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  • Regime IOSS: come funziona per le vendite online di beni importati di modico valore

    Cos’è il Regime IOSS

    Il Regime IOSS (Import One Stop Shop) è un sistema speciale pensato per semplificare la gestione dell’IVA nelle vendite a distanza di beni importati da Paesi extra-UE, quando il valore unitario non supera 150 euro.

    Invece di pagare l’IVA in dogana per ogni spedizione, i venditori possono incassarla al momento della vendita e versarla in un’unica soluzione mensile tramite un portale centralizzato.
    Questo significa meno burocrazia, tempi più rapidi e un’esperienza migliore anche per i clienti finali.

    Chi può usare il Regime IOSS

    Il regime è pensato per:

    • Imprese e professionisti stabiliti in Italia o in altri Paesi UE, che vendono beni importati di valore inferiore a 150 € a consumatori privati nell’Unione Europea.
    • Aziende extra-UE con stabile organizzazione in Europa.
    • Operatori extra-UE senza sede in UE, che possono aderire tramite un intermediario IOSS o rappresentante fiscale (obbligatorio per i Paesi senza accordi con l’UE).

    Anche le piattaforme online (es. marketplace, portali e app e-commerce) che facilitano la vendita sono considerate “fornitori presunti” e possono applicare il regime in nome e per conto dei venditori.


    Come funziona la vendita con IOSS

    Quando un cliente UE acquista online un bene di importo inferiore a 150 € da un venditore extra-UE:

    1. L’acquirente paga il prezzo comprensivo di IVA al momento dell’acquisto.
    2. Il venditore (o la piattaforma) indica il codice IOSS allo sdoganamento: così il pacco non subisce IVA in dogana.
    3. L’IVA incassata viene dichiarata e versata mensilmente dal venditore o dall’intermediario tramite il portale IOSS.

    Il tutto senza emissione obbligatoria di fattura e senza registrazioni contabili ordinarie.
    La dichiarazione IOSS è semplice, digitale e centralizzata.


    Piattaforme e “fornitore presunto”

    Se la vendita avviene tramite una piattaforma elettronica (ad esempio un marketplace), la normativa considera la piattaforma come se acquistasse e rivendesse il bene.

    • L’acquisto tra fornitore extra-UE e piattaforma è fuori campo IVA.
    • La rivendita dalla piattaforma al cliente finale è imponibile IVA tramite IOSS.
    • L’IVA viene dichiarata e versata dalla piattaforma.

    Per l’acquirente finale questo significa spedizioni più fluide e nessuna sorpresa di dazi o IVA doganale al momento della consegna.


    IOSS e regime forfettario

    Anche chi opera in regime forfettario può utilizzare lo IOSS per le vendite a distanza di beni importati sotto i 150 €.

    In questo caso, il venditore applica l’IVA italiana e la dichiara mensilmente tramite il portale IOSS, separando le operazioni per aliquota.
    Non è necessario uscire dal regime agevolato per aderire.


    Intermediario IOSS: quando serve

    Le aziende extra-UE devono nominare un intermediario fiscale per potersi registrare al regime, salvo che siano stabilite in Paesi con accordi di cooperazione con l’Unione Europea (attualmente Norvegia e Regno Unito).

    L’intermediario:

    • agisce in nome e per conto dell’operatore;
    • è responsabile del versamento dell’imposta;
    • gestisce tutte le dichiarazioni IOSS.

    Momento impositivo e dichiarazione mensile

    L’IVA diventa esigibile quando il pagamento è accettato (cioè al momento dell’acquisto online).

    Ogni mese, entro la fine del mese successivo, chi aderisce al regime deve inviare una dichiarazione IOSS con:

    • identificativo IOSS,
    • vendite effettuate per Stato membro di destinazione,
    • aliquote IVA applicate,
    • IVA dovuta per ciascun Paese.

    Le eventuali correzioni possono essere fatte nei 3 anni successivi, inserendole in una dichiarazione successiva.


    Dispensa da altri adempimenti

    Chi aderisce allo IOSS è esentato dagli obblighi IVA ordinari (come fatturazione e registri).
    Tuttavia, se vengono emesse fatture, vanno comunicate nell’esterometro.


    Versamento dell’IVA

    • Il pagamento si fa entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione, tramite addebito diretto o bonifico dedicato.
    • Non si può usare il modello F24 né la compensazione orizzontale.
    • Se l’importo versato è superiore, la differenza viene rimborsata entro 30 giorni.
    • Se è inferiore, viene ripartita proporzionalmente tra gli Stati membri.

    Detrazione e rimborsi IVA

    Chi opera con IOSS non può detrarre l’IVA sugli acquisti legati a questo regime, ma può richiederne il rimborso secondo le procedure previste.
    Resta possibile detrarre l’IVA per le altre attività non soggette al regime speciale.


    Caso pratico

    Una società italiana di e-commerce vende prodotti di valore inferiore a 150 € tramite un proprio shop online. La merce è spedita direttamente dai fornitori extra-UE ai clienti finali in Europa.

    Registrandosi al regime IOSS:

    • incassa l’IVA direttamente al checkout,
    • evita ritardi e costi doganali per i clienti,
    • presenta una dichiarazione mensile unica,
    • versa l’IVA in modo centralizzato.

    Se utilizza una piattaforma online, quest’ultima diventa “fornitore presunto” e gestisce tutto il flusso IVA IOSS.


    Vantaggi pratici del regime IOSS

    ✅ Nessun pagamento IVA in dogana per i clienti
    ✅ Dichiarazioni centralizzate e digitali
    ✅ Tempi di consegna più rapidi
    ✅ Semplificazione contabile per venditori e marketplace
    ✅ Migliore esperienza cliente e meno resi



    In sintesi

    Il regime IOSS rappresenta una grande opportunità per chi fa e-commerce internazionale, perché semplifica il versamento dell’IVA, riduce i tempi doganali e migliora la gestione fiscale.

    Per sfruttarlo al meglio è importante:

    • valutare la registrazione corretta (diretta o tramite intermediario),
    • organizzare la dichiarazione mensile in modo puntuale,
    • distinguere bene le vendite IOSS da quelle OSS o tradizionali.

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    Domande frequenti

    Chi deve registrarsi allo IOSS?

    Tutti i venditori che spediscono beni di valore inferiore a 150 € dall’estero verso consumatori UE. La registrazione è facoltativa, ma semplifica moltissimo gli adempimenti.

    Serve un rappresentante fiscale per operatori extra-UE?

    Sì, tranne per Paesi con accordi di cooperazione come Norvegia e Regno Unito.

    Le vendite tramite piattaforma devono essere dichiarate?

    No, se la piattaforma agisce da “fornitore presunto” dichiara e versa lei l’IVA. Se vendi direttamente, sei tu a farlo.

    Posso usare IOSS anche se sono in regime forfettario?

    Sì, senza perdere i benefici del regime agevolato.

    Devo emettere fattura al cliente?

    No, non è obbligatorio. Se la emetti, va comunque comunicata nell’esterometro.

  • Trust e fisco: perché l’Agenzia delle Entrate continua a diffidare dell’istituto

    Introduzione

    Il trust è uno strumento giuridico riconosciuto a livello internazionale che offre importanti opportunità di pianificazione patrimoniale e successoria.
    Tuttavia, nonostante la sua piena legittimità giuridica, l’Agenzia delle Entrate continua a mostrare diffidenza nei suoi confronti, sviluppando una nozione “fiscale” di trust non prevista dal legislatore e non coerente con la Convenzione dell’Aia del 1º luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento.

    Questa impostazione genera incertezza giuridica e ostacola l’uso efficace di uno strumento che, in molti ordinamenti, è consolidato e tutelato.


    La posizione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate

    La diffidenza dell’Agenzia verso il trust risale alla circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010, in cui viene introdotto un concetto di:

    • trust “interposto”,
    • inesistenza fiscale del trust,
      con un’ampiezza di casistiche praticamente indefinita.

    Secondo l’Agenzia, se un trust non presenta determinate caratteristiche “fiscali” (da essa stessa elaborate), viene considerato inesistente ai fini tributari.

    👉 In pratica:

    • il trust esiste civilisticamente, ma viene ignorato fiscalmente,
    • l’Agenzia lo riqualifica, trattandolo come interposizione fittizia.

    Questo approccio si discosta radicalmente dal quadro normativo internazionale.


    La costruzione del “trust fiscale”

    Il legislatore italiano, con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha inserito il trust tra i soggetti passivi IRES, modificando l’art. 73 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

    👉 Tuttavia:

    • non è stata data alcuna definizione fiscale autonoma del trust;
    • il rinvio è implicito al modello della Convenzione dell’Aia, che riconosce la soggettività del trust sulla base della sua configurazione civilistica e comunitaria.

    L’Agenzia, non trovando una definizione interna, ha tentato di costruire artigianalmente una propria nozione fiscale più restrittiva, creando una frattura tra diritto tributario e diritto civile.


    Inesistenza fiscale e interposizione: un paradosso

    La nozione di “inesistenza fiscale” del trust introdotta dalla prassi amministrativa non trova alcun fondamento normativo.
    Come evidenziato dal giurista A. Vicari, se un soggetto è interposto, non può essere considerato inesistente.

    👉 Secondo la circolare 61/E:

    • la mancanza di alcuni elementi “fiscali” costruiti dall’Agenzia porta a considerare il trust inesistente;
    • questo significa negare la soggettività tributaria a un istituto che la legge riconosce invece come soggetto passivo.

    Si tratta quindi di una costruzione interpretativa anomala e priva di base legislativa.


    Convenzione dell’Aia e autonomia del trust

    L’art. 19 della Convenzione dell’Aia consente agli Stati di disciplinare autonomamente il trattamento fiscale dei trust, ma non obbliga a creare definizioni divergenti.

    In Italia:

    • il legislatore non ha creato un “trust fiscale” separato,
    • ha riconosciuto implicitamente la configurazione comunitaria come sufficiente per attribuire soggettività tributaria.

    Pertanto, ogni trust conforme alla Convenzione deve essere considerato soggetto passivo IRES e riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi.


    La prassi dell’Agenzia: un terreno incerto per contribuenti e professionisti

    L’approccio restrittivo dell’Agenzia delle Entrate:

    • genera insicurezza giuridica,
    • espone contribuenti e professionisti a rischi di riqualificazione fiscale,
    • scoraggia l’utilizzo del trust in operazioni di pianificazione patrimoniale legittime.

    Ciò si traduce in:

    • possibili accertamenti,
    • contenziosi tributari,
    • instabilità nell’interpretazione delle norme.

    Riepilogo dei punti critici

    Aspetto Convenzione dell’Aia Prassi Agenzia delle Entrate
    Definizione di trust Civilistica e riconosciuta a livello UE “Fiscale” costruita ad hoc
    Soggettività tributaria Automatica per trust riconoscibili Negata in assenza di requisiti “fiscali” propri
    Inesistenza fiscale Non prevista Introdotta dalla circolare 61/E
    Interposizione Caso distinto e specifico Confuso con inesistenza
    Effetti pratici Certezza del diritto Rischio di riqualificazioni e contenziosi


    Domande frequenti (FAQ)

    Cos’è l’inesistenza fiscale del trust?

    È una nozione introdotta dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate che nega la soggettività tributaria del trust, pur in assenza di un fondamento legislativo.

    Il trust è soggetto a IRES?

    Sì. L’art. 73 TUIR inserisce il trust tra i soggetti passivi IRES. La sua soggettività è riconosciuta sulla base della Convenzione dell’Aia.

    L’Agenzia può riqualificare un trust?

    Può intervenire in caso di interposizione fittizia, ma non negare l’esistenza fiscale dell’istituto in assenza di base normativa.

    Quali rischi corrono i contribuenti?

    Il principale rischio è la riqualificazione con conseguenti accertamenti e contenziosi tributari.


    Conclusioni

    Il trust è uno strumento giuridico pienamente legittimo e riconosciuto dalla Convenzione dell’Aia del 1º luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento.
    L’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate, fondata sulla circolare 61/E del 2010, rappresenta una forzatura priva di base normativa che alimenta incertezza e sfiducia.

    Per imprese, professionisti e privati che intendono utilizzare il trust in modo corretto e trasparente, è fondamentale:

    • adottare strutture conformi alla Convenzione,
    • documentare adeguatamente le finalità dell’istituto,
    • e pianificare con attenzione la strategia fiscale per evitare riqualificazioni.

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  • Società di capitali o società di persone: quale scegliere per avviare un’impresa

    Introduzione

    Uno dei passaggi più delicati nella creazione di una nuova impresa con più soci è scegliere la forma giuridica più adatta.

    La scelta tra società di persone e società di capitali ha conseguenze concrete su:

    • responsabilità dei soci,
    • requisiti di capitale,
    • struttura organizzativa,
    • tassazione e adempimenti contabili.

    Vediamo nel dettaglio le principali differenze e i criteri pratici per orientare la decisione.


    1. Responsabilità dei soci

    La distinzione principale tra i due modelli riguarda il regime di responsabilità.

    • Società di persone
      I soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.
      ➝ Significa che, in caso di debiti, i creditori possono aggredire il patrimonio personale dei soci.
      Questo comporta un rischio maggiore, bilanciato da maggiore flessibilità gestionale.
    • Società di capitali
      La società ha personalità giuridica distinta dai soci.
      ➝ I soci rispondono solo nei limiti del capitale conferito, proteggendo il proprio patrimonio personale e favorendo l’ingresso di investitori esterni.

    2. Capitale sociale e modalità di costituzione

    • Società di capitali
      • Richiedono un capitale minimo:
        • 1 € per Srl semplificata,
        • 50.000 € per Spa.
      • L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico notarile e iscritto al Registro delle Imprese.
    • Società di persone
      • Non hanno requisiti minimi di capitale.
      • Possono essere costituite tramite scrittura privata registrata.
      • Costi di avvio e tempi di costituzione più bassi.

    👉 Questo rende le società di persone particolarmente adatte a start-up a basso capitale iniziale o attività familiari.


    3. Governance e gestione

    • Società di persone
      • La gestione è spesso affidata direttamente ai soci.
      • Decisioni snelle e flessibili, ma richiedono fiducia reciproca e condivisione di responsabilità.
    • Società di capitali
      • La gestione è demandata a organi sociali: amministratore unico, CDA, assemblea dei soci.
      • Maggiore professionalizzazione e struttura, ma anche procedure più formali e meno immediate.

    4. Circolazione delle quote

    • Società di persone
      • Il trasferimento delle quote richiede consenso unanime degli altri soci.
      • Garantisce stabilità, ma limita l’ingresso di nuovi investitori.
    • Società di capitali
      • Le quote o azioni sono liberamente trasferibili (salvo vincoli statutari).
      • Maggiore liquidità delle partecipazioni e possibilità di crescita.

    5. Tassazione

    • Società di persone
      • Sono fiscalmente trasparenti: i redditi vengono imputati direttamente ai soci secondo la quota di partecipazione.
      • Tassazione in capo ai soci con IRPEF.
    • Società di capitali
      • Tassazione in capo alla società con IRES al 24%.
      • Gli utili distribuiti ai soci sono tassati con ritenuta alla fonte.
      • Possibilità di pianificazione fiscale più strutturata.

    6. Adempimenti e costi di gestione

    • Società di persone
      • Scritture contabili ordinarie o semplificate.
      • Meno obblighi formali e costi di compliance ridotti.
    • Società di capitali
      • Obbligo di depositare bilanci al Registro delle Imprese.
      • Obblighi di controllo più stringenti (eventuale organo di controllo).
      • Costi gestionali più alti ma maggiore credibilità verso investitori e banche.

    7. Riepilogo delle differenze principali

    Aspetto Società di persone Società di capitali
    Responsabilità soci Illimitata e solidale Limitata al capitale conferito
    Capitale minimo Nessuno Da 1 € (Srl semplificata) a 50.000 € (Spa)
    Costituzione Scrittura privata registrata Atto notarile e iscrizione al Registro Imprese
    Governance Gestione diretta dei soci Organi sociali strutturati
    Trasferimento quote Consenso unanime Libero (salvo restrizioni statutarie)
    Tassazione IRPEF in capo ai soci IRES sulla società + tassazione dividendi
    Adempimenti contabili Semplificati Bilancio obbligatorio e controlli più complessi
    Ideale per Attività familiari, startup a basso capitale Imprese con crescita e investitori esterni

    Quando scegliere una società di persone

    ✅ Se l’attività è familiare o tra soci di fiducia.
    ✅ Se l’obiettivo è ridurre costi iniziali e burocrazia.
    ✅ Se la struttura è semplice e non si prevede l’ingresso di nuovi soci investitori.
    ✅ Se i soci sono disposti ad assumersi responsabilità personali.


    Quando scegliere una società di capitali

    ✅ Se si vuole proteggere il patrimonio personale.
    ✅ Se si punta a crescita e attrazione di capitali esterni.
    ✅ Se l’impresa necessita di governance strutturata e professionalizzata.
    ✅ Se si mira a una gestione fiscale più pianificata.



    Domande frequenti (FAQ)

    Qual è la differenza principale tra società di capitali e di persone?

    La responsabilità dei soci: illimitata nelle società di persone, limitata al capitale nelle società di capitali.

    Qual è più veloce da costituire?

    La società di persone: basta una scrittura privata registrata, mentre la società di capitali richiede atto notarile.

    Qual è fiscalmente più vantaggiosa?

    Dipende: le società di persone sono più semplici ma tassate IRPEF sui soci; le capitali hanno IRES più bassa ma doppia tassazione sugli utili.

    Quale conviene per crescere e attrarre investitori?

    La società di capitali, per la protezione patrimoniale e la libera circolazione delle quote.


    Conclusioni

    La scelta tra società di persone e società di capitali non è solo giuridica: incide su tassazione, responsabilità personale, flessibilità e strategia di crescita.

    Per attività semplici e familiari, la società di persone può essere la soluzione più economica e snella. Per progetti con ambizioni di crescita, investitori e tutela patrimoniale, la società di capitali è generalmente la strada più solida.

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  • Nuova fiscalità per il Terzo Settore: regime forfetario e nuove regole dal 1° gennaio 2026

    Introduzione

    Con il decreto fiscale (D.L. n. 84/2025) viene fissata al 1° gennaio 2026 l’entrata in vigore del nuovo regime fiscale per gli enti del Terzo Settore.
    Le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) con ricavi annui inferiori a 85.000 euro potranno accedere a un regime forfetario agevolato, mentre le imprese sociali potranno beneficiare di defiscalizzazioni sugli utili reinvestiti.

    Si tratta di una riforma strutturale che ridefinisce:

    • i criteri per distinguere attività commerciali e non commerciali,
    • i regimi fiscali per le diverse tipologie di enti,
    • la gestione IVA, i limiti economici e i requisiti per mantenere le agevolazioni.

    Il nuovo regime forfetario per ODV e APS

    Le ODV e APS potranno optare per il regime forfetario dell’art. 86 del Codice del Terzo Settore (CTS), con coefficienti di redditività estremamente bassi:

    • 1% per le ODV
    • 3% per le APS

    Inoltre:

    • le APS potranno considerare non commerciali le prestazioni rivolte agli associati anche dietro corrispettivo;
    • per le ODV saranno decommercializzate specifiche attività marginali (es. vendita occasionale di beni ricevuti gratuitamente, se svolta senza mezzi organizzati);
    • le attività saranno esonerate da IVA, dagli ISA, parametri e studi di settore.

    L’opzione si esercita nella dichiarazione annuale dei redditi o nella dichiarazione di inizio attività e ha effetto per un periodo minimo di tre anni.


    Attività commerciali e non commerciali: i nuovi criteri

    Dal 2026 l’art. 79 CTS ridefinisce la distinzione tra attività commerciali e non commerciali, valorizzando la finalità solidaristica degli enti.

    Non sono considerate commerciali le attività di interesse generale:

    • svolte a titolo gratuito,
    • o dietro corrispettivo che non superi i costi effettivi oltre il 6% per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre anni consecutivi.

    Questo meccanismo:

    • evita qualificazioni fiscali penalizzanti,
    • tutela le attività a prevalente scopo sociale.

    Le novità per le ONLUS

    Dal 1° gennaio 2026 scompare la qualifica di ONLUS.
    Gli enti interessati avranno tempo fino al 30 marzo 2026 per:

    • iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) come ETS, scegliendo la sezione appropriata;
    • oppure devolvere il patrimonio e sciogliersi.

    Gli enti non commerciali che scelgono di diventare ETS potranno accedere al nuovo regime forfetario per il reddito d’impresa, con coefficienti di redditività variabili.


    Coefficienti di redditività per enti non commerciali

    Fascia ricavi Prestazioni di servizi Altre attività
    Fino a 130.000 € 7% 5%
    130.001 € – 300.000 € 10% 7%
    Oltre 300.000 € 17% 14%
    • Il coefficiente si applica all’attività prevalente.
    • All’importo determinato si aggiungono plusvalenze, sopravvenienze attive, dividendi, interessi e proventi immobiliari.

    Imprese sociali: defiscalizzazione utili

    Dal 1° gennaio 2026 le imprese sociali potranno:

    • escludere dalla base imponibile gli utili destinati alle attività statutarie o a riserva,
    • beneficiare di agevolazioni fiscali per il reinvestimento a fini sociali.

    Condizioni:

    • iscrizione al RUNTS,
    • rispetto dei limiti normativi previsti dal D.Lgs. 112/2017.

    Fine del regime 398/1991 e nuovi limiti per ASD e SSD

    L’approvazione della riforma da parte dell’UE ha comportato:

    • la fine del regime agevolato della legge 398/1991 per tutti gli enti non sportivi,
    • l’introduzione dei nuovi regimi forfetari per APS e ETS con limiti più stringenti:
      • 130.000 euro di ricavi annui (contro i precedenti 400.000 € previsti dalla 398/1991).

    Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) con qualifica APS o impresa sociale potranno usufruire dei nuovi regimi, ma dovranno rispettare i limiti e adeguare statuti e contabilità.


    Nuove regole IVA

    Dal 2026:

    • entra in vigore un sistema aggiornato di de-commercializzazione IVA per molte attività del Terzo Settore e dello sport;
    • chi non si adegua rischia di perdere le agevolazioni o incorrere in sanzioni per errata applicazione della normativa IVA.

    Margine operativo e limiti

    Gli enti ETS potranno generare avanzi di gestione fino al 6% dei costi per tre anni consecutivi.
    Il superamento di questo limite comporta:

    • perdita della qualifica di ente non commerciale,
    • maggiore pressione fiscale,
    • decadenza da agevolazioni e regimi speciali.

    Questo rende necessaria una gestione contabile attenta e bilanci trasparenti.


    Adempimenti richiesti agli enti

    Per non perdere le agevolazioni fiscali, gli enti del Terzo Settore dovranno:

    • adeguare gli statuti entro il 2026,
    • iscriversi tempestivamente al RUNTS,
    • monitorare i limiti economici e fiscali previsti dal CTS e dalle norme UE,
    • applicare correttamente i nuovi regimi IVA e forfetari,
    • strutturare un sistema di rendicontazione chiaro e conforme.


    Domande frequenti (FAQ)

    Chi può accedere al regime forfetario agevolato?

    ODV e APS con ricavi annui fino a 85.000 € potranno optare per il regime con coefficienti dell’1% e 3%.

    Cosa cambia per le ONLUS?

    Dal 2026 la qualifica ONLUS sarà soppressa. Gli enti dovranno iscriversi al RUNTS o devolvere il patrimonio.

    Quali sono i nuovi limiti per ASD e SSD?

    Non sarà più applicabile la legge 398/1991: si applicheranno i regimi forfetari CTS con limiti a 130.000 € annui.

    Cosa succede se supero il 6% di avanzo?

    Si perde la qualifica di ente non commerciale e con essa le agevolazioni fiscali.

    Ci saranno novità per l’IVA?

    Sì: nuove regole per la de-commercializzazione IVA e obbligo di adeguarsi per non perdere i benefici.


    Conclusioni

    La riforma fiscale del Terzo Settore che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 segna un cambio di paradigma: meno frammentazione normativa e maggiore uniformità nei regimi fiscali, ma anche più responsabilità gestionale per gli enti.

    ODV, APS, ONLUS e imprese sociali dovranno:

    • scegliere tempestivamente il regime più vantaggioso,
    • adeguare statuti e procedure contabili,
    • monitorare con attenzione ricavi e costi per non perdere i benefici fiscali.

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  • Assetti organizzativi e responsabilità degli amministratori: il Tribunale di Venezia interviene con la rimozione dell’organo gestorio

    Introduzione

    Con il decreto del 25 agosto 2025, il Tribunale di Venezia ha emesso un provvedimento che segna un punto fermo nella responsabilità degli amministratori societari.

    In caso di assenza di assetti organizzativi adeguati, l’autorità giudiziaria può:

    • rimuovere l’organo amministrativo,
    • nominare un ispettore,
    • e, se necessario, disporre la nomina di un amministratore giudiziario.

    Si tratta di un passaggio significativo, che rafforza l’impianto normativo delineato dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), il quale impone un approccio preventivo e strutturato alla gestione della crisi d’impresa.


    La nuova definizione di crisi d’impresa

    Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi, la nozione di “crisi” si fonda sull’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a coprire le obbligazioni nei 12 mesi successivi (art. 2, comma 1, lett. a).

    Questa impostazione:

    • sposta l’attenzione dalla crisi conclamata alla prevenzione;
    • impone alle imprese di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati;
    • prevede che tali assetti debbano consentire la valutazione della sostenibilità dei debiti e della continuità aziendale su base almeno annuale (art. 3 Codice della Crisi).

    Pianificazione e controllo: obblighi per gli organi societari

    In questo scenario, la pianificazione economico-finanziaria non è più un’opzione: è un obbligo di legge.

    Le società devono dotarsi di:

    • budget previsionali per la programmazione economica e finanziaria,
    • strumenti di controllo per monitorare costantemente i flussi di cassa,
    • sistemi di rilevazione tempestiva delle criticità economico-finanziarie.

    Ruolo degli organi societari

    • Consiglio di Amministrazione → valuta periodicamente l’adeguatezza degli assetti (art. 2381 c.c.).
    • Collegio sindacale → verifica il funzionamento effettivo degli assetti (art. 2403 c.c.).

    La mancata predisposizione o la cattiva gestione di tali strumenti può determinare responsabilità personale per gli amministratori e conseguenze giudiziarie rilevanti.


    Il caso deciso dal Tribunale di Venezia

    Il decreto del 26 agosto 2025 riguarda un procedimento promosso ai sensi dell’art. 2409 c.c. da un socio che aveva denunciato gravi irregolarità gestionali, dovute all’assenza di assetti amministrativi e contabili adeguati.

    Il caso coinvolgeva:

    • la società capogruppo,
    • una controllata gestita dallo stesso organo amministrativo,
    • segnalazioni del collegio sindacale ai sensi dell’art. 25-octies del Codice della Crisi.

    Di fronte a evidenti segnali d’allarme, il Tribunale:

    • ha nominato un ispettore per valutare la gestione,
    • ha evidenziato l’inadeguatezza degli assetti interni,
    • ha affermato la possibilità di rimuovere l’organo amministrativo e nominare un amministratore giudiziario.

    Limiti alla discrezionalità dell’amministratore

    Il giudice ha sottolineato un principio chiave:
    sebbene l’amministratore goda di ampia discrezionalità nelle scelte strategiche e gestionali, questa libertà non è illimitata.

    In particolare:

    • l’obbligo di adottare assetti adeguati non è derogabile;
    • l’amministratore risponde anche in assenza di errori strategici evidenti, se non ha prevenuto la crisi con strumenti adeguati;
    • la negligenza organizzativa può generare responsabilità personale.

    Responsabilità preventiva e intervento del giudice

    Questo decreto conferma la centralità degli assetti organizzativi nel sistema di prevenzione della crisi d’impresa.

    Gli amministratori devono:

    • adottare modelli organizzativi proporzionati alla complessità dell’impresa,
    • monitorare costantemente la sostenibilità dei debiti,
    • attivare tempestivamente gli strumenti di allerta e composizione assistita della crisi.

    La mancata adozione o l’inefficacia di tali assetti può:

    • legittimare l’intervento dell’autorità giudiziaria,
    • portare alla rimozione dell’organo gestorio,
    • comportare la nomina di un amministratore giudiziario per ripristinare legalità e continuità aziendale.

    Implicazioni pratiche per le imprese

    Questa pronuncia ha implicazioni molto concrete per società e amministratori:

    • Assetti adeguati obbligatori per tutte le imprese, non solo in crisi conclamata.
    • Responsabilità personale degli amministratori in caso di omissione.
    • Rischio di rimozione giudiziaria dell’organo gestorio in caso di gravi irregolarità.
    • Importanza della pianificazione e del controllo preventivo, soprattutto nei gruppi societari complessi.

    Servizi BPlanning per approfondire doveri gestori, decisioni e rischi dell’amministratore

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    Domande frequenti (FAQ)

    Cosa si intende per “assetti organizzativi adeguati”?

    Sono strutture amministrative, contabili e di controllo che consentono di rilevare tempestivamente situazioni di crisi e garantire la sostenibilità finanziaria dell’impresa su base annuale.

    Qual è la responsabilità dell’amministratore?

    L’amministratore ha l’obbligo di garantire assetti idonei. La mancata adozione può generare responsabilità personale anche in assenza di errori gestionali evidenti.

    Quando può intervenire il Tribunale?

    Quando l’assenza di assetti adeguati determina gravi irregolarità gestorie o situazioni di rischio per la continuità aziendale, il Tribunale può nominare un ispettore e, se necessario, rimuovere l’organo amministrativo.

    Quali strumenti devono adottare le imprese?

    Budget previsionali, sistemi di controllo dei flussi finanziari, procedure di monitoraggio della continuità aziendale e meccanismi di allerta tempestivi.


    Conclusioni

    Il decreto del Tribunale di Venezia rappresenta un segnale forte: la prevenzione della crisi passa attraverso la governance aziendale, non solo attraverso la gestione contabile e fiscale.

    Gli amministratori hanno una responsabilità diretta nell’adozione di assetti adeguati: non rispettare questo obbligo significa esporsi a conseguenze gravi, compresa la rimozione giudiziaria.

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  • Pace fiscale 2026: tutto sulla nuova Rottamazione-Quinques

    Introduzione

    Il Disegno di Legge di Bilancio 2026 introduce una nuova edizione della pace fiscale: la rottamazione-quinquies.
    Si tratta della quinta definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, che consente di sanare debiti tributari e previdenziali con uno sconto rilevante su sanzioni e interessi.

    L’art. 23 del D.D.L. Bilancio 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 novembre 2025, disciplina questa nuova possibilità di regolarizzazione per i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

    Questa edizione riprende in gran parte le caratteristiche della precedente “rottamazione-quater”, ma introduce alcune differenze sostanziali per platea, modalità di adesione e gestione dei contenziosi.


    Chi può aderire

    Possono accedere alla rottamazione-quinquies:

    • Contribuenti che hanno presentato la dichiarazione, ma risultano destinatari di:
      • accertamenti per omesso versamento a seguito di controlli formali,
      • avvisi bonari,
      • accertamenti contributivi Inps;
    • Soggetti con carichi derivanti da violazioni del Codice della strada;
    • Chi è decaduto da precedenti rottamazioni;
    • Contribuenti con rateazioni ordinarie ancora in corso.

    Esclusioni

    Non possono aderire:

    • Coloro destinatari di accertamenti per mancata presentazione della dichiarazione;
    • I soggetti in regola con la rottamazione-quater al 30 settembre 2026 (ma potranno inserire nel quinquies cartelle non comprese nella precedente definizione).

    Debiti sanabili

    La definizione riguarda tutti i carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023, compresi:

    • imposte dirette e indirette (Irpef, Ires, Iva ecc.),
    • contributi previdenziali Inps,
    • sanzioni per violazioni del Codice della strada.

    Sono dovuti solo:

    • capitale,
    • interessi ordinari,
    • spese amministrative.

    Vengono invece azzerati:

    • sanzioni amministrative,
    • interessi di mora,
    • somme aggiuntive.

    Come aderire: scadenze e modalità

    L’adesione deve essere effettuata esclusivamente online, tramite l’area riservata del portale dell’Agenzia Entrate-Riscossione.

    • Scadenza presentazione domanda: 30 aprile 2026
    • Comunicazione importi dovuti: entro il 30 giugno 2026
    • Pagamento unico o prima rata: entro il 31 luglio 2026

    Il pagamento può essere:

    • in un’unica soluzione,
    • oppure dilazionato fino a 54 rate bimestrali, con rata minima di 100 €.

    Gli importi rateizzati maturano interessi al tasso del 4% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.


    Gestione dei contenziosi pendenti

    Una delle novità più rilevanti riguarda i giudizi in corso relativi ai carichi definibili.

    • Il contribuente deve indicare nella dichiarazione di adesione l’esistenza di eventuali giudizi pendenti;
    • È obbligatoria la rinuncia al contenzioso;
    • A seguito della presentazione, il giudice sospende il procedimento;
    • L’estinzione definitiva del giudizio avviene con il pagamento della prima rata o dell’unica rata;
    • L’estinzione determina anche l’inefficacia di eventuali sentenze non ancora passate in giudicato.

    Benefici procedurali per chi aderisce

    Chi aderisce alla rottamazione-quinquies ottiene importanti agevolazioni procedurali:

    • Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi ai carichi oggetto di definizione;
    • Sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da piani di rateazione in corso;
    • Blocco di nuovi fermi amministrativi e ipoteche (restano validi solo quelli già perfezionati);
    • Sospensione delle procedure esecutive già avviate, salvo i casi in cui sia stato tenuto il primo incanto con esito positivo.

    Cause di decadenza dalla definizione

    La definizione agevolata decade in caso di mancato o insufficiente pagamento:

    • della rata unica,
    • di due rate anche non consecutive del piano rateale,
    • oppure della rata finale.

    In caso di decadenza:

    • il beneficio si perde integralmente,
    • ritornano esigibili sanzioni e interessi originari,
    • riprendono eventuali azioni esecutive.

    Esempio pratico

    Esempio:
    Un contribuente con cartelle per IRPEF, INPS e multe stradali relative al 2019 e 2020 aderisce alla rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026.
    L’importo originario è di 18.000 € di cui 5.000 € di sanzioni e 3.000 € di interessi di mora.
    Con la definizione:

    • pagherà solo capitale + interessi legali = 10.000 € + spese amministrative;
    • potrà dilazionare in 54 rate bimestrali da circa 185 € ciascuna;
    • dovrà rispettare la prima scadenza del 31 luglio 2026.

    Vantaggi principali

    • Riduzione del debito complessivo grazie all’azzeramento di sanzioni e interessi di mora.
    • Possibilità di rateizzare fino a 9 anni.
    • Sospensione immediata di azioni esecutive e misure cautelari.
    • Semplificazione per chi ha contenziosi pendenti.


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    Domande frequenti (FAQ)

    Chi può aderire alla rottamazione-quinquies?

    Tutti i contribuenti con carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023, tranne chi ha accertamenti per mancata dichiarazione.

    Quali debiti possono essere definiti?

    Debiti tributari, previdenziali e multe stradali. Restano dovuti capitale, interessi ordinari e spese.

    Cosa succede se ho già aderito alla rottamazione-quater?

    Chi è in regola non può aderire per gli stessi carichi, ma può includere altre cartelle non precedentemente inserite.

    Quali sono le scadenze?

    Domanda entro il 30 aprile 2026 – comunicazione importi entro il 30 giugno – pagamento entro il 31 luglio 2026.

    Posso rateizzare?

    Sì, fino a 54 rate bimestrali con interessi al 4% annuo.

    E se non pago?

    Si decade dal beneficio, e tornano esigibili sanzioni, interessi e procedure esecutive.


    Conclusioni

    La rottamazione-quinquies rappresenta un’opportunità concreta per aziende e privati di regolarizzare debiti fiscali e previdenziali, ottenendo una forte riduzione del carico complessivo.
    La chiave è rispettare scadenze e condizioni per non perdere i benefici.

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  • Le integrative ultrannuali: definizione ed effetti

    L’art. 2, comma 8-bis del D.P.R. 322/1998 stabilisce che:

    • Se l’integrativa è presentata entro il termine per la dichiarazione dell’anno successivo, il credito può essere utilizzato subito in compensazione orizzontale.
    • Se l’integrativa è presentata oltre tale termine (ultrannuale), il credito potrà essere utilizzato a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di presentazione. Inoltre, nell’anno di presentazione sarà obbligatorio compilare il quadro DI nella dichiarazione dei redditi (o i prospetti equivalenti su IRAP e IVA).

    Eccezione: errori contabili di competenza

    Nel caso in cui l’integrativa serva a correggere un errore di competenza, il credito è immediatamente utilizzabile, senza posticipazione.


    Timeline: integrativa per l’anno 2022 presentata nel 2024

    Esempio pratico:

    • Integrativa a favore per l’anno 2022 presentata nel 2024 oltre il termine per la dichiarazione 2023;
    • Il credito diventa utilizzabile dal 01/01/2025;
    • Nella dichiarazione 2024 (Redditi 2025) è necessario compilare il quadro DI per indicare l’eccedenza.

    Disciplina IVA: utilizzo del credito

    Per IVA, la disciplina è regolata dall’art. 8, comma 6-ter del D.P.R. 322/1998:

    • Se entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo:
      • il credito può essere portato in detrazione (compensazione verticale),
      • usato in compensazione orizzontale,
      • oppure richiesto a rimborso se ricorrono i presupposti normativi.
    • Se oltre il termine:
      • il credito può essere chiesto a rimborso per l’anno cui si riferisce l’integrativa,
      • oppure utilizzato in compensazione orizzontale per debiti maturati dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione.

    Compilazione del quadro DI

    La presentazione di un’integrativa ultrannuale comporta l’obbligo di indicare il credito nella dichiarazione relativa all’anno di presentazione. I prospetti da utilizzare sono:

    Imposta Modello Prospetto dichiarativo
    Redditi PF / SP / SC Redditi Quadro DI
    IRAP IRAP Quadro IS – Sezione XVI
    IVA IVA Quadro VN

    Contenuto del quadro DI

    • Colonna 1 – codice tributo del credito derivante dall’integrativa.
    • Colonna 2 – anno d’imposta a cui si riferisce l’integrativa.
    • Colonna 3 – importo derivante da errori contabili di competenza (utilizzabile subito, sommato alle eccedenze ordinarie).
    • Colonna 4 – importo derivante da altri casi, utilizzabile secondo la regola della postergazione.

    Esempi pratici

    • Esempio 1 – NO quadro DI
      Professionista presenta integrativa per il 2022 a giugno 2024, prima del termine Redditi 2024: il credito è subito utilizzabile → non serve quadro DI.
    • Esempio 2 – SI quadro DI
      Stesso caso, ma integrativa inviata dopo il 31/10/2024: il credito (es. 1.550 €) potrà essere usato dal 01/01/2025 → va compilato il quadro DI nel modello Redditi 2025.
    • Esempio 3 – errore contabile
      Se l’errore riguarda la competenza dei compensi o ricavi, la compilazione avviene in colonna 3, con utilizzo immediato.

    Errori frequenti e sanzioni

    Chi utilizza un credito prima della data ammessa incorre nella sanzione per utilizzo di credito non spettante (e non inesistente).

    • Sanzione: 25% dell’importo compensato indebitamente.
    • Non si applica la sanzione del 70% prevista per i crediti inesistenti.

    Esempio:
    Credito da integrativa 1.000 €, utilizzabile dal 01/01/2025 → se compensato nel 2024 → sanzione 250 € (25%).


    Riversamento e ripristino del credito

    In caso di errore, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso per sanare la violazione.
    Occorre versare:

    • l’eccedenza del credito indebitamente compensato,
    • gli interessi legali,
    • la sanzione del 25% in misura ridotta.

    Il credito così “ripristinato” potrà essere utilizzato nuovamente dal periodo d’imposta successivo alla presentazione dell’integrativa, come previsto dalla norma.


    Domande frequenti (FAQ)

    Quando un’integrativa è considerata ultrannuale?

    Quando è presentata oltre il termine per la dichiarazione dell’anno successivo a quello oggetto di integrazione.

    Devo sempre compilare il quadro DI?

    Sì, se l’integrativa è ultrannuale e genera un credito. No, se viene presentata entro il termine dell’anno successivo e il credito è subito utilizzabile.

    Gli errori contabili di competenza postergano il credito?

    No. In questo caso il credito può essere utilizzato subito, con compilazione della colonna 3.

    Cosa cambia per l’IVA?

    Se entro termine: detrazione, compensazione o rimborso. Se oltre termine: rimborso (se spettante) o compensazione orizzontale dal 1° gennaio dell’anno successivo.

    Cosa rischio se compenso prima?

    Una sanzione pari al 25% dell’importo compensato e il pagamento degli interessi. Puoi regolarizzare con ravvedimento operoso.


    Conclusione

    Le dichiarazioni integrative ultrannuali sono strumenti utili per correggere errori fiscali e recuperare crediti, ma vanno gestite con tempistiche e adempimenti precisi. Un utilizzo anticipato del credito comporta sanzioni significative, ma può essere regolarizzato.

    👉 BPLANNING S.R.L. affianca imprese e professionisti nella gestione corretta di integrative, compilazione del quadro DI, calcolo sanzioni e ravvedimento.
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  • Controlli del Datore di Lavoro su WhatsApp e Social Network: Cosa Dice la Legge

    Scenario Digitale e Potere di Controllo

    Nell’attuale contesto digitale, la gestione dei rapporti di lavoro si intreccia sempre più con l’uso quotidiano di strumenti digitali. App di messaggistica istantanea come WhatsApp e social network come Facebook e Instagram rappresentano oggi un terreno delicato su cui si confrontano diritti del lavoratore e poteri datoriali.

    Il datore di lavoro è titolare di tre poteri fondamentali:

    • Potere direttivo → organizzazione e gestione della prestazione lavorativa.
    • Potere di controllo → verifica del corretto adempimento.
    • Potere disciplinare → irrogazione di sanzioni per violazioni.

    Questi poteri, tuttavia, non sono illimitati: devono rispettare la normativa vigente, i principi di buona fede e la tutela della dignità e della privacy del lavoratore.


    Potere Direttivo: Fondamenti e Limiti

    Il potere direttivo consente all’imprenditore di impartire disposizioni organizzative e operative. Trova fondamento:

    • Nell’art. 2104 c.c. (diligenza del lavoratore),
    • Nell’art. 41 Cost. (libertà d’impresa),
    • Nei principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.).

    Il datore di lavoro può, entro limiti normativi, modificare mansioni, variare la sede di lavoro e organizzare l’attività. Ogni decisione deve rispettare:

    • Divieto di discriminazione (Art. 15 Statuto dei Lavoratori),
    • Norme su salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008),
    • Principi di proporzionalità e trasparenza.

    Potere Disciplinare: Sanzioni e Garanzie

    L’art. 2106 c.c. e l’art. 7 della L. 300/1970 regolano l’esercizio dello ius puniendi privato del datore di lavoro.
    Per essere valide, le sanzioni disciplinari devono rispettare:

    1. Pubblicità del codice disciplinare;
    2. Contestazione scritta tempestiva e specifica;
    3. Diritto di difesa (minimo 5 giorni per giustificazioni);
    4. Proporzionalità della sanzione.

    Le sanzioni si distinguono in:

    • Conservative: rimprovero, multa, sospensione.
    • Non conservative: licenziamento disciplinare, ammesso solo in casi gravi.

    Potere di Controllo: Norme e Confini

    Il potere di controllo serve a garantire efficienza, sicurezza e tutela del patrimonio aziendale.
    Il datore di lavoro può:

    • Verificare l’esattezza della prestazione;
    • Prevenire frodi e illeciti;
    • Coordinare e organizzare l’attività produttiva.

    Tuttavia, deve rispettare:

    • Dignità e libertà del lavoratore (Art. 4 Statuto dei Lavoratori),
    • Principi di buona fede,
    • Divieto di discriminazione,
    • Norme sulla sicurezza.

    Controlli a Distanza e GDPR

    L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori rappresenta la norma cardine: i controlli a distanza non sono liberi, ma ammessi solo per:

    • esigenze organizzative e produttive,
    • sicurezza sul lavoro,
    • tutela del patrimonio aziendale.

    Iter legittimo per l’installazione di sistemi di controllo:

    • Accordo sindacale con RSA/RSU;
    • In alternativa, autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro;
    • Informativa preventiva ai lavoratori;
    • Conformità GDPR (Reg. UE 679/2016) su trattamento dati.

    Controlli su WhatsApp: Aziendale vs Privato

    L’uso di WhatsApp per scopi lavorativi apre scenari specifici:

    WhatsApp su dispositivo aziendale

    • Rientra tra gli strumenti di lavoro (art. 4, co. 2 Stat. Lav.).
    • È ammesso il controllo se:
      • Il lavoratore è stato informato preventivamente;
      • Vengono rispettati i principi GDPR (finalità, necessità, proporzionalità);
      • I controlli sono mirati e non generalizzati.

    In caso di condotte illecite documentate, le chat possono essere utilizzate a fini disciplinari.

    WhatsApp personale su dispositivo privato

    • Non accessibile al datore di lavoro;
    • Protetto da art. 15 Cost. (corrispondenza privata);
    • Eventuali controlli sono ammessi solo in presenza di fondati sospetti di illecito, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

    Uso Promiscuo: Policy Interne Obbligatorie

    Se lo smartphone aziendale è utilizzato anche per fini personali, l’azienda deve predisporre:

    • Policy chiare e trasparenti sull’utilizzo;
    • Distinzione tra dati aziendali e personali;
    • Informativa preventiva sulle modalità dei controlli;
    • Garanzie di proporzionalità e non invasività.

    Controlli sui Social Network

    La questione dei social network ruota attorno al confine tra sfera privata e visibilità pubblica.

    Contenuti pubblici

    • Se un post è visibile a chiunque, il datore può legittimamente consultarlo.
    • È ammesso l’uso disciplinare se il contenuto:
      • lede l’immagine aziendale,
      • viola obblighi di fedeltà (art. 2105 c.c.),
      • compromette il rapporto fiduciario.

    Contenuti privati

    • Vietato l’accesso fraudolento (es. fake profile);
    • Ammessi controlli difensivi in casi eccezionali, solo se fondati e proporzionati.

    Raccomandazioni Operative per le Aziende

    Per garantire controlli legittimi e rispettosi della privacy:

    • Predisporre policy interne chiare su uso dispositivi e strumenti digitali;
    • Informare preventivamente i lavoratori;
    • Effettuare controlli solo per finalità organizzative e difensive;
    • Documentare ogni procedura per evitare contenziosi;
    • Coordinare i controlli con il Responsabile della Protezione Dati (DPO).

    Conclusioni

    Il datore di lavoro non può controllare liberamente WhatsApp e social network dei dipendenti: può farlo solo entro limiti precisi, con informativa preventiva, finalità lecite e rispetto della privacy.
    Un approccio trasparente e conforme alla legge permette di proteggere l’azienda senza ledere i diritti dei lavoratori.


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    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Quali limiti incontra il potere direttivo del datore?

    Il potere direttivo consente all’imprenditore di impartire disposizioni organizzative e operative. Trova fondamento:

    • Nell’art. 2104 c.c. (diligenza del lavoratore),
    • Nell’art. 41 Cost. (libertà d’impresa),
    • Nei principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.).

    Il datore di lavoro può, entro limiti normativi, modificare mansioni, variare la sede di lavoro e organizzare l’attività. Ogni decisione deve rispettare:

    • Divieto di discriminazione (Art. 15 Statuto dei Lavoratori),
    • Norme su salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008),
    • Principi di proporzionalità e trasparenza.

    Quali garanzie riguardano il potere disciplinare?

    L’art. 2106 c.c. e l’art. 7 della L. 300/1970 regolano l’esercizio dello ius puniendi privato del datore di lavoro.
    Per essere valide, le sanzioni disciplinari devono rispettare:

    1. Pubblicità del codice disciplinare;
    2. Contestazione scritta tempestiva e specifica;
    3. Diritto di difesa (minimo 5 giorni per giustificazioni);
    4. Proporzionalità della sanzione.

    Le sanzioni si distinguono in:

    • Conservative: rimprovero, multa, sospensione.
    • Non conservative: licenziamento disciplinare, ammesso solo in casi gravi.

    Come si coordinano controlli a distanza e GDPR?

    L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori rappresenta la norma cardine: i controlli a distanza non sono liberi, ma ammessi solo per:

    • esigenze organizzative e produttive,
    • sicurezza sul lavoro,
    • tutela del patrimonio aziendale.

    Come si distinguono dispositivi aziendali e personali?

    L’uso di WhatsApp per scopi lavorativi apre scenari specifici:

    • Rientra tra gli strumenti di lavoro (art. 4, co. 2 Stat. Lav.).
    • È ammesso il controllo se:
      • Il lavoratore è stato informato preventivamente;
      • Vengono rispettati i principi GDPR (finalità, necessità, proporzionalità);
      • I controlli sono mirati e non generalizzati.

    In caso di condotte illecite documentate, le chat possono essere utilizzate a fini disciplinari.

    • Non accessibile al datore di lavoro;
    • Protetto da art. 15 Cost. (corrispondenza privata);
    • Eventuali controlli sono ammessi solo in presenza di fondati sospetti di illecito, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

    Perché serve una policy per l’uso promiscuo degli strumenti?

    • Non accessibile al datore di lavoro;
    • Protetto da art. 15 Cost. (corrispondenza privata);
    • Eventuali controlli sono ammessi solo in presenza di fondati sospetti di illecito, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.
  • Incentivi occupazione giovanile: confronto tra Sgravio Under 30 e Apprendistato Professionalizzante

    Premessa normativa sugli incentivi occupazione giovanile

    Negli ultimi anni il legislatore italiano ha introdotto incentivi per favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Tra questi:

    • Sgravio contributivo under 30 (Legge 205/2017, commi 100-108 e 113-114, potenziato da L. 234/2021 e L. 213/2023);
    • Contratto di apprendistato professionalizzante (art. 44-47 D.Lgs. 81/2015).

    Entrambi hanno finalità di politica attiva, ma differiscono per destinatari, costi, durata e vincoli contrattuali.


    1. Sgravio contributivo under 30

    Destinatari

    • Giovani che non abbiano compiuto 30 anni (35 anni per versioni temporanee);
    • Mai titolari di un rapporto a tempo indeterminato.

    Caratteristiche principali

    • Esonero del 50% dei contributi previdenziali (esclusi premi INAIL) fino a 3.000 € annui, per 36 mesi.
    • Cumulabilità con Decontribuzione Sud (fino al 100% della contribuzione) e altri incentivi “de minimis”.
    • Esclusioni: rapporti di apprendistato, lavoro domestico, intermittente, occasionale o a tempo determinato.

    Vincoli e revoca

    • Revoca in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o perdita requisiti (es. età, pregresso contratto indeterminato).
    • Obbligo di incremento occupazionale netto e regolarità DURC.

    2. Contratto di apprendistato professionalizzante

    Destinatari

    • Giovani 18-29 anni (17 anni se già in possesso di qualifica).
    • Senza limiti di età per beneficiari di NASpI o mobilità.

    Caratteristiche principali

    • Rapporto a tempo indeterminato con piano formativo individuale;
    • Inquadramento fino a due livelli inferiori;
    • Contributi ridotti: 11,61% datore + 5,84% lavoratore;
    • Formazione interna ed esterna (anche e-learning tracciato);
    • Possibile ulteriore esonero del 50% per 12 mesi in caso di conferma a termine formazione.

    Vincoli

    • Tutor aziendale, progetto formativo;
    • Durata minima 6 mesi, massima 3 anni (5 anni per profili artigiani);
    • Limiti numerici: rapporto massimo 3 apprendisti ogni 2 qualificati (100% se < 10 dipendenti).

    3. Differenze a colpo d’occhio

    Caratteristica Sgravio Under 30 Apprendistato Professionalizzante
    Destinatari Under 30, mai contratti stabili 18-29 anni (in certi casi da 15 anni)
    Durata agevolazione 36 mesi 36 mesi (o 60 mesi per artigiani)
    Contribuzione a carico DL 50% (max 3.000 € annui) 11,61%
    Obblighi formativi Nessuno Piano formativo + tutor
    Cumulo incentivi Solo “de minimis” e Sud Non cumulabile con altri esoneri totali
    Burocrazia Snella Più articolata

    4. Vantaggi e criticità operative

    Sgravio under 30

    • Vantaggi: gestione semplice, nessun obbligo formativo, flessibilità.
    • Criticità: limite “de minimis”, rischio revoca in caso di licenziamento o DURC irregolare.

    Apprendistato professionalizzante

    • Vantaggi: contributi molto ridotti, percorso formativo che incrementa le competenze interne.
    • Criticità: impegno organizzativo per la formazione, individuazione tutor, vincoli numerici.

    5. Esempi pratici

    Caso A – Assunzione under 30

    • Retribuzione lorda 1.700 €/mese, contributi ordinari 30% = 510 €;
    • Sgravio 50% → risparmio 255 €/mese × 36 = 9.180 €.

    Caso B – Apprendistato professionalizzante

    • Retribuzione inquadramento -2 livelli 1.400 €/mese;
    • Contributi 11,61% → 162 €/mese;
    • Risparmio vs 30% contributi ordinari (510 €) → 348 €/mese × 36 = 12.528 € (+ eventuale esonero 50% per 12 mesi).

    6. Quale strumento scegliere?

    • PMI e attività commerciali/stagionali
      prediligono lo sgravio under 30, per semplicità e flessibilità.
    • Grandi imprese o con funzione formativa interna
      traggono maggior beneficio dall’apprendistato professionalizzante.

    In prospettiva è auspicabile un’integrazione fra i due strumenti, premiando le aziende che confermano gli apprendisti con un’assunzione stabile.


    7. Riferimenti normativi essenziali

    • Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 100-108 e 113-114
    • D.Lgs. 81/2015, art. 44-47
    • Legge 30 dicembre 2021, n. 234
    • Legge 30 dicembre 2023, n. 213
    • D.L. 104/2020 (Decontribuzione Sud)
    • Circolari e Messaggi INPS: n. 40/2018, 56/2023, 3010/2024

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    Domande frequenti

    Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

    Quali caratteristiche ha lo sgravio under 30 descritto?

    • Giovani che non abbiano compiuto 30 anni (35 anni per versioni temporanee);
    • Mai titolari di un rapporto a tempo indeterminato.
    • Esonero del 50% dei contributi previdenziali (esclusi premi INAIL) fino a 3.000 € annui, per 36 mesi.
    • Cumulabilità con Decontribuzione Sud (fino al 100% della contribuzione) e altri incentivi “de minimis”.
    • Esclusioni: rapporti di apprendistato, lavoro domestico, intermittente, occasionale o a tempo determinato.
    • Revoca in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o perdita requisiti (es. età, pregresso contratto indeterminato).
    • Obbligo di incremento occupazionale netto e regolarità DURC.

    Come si distingue l’apprendistato professionalizzante?

    • Giovani 18-29 anni (17 anni se già in possesso di qualifica).
    • Senza limiti di età per beneficiari di NASpI o mobilità.
    • Rapporto a tempo indeterminato con piano formativo individuale;
    • Inquadramento fino a due livelli inferiori;
    • Contributi ridotti: 11,61% datore + 5,84% lavoratore;
    • Formazione interna ed esterna (anche e-learning tracciato);
    • Possibile ulteriore esonero del 50% per 12 mesi in caso di conferma a termine formazione.
    • Tutor aziendale, progetto formativo;
    • Durata minima 6 mesi, massima 3 anni (5 anni per profili artigiani);
    • Limiti numerici: rapporto massimo 3 apprendisti ogni 2 qualificati (100% se < 10 dipendenti).

    Quali criticità operative devono essere valutate?

    Sgravio under 30

    • Vantaggi: gestione semplice, nessun obbligo formativo, flessibilità.
    • Criticità: limite “de minimis”, rischio revoca in caso di licenziamento o DURC irregolare.

    Apprendistato professionalizzante

    • Vantaggi: contributi molto ridotti, percorso formativo che incrementa le competenze interne.
    • Criticità: impegno organizzativo per la formazione, individuazione tutor, vincoli numerici.

    Come scegliere lo strumento adatto al rapporto concreto?

    • PMI e attività commerciali/stagionali
      prediligono lo sgravio under 30, per semplicità e flessibilità.
    • Grandi imprese o con funzione formativa interna
      traggono maggior beneficio dall’apprendistato professionalizzante.

    In prospettiva è auspicabile un’integrazione fra i due strumenti, premiando le aziende che confermano gli apprendisti con un’assunzione stabile.

  • Dichiarazioni fiscali: tempestive, correttive, tardive, omesse e integrative (guida pratica 2025)

    Tipi di dichiarazione fiscale 2025: tempestiva, correttiva, tardiva, omessa, integrativa. Scadenze, sanzioni e cosa fare per rimediare.

    Premessa

    Le dichiarazioni fiscali non sono tutte uguali: cambiano nome, regole e conseguenze a seconda di quando e come vengono presentate. In questa guida spieghiamo — in modo semplice — cosa significa dichiarazione tempestiva, correttiva, tardiva, omessa e integrativa, quali sono le scadenze 2025 e come mettere a posto eventuali errori.


    Calendario rapido 2025 (periodi d’imposta 2024)

    • Persone fisiche e società di persone (REDDITI/IRAP “solari”): 31 ottobre 2025
    • Società di capitali con esercizio coincidente all’anno solare (IRES/IRAP): 31 ottobre 2025 Se l’esercizio non chiude il 31/12, il termine è l’ultimo giorno del 10° mese successivo alla chiusura.
    • IVA annuale 2024: entro 30 aprile 2025
    • Sostituti d’imposta (770): 31 ottobre 2025

    Conta la data di invio telematico. Se il file viene scartato, resti nei termini se ritrasmetti entro 5 giorni dalla comunicazione di scarto.


    Le cinque configurazioni (in parole semplici)

    1) Dichiarazione tempestiva

    È la dichiarazione inviata entro la scadenza.
    Se il file viene scartato dal sistema, ritrasmetti entro 5 giorni: resta tempestiva.

    Cosa fare: conserva ricevuta di invio e, se c’è stato scarto, anche la ricevuta di ritrasmissione.


    2) Dichiarazione correttiva nei termini

    Ti accorgi di un errore prima della scadenza?
    Invii una nuova dichiarazione barrando la casella “correttiva”: sostituisce la precedente, senza sanzioni.

    Attenzione: se dalla correttiva emergono imposte in più, vanno versate con eventuale ravvedimento su sanzioni/interessi del solo versamento (non dell’invio).


    3) Dichiarazione tardiva (entro 90 giorni)

    Se invii oltre la scadenza ma entro 90 giorni, la dichiarazione è valida ma sanzionata.

    • Sanzione fissa: 250 €
    • Ravvedimento: pagando subito, si riduce a 25 €
    • Eventuali imposte non versate restano soggette a sanzioni/interessi da tardivo versamento

    Esempio: scadenza 31/10/2025 → tardiva se invii fino al 29/01/2026.


    4) Dichiarazione omessa (oltre 90 giorni)

    Se invii dopo i 90 giorni, la dichiarazione è omessa: scattano sanzioni più pesanti.
    Non è possibile usare il ravvedimento per “sanare” l’omissione dell’invio; si potrà agire solo quando arriveranno gli atti.

    Cosa fare: raccogliere documenti, predisporre difese, valutare pagamenti e definizioni agevolate se previste.


    5) Dichiarazione integrativa (dopo la scadenza)

    Serve per correggere una dichiarazione già presentata quando i termini sono scaduti.

    • Integrativa a sfavore: emergono più imposte o minori crediti → versi differenze e ravvedi versamenti.
    • Integrativa a favore: emergono minori imposte o maggiori crediti → recuperi con rimborso o in compensazione, secondo le regole ordinarie.

    Quando: entro i termini di accertamento (in generale, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione dell’originaria).
    Come: invii un nuovo modello barrando la casella “integrativa”.


    Tabella di sintesi

    Tipo Quando si usa Valida? Cosa comporta
    Tempestiva Entro scadenza Sì Regolare
    Correttiva Prima della scadenza Sì Sostituisce l’originale; nessuna sanzione sull’invio
    Tardiva Entro 90 giorni dopo la scadenza Sì Sanzione fissa 250 € (ravvedibile a 25 €) + eventuali sanzioni su imposte
    Omessa Oltre 90 giorni No (formalmente) Sanzioni elevate; niente ravvedimento sull’omissione
    Integrativa Dopo la scadenza, entro i termini di accertamento Sì Corregge contenuti; gestisci differenze e/o recuperi

    Esempi pratici

    Esempio 1 — Correttiva nei termini
    Una società invia il 28/10/2025 e nota un errore. Il 30/10 invia la correttiva: nessuna sanzione sull’invio; versa solo la differenza d’imposta con interessi/sanzioni del versamento se tardivo.

    Esempio 2 — Tardiva
    Una ditta individuale salta la scadenza del 31/10/2025 e invia il 20/11/2025: è tardiva, paga la sanzione fissa (meglio con ravvedimento), e se emergono imposte, versa con interessi/sanzioni.

    Esempio 3 — Integrativa a favore
    Dopo l’invio tempestivo, un professionista trova una fattura di costo non inserita: presenta integrativa a favore entro i termini, aumenta il credito e lo utilizza secondo le regole.


    Checklist “zero errori” per il 2025

    1. Calendario
    • Segna le scadenze in base alla tua chiusura d’esercizio.
    • Prevedi un buffer di alcuni giorni per eventuale scarto/ritrasmissione.
    1. Controlli prima dell’invio
    • Anagrafiche e quadri obbligatori completi
    • Confronto con contabilità, F24, CU, LIPE, spesometro/dati precompilati
    • Allineamento con i versamenti eseguiti
    1. Dopo l’invio
    • Scarica e archivia ricevute
    • In caso di scarto, ritrasmetti entro 5 giorni
    1. Se ti accorgi di un errore
    • Prima della scadenza → correttiva
    • Entro 90 giorni → tardiva + ravvedimento della sanzione fissa
    • Dopo 90 giorni → integrativa (se si tratta di correggere contenuti), ma l’omissione dell’invio resta


    Come ti aiuta BPlanning.it

    • Controllo qualità pre-invio (coerenze, riconciliazioni, quadri critici)
    • Gestione scarti e ritrasmissioni nei 5 giorni
    • Piani di rientro per tardive e integrative (calcolo sanzioni/interessi, F24, modulistica)
    • Assistenza al conguaglio e predisposizione di check mensili per evitare dimenticanze

    Servizi BPlanning collegati a questa guida

    Per approfondire il tema «Dichiarazioni fiscali: tempestive, correttive, tardive, omesse e integrative (guida pratica 2025)», puoi valutare i servizi pertinenti alla tua situazione.

    Un commercialista dedicato aiuta a organizzare documenti, dichiarazioni e versamenti e a presidiare gli adempimenti fiscali dell’impresa o dell’attività professionale. Scopri Contabilità e assistenza fiscale.

    Domande frequenti

    La tardiva è valida?

    Sì, se inviata entro 90 giorni dalla scadenza. Va però pagata la sanzione fissa (con ravvedimento si riduce) ed eventuali differenze d’imposta.

    Posso sistemare tutto con la correttiva?

    Sì, ma solo prima della scadenza: la correttiva sostituisce l’originale e non subisce sanzioni per l’invio.

    E se ho già inviato e trovo un errore dopo?

    Usi l’integrativa: se emergono più imposte versi la differenza; se emergono minori imposte o maggiori crediti puoi recuperarli.

    Ho saltato la scadenza e i 90 giorni: cosa succede?

    La dichiarazione è omessa. Non si può usare il ravvedimento per sanare l’omissione; preparati a gestire gli atti dell’Agenzia e le relative sanzioni.

    Il file è stato scartato: perdo la tempestività?

    No, se ritrasmetti entro 5 giorni dalla comunicazione di scarto.