DAC10 e dipendenti: aprire la Partita IVA per vendere online

Hai uno stipendio e le tue vendite online stanno crescendo? Aprire la Partita IVA può essere più sostenibile di quanto immagini, soprattutto se puoi applicare il regime forfettario. Il primo passo è verificare se stai vendendo beni personali o se hai già avviato un’attività commerciale abituale.

Per alcuni dipendenti l’imposta sulle vendite può essere contenuta e può non essere dovuta l’iscrizione alla Gestione commercianti. Sono però due verifiche distinte: avere una busta paga non garantisce automaticamente né il forfettario né l’assenza di ulteriori contributi. Fare i conti prima permette di partire con un progetto sostenibile.

DAC10: comunicazione dei dati e Partita IVA sono due cose diverse

Le piattaforme digitali raccolgono e comunicano dati sui venditori secondo la disciplina DAC7. La Commissione europea ha presentato il 24 giugno 2026 una proposta di revisione della cooperazione fiscale, spesso chiamata DAC10, che prevede per le vendite di beni una soglia di comunicazione di 3.000 euro e la rimozione del criterio delle 30 operazioni.

La proposta non va utilizzata come se fosse già la regola operativa. Nel testo italiano DAC7 consultato, il venditore di beni è escluso dalla comunicazione quando la piattaforma ha facilitato meno di 30 operazioni e il corrispettivo complessivo non supera 2.000 euro nel periodo: devono ricorrere entrambe le condizioni.

Né 2.000 né 3.000 euro rappresentano una franchigia fiscale o una soglia che autorizza a svolgere un’attività abituale senza Partita IVA. La segnalazione non determina da sola una maggiore imposta; allo stesso modo, l’assenza di segnalazione non elimina gli obblighi del venditore.

Per il quadro sulle piattaforme e sulla proposta europea, leggi la nostra guida alle vendite online e alla DAC10. Qui vediamo il caso specifico di chi ha già un lavoro dipendente e vuole organizzare le proprie vendite.

Quando il dipendente che vende online deve aprire la Partita IVA

Vendere occasionalmente vestiti, mobili o altri oggetti acquistati per uso personale è diverso dall’acquistare prodotti per rivenderli con continuità. Ai fini IVA, l’esercizio abituale di un’attività commerciale può rilevare anche quando non è esclusivo: lo stipendio non trasforma un’impresa in un passatempo.

Fra gli elementi da esaminare rientrano:

  • acquisti o produzione di beni destinati alla vendita;
  • annunci e vendite ripetuti, rifornimenti e scorte;
  • promozione sistematica e organizzazione di spedizioni e assistenza;
  • gestione coordinata di più marketplace;
  • un progetto continuativo rivolto ai clienti.

Non esiste un numero di annunci che risolva ogni situazione. Occorre ricostruire provenienza dei beni, frequenza e modalità dell’attività. Anche una vendita commerciale non abituale può richiedere una valutazione dichiarativa, pur senza coincidere con l’esercizio abituale d’impresa.

Perché il forfettario può rendere contenuta l’imposta

Se possiedi i requisiti e non ricadi nelle cause di esclusione, il forfettario determina il reddito applicando ai ricavi un coefficiente legato all’attività. Per l’esempio di commercio consideriamo il 40%: non è una percentuale da attribuire indistintamente a qualsiasi attività svolta su internet.

Sul reddito imponibile si applica l’imposta sostitutiva del 15%. L’aliquota del 5% riguarda invece l’anno di avvio e i quattro successivi solo se sono rispettate le condizioni per la nuova attività, comprese quelle relative alle attività precedenti e alla mera prosecuzione di un lavoro già svolto.

I costi effettivi di acquisto della merce, le commissioni e le spedizioni non si deducono analiticamente nel forfettario. Il coefficiente non misura quindi il tuo guadagno reale: prima di scegliere bisogna confrontare anche margine, spese e regime alternativo.

Esempio: 6.000 euro di ricavi, 120 o 360 euro di sola imposta

Ipotesi: attività commerciale ammessa al forfettario, coefficiente del 40% e posizione previdenziale già verificata, nella quale non è dovuta l’iscrizione alla Gestione commercianti. Per semplicità non consideriamo contributi obbligatori deducibili. Se l’inquadramento previdenziale è diverso, il calcolo va rifatto.

Voce Aliquota 5%, se spettante Aliquota 15%
Ricavi annui incassati 6.000 € 6.000 €
Reddito al 40%, prima di eventuali contributi deducibili 2.400 € 2.400 €
Imposta sostitutiva nell’ipotesi 120 € 360 €
Sola imposta in percentuale dei ricavi 2% 6%

120 e 360 euro non sono il costo totale dell’attività. Restano da valutare gestione contabile, eventuali contributi, Camera di commercio, pratiche amministrative e altre spese. Il regime ordinario non usa automaticamente lo stesso coefficiente del 40%: un confronto corretto richiede i costi effettivi e la situazione personale.

INPS: quando il lavoro dipendente può fare la differenza

La legge richiede, per l’iscrizione alla Gestione commercianti, una valutazione dei requisiti previsti, compresa la partecipazione personale al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza. Un rapporto dipendente a tempo pieno è un elemento rilevante, ma non basta scrivere “sono già assicurato” per escludere qualsiasi contributo aggiuntivo.

Vanno verificati orario e caratteristiche del lavoro dipendente, attività effettivamente svolta nell’impresa e inquadramento previdenziale. Se mancano i presupposti per l’iscrizione alla Gestione commercianti, i relativi contributi non sono dovuti; se invece l’iscrizione è necessaria, possono esserci contributi minimi anche con ricavi bassi.

Per chi produce beni artigianali, presta servizi o cambia attività, inoltre, la gestione applicabile può essere diversa. Il vantaggio economico si misura sulla tua posizione, non sul solo nome del marketplace.

Le condizioni da verificare prima di aprire

  • Redditi da lavoro dipendente o assimilati. Per l’applicazione del forfettario nel 2026, la soglia è di 35.000 euro riferita ai redditi dell’anno precedente. Non si tratta dello stipendio netto né del limite dei ricavi dell’attività.
  • Anno di apertura. L’elevazione a 35.000 euro è prevista per il 2025 e il 2026. Per il 2027 va verificata la disciplina applicabile: non si può presumere che la stessa soglia prosegua automaticamente.
  • Rapporto cessato. La legge contempla l’irrilevanza della verifica della soglia quando il rapporto è cessato; l’applicazione concreta va controllata, anche in presenza di altri rapporti o redditi assimilati.
  • Altri requisiti e cause ostative. Contano anche ricavi, eventuali partecipazioni societarie e attività svolta prevalentemente verso il datore attuale o determinati precedenti datori, secondo le regole di legge.
  • Compatibilità lavorativa. Verifica obbligo di fedeltà, concorrenza e clausole contrattuali. Nel pubblico impiego possono esserci incompatibilità con l’esercizio del commercio: una semplice autorizzazione non risolve ogni caso.
  • Avvio amministrativo. Per il commercio possono servire iscrizione al Registro delle imprese, adempimenti tramite ComUnica e pratica SUAP/SCIA, secondo attività e situazione concreta.

Il reddito forfettario è assoggettato a imposta sostitutiva e non si somma allo stipendio per la tassazione IRPEF ordinaria. Può però rilevare per benefici, agevolazioni o verifiche collegate al reddito: non equivale a dire che non abbia alcun effetto sulla situazione personale.

Aprire con BPlanning: costi chiari prima di partire

Il servizio Partita IVA BPlanning parte dalla verifica dell’attività, del regime e dell’inquadramento. L’apertura è inclusa nel servizio contabile; il piano forfettario pubblicato prevede un canone annuo di 397 € + IVA, presentato anche come equivalente di circa 33 € al mese.

Imposte e contributi restano separati dal canone. L’eventuale iscrizione CCIAA prevede un onorario dedicato di 150 € + IVA, oltre alle spese vive; la gestione INPS/INAIL, quando necessaria, non è inclusa nel canone base. Nella pagina del servizio trovi piani, contenuti e limiti aggiornati.

Mettersi in regola significa poter far crescere le vendite con un quadro più chiaro di costi, documenti e scadenze. Il modo utile di iniziare è confrontare incassi previsti, spese e posizione lavorativa prima di aprire, senza aspettare una comunicazione della piattaforma.

Domande frequenti su dipendenti e vendite online

Sono dipendente: posso aprire la Partita IVA per vendere online?

In generale è possibile per un dipendente privato, verificando concorrenza, fedeltà e vincoli contrattuali. Per i dipendenti pubblici occorre controllare prima il regime delle incompatibilità e le eventuali deroghe: non basta presumere che sia sempre sufficiente un’autorizzazione.

Se lavoro a tempo pieno, i contributi INPS commercianti sono sempre esclusi?

No. Il tempo pieno è rilevante, ma bisogna verificare requisiti di iscrizione, partecipazione effettiva all’attività e posizione previdenziale. L’assenza dei contributi commercianti deve risultare dall’inquadramento concreto; non deriva automaticamente dall’apertura della Partita IVA accanto allo stipendio.

Su 6.000 euro di vendite pagherò soltanto 120 euro?

120 euro è la sola imposta sostitutiva nell’esempio con coefficiente del 40%, aliquota del 5% effettivamente spettante e assenza, per ipotesi verificata, di contributi commercianti dovuti. Con aliquota del 15% l’imposta dell’esempio è di 360 euro. Costi di gestione, pratiche ed eventuali contributi vanno considerati a parte.

Il forfettario fa aumentare l’aliquota IRPEF applicata al mio stipendio?

Il reddito forfettario è soggetto a imposta sostitutiva, non alla tassazione IRPEF ordinaria insieme allo stipendio. Può però rilevare per benefici o agevolazioni legati al reddito. Per questo bisogna valutare la situazione personale complessiva e non soltanto l’aliquota dell’attività.

Sotto i 3.000 euro posso vendere abitualmente senza Partita IVA?

No. La soglia discussa nella proposta di revisione DAC riguarda la comunicazione delle piattaforme, non l’esercizio dell’attività. Un’attività commerciale abituale può richiedere Partita IVA anche sotto quella cifra; la vendita occasionale di beni personali è una fattispecie diversa.

Con redditi da lavoro dipendente sopra 30.000 euro posso applicare il forfettario?

Per il 2026 la soglia relativa ai redditi da lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente è elevata a 35.000 euro. La soglia è solo uno dei controlli: servono anche gli altri requisiti e l’assenza di cause ostative. Per il 2027 occorre riesaminare la normativa applicabile.

L’aliquota del 5% spetta a chiunque apra una nuova Partita IVA?

No. Sono richieste le condizioni previste per una nuova attività, fra cui quelle sulle attività esercitate nei tre anni precedenti, sulla mera prosecuzione di un lavoro precedente e sull’eventuale prosecuzione di un’attività altrui. In mancanza del 5%, il 15% può applicarsi se restano rispettati i requisiti del forfettario.

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