Autore: luca.meloncelli@pirix.it

  • Put option e oscillazione del valore: quando l’eccessiva onerosità non consente la risoluzione del contratto

    Put option e oscillazione del valore: quando l’eccessiva onerosità non consente la risoluzione del contratto

    Tribunale di Milano, 6 Settembre 2024, n. 7888/2024

    Put option e rischio di mercato: il Tribunale di Milano chiarisce quando l’oscillazione del valore esclude la risoluzione per eccessiva onerosità.

    Put option e variabilità del valore: il principio affermato dal Tribunale di Milano

    L’oscillazione del sottostante come elemento essenziale del contratto

    Alea contrattuale e consapevole assunzione del rischio

    Put option tra contratto aleatorio e commutativo

    Inapplicabilità dell’art. 1467 c.c.

    Partecipazioni sociali non quotate e variazione del valore

    Redditività societaria e stabilità del contratto

    Quando l’eccessiva onerosità può assumere rilievo giuridico

    Put option e variabilità del valore: il principio affermato dal Tribunale di Milano

    Con la sentenza Tribunale di Milano, 6 settembre 2024, n. 7888, il giudice ha chiarito un principio centrale in materia di put option e cessione di titoli: la variabilità del valore del sottostante non rappresenta un’anomalia contrattuale, ma costituisce un elemento intrinseco dell’operazione.

    Nei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari o partecipazioni societarie, l’oscillazione del valore incide direttamente sull’oggetto del contratto e non altera l’equilibrio sinallagmatico del rapporto.

    L’oscillazione del sottostante come elemento essenziale del contratto

    Il rischio di variazione del valore economico non grava sul sinallagma negoziale, ma ne rappresenta la pietra angolare, in quanto consapevolmente accettato dalle parti al momento della stipula.

    Alea contrattuale e consapevole assunzione del rischio

    Le fluttuazioni derivanti dall’andamento dei mercati rientrano nella normale alea contrattuale. Nei contratti di put option, infatti, la prestazione di una delle parti dipende direttamente dalla variazione di dati economici esterni, il cosiddetto sottostante.

    Put option tra contratto aleatorio e commutativo

    La struttura della put option prescinde dalla qualificazione del negozio come:

    • contratto aleatorio, con conseguente inapplicabilità della risoluzione ex art. 1469 c.c.;
    • contratto commutativo, cui astrattamente potrebbe applicarsi l’art. 1467 c.c.

    Inapplicabilità dell’art. 1467 c.c.

    In entrambi i casi, la variabilità del valore del titolo è elemento connaturato alla causa del contratto e, come tale, non legittima la risoluzione per eccessiva onerosità, neppure alla luce del secondo comma dell’art. 1467 c.c.

    Partecipazioni sociali non quotate e variazione del valore

    Il principio trova applicazione anche alle partecipazioni sociali di società non quotate, il cui valore economico:

    • varia fisiologicamente nel tempo;
    • dipende dall’attività gestionale;
    • risente delle mutevoli condizioni di mercato.

    Redditività societaria e stabilità del contratto

    La redditività della società oggetto di cessione è, di regola, irrilevante ai fini della caducazione del contratto, poiché la variabilità del valore costituisce una caratteristica tipica di tale categoria di beni.

    Quando l’eccessiva onerosità può assumere rilievo giuridico

    La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità può essere presa in considerazione solo se l’onerosità deriva da eventi straordinari e imprevedibili, radicalmente diversi dalle normali oscillazioni di valore delle partecipazioni azionarie.

    In assenza di tali presupposti, deve escludersi la risolubilità del negozio, poiché la variabilità economica è elemento strutturalmente connesso alla causa del contratto di put option.

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    Domande frequenti

    Le risposte riprendono i punti della guida e le circostanze del caso illustrato.

    Quale variazione di valore della put option riguarda il caso?

    Con la sentenza Tribunale di Milano, 6 settembre 2024, n. 7888, il giudice ha chiarito un principio centrale in materia di put option e cessione di titoli: la variabilità del valore del sottostante non rappresenta un’anomalia contrattuale, ma costituisce un elemento intrinseco dell’operazione.

    Nei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari o partecipazioni societarie, l’oscillazione del valore incide direttamente sull’oggetto del contratto e non altera l’equilibrio sinallagmatico del rapporto.

    L’oscillazione del sottostante è estranea al contratto?

    Il rischio di variazione del valore economico non grava sul sinallagma negoziale, ma ne rappresenta la pietra angolare, in quanto consapevolmente accettato dalle parti al momento della stipula.

    Come incide l’assunzione consapevole del rischio?

    Le fluttuazioni derivanti dall’andamento dei mercati rientrano nella normale alea contrattuale. Nei contratti di put option, infatti, la prestazione di una delle parti dipende direttamente dalla variazione di dati economici esterni, il cosiddetto sottostante.

    La put option è sempre un contratto commutativo?

    La struttura della put option prescinde dalla qualificazione del negozio come:

    • contratto aleatorio, con conseguente inapplicabilità della risoluzione ex art. 1469 c.c.;
    • contratto commutativo, cui astrattamente potrebbe applicarsi l’art. 1467 c.c.

    Quando è esclusa la risoluzione per eccessiva onerosità?

    In entrambi i casi, la variabilità del valore del titolo è elemento connaturato alla causa del contratto e, come tale, non legittima la risoluzione per eccessiva onerosità, neppure alla luce del secondo comma dell’art. 1467 c.c.

  • Nomina dell’amministratore ex art. 2468 c.c.: quando l’iscrizione al Registro delle Imprese è valida senza delibera assembleare

    Nomina dell’amministratore ex art. 2468 c.c.: quando l’iscrizione al Registro delle Imprese è valida senza delibera assembleare

    Tribunale di Milano, 8 Gennaio 2025

    Nomina dell’amministratore nelle S.r.l.: il Tribunale di Milano chiarisce i limiti del controllo del Conservatore sul Registro delle Imprese.

    Nomina dell’amministratore nelle S.r.l.: il caso esaminato dal Tribunale di Milano

    Il ruolo del Conservatore del Registro delle Imprese

    I limiti del sindacato ex art. 11 d.P.R. 581/1995

    Il diritto particolare del socio ex art. 2468, comma 3, c.c.

    Designazione diretta e volontà sociale

    Iscrizione della nomina e profili di legittimità

    Quando non è necessaria la delibera assembleare

    Profili contenziosi e tutela delle parti

    Nomina dell’amministratore nelle S.r.l.: il caso esaminato dal Tribunale di Milano

    Con il provvedimento dell’8 gennaio 2025, il Tribunale di Milano ha fornito importanti chiarimenti in tema di iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina dell’amministratore di una S.r.l., con particolare riferimento ai diritti particolari del socio ex art. 2468, comma 3, c.c.

    La decisione rafforza un principio chiave: non sempre è necessaria una delibera assembleare per rendere valida e iscrivibile la nomina dell’amministratore.

    Il ruolo del Conservatore del Registro delle Imprese

    Il Conservatore del Registro delle Imprese, nell’esercizio del controllo previsto dall’art. 11 del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, è chiamato a svolgere un sindacato limitato, circoscritto alla verifica della regolarità formale e della legalità apparente degli atti depositati.

    I limiti del sindacato ex art. 11 d.P.R. 581/1995

    Il controllo dell’ufficio del registro:

    • non si estende alla validità sostanziale della nomina;
    • non implica l’interpretazione approfondita dello statuto sociale;
    • non consente valutazioni di merito sulle controversie tra soci.

    Ogni questione eccedente tale perimetro è rimessa alla sede contenziosa.

    Il diritto particolare del socio ex art. 2468, comma 3, c.c.

    La pronuncia riconosce piena efficacia alla dichiarazione di designazione dell’amministratore proveniente dal socio titolare di un diritto particolare, purché tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto sociale.

    Designazione diretta e volontà sociale

    In questo contesto, la designazione:

    • costituisce espressione di una volontà sociale già cristallizzata nello statuto;
    • non richiede una successiva delibera assembleare;
    • è idonea, di per sé, a fondare l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

    Iscrizione della nomina e profili di legittimità

    L’iscrizione della nomina dell’amministratore non è censurabile quando:

    • è presentata su istanza del soggetto designato;
    • è corredata dalla dichiarazione di designazione;
    • risulta conforme allo statuto sociale.

    Quando non è necessaria la delibera assembleare

    In tali casi, la nomina è pienamente legittima anche in assenza di una deliberazione assembleare, poiché il potere di designazione discende direttamente dalla struttura statutaria della società.

    Profili contenziosi e tutela delle parti

    Restano, tuttavia, estranee al controllo del Conservatore:

    • le contestazioni sull’interpretazione dello statuto;
    • i profili di validità sostanziale della nomina;
    • eventuali conflitti tra soci.

    Tali questioni possono essere fatte valere esclusivamente in sede giudiziale, attraverso gli strumenti del contenzioso societario.

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    Domande frequenti

    Le risposte riprendono i punti della guida e le circostanze del caso illustrato.

    Quale nomina dell’amministratore esamina il Tribunale di Milano?

    Con il provvedimento dell’8 gennaio 2025, il Tribunale di Milano ha fornito importanti chiarimenti in tema di iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina dell’amministratore di una S.r.l., con particolare riferimento ai diritti particolari del socio ex art. 2468, comma 3, c.c.

    La decisione rafforza un principio chiave: non sempre è necessaria una delibera assembleare per rendere valida e iscrivibile la nomina dell’amministratore.

    Che cosa verifica il conservatore del Registro delle Imprese?

    Il Conservatore del Registro delle Imprese, nell’esercizio del controllo previsto dall’art. 11 del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, è chiamato a svolgere un sindacato limitato, circoscritto alla verifica della regolarità formale e della legalità apparente degli atti depositati.

    Quali limiti incontra il controllo del conservatore?

    Il controllo dell’ufficio del registro:

    • non si estende alla validità sostanziale della nomina;
    • non implica l’interpretazione approfondita dello statuto sociale;
    • non consente valutazioni di merito sulle controversie tra soci.

    Ogni questione eccedente tale perimetro è rimessa alla sede contenziosa.

    Che cosa può prevedere il diritto particolare del socio?

    La pronuncia riconosce piena efficacia alla dichiarazione di designazione dell’amministratore proveniente dal socio titolare di un diritto particolare, purché tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto sociale.

    Come si coordina la designazione diretta con la volontà sociale?

    In questo contesto, la designazione:

    • costituisce espressione di una volontà sociale già cristallizzata nello statuto;
    • non richiede una successiva delibera assembleare;
    • è idonea, di per sé, a fondare l’iscrizione nel Registro delle Imprese.
  • Comproprietà di quote S.r.l. e rappresentante comune: chi esercita i diritti sociali e quando è possibile contestare le delibere

    Comproprietà di quote S.r.l. e rappresentante comune: chi esercita i diritti sociali e quando è possibile contestare le delibere

    Tribunale di Catania, 13 Dicembre 2024

    Comproprietà di quote S.r.l.: il Tribunale di Catania chiarisce ruolo, poteri e limiti del rappresentante comune e l’abuso di maggioranza.

    Comproprietà della quota di S.r.l.: il principio affermato dal Tribunale di Catania

    Il ruolo del rappresentante comune nella comproprietà

    Diritti amministrativi e poteri esclusivi

    Legittimazione all’impugnazione delle delibere assembleari

    Perché i singoli comproprietari non possono agire autonomamente

    Rapporto di fiducia e mandato del rappresentante comune

    Quando può configurarsi una violazione del mandato

    Abuso della maggioranza: presupposti e limiti del controllo giudiziale

    Onere della prova e tutela dei soci di minoranza

    Comproprietà della quota di S.r.l.: il principio affermato dal Tribunale di Catania

    Con la decisione del 13 dicembre 2024, il Tribunale di Catania ha chiarito i principali profili giuridici relativi alla comproprietà di una quota di S.r.l., soffermandosi sul ruolo centrale del rappresentante comune e sui limiti di intervento dei singoli comproprietari.

    Il principio è netto: quando una partecipazione sociale è in comproprietà, l’esercizio dei diritti sociali non può avvenire in modo frammentato.

    Il ruolo del rappresentante comune nella comproprietà

    In presenza di una quota detenuta in comproprietà, i diritti dei contitolari devono essere esercitati esclusivamente da un rappresentante comune.

    Diritti amministrativi e poteri esclusivi

    Al rappresentante comune competono, in via esclusiva:

    • il diritto di voto in assemblea;
    • la partecipazione alle assemblee;
    • l’impugnazione delle delibere assembleari;
    • l’esercizio di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali.

    Tali poteri devono essere esercitati nel rispetto delle istruzioni impartite dalla maggioranza dei comproprietari.

    Legittimazione all’impugnazione delle delibere assembleari

    Una conseguenza diretta di questo assetto è che i comproprietari diversi dal rappresentante comune non sono legittimati a impugnare le delibere assembleari, anche quando queste siano state adottate mediante il voto del rappresentante stesso.

    Perché i singoli comproprietari non possono agire autonomamente

    La legge concentra l’esercizio dei diritti sociali in capo a un unico soggetto proprio per:

    • evitare conflitti interni tra comproprietari;
    • garantire certezza e stabilità alle decisioni societarie;
    • tutelare il corretto funzionamento dell’assemblea.

    Rapporto di fiducia e mandato del rappresentante comune

    Il venir meno del rapporto di fiducia tra uno dei comproprietari e il rappresentante comune non è sufficiente, di per sé, a integrare una violazione delle regole sul mandato.

    Quando può configurarsi una violazione del mandato

    Affinché emerga una responsabilità del mandatario, è necessario dimostrare una condotta negligente che incida:

    • sull’interesse di tutti i comproprietari,
    • e non solo sulla posizione del singolo contitolare dissenziente.

    Abuso della maggioranza: presupposti e limiti del controllo giudiziale

    Il Tribunale ribadisce che una situazione qualificabile come abuso della maggioranza ricorre solo in presenza di comportamenti specifici e qualificati.

    Onere della prova e tutela dei soci di minoranza

    L’abuso è configurabile esclusivamente quando:

    • il voto della maggioranza è diretto a perseguire un interesse personale in contrasto con quello sociale;
    • l’azione non arreca alcun beneficio alla società;
    • oppure è intenzionalmente e fraudolentemente finalizzata a ledere i diritti di partecipazione o i diritti patrimoniali dei soci di minoranza.

    L’onere della prova grava sul socio di minoranza. Al di fuori dei casi di esercizio ingiustificato o fraudolento del diritto di voto, resta preclusa al giudice qualsiasi valutazione sulle ragioni delle scelte della maggioranza.

    Servizi BPlanning per approfondire delibere, rapporti tra soci e assetto societario

    Per valutare delibere, rapporti tra soci e assetto societario, il servizio di assistenza legale BPlanning offre un presidio di consulenza e comunicazioni formali. L’attività da svolgere viene definita sui documenti e sul caso concreto. Scopri Assistenza legale e diffide.

    Quando delibere, rapporti tra soci e assetto societario coinvolgono più competenze, il Team Integrato collega avvocato, commercialista e consulente del lavoro. L’impresa può così valutare documenti e decisioni con un quadro condiviso. Scopri Team Integrato BPlanning.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono i punti della guida e le circostanze del caso illustrato.

    Chi esercita i diritti su una quota in comproprietà?

    Con la decisione del 13 dicembre 2024, il Tribunale di Catania ha chiarito i principali profili giuridici relativi alla comproprietà di una quota di S.r.l., soffermandosi sul ruolo centrale del rappresentante comune e sui limiti di intervento dei singoli comproprietari.

    Il principio è netto: quando una partecipazione sociale è in comproprietà, l’esercizio dei diritti sociali non può avvenire in modo frammentato.

    Quali poteri spettano al rappresentante comune?

    In presenza di una quota detenuta in comproprietà, i diritti dei contitolari devono essere esercitati esclusivamente da un rappresentante comune.

    Al rappresentante comune competono, in via esclusiva:

    • il diritto di voto in assemblea;
    • la partecipazione alle assemblee;
    • l’impugnazione delle delibere assembleari;
    • l’esercizio di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali.

    Tali poteri devono essere esercitati nel rispetto delle istruzioni impartite dalla maggioranza dei comproprietari.

    Chi può impugnare le delibere relative alla quota comune?

    Una conseguenza diretta di questo assetto è che i comproprietari diversi dal rappresentante comune non sono legittimati a impugnare le delibere assembleari, anche quando queste siano state adottate mediante il voto del rappresentante stesso.

    Perché il comproprietario non può sempre agire da solo?

    La legge concentra l’esercizio dei diritti sociali in capo a un unico soggetto proprio per:

    • evitare conflitti interni tra comproprietari;
    • garantire certezza e stabilità alle decisioni societarie;
    • tutelare il corretto funzionamento dell’assemblea.

    Quale rapporto lega comproprietari e rappresentante comune?

    Il venir meno del rapporto di fiducia tra uno dei comproprietari e il rappresentante comune non è sufficiente, di per sé, a integrare una violazione delle regole sul mandato.

  • Sequestro giudiziario di cambiali: quando è possibile e quali sono i presupposti secondo il Tribunale di Milano

    Sequestro giudiziario di cambiali: quando è possibile e quali sono i presupposti secondo il Tribunale di Milano

    Tribunale di Milano, 3 Dicembre 2024

    Sequestro giudiziario di cambiali: il Tribunale di Milano chiarisce presupposti, limiti e casi di applicazione ex art. 670 c.p.c.

    Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.: il quadro normativo

    La controversia su proprietà o possesso come primo presupposto

    Contrasto attuale, concreto e oggettivo tra le parti

    Il concetto di ius ad rem e la sua rilevanza pratica

    Quando la lite nasce da un rapporto obbligatorio

    L’opportunità della custodia o gestione dei beni sequestrati

    Sequestro di cambiali: circolazione e rischio di irreversibilità

    Il caso deciso dal Tribunale di Milano

    Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.: il quadro normativo

    Con il provvedimento del 3 dicembre 2024, il Tribunale di Milano ha fornito importanti chiarimenti in materia di sequestro giudiziario di cambiali, delineando con precisione i presupposti applicativi dell’art. 670, n. 1, c.p.c.

    La norma consente al giudice di autorizzare il sequestro di beni mobili, immobili, aziende o altre universalità di beni quando:

    • la proprietà o il possesso sono oggetto di controversia, e
    • risulta opportuno provvedere alla loro custodia o gestione temporanea.

    La controversia su proprietà o possesso come primo presupposto

    Il primo requisito richiesto dalla legge è l’esistenza di una controversia effettiva sulla proprietà o sul possesso del bene.

    Contrasto attuale, concreto e oggettivo tra le parti

    Secondo il Tribunale, tale controversia deve presentare:

    • carattere attuale e palese;
    • contenuto oggettivo, serio e concreto;
    • non può ridursi a una mera percezione soggettiva o strumentale.

    L’accertamento non si limita alle azioni tipiche di tutela della proprietà o del possesso previste dagli artt. 948 e 1140 c.c., ma va interpretato in senso estensivo.

    Il concetto di ius ad rem e la sua rilevanza pratica

    Il sequestro giudiziario può essere disposto anche nei casi in cui venga fatto valere un ius ad rem, ossia una situazione giuridica in cui la titolarità del bene dipende dall’esito di una controversia su un rapporto obbligatorio.

    Quando la lite nasce da un rapporto obbligatorio

    Rientrano in questa categoria le ipotesi in cui la proprietà del bene è conseguenza:

    • di una domanda di risoluzione contrattuale;
    • di una richiesta di riduzione del prezzo;
    • di un’azione di risarcimento del danno.

    Nel caso esaminato, il sequestro ha riguardato cambiali non ancora portate all’incasso, rilasciate a titolo di pagamento di parte del prezzo in un contratto di cessione d’azienda.

    La misura cautelare è stata giustificata dalla sopravvenuta scoperta, da parte del cessionario, della mancanza dei titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’attività ceduta, con conseguente contestazione del corrispettivo pattuito.

    L’opportunità della custodia o gestione dei beni sequestrati

    Il secondo presupposto richiesto dall’art. 670 c.p.c. riguarda l’opportunità di procedere alla custodia o alla gestione temporanea dei beni, valutata in relazione alla loro natura specifica.

    Sequestro di cambiali: circolazione e rischio di irreversibilità

    Nel caso delle cambiali, tale esigenza risulta particolarmente evidente:

    • per la loro estrema facilità di circolazione;
    • per la difficile recuperabilità una volta immesse nel circuito commerciale.

    Il Tribunale ha chiarito che il sequestro può essere giustificato anche dalla mera possibilità di una modificazione della situazione di fatto, indipendentemente dal rischio di sottrazione o distruzione del bene.

    Il caso deciso dal Tribunale di Milano

    Alla luce di questi elementi, il Tribunale ha ritenuto legittima la concessione del sequestro giudiziario delle cambiali, quale strumento necessario a preservare l’equilibrio tra le parti fino alla definizione del giudizio di merito.

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    Prima di assumere impegni, Contract Analysis aiuta a verificare contenuto, clausole e rischi dei contratti coinvolti. Per accordi, clausole e documentazione contrattuale, è utile chiarire obblighi, garanzie e possibili conseguenze delle condizioni sottoscritte. Scopri Contract Analysis.

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    Domande frequenti

    Le risposte riprendono i punti della guida e le circostanze del caso illustrato.

    Quale controversia sulle cambiali affronta il caso?

    Tribunale di Milano, 3 Dicembre 2024

    Sequestro giudiziario di cambiali: il Tribunale di Milano chiarisce presupposti, limiti e casi di applicazione ex art. 670 c.p.c.

    Quali presupposti richiede il sequestro giudiziario?

    Con il provvedimento del 3 dicembre 2024, il Tribunale di Milano ha fornito importanti chiarimenti in materia di sequestro giudiziario di cambiali, delineando con precisione i presupposti applicativi dell’art. 670, n. 1, c.p.c.

    La norma consente al giudice di autorizzare il sequestro di beni mobili, immobili, aziende o altre universalità di beni quando:

    • la proprietà o il possesso sono oggetto di controversia, e
    • risulta opportuno provvedere alla loro custodia o gestione temporanea.

    Perché serve una controversia concreta sulla proprietà o sul possesso?

    Il primo requisito richiesto dalla legge è l’esistenza di una controversia effettiva sulla proprietà o sul possesso del bene.

    Secondo il Tribunale, tale controversia deve presentare:

    • carattere attuale e palese;
    • contenuto oggettivo, serio e concreto;
    • non può ridursi a una mera percezione soggettiva o strumentale.

    L’accertamento non si limita alle azioni tipiche di tutela della proprietà o del possesso previste dagli artt. 948 e 1140 c.c., ma va interpretato in senso estensivo.

    Che cosa indica lo ius ad rem?

    Il sequestro giudiziario può essere disposto anche nei casi in cui venga fatto valere un ius ad rem, ossia una situazione giuridica in cui la titolarità del bene dipende dall’esito di una controversia su un rapporto obbligatorio.

    Il rimedio può riguardare una lite da rapporto obbligatorio?

    Rientrano in questa categoria le ipotesi in cui la proprietà del bene è conseguenza:

    • di una domanda di risoluzione contrattuale;
    • di una richiesta di riduzione del prezzo;
    • di un’azione di risarcimento del danno.

    Nel caso esaminato, il sequestro ha riguardato cambiali non ancora portate all’incasso, rilasciate a titolo di pagamento di parte del prezzo in un contratto di cessione d’azienda.

    La misura cautelare è stata giustificata dalla sopravvenuta scoperta, da parte del cessionario, della mancanza dei titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’attività ceduta, con conseguente contestazione del corrispettivo pattuito.

  • Segreti commerciali e concorrenza sleale parassitaria: quando l’imitazione non è illecita secondo il Tribunale di Venezia

    Segreti commerciali e concorrenza sleale parassitaria: quando l’imitazione non è illecita secondo il Tribunale di Venezia

    Tribunale di Venezia, 25 Novembre 2024, n. 3387/2024

    Segreti commerciali e concorrenza sleale: il Tribunale di Venezia chiarisce quando l’imitazione è lecita e quando scatta l’illecito parassitario.

    Violazione dei segreti commerciali: i principi affermati dal Tribunale di Venezia

    Imitazione del prodotto e tutela delle informazioni riservate

    Quando l’imitazione non implica l’uso di segreti commerciali

    Concorrenza sleale parassitaria ex art. 2598 c.c.

    Differenza tra imitazione del prodotto e imitazione dell’iniziativa imprenditoriale

    Concorrenza parassitaria diacronica e sincronica

    Il requisito della prossimità temporale

    Onere della prova e limiti della tutela giudiziale

    Violazione dei segreti commerciali: i principi affermati dal Tribunale di Venezia

    Con la sentenza Tribunale di Venezia, 25 novembre 2024, n. 3387, il giudice ha fornito importanti chiarimenti in tema di violazione dei segreti commerciali e concorrenza sleale parassitaria, delimitando in modo netto il confine tra imitazione lecita e comportamenti illeciti.

    Il punto di partenza è chiaro: la mera imitazione degli aspetti esteriori di un prodotto, quando tali caratteristiche sono visibili e accessibili agli operatori di mercato, non prova di per sé l’utilizzo di informazioni segrete o riservate.

    Imitazione del prodotto e tutela delle informazioni riservate

    Per configurare una violazione dei segreti commerciali è necessario che l’imitazione riguardi elementi nascosti del prodotto, non immediatamente percepibili dall’esterno.

    Quando l’imitazione non implica l’uso di segreti commerciali

    Secondo il Tribunale:

    • l’imitazione di caratteristiche esteriori e palesi non integra automaticamente un illecito;
    • le informazioni protette devono riferirsi a contenuti tecnici riservati, non conoscibili con una semplice osservazione del prodotto;
    • solo in casi eccezionali — come prodotti di estrema complessità tecnica — l’imitazione dell’esterno può far presumere l’uso di disegni originali, quote e tolleranze interne.

    Tale ipotesi è stata espressamente esclusa nel caso esaminato.

    Concorrenza sleale parassitaria ex art. 2598 c.c.

    Diverso è il discorso relativo alla concorrenza sleale parassitaria, riconducibile all’art. 2598, n. 3, c.c., che non si fonda sull’imitazione del prodotto in sé, ma sul sistematico sfruttamento dell’attività imprenditoriale altrui.

    Differenza tra imitazione del prodotto e imitazione dell’iniziativa imprenditoriale

    La concorrenza parassitaria si realizza quando un imprenditore:

    • opera continuamente e sistematicamente sulle orme del concorrente;
    • replica iniziative imprenditoriali, strategie, studi o ricerche;
    • agisce in modo non conforme ai principi di correttezza professionale, arrecando un danno competitivo.

    Non rileva, quindi, la semplice somiglianza tra prodotti, bensì il plagio dell’attività imprenditoriale nel suo complesso.

    Concorrenza parassitaria diacronica e sincronica

    Il Tribunale distingue due principali forme di concorrenza sleale parassitaria.

    Il requisito della prossimità temporale

    L’illecito può configurarsi:

    • in forma diacronica, quando l’imitazione segue a breve distanza ogni singola iniziativa del concorrente;
    • in forma sincronica, quando la replica avviene immediatamente dopo l’ultima e più significativa iniziativa imprenditoriale.

    In entrambi i casi, il requisito decisivo è la prossimità temporale, ossia l’imitazione deve avvenire prima che l’iniziativa diventi patrimonio comune del settore.

    Onere della prova e limiti della tutela giudiziale

    Affinché la concorrenza sleale parassitaria sia riconosciuta, è necessario:

    • escludere l’imitazione servile del prodotto (art. 2598, n. 1, c.c.);
    • individuare specifiche attività imprenditoriali sistematicamente e durevolmente plagiate;
    • dimostrare lo sfruttamento immediato e integrale delle iniziative del concorrente.

    L’onere della prova grava sull’imprenditore che lamenta l’illecito, dovendo dimostrare la violazione delle regole di correttezza professionale.

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    Domande frequenti

    Le risposte riprendono i punti della guida e le circostanze del caso illustrato.

    Quale limite alla tutela dei segreti commerciali emerge dal caso?

    Con la sentenza Tribunale di Venezia, 25 novembre 2024, n. 3387, il giudice ha fornito importanti chiarimenti in tema di violazione dei segreti commerciali e concorrenza sleale parassitaria, delimitando in modo netto il confine tra imitazione lecita e comportamenti illeciti.

    Il punto di partenza è chiaro: la mera imitazione degli aspetti esteriori di un prodotto, quando tali caratteristiche sono visibili e accessibili agli operatori di mercato, non prova di per sé l’utilizzo di informazioni segrete o riservate.

    L’imitazione del prodotto prova da sola l’uso di segreti?

    Per configurare una violazione dei segreti commerciali è necessario che l’imitazione riguardi elementi nascosti del prodotto, non immediatamente percepibili dall’esterno.

    Secondo il Tribunale:

    • l’imitazione di caratteristiche esteriori e palesi non integra automaticamente un illecito;
    • le informazioni protette devono riferirsi a contenuti tecnici riservati, non conoscibili con una semplice osservazione del prodotto;
    • solo in casi eccezionali — come prodotti di estrema complessità tecnica — l’imitazione dell’esterno può far presumere l’uso di disegni originali, quote e tolleranze interne.

    Tale ipotesi è stata espressamente esclusa nel caso esaminato.

    Quando si configura la concorrenza sleale parassitaria?

    Diverso è il discorso relativo alla concorrenza sleale parassitaria, riconducibile all’art. 2598, n. 3, c.c., che non si fonda sull’imitazione del prodotto in sé, ma sul sistematico sfruttamento dell’attività imprenditoriale altrui.

    Come si distinguono imitazione del prodotto e dell’iniziativa imprenditoriale?

    La concorrenza parassitaria si realizza quando un imprenditore:

    • opera continuamente e sistematicamente sulle orme del concorrente;
    • replica iniziative imprenditoriali, strategie, studi o ricerche;
    • agisce in modo non conforme ai principi di correttezza professionale, arrecando un danno competitivo.

    Non rileva, quindi, la semplice somiglianza tra prodotti, bensì il plagio dell’attività imprenditoriale nel suo complesso.

    Che cosa distingue concorrenza parassitaria diacronica e sincronica?

    Il Tribunale distingue due principali forme di concorrenza sleale parassitaria.

    L’illecito può configurarsi:

    • in forma diacronica, quando l’imitazione segue a breve distanza ogni singola iniziativa del concorrente;
    • in forma sincronica, quando la replica avviene immediatamente dopo l’ultima e più significativa iniziativa imprenditoriale.

    In entrambi i casi, il requisito decisivo è la prossimità temporale, ossia l’imitazione deve avvenire prima che l’iniziativa diventi patrimonio comune del settore.

  • Tutela brevettuale e rivendicazioni: come si determina l’ambito di protezione del brevetto

    Tutela brevettuale e rivendicazioni: come si determina l’ambito di protezione del brevetto

    Corte d’appello di Bologna, 19 Luglio 2025, n. 1311/2025

    Ambito di protezione del brevetto: la Corte d’Appello di Bologna chiarisce il ruolo delle rivendicazioni e il criterio del tecnico medio.

    Ambito di protezione del brevetto: il principio affermato dalla Corte d’Appello di Bologna

    Il ruolo centrale delle rivendicazioni brevettuali

    Interpretazione oggettiva e criterio del tecnico medio

    Validità del brevetto e delimitazione della tutela

    Cosa l’inventore intendeva ragionevolmente proteggere

    Implicazioni pratiche per imprese e professionisti

    Ambito di protezione del brevetto: il principio affermato dalla Corte d’Appello di Bologna

    Con la sentenza Corte d’Appello di Bologna, 19 luglio 2025, n. 1311, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale in materia di brevettabilità e tutela dell’invenzione: l’ambito di protezione del brevetto coincide con il significato oggettivo delle rivendicazioni.

    Ai fini dell’accertamento della validità del brevetto, ciò che rileva non è una generica intenzione dell’inventore, ma quanto emerge in modo chiaro e verificabile dalle dichiarazioni formalizzate nelle rivendicazioni brevettuali.

    Il ruolo centrale delle rivendicazioni brevettuali

    Le rivendicazioni rappresentano il cuore della tutela brevettuale. Esse delimitano con precisione l’oggetto dell’invenzione e fissano i confini giuridici entro cui il titolare può far valere i propri diritti.

    Interpretazione oggettiva e criterio del tecnico medio

    Secondo la Corte, le rivendicazioni devono essere interpretate:

    • in senso oggettivo;
    • secondo il significato che un tecnico medio del settore attribuirebbe alle stesse;
    • tenendo conto di ciò che, in modo ragionevole, l’inventore intendeva proteggere al momento del deposito.

    Non assumono rilievo interpretazioni soggettive o estensive che non trovino riscontro nel testo delle rivendicazioni.

    Validità del brevetto e delimitazione della tutela

    In sede di valutazione della validità del brevetto, l’oggetto della protezione deve essere individuato esclusivamente sulla base:

    • del contenuto letterale delle rivendicazioni;
    • del loro significato tecnico oggettivo;
    • del contesto tecnologico di riferimento.

    Cosa l’inventore intendeva ragionevolmente proteggere

    L’analisi deve concentrarsi su ciò che un operatore qualificato del settore comprende come ambito effettivo della tutela, evitando interpretazioni arbitrarie o retroattive che possano alterare l’equilibrio tra tutela dell’innovazione e libera concorrenza.

    Implicazioni pratiche per imprese e professionisti

    Questo orientamento giurisprudenziale rafforza l’importanza di:

    • redigere rivendicazioni chiare e precise;
    • evitare formulazioni ambigue o eccessivamente generiche;
    • valutare attentamente il perimetro della protezione già in fase di deposito.

    Per imprese e professionisti, una corretta delimitazione delle rivendicazioni è essenziale per:

    valutare correttamente i rischi di contraffazione.

    prevenire contenziosi;

    difendere efficacemente il brevetto;

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    Domande frequenti

    Le risposte riprendono i punti della guida e le circostanze del caso illustrato.

    Come si determina l’ambito di protezione del brevetto?

    Con la sentenza Corte d’Appello di Bologna, 19 luglio 2025, n. 1311, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale in materia di brevettabilità e tutela dell’invenzione: l’ambito di protezione del brevetto coincide con il significato oggettivo delle rivendicazioni.

    Ai fini dell’accertamento della validità del brevetto, ciò che rileva non è una generica intenzione dell’inventore, ma quanto emerge in modo chiaro e verificabile dalle dichiarazioni formalizzate nelle rivendicazioni brevettuali.

    Quale funzione svolgono le rivendicazioni?

    Le rivendicazioni rappresentano il cuore della tutela brevettuale. Esse delimitano con precisione l’oggetto dell’invenzione e fissano i confini giuridici entro cui il titolare può far valere i propri diritti.

    Come si utilizza il criterio del tecnico medio?

    Secondo la Corte, le rivendicazioni devono essere interpretate:

    • in senso oggettivo;
    • secondo il significato che un tecnico medio del settore attribuirebbe alle stesse;
    • tenendo conto di ciò che, in modo ragionevole, l’inventore intendeva proteggere al momento del deposito.

    Non assumono rilievo interpretazioni soggettive o estensive che non trovino riscontro nel testo delle rivendicazioni.

    Come si distinguono validità del brevetto ed estensione della tutela?

    In sede di valutazione della validità del brevetto, l’oggetto della protezione deve essere individuato esclusivamente sulla base:

    • del contenuto letterale delle rivendicazioni;
    • del loro significato tecnico oggettivo;
    • del contesto tecnologico di riferimento.

    Che cosa si considera ragionevolmente protetto dall’inventore?

    L’analisi deve concentrarsi su ciò che un operatore qualificato del settore comprende come ambito effettivo della tutela, evitando interpretazioni arbitrarie o retroattive che possano alterare l’equilibrio tra tutela dell’innovazione e libera concorrenza.

  • Tribunale di Bologna, 23 Maggio 2024

    Tribunale di Bologna, 23 Maggio 2024

    Concorrenza sleale e diritti IP: il Tribunale di Bologna chiarisce quando la competenza spetta alla Sezione Impresa.

    Concorrenza sleale e competenza giudiziaria: il principio del Tribunale di Bologna

    La concorrenza sleale “interferente” con diritti di privativa

    Quando la valutazione dei diritti IP è necessaria

    La concorrenza sleale “pura”

    Applicazione dei criteri ordinari di competenza

    Implicazioni pratiche per imprese e professionisti

    Concorrenza sleale e competenza giudiziaria: il principio del Tribunale di Bologna

    Con l’ordinanza del 23 maggio 2024, il Tribunale di Bologna ha chiarito un aspetto cruciale in materia di concorrenza sleale: la distinzione tra concorrenza sleale pura e concorrenza sleale interferente incide direttamente sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

    Comprendere questa differenza è fondamentale per le aziende che intendono tutelare efficacemente i propri diritti e impostare correttamente l’azione giudiziaria.

    La concorrenza sleale “interferente” con diritti di privativa

    La competenza della Sezione Impresa sussiste quando la lesione lamentata incide su diritti di privativa industriale o intellettuale, come marchi, brevetti o altri titoli IP.

    Quando la valutazione dei diritti IP è necessaria

    In questi casi:

    • la violazione del diritto di privativa è elemento costitutivo della condotta concorrenziale;
    • il giudice è chiamato a effettuare una valutazione, almeno incidenter tantum, sull’esistenza e sulla validità del diritto di proprietà intellettuale vantato;
    • la controversia rientra quindi nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

    Si parla, in questo scenario, di concorrenza sleale interferente, poiché l’illecito concorrenziale si intreccia con la tutela dei diritti IP.

    La concorrenza sleale “pura”

    Diversa è l’ipotesi in cui l’azione giudiziaria non coinvolge alcun diritto di privativa.

    Applicazione dei criteri ordinari di competenza

    Quando i diritti di proprietà intellettuale:

    • non sono allegati;
    • non costituiscono presupposto della domanda;
    • non richiedono alcuna valutazione, nemmeno indiretta,

    la fattispecie rientra nella concorrenza sleale “pura”, con conseguente applicazione dei criteri ordinari di competenza previsti dal codice di procedura civile.

    Implicazioni pratiche per imprese e professionisti

    La distinzione tracciata dal Tribunale di Bologna ha riflessi immediati e concreti:

    • incide sulla scelta del giudice competente;
    • orienta la strategia processuale;
    • riduce il rischio di eccezioni di incompetenza e rallentamenti del giudizio.

    Per le imprese, qualificare correttamente la fattispecie fin dall’inizio significa tutelare meglio il proprio vantaggio competitivo e ottimizzare tempi e costi del contenzioso.

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    Quando marchi, opere e informazioni aziendali coinvolgono più competenze, il Team Integrato collega avvocato, commercialista e consulente del lavoro. L’impresa può così valutare documenti e decisioni con un quadro condiviso. Scopri Team Integrato BPlanning.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono i punti della guida e le circostanze del caso illustrato.

    Come si individua la competenza nella concorrenza sleale?

    Con l’ordinanza del 23 maggio 2024, il Tribunale di Bologna ha chiarito un aspetto cruciale in materia di concorrenza sleale: la distinzione tra concorrenza sleale pura e concorrenza sleale interferente incide direttamente sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

    Comprendere questa differenza è fondamentale per le aziende che intendono tutelare efficacemente i propri diritti e impostare correttamente l’azione giudiziaria.

    Che cosa significa concorrenza sleale interferente?

    La competenza della Sezione Impresa sussiste quando la lesione lamentata incide su diritti di privativa industriale o intellettuale, come marchi, brevetti o altri titoli IP.

    Quando è necessario valutare diritti di proprietà industriale?

    In questi casi:

    • la violazione del diritto di privativa è elemento costitutivo della condotta concorrenziale;
    • il giudice è chiamato a effettuare una valutazione, almeno incidenter tantum, sull’esistenza e sulla validità del diritto di proprietà intellettuale vantato;
    • la controversia rientra quindi nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

    Si parla, in questo scenario, di concorrenza sleale interferente, poiché l’illecito concorrenziale si intreccia con la tutela dei diritti IP.

    Che cosa si intende per concorrenza sleale pura?

    Diversa è l’ipotesi in cui l’azione giudiziaria non coinvolge alcun diritto di privativa.

    Quando i diritti di proprietà intellettuale:

    • non sono allegati;
    • non costituiscono presupposto della domanda;
    • non richiedono alcuna valutazione, nemmeno indiretta,

    la fattispecie rientra nella concorrenza sleale “pura”, con conseguente applicazione dei criteri ordinari di competenza previsti dal codice di procedura civile.

    Quali verifiche servono prima di scegliere il giudice?

    La distinzione tracciata dal Tribunale di Bologna ha riflessi immediati e concreti:

    • incide sulla scelta del giudice competente;
    • orienta la strategia processuale;
    • riduce il rischio di eccezioni di incompetenza e rallentamenti del giudizio.

    Per le imprese, qualificare correttamente la fattispecie fin dall’inizio significa tutelare meglio il proprio vantaggio competitivo e ottimizzare tempi e costi del contenzioso.

  • Controllo giudiziale sui liquidatori ex art. 2409 c.c.: quando è possibile durante la liquidazione della società

    Controllo giudiziale sui liquidatori ex art. 2409 c.c.: quando è possibile durante la liquidazione della società

    Corte d’appello di Cagliari, 4 Febbraio 2025

    Liquidatori e art. 2409 c.c.: la Corte d’Appello di Cagliari chiarisce quando è ammesso il controllo giudiziale anche in fase di liquidazione.

    Liquidazione societaria e controllo giudiziale: il principio della Corte d’Appello di Cagliari

    Applicabilità dell’art. 2409 c.c. ai liquidatori

    La liquidazione come fase dell’attività d’impresa

    Poteri e responsabilità dei liquidatori

    Equiparazione sostanziale agli amministratori

    Art. 2409 c.c. e revoca giudiziale ex art. 2487 c.c.

    Non alternatività dei rimedi

    Implicazioni pratiche per soci e imprese

    Liquidazione societaria e controllo giudiziale: il principio della Corte d’Appello di Cagliari

    Con la sentenza del 4 febbraio 2025, la Corte d’Appello di Cagliari ha ribadito un principio di grande rilevanza per la governance societaria: la denuncia al Tribunale per gravi irregolarità ex art. 2409 c.c. è ammissibile anche nei confronti dei liquidatori e può essere proposta durante la fase di liquidazione della società.

    La liquidazione non rappresenta una fase estranea all’attività d’impresa, ma ne costituisce una naturale prosecuzione funzionale, soggetta a regole di correttezza, trasparenza e controllo.

    Applicabilità dell’art. 2409 c.c. ai liquidatori

    Secondo la Corte, l’azione prevista dall’art. 2409 c.c. è esperibile anche quando la società è in liquidazione.

    La liquidazione come fase dell’attività d’impresa

    La liquidazione:

    • è una fase dell’attività sociale, non una sua sospensione;
    • richiede una gestione ordinata del patrimonio;
    • comporta decisioni rilevanti sotto il profilo economico e giuridico.

    Di conseguenza, l’operato dei liquidatori resta soggetto al controllo giudiziale, al pari di quello degli amministratori.

    Poteri e responsabilità dei liquidatori

    I liquidatori, pur avendo il compito primario di conservare e trasformare il patrimonio sociale in denaro, sono investiti di poteri ampi e responsabilità significative.

    Equiparazione sostanziale agli amministratori

    Nel corso della liquidazione, i liquidatori:

    • esercitano poteri gestori;
    • assumono decisioni strategiche;
    • rispondono delle proprie condotte secondo criteri analoghi a quelli degli amministratori.

    Questa equiparazione sostanziale giustifica l’applicazione del controllo giudiziale ex art. 2409 c.c. anche nei loro confronti.

    Art. 2409 c.c. e revoca giudiziale ex art. 2487 c.c.

    Un punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra i rimedi previsti dall’ordinamento.

    Non alternatività dei rimedi

    La Corte esclude che:

    • il controllo giudiziale ex art. 2409 c.c.
    • sia sostituito o assorbito
    • dalla revoca giudiziale per giusta causa ex art. 2487, ultimo comma, c.c.

    L’alternatività dei rimedi è smentita dal sistema normativo stesso. Per gli amministratori, infatti, il legislatore prevede espressamente la coesistenza:

    • della revoca giudiziale (art. 2476, comma 3, c.c.);
    • del controllo giudiziale (art. 2409 c.c.).

    Non vi è alcuna ragione logica o sistematica per negare ai liquidatori lo stesso regime di tutela, anche in assenza di una previsione normativa esplicita.

    Implicazioni pratiche per soci e imprese

    L’orientamento della Corte d’Appello di Cagliari ha effetti immediati:

    • rafforza gli strumenti di tutela dei soci;
    • amplia i poteri di controllo sull’operato dei liquidatori;
    • riduce il rischio di gestioni opache o irregolari nella fase di liquidazione.

    Per le imprese, significa maggiore trasparenza, responsabilità e protezione del patrimonio sociale anche nei momenti più delicati del ciclo di vita aziendale.

    Servizi BPlanning per approfondire delibere, rapporti tra soci e assetto societario

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    Quando delibere, rapporti tra soci e assetto societario coinvolgono più competenze, il Team Integrato collega avvocato, commercialista e consulente del lavoro. L’impresa può così valutare documenti e decisioni con un quadro condiviso. Scopri Team Integrato BPlanning.

    Domande frequenti

    Le risposte riprendono i punti della guida e le circostanze del caso illustrato.

    Il controllo giudiziale può riguardare una società in liquidazione?

    Con la sentenza del 4 febbraio 2025, la Corte d’Appello di Cagliari ha ribadito un principio di grande rilevanza per la governance societaria: la denuncia al Tribunale per gravi irregolarità ex art. 2409 c.c. è ammissibile anche nei confronti dei liquidatori e può essere proposta durante la fase di liquidazione della società.

    La liquidazione non rappresenta una fase estranea all’attività d’impresa, ma ne costituisce una naturale prosecuzione funzionale, soggetta a regole di correttezza, trasparenza e controllo.

    Come si applica l’articolo 2409 c.c. ai liquidatori?

    Secondo la Corte, l’azione prevista dall’art. 2409 c.c. è esperibile anche quando la società è in liquidazione.

    La liquidazione:

    • è una fase dell’attività sociale, non una sua sospensione;
    • richiede una gestione ordinata del patrimonio;
    • comporta decisioni rilevanti sotto il profilo economico e giuridico.

    Di conseguenza, l’operato dei liquidatori resta soggetto al controllo giudiziale, al pari di quello degli amministratori.

    Quali poteri e doveri hanno i liquidatori?

    I liquidatori, pur avendo il compito primario di conservare e trasformare il patrimonio sociale in denaro, sono investiti di poteri ampi e responsabilità significative.

    Nel corso della liquidazione, i liquidatori:

    • esercitano poteri gestori;
    • assumono decisioni strategiche;
    • rispondono delle proprie condotte secondo criteri analoghi a quelli degli amministratori.

    Questa equiparazione sostanziale giustifica l’applicazione del controllo giudiziale ex art. 2409 c.c. anche nei loro confronti.

    Il controllo e la revoca giudiziale sono rimedi alternativi?

    Un punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra i rimedi previsti dall’ordinamento.

    La Corte esclude che:

    • il controllo giudiziale ex art. 2409 c.c.
    • sia sostituito o assorbito
    • dalla revoca giudiziale per giusta causa ex art. 2487, ultimo comma, c.c.

    L’alternatività dei rimedi è smentita dal sistema normativo stesso. Per gli amministratori, infatti, il legislatore prevede espressamente la coesistenza:

    • della revoca giudiziale (art. 2476, comma 3, c.c.);
    • del controllo giudiziale (art. 2409 c.c.).

    Non vi è alcuna ragione logica o sistematica per negare ai liquidatori lo stesso regime di tutela, anche in assenza di una previsione normativa esplicita.

    Quali strumenti devono valutare soci e creditori?

    L’orientamento della Corte d’Appello di Cagliari ha effetti immediati:

    • rafforza gli strumenti di tutela dei soci;
    • amplia i poteri di controllo sull’operato dei liquidatori;
    • riduce il rischio di gestioni opache o irregolari nella fase di liquidazione.

    Per le imprese, significa maggiore trasparenza, responsabilità e protezione del patrimonio sociale anche nei momenti più delicati del ciclo di vita aziendale.

  • Esonero contributivo giovani settori strategici (Decreto Coesione)

    Cos’è, a chi spetta, quanto vale e come si usa

    1. A chi spetta lo sgravio

    Lo sgravio è destinato alle nuove imprese che:

    • sono state avviate tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025
    • operano in settori strategici legati a:
      • transizione digitale
      • transizione ecologica / green
      • attività innovative ad alto contenuto tecnologico
    • sono piccole imprese (meno di 50 dipendenti e fatturato/bilancio ≤ 10 milioni).

    In più, almeno un giovane imprenditore deve avere tutti questi requisiti:

    • meno di 35 anni alla data di avvio dell’attività
    • disoccupato (iscritto al centro per l’impiego come tale)
    • deve partecipare concretamente all’attività dell’impresa (non socio “di nome”, ma operativo).

    Nelle società, lo sgravio può agganciarsi a un solo socio che ha i requisiti (gli altri soci possono avere qualsiasi età/posizione lavorativa).

    2. Quali assunzioni sono agevolate

    Lo sgravio si applica solo alle:

    • nuove assunzioni a tempo indeterminato
    • effettuate entro il 31 dicembre 2025
    • di lavoratori con meno di 35 anni.

    NON sono agevolabili:

    • lavoro domestico
    • apprendistato
    • lavoro intermittente, anche se a tempo indeterminato
    • trasformazioni di contratti già in essere (da tempo determinato a indeterminato, ecc.).

    L’obiettivo è premiare vera nuova occupazione stabile, non meri “giochi formali” sui contratti.

    3. Quanto vale lo sgravio

    • 100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro
    • massimo 800 € al mese per lavoratore
    • per 36 mesi, comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

    📌 Cosa è incluso
    Rientrano anche le eventuali contribuzioni IVS aggiuntive.

    📌 Cosa resta escluso (si continua a pagarli):

    • premi INAIL
    • contributo Fondo Garanzia TFR
    • contributi a fondi bilaterali
    • contributi di solidarietà
    • contribuzione specifica di settori particolari (es. settore aereo).

    📌 Part-time e mesi incompleti

    • per i part-time, il massimale di 800 € è proporzionato all’orario
    • se il rapporto inizia o termina in corso di mese, si usa un calcolo giornaliero (circa 25,80 €/giorno).

    4. Quando si perde il beneficio

    Lo sgravio si perde (totalmente o in parte) se:

    • non sono rispettate le regole generali sugli incentivi (riassunzioni obbligatorie, precedenze, ecc.)
    • l’azienda non è regolare con i contributi (DURC)
    • non sono rispettati CCNL corretti e norme su salute e sicurezza
    • vengono assunti, con lo sgravio, lavoratori che:
      • sono stati licenziati nei 6 mesi precedenti da aziende collegate/legate da rapporti di controllo/collegamento.

    In più, lo sgravio è legato al requisito dell’incremento occupazionale netto: se alla verifica non c’è reale aumento dell’organico, l’INPS può chiedere la restituzione delle quote di incentivo già godute.


    5. Incremento occupazionale netto (ULA)

    Per mantenere e consolidare il beneficio, ogni assunzione agevolata deve generare un aumento reale dei dipendenti, calcolato in ULA – Unità di Lavoro Annuo:

    • si confronta la media dei lavoratori nei 12 mesi successivi all’assunzione con la media dei 12 mesi precedenti
    • se dopo l’assunzione il numero medio di ULA è maggiore, lo sgravio è confermato
    • se l’organico medio torna uguale o inferiore, l’incentivo non si consolida.

    Alcuni eventi sono considerati “neutri” (non penalizzano il calcolo dell’aumento):

    • dimissioni volontarie
    • riduzione oraria su richiesta del lavoratore
    • pensionamento
    • invalidità
    • licenziamento per giusta causa.

    6. Come si richiede lo sgravio (procedura operativa)

    1. Domanda all’INPS
      Tramite il Portale delle Agevolazioni (sezione “Incentivi Decreto Coesione”) si inseriscono:
      • dati azienda
      • dati del lavoratore
      • retribuzione prevista
      • aliquota contributiva
      • dichiarazioni su:
        • possesso requisiti
        • non cumulo con altri incentivi non compatibili
        • rispetto delle regole sugli aiuti di Stato.
    2. Domanda prima o dopo l’assunzione?
      • Si può presentare anche prima dell’assunzione:
        • l’INPS calcola il beneficio teorico massimo per 36 mesi
        • “blocca” le risorse
        • invia una comunicazione (PEC).
          Da quel momento il datore ha 10 giorni per:
          • fare l’assunzione
          • inviare l’Unilav.
      • Se non si rispetta il termine dei 10 giorni:
        • l’accantonamento decade
        • la domanda diventa inefficace
        • si può comunque fare una nuova domanda.
    3. Come si usa in busta paga (Uniemens)
      • ogni mese, nello Uniemens, si espone lo sgravio con:
        • codice causale EA34
        • numero di protocollo della domanda accolta
      • lo sgravio si sottrae dai contributi dovuti fino al raggiungimento:
        • del massimale mensile (800 € o proporzionato)
        • o della scadenza dei 36 mesi.



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    Domande frequenti

    Lo sgravio vale anche se la società ha più soci?

    Sì. È sufficiente che almeno un socio abbia i requisiti (under 35, disoccupato, operativo in azienda). Lo sgravio è “agganciato” a lui. Se quel socio cede le quote durante i 36 mesi, il beneficio si interrompe dal mese successivo.

    Lo sgravio è cumulabile con altri incentivi?

    Dipende. In generale:

    • non è cumulabile con altri incentivi che già prevedono l’esonero totale dei contributi
    • può essere cumulato parzialmente se le norme lo permettono, ma senza superare i limiti previsti dalle regole sugli aiuti di Stato.
      Di fatto, va sempre verificata la circolare INPS e la scheda del singolo incentivo che si vorrebbe cumulare.

    ✅ Cosa controlla l’INPS?

    • requisiti del giovane imprenditore
    • coerenza dell’ATECO con i settori strategici individuati
    • dimensione dell’impresa (piccola impresa)
    • incremento occupazionale nel tempo
    • regolarità contributiva, CCNL e normativa su salute e sicurezza.
  • Riduzione contributiva per il settore edile 2025

    Guida semplice e completa alla riduzione dell’11,50%

    La conferma ufficiale è arrivata: anche per il 2025 le imprese edili possono beneficiare della riduzione dell’11,50% sui contributi INPS (escluso il fondo pensioni).
    Si tratta di un’agevolazione storica, fondamentale per alleggerire il costo del lavoro in un settore ad alta intensità di manodopera.

    Questa guida raccoglie tutto ciò che serve per capire chi può richiederla, come funziona e cosa fare per ottenerla senza errori.

    ✅ Chi può usufruire della riduzione

    La riduzione riguarda i datori di lavoro che svolgono attività edili in senso stretto, classificati con:

    Imprese ammesse

    • Industria: codici statistici contributivi da 11301 a 11305
    • Artigianato: codici da 41301 a 41305
    • Codici ATECO: da 412000 a 439909

    Sono inclusi:

    • Costruzioni
    • Ristrutturazioni
    • Lavori edili generali
    • Attività specialistiche collegate ai cantieri

    ❌ Imprese escluse

    Restano fuori dall’agevolazione:

    • Installatori elettrici, idraulici e impiantisti
      (codici ATECO da 432101 a 432909)
    • Aziende con CSC: 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308
    • Datori con contratti di solidarietà (solo per i lavoratori coinvolti)
    • Aziende che applicano altre agevolazioni non cumulabili

    ❌ Lavoratori esclusi

    La riduzione NON si applica a:

    • Operai part-time
    • Lavoratori intermittenti
    • Apprendisti
    • Dipendenti che già usufruiscono di altri sgravi contributivi (es. bonus giovani)

    👉 L’agevolazione è destinata solo agli operai full-time a 40 ore settimanali.


    🔐 Requisiti obbligatori per accedere al beneficio

    Per applicare lo sgravio, l’impresa deve:

    ✔️ 1. Essere in regola con DURC

    Nessuna irregolarità contributiva, né debiti pendenti.

    ✔️ 2. Applicare i CCNL corretti

    Occorre rispettare il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative.

    ✔️ 3. Rispettare l’imponibile contributivo minimo

    La retribuzione non deve essere inferiore ai minimi previsti dalla legge.

    ✔️ 4. Non avere condanne definitive per violazioni in materia di sicurezza

    Il requisito deve essere rispettato negli ultimi 5 anni.


    💶 Come funziona la riduzione

    La riduzione contributiva:

    • vale dall’1 gennaio al 31 dicembre 2025
    • si applica nella misura dell’11,50%
    • riguarda solo i contributi diversi da quelli pensionistici

    Non si applica:

    • al contributo dello 0,30% per la formazione continua
    • alle misure compensative già spettanti (che vanno prima sottratte dalla base di calcolo)

    La base contributiva deve inoltre essere adeguata alle riduzioni previste dalla legge (es. L. 388/2000 e L. 266/2005).


    🧾 Come presentare la domanda

    L’INPS ha attivato la procedura con la Circolare del 21 novembre 2025.

    🛠️ Procedura operativa

    1. Accedere al Cassetto previdenziale aziende
    2. Sezione: Comunicazioni online
    3. Modulo: “Riduzione Edilizia”
    4. Invio esclusivamente telematico

    👉 Le richieste possono essere inviate fino al 15 marzo 2026.

    L’INPS risponde in automatico entro 24 ore:

    • ✔️ se l’esito è positivo → viene attribuito il Codice Autorizzazione 7N
    • ❌ se l’esito è negativo → occorre verificare regolarità contributiva, CSC, ATECO e requisiti

    📌 Come applicare lo sgravio in Uniemens

    Per esporre la riduzione nel flusso:

    ✔️ Codice causale per arretrati

    L207 → da inserire nell’elemento “AltrePartiteACredito”.

    ✔️ In caso di matricola sospesa o cessata

    La domanda va presentata tramite:

    • Cassetto Previdenziale → Contatti
    • Allegando una dichiarazione formale (modello INPS)

    La sede INPS attribuirà il CA 7N all’ultimo mese utile.

    ✔️ Le aziende autorizzate devono poi recuperare il credito tramite:

    Regolarizzazioni UniEmens/VIG

    Il recupero è ammesso fino alla competenza febbraio 2026.





    📘 Caso pratico

    BETA COSTRUZIONI S.n.c. – CSC 4.13.02 – matricola INPS cessata il 30/06/2025

    • 5 operai full-time nel 2025
    • Nessun incentivo cumulabile
    • Requisiti DURC ok
    • Matricola non più attiva al momento della Circolare

    ➤ Obiettivo

    Recuperare la riduzione dell’11,50% da gennaio a giugno 2025.

    ✔️ Procedura corretta

    1. Invio richiesta tramite “Contatti” del Cassetto previdenziale
      • allegando dichiarazione conforme (modello INPS)
    2. L’INPS verifica i requisiti e assegna:
      • Codice Autorizzazione 7N
        (valido sull’ultimo mese di attività della matricola: giugno 2025)
    3. Recupero dello sgravio tramite:
      • Regolarizzazione UniEmens/VIG
      • Codice L207 per arretrati
      • Indicazione = NFOR per i lavoratori non più in forza
    4. Termine ultimo per il recupero:
      • competenza febbraio 2026

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    Domande frequenti

    Un operaio part-time può beneficiare della riduzione?

    No. Lo sgravio è previsto solo per operai full-time 40 ore.

    Posso cumulare la riduzione con altri incentivi?

    No. Se il lavoratore ha uno sgravio non cumulabile (come l’esonero under 35), la riduzione non può essere applicata.

    Ho avuto una condanna definitiva per violazioni sulla sicurezza nel 2022: posso applicare lo sgravio?

    No. Le condanne definitive nel quinquennio precedente impediscono l’accesso all’agevolazione.