando delibere, rapporti tra soci e assetto societario coinvolgono più competenze, il Team Integrato collega avvocato, commercialista e consulente del lavoro. L’impresa può così valutare documenti e decisioni con un quadro condiviso. Scopri Team Integrato BPlanning.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono i punti della guida e le circostanze del caso illustrato.

    Quali delibere possono essere rilevanti per la revocatoria?

    Con la sentenza Tribunale di Milano, 12 novembre 2024, n. 9767/2024, il giudice chiarisce un tema di forte interesse per amministratori, soci e creditori: la revocabilità delle delibere assembleari nelle società di capitali.

    Il principio affermato è netto: l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. non è, in via generale, ammissibile nei confronti delle delibere assembleari, soprattutto quando queste hanno natura di atto societario e non di atto dispositivo del patrimonio.

    Come incide la natura dell’atto sull’azione revocatoria?

    La revocatoria presuppone l’esistenza di un atto dispositivo idoneo a ridurre la garanzia patrimoniale del debitore.
    Secondo il Tribunale di Milano, tale requisito non ricorre quando la delibera assembleare:

    • si limita a disciplinare l’organizzazione interna della società;
    • non comporta una fuoriuscita di beni o diritti dal patrimonio;
    • non incide in modo diretto e attuale sulla garanzia dei creditori.

    In questi casi, la delibera resta un atto societario e non può essere oggetto di revocatoria.

    Perché può essere esclusa la revocatoria della nomina gratuita?

    Un passaggio centrale della sentenza riguarda la nomina di un consigliere di amministrazione che accetti l’incarico a titolo gratuito.

    Il Tribunale chiarisce che non è revocabile la delibera con cui la società:

    • prende atto della volontà dell’amministratore di svolgere l’incarico senza compenso;
    • in assenza di una previsione statutaria o deliberativa che attribuisca il compenso.

    In questa ipotesi:

    • non esiste un diritto di credito già maturato o anche solo potenzialmente acquisito;
    • la rinuncia non integra un atto abdicativo dispositivo;
    • non si verifica alcuna diminuzione della garanzia patrimoniale.

    L’atto resta, al più, espressione di una facoltà personale dell’amministratore.

    Che rilievo hanno prassi aziendale e consilium fraudis?

    La sentenza esclude inoltre la sussistenza del consilium fraudis quando:

    • la gratuità dell’incarico è conforme a una prassi aziendale consolidata;
    • l’atto è anteriore al sorgere del credito vantato dal soggetto che agisce in revocatoria.

    In tali circostanze, manca l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c., rendendo l’azione revocatoria inammissibile.

    Quale limite incontra la funzione dell’actio pauliana?

    Il Tribunale di Milano ribadisce infine un principio fondamentale:

    👉 l’actio pauliana non può essere utilizzata per “ricostruire” un patrimonio che non si è mai effettivamente ridotto.

    In assenza di una reale diminuzione della garanzia patrimoniale, l’azione revocatoria non può trovare accoglimento.

  • RETROVERSIONE DEGLI UTILI: NATURA GIURIDICA, LIMITI E DIFFERENZE RISPETTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

    La retroversione degli utili non è risarcimento del danno ma rimedio autonomo. Scopri quando si applica secondo il Tribunale di Venezia 2024.

    Retroversione degli utili: un rimedio autonomo e non risarcitorio

    Con la sentenza Tribunale di Venezia, 13 febbraio 2024, n. 466/2024, viene chiarita la natura giuridica della retroversione degli utili, istituto centrale nel contenzioso in materia di proprietà industriale e contraffazione.

    Il Tribunale ribadisce un principio fondamentale: la retroversione degli utili non ha natura risarcitoria, ma costituisce un rimedio autonomo, distinto dal tradizionale risarcimento del danno.

    Cos’è la retroversione degli utili

    La retroversione degli utili è un meccanismo che mira a “riparare” la posizione del soggetto leso non attraverso il ristoro del danno effettivamente subito, bensì mediante:

    • l’attribuzione al titolare del diritto violato
    • del guadagno illecitamente conseguito dal contraffattore

    In altre parole, il focus non è il danno del danneggiato, ma l’arricchimento indebito del soggetto che ha violato la privativa.

    Il fondamento normativo: art. 125, comma 3, c.p.i.

    L’art. 125, comma 3, del Codice della Proprietà Industriale disciplina la retroversione degli utili come rimedio:

    • alternativo al risarcimento del danno;
    • non compensativo del lucro cessante;
    • finalizzato a trasferire al soggetto leso l’utile effettivamente realizzato dal contraffattore.

    Questo strumento non è quindi diretto a colmare una perdita patrimoniale, ma a neutralizzare l’arricchimento illecito.

    Il limite essenziale: solo gli utili effettivamente conseguiti

    Un punto centrale chiarito dal Tribunale di Venezia riguarda l’estensione dell’obbligo restitutorio.

    Gli utili che il contraffattore è tenuto a restituire sono esclusivamente quelli effettivamente conseguiti, e non:

    • utili potenziali;
    • guadagni astrattamente conseguibili;
    • profitti ipotetici che sarebbero potuti derivare da uno sfruttamento più efficiente della privativa violata.

    👉 La retroversione non può basarsi su scenari teorici, ma deve fondarsi su dati concreti e dimostrabili.

    Differenza tra retroversione degli utili e risarcimento del danno

    Il Tribunale evidenzia con chiarezza la distinzione tra i due strumenti:

    • Risarcimento del danno → mira a compensare il pregiudizio subito dal titolare del diritto
    • Retroversione degli utili → mira ad attribuire al titolare l’arricchimento realizzato dal contraffattore

    Si tratta di rimedi autonomi, alternativi e tecnicamente distinti, che rispondono a finalità diverse.

    Il principio affermato dal Tribunale di Venezia

    La sentenza afferma un principio di rilievo pratico:

    👉 la retroversione degli utili è un rimedio autonomo, non risarcitorio, limitato agli utili effettivamente conseguiti dal contraffattore e non a quelli meramente potenziali.

    Una corretta qualificazione dell’azione è fondamentale per evitare richieste infondate e per impostare una strategia processuale efficace.

    Servizi BPlanning per approfondire marchi, opere e informazioni aziendali

    Per valutare marchi, opere e informazioni aziendali, il servizio di assistenza legale BPlanning offre un presidio di consulenza e comunicazioni formali. L’attività da svolgere viene definita sui documenti e sul caso concreto. Scopri Assistenza legale e diffide.

    Quando marchi, opere e informazioni aziendali coinvolgono più competenze, il Team Integrato collega avvocato, commercialista e consulente del lavoro. L’impresa può così valutare documenti e decisioni con un quadro condiviso. Scopri Team Integrato BPlanning.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono i punti della guida e le circostanze del caso illustrato.

    La retroversione degli utili è un rimedio risarcitorio?

    Con la sentenza Tribunale di Venezia, 13 febbraio 2024, n. 466/2024, viene chiarita la natura giuridica della retroversione degli utili, istituto centrale nel contenzioso in materia di proprietà industriale e contraffazione.

    Il Tribunale ribadisce un principio fondamentale: la retroversione degli utili non ha natura risarcitoria, ma costituisce un rimedio autonomo, distinto dal tradizionale risarcimento del danno.

    Che cos’è la retroversione degli utili?

    La retroversione degli utili è un meccanismo che mira a “riparare” la posizione del soggetto leso non attraverso il ristoro del danno effettivamente subito, bensì mediante:

    • l’attribuzione al titolare del diritto violato
    • del guadagno illecitamente conseguito dal contraffattore

    In altre parole, il focus non è il danno del danneggiato, ma l’arricchimento indebito del soggetto che ha violato la privativa.

    Quale previsione del codice della proprietà industriale la disciplina?

    L’art. 125, comma 3, del Codice della Proprietà Industriale disciplina la retroversione degli utili come rimedio:

    • alternativo al risarcimento del danno;
    • non compensativo del lucro cessante;
    • finalizzato a trasferire al soggetto leso l’utile effettivamente realizzato dal contraffattore.

    Questo strumento non è quindi diretto a colmare una perdita patrimoniale, ma a neutralizzare l’arricchimento illecito.

    La restituzione può superare gli utili effettivamente conseguiti?

    Un punto centrale chiarito dal Tribunale di Venezia riguarda l’estensione dell’obbligo restitutorio.

    Gli utili che il contraffattore è tenuto a restituire sono esclusivamente quelli effettivamente conseguiti, e non:

    • utili potenziali;
    • guadagni astrattamente conseguibili;
    • profitti ipotetici che sarebbero potuti derivare da uno sfruttamento più efficiente della privativa violata.

    👉 La retroversione non può basarsi su scenari teorici, ma deve fondarsi su dati concreti e dimostrabili.

    Come si distingue la retroversione dal risarcimento del danno?

    Il Tribunale evidenzia con chiarezza la distinzione tra i due strumenti:

    • Risarcimento del danno → mira a compensare il pregiudizio subito dal titolare del diritto
    • Retroversione degli utili → mira ad attribuire al titolare l’arricchimento realizzato dal contraffattore

    Si tratta di rimedi autonomi, alternativi e tecnicamente distinti, che rispondono a finalità diverse.